21.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 25/13
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Austria) — Ahmad Shah Ayubi / Bezirkshauptmannschaft Linz-Land
(Causa C-713/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/95/UE - Norme inerenti al contenuto della protezione internazionale - Status di rifugiato - Articolo 29 - Protezione sociale - Trattamento differente - Rifugiati beneficiari di un diritto di soggiorno temporaneo))
(2019/C 25/16)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich
Parti
Ricorrente: Ahmad Shah Ayubi
Convenuta: Bezirkshauptmannschaft Linz-Land
Dispositivo
1)
L’articolo 29 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che ai rifugiati beneficiari di un diritto di soggiorno temporaneo in uno Stato membro siano concesse prestazioni di assistenza sociale di importo inferiore a quello delle prestazioni riconosciute ai cittadini di tale Stato membro e ai rifugiati beneficiari di un diritto di soggiorno permanente nel medesimo Stato membro.
2)
Un rifugiato può invocare, dinanzi ai giudici nazionali, l’incompatibilità con l’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 di una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale, affinché venga meno la restrizione dei suoi diritti derivante da tale normativa.
(1) GU C 123 del 9.4.2018.
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