11.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 383/11
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Ploiești - Romania) – Oana Mădălina Călin/Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, Statul Român – Ministerul Finanțelor Publice, Administrația Fondului pentru Mediu
(Causa C-676/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Principi del diritto dell’Unione - Autonomia procedurale - Principi di equivalenza e di effettività - Principio della certezza del diritto - Autorità di cosa giudicata - Restituzione dei tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione - Decisione giurisdizionale definitiva che obbliga al pagamento di un tributo incompatibile con il diritto dell’Unione - Domanda di revocazione di tale decisione giurisdizionale - Termine per la presentazione di tale domanda)
(2019/C 383/09)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Ploiești
Parti
Ricorrente: Oana Mădălina Călin
Convenuti: Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, Statul Român – Ministerul Finanțelor Publice, Administrația Fondului pentru Mediu
Dispositivo
1)
Il diritto dell’Unione, in particolare i principi di equivalenza e di effettività, deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, ad una disposizione nazionale, come interpretata da una sentenza di un giudice nazionale, che prevede un termine di decadenza di un mese per la presentazione di una domanda di revocazione di una decisione giudiziaria definitiva pronunciata in violazione del diritto dell’Unione, che decorre dalla notifica della decisione di cui si chiede la revocazione.
2)
Tuttavia, il principio di effettività, in combinato disposto con il principio della certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che osta, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, all’applicazione da parte di un giudice nazionale di un termine di decadenza di un mese per la presentazione di una domanda di revocazione di una decisione giudiziaria definitiva qualora, al momento della presentazione di tale domanda di revocazione, la sentenza che stabilisce detto termine non sia stata ancora pubblicata nel Monitorul Oficial al României.
(1) GU C 63 del 19.2.2018.
Full & Egal Universal Law Academy