9.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 305/6
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — procedimento promosso dalla Eurobolt BV
(Causa C-644/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Diritto a un ricorso effettivo - Portata del controllo giurisdizionale nazionale di un atto dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 1225/2009 - Articolo 15, paragrafo 2 - Comunicazione agli Stati membri, non oltre dieci giorni lavorativi prima della riunione del comitato consultivo, di tutti gli elementi d’informazione utili - Definizione di «elementi d’informazione utili» - Forma sostanziale - Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 - Estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o in acciaio originari della Cina alle importazioni spedite dalla Malaysia - Validità)
(2019/C 305/07)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti nel procedimento principale
Eurobolt BV
Con l’intervento di: Staatssecretaris van Financiën
Dispositivo
1)
L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di contestare la validità di un atto di diritto derivato dell’Unione, un singolo può far valere dinanzi a un giudice nazionale censure che possono essere sollevate nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, tra cui censure relative all’inosservanza delle condizioni di adozione di un tale atto.
2)
L’articolo 267 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale può interpellare, prima che venga adita la Corte, le istituzioni dell’Unione europea che hanno partecipato all’elaborazione di un atto di diritto derivato dell’Unione la cui validità è contestata dinanzi ad esso, onde ottenere da queste ultime informazioni ed elementi specifici, che ritenga indispensabili per dissipare qualsiasi dubbio da parte del giudice nazionale in merito alla validità dell’atto dell’Unione considerato ed evitare di adire la Corte di una questione pregiudiziale sulla validità di tale atto.
3)
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia, è invalido, poiché adottato in violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.
(1) GU C 52 del 12.2.2018.