23.4.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 142/17
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — ERSTE Bank Hungary Zrt / Orsolya Czakó
(Causa C-126/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori - Articolo 4, paragrafo 2, articolo 5 e articolo 6, paragrafo 1 - Clausole che definiscono l’oggetto principale del contratto - Contratto di mutuo espresso in valuta estera - Portata della nozione di «formulate in modo chiaro e comprensibile» - Invalidità parziale o integrale del contratto))
(2018/C 142/22)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék
Parti
Ricorrente: ERSTE Bank Hungary Zrt
Resistente: Orsolya Czakó
Dispositivo
1)
L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretate nel senso che soddisfano il presupposto secondo cui le clausole contrattuali devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile, ai sensi di dette disposizioni, le clausole di un contratto di mutuo concluso tra un consumatore e un istituto di credito, in uno Stato membro, qualora l’importo di denaro che sarà messo a disposizione di tale consumatore, espresso in valuta estera quale moneta di conto, definita rispetto alla moneta di pagamento, sia chiaramente indicato. Nei limiti in cui la determinazione di tale somma dipende dal tasso di cambio in vigore dalla data di erogazione del mutuo, tale presupposto impone che i metodi di calcolo della somma effettivamente concessa in prestito e il tasso di cambio applicabile siano trasparenti, cosicché un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.
2)
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, qualora un giudice nazionale constati il carattere abusivo delle clausole di un contratto di mutuo concluso tra un consumatore e un istituto di credito, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, tale disposizione non osta a che detto giudice dichiari l’invalidità dell’intero contratto laddove quest’ultimo non possa sussistere una volta eliminate tali clausole.
(1) GU C 221 del 10.7.2017.