31.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 249/15
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Rayonen sad Varna — Bulgaria) — Todor Iliev/Blagovesta Ilieva
(Causa C-67/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) no 1215/2012 - Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) - Ambito d’applicazione - Materie escluse - Regimi patrimoniali fra coniugi - Scioglimento del matrimonio - Liquidazione di un bene acquisito durante il matrimonio))
(2017/C 249/22)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Rayonen sad Varna
Parti
Ricorrente: Todor Iliev
Convenuta: Blagovesta Ilieva
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una controversia, come quella di cui al procedimento principale, relativa alla liquidazione, in esito alla pronuncia di divorzio, di un bene mobile acquisito durante il matrimonio da coniugi cittadini di uno Stato membro ma residenti in un altro Stato membro rientra, non già nell’ambito di applicazione di tale regolamento, bensì nell’ambito dei regimi patrimoniali fra coniugi e, pertanto, delle esclusioni figuranti in detto articolo 1, paragrafo 2, lettera a).
(1) GU C 112 del 10.04.2017
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