4.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 44/4
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — J. Portugal Ramos Vinhos SA / Adega Cooperativa de Borba CRL
(Causa C-629/17) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Diritto dei marchi - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) - Motivi di nullità - Marchio denominativo composto esclusivamente da segni o da indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio - Altre caratteristiche di un prodotto o di un servizio - Impianto di produzione del prodotto - Marchio denominativo costituito da un segno che designa prodotti vitivinicoli e da un nome geografico che costituisce un elemento denominativo della denominazione sociale del titolare del marchio])
(2019/C 44/05)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal de Justiça
Parti
Ricorrente: J. Portugal Ramos Vinhos SA
Convenuta: Adega Cooperativa de Borba CRL
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dev’essere interpretato nel senso che un marchio costituito da un segno denominativo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che designa prodotti vitivinicoli e che include un nome geografico non può essere registrato qualora tale segno contenga, in particolare, un termine che, da un lato, è correntemente utilizzato per designare gli impianti o i locali in cui si svolge il processo di elaborazione di siffatti prodotti e che, dall’altro, costituisce anche uno degli elementi denominativi che compongono la denominazione sociale della persona giuridica che intende ottenere la registrazione di tale marchio.
(1) GU C 32 del 29.1.2018.
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