8.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 230/10
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Lombardia — Italia) — EN.SA. Srl/Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso
(Causa C-712/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Operazioni fittizie - Impossibilità di detrarre l’imposta - Obbligo, per l’emittente di una fattura, di assolvere l’IVA in essa indicata - Sanzione di importo pari a quello dell’IVA indebitamente detratta - Compatibilità con i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità)
(2019/C 230/11)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Commissione Tributaria Regionale di Lombardia
Parti
Ricorrente: EN.SA. Srl
Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso
Dispositivo
1)
In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui vendite fittizie di energia elettrica effettuate in modo circolare tra gli stessi operatori e per gli stessi importi non hanno causato perdite di gettito fiscale, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letta alla luce dei principi di neutralità e di proporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che esclude la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa a operazioni fittizie, imponendo al contempo ai soggetti che indicano l’IVA in una fattura di assolvere tale imposta, anche per un’operazione inesistente, purché il diritto nazionale consenta di rettificare il debito d’imposta risultante da tale obbligo qualora l’emittente della fattura, che non era in buona fede, abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdite di gettito fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
2)
I principi di proporzionalità e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, essi ostano a una norma di diritto nazionale in forza della quale la detrazione illegale dell’IVA è punita con una sanzione pari all’importo della detrazione effettuata.
(1) GU C 112 del 26.3.2018.
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