25.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/5
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof - Germania) – Finanzamt Kyritz/Wolf-Henning Peters
(Causa C-700/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c) - Esenzioni - Ospedalizzazione e cure mediche - Prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche - Assenza di rapporto di fiducia tra il prestatore di assistenza sanitaria e il paziente)
(2019/C 399/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt Kyritz
Convenuto: Wolf-Henning Peters
Dispositivo
1)
L’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che prestazioni mediche come quelle di cui al procedimento principale, fornite da un medico specialista in chimica clinica e in diagnostica di laboratorio, possono rientrare nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva ove esse non soddisfino l’insieme delle condizioni per l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della medesima.
2)
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto da esso prevista non è subordinata alla condizione che la prestazione medica di cui trattasi sia fornita nell’ambito di un rapporto di fiducia tra il paziente e il prestatore di assistenza sanitaria.
(1) GU C 104 del 19.3.2018.
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