5.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 263/7
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Areios Pagos — Grecia) — Ellinika Nafpigeia AE/Panagiotis Anagnostopoulos e a.
(Causa C-664/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2001/23/CE - Ambito di applicazione - Trasferimento di una parte di impresa - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Nozione di «trasferimento» - Nozione di «entità economica» - Cessione di una parte dell’attività economica di una società controllante a una controllata neocostituita - Identità - Autonomia - Prosecuzione di un’attività economica - Criterio di stabilità della prosecuzione di un’attività economica - Ricorso a fattori di produzione di terzi - Intenzione di liquidare l’entità trasferita)
(2019/C 263/08)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Areios Pagos
Parti
Ricorrente: Ellinika Nafpigeia AE
Convenuti: Panagiotis Anagnostopoulos e a.
Con l’intervento di: Syllogos Ergazomenon Nafpigeion Skaramagka, I TRIAINA, Panellinia Omospondia Ergatoÿpallilon Metallou (POEM), Geniki Synomospondia Ergaton Ellados (GSEE)
Dispositivo
La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, in particolare il suo articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), deve essere interpretata nel senso che essa si applica al trasferimento di un’unità di produzione allorché, da un lato, il cedente, il cessionario o entrambi congiuntamente agiscano ai fini della prosecuzione da parte del cessionario dell’attività economica esercitata dal cedente, ma anche in vista della successiva estinzione del cessionario medesimo, nell’ambito di una liquidazione, e, dall’altro, l’unità di cui trattasi, non essendo in grado di raggiungere il proprio scopo economico senza doversi procurare fattori di produzione provenienti da terzi, non sia totalmente autosufficiente, alla condizione, di cui spetta al giudice del rinvio verificare l’adempimento, da un lato, che sia rispettato il principio generale del diritto dell’Unione che impone al cedente e al cessionario di non cercare di beneficiare fraudolentemente e abusivamente dei vantaggi che potrebbero trarre dalla direttiva 2001/23 e, dall’altro, che l’unità di produzione di cui trattasi disponga di garanzie sufficienti che le assicurino l’accesso ai fattori di produzione di un terzo, al fine di non dipendere dalle scelte economiche effettuate da quest’ultimo unilateralmente.
(1) GU C 32 del 29.1.2018.
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