4.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 44/5
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero della Salute / Hannes Preindl
(Causa C-675/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Direttiva 2005/36/CE - Riconoscimento di titoli di formazione conseguiti al termine di periodi di formazione in parte sovrapponibili - Poteri di verifica dello Stato membro ospitante))
(2019/C 44/07)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Appellante: Ministero della Salute
Appellato: Hannes Preindl
Dispositivo
1)
Gli articoli 21, 22 e 24 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretati nel senso che impongono ad uno Stato membro, la cui normativa prevede l’obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti.
2)
L’articolo 21 e l’articolo 22, lettera a), della direttiva 2005/36 devono essere interpretati nel senso che ostano a che lo Stato membro ospitante verifichi il rispetto della condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.
(1) GU C 52 del 12.2.2018.
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