17.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 206/9
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — ÖKO-Test Verlag GmbH/Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG
(Causa C-690/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Marchi - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 9, paragrafo 1 - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 5, paragrafi 1 e 2 - Diritti conferiti dal marchio - Marchio individuale costituito da un sigillo di test eseguito)
(2019/C 206/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: ÖKO-Test Verlag GmbH
Convenuta: Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG
Dispositivo
1)
L’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea], e l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, devono essere interpretati nel senso che essi non attribuiscono al titolare di un marchio individuale costituito da un sigillo di test eseguito il diritto di opporsi all’apposizione, da parte di un terzo, di un segno identico o simile a detto marchio su prodotti che non sono né identici né simili ai prodotti o ai servizi per i quali tale marchio è registrato.
2)
L’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/95 devono essere interpretati nel senso che essi attribuiscono al titolare di un marchio individuale notorio, costituito da un sigillo di test eseguito, il diritto di opporsi all’apposizione, da parte di un terzo, di un segno identico o simile a detto marchio su prodotti che non sono né identici né simili a quelli per i quali tale marchio è registrato, purché sia acclarato che, mediante l’apposizione suddetta, tale terzo trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del medesimo marchio oppure arreca pregiudizio a tale carattere distintivo o a tale notorietà, e che il terzo di cui sopra non ha, in questo caso, dimostrato l’esistenza di un «giusto motivo», ai sensi delle disposizioni summenzionate, a sostegno di un’apposizione siffatta.
(1) GU C 112 del 26.3.2018.
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