23.4.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 142/18
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 7 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Manuela Maturi e a. / Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Teatro dell’Opera di Roma / Manuela Maturi e a. (C-142/17), Catia Passeri / Fondazione Teatro dell’Opera di Roma (C-143/17)
(Cause riunite C-142/17 e C-143/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Politica sociale - Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego - Direttiva 2006/54/CE - Normativa nazionale che prevede la possibilità temporanea per i lavoratori dello spettacolo che hanno raggiunto l’età pensionabile di continuare a esercitare fino all’età precedentemente prevista per il diritto alla pensione, fissata a 47 anni per le donne e a 52 per gli uomini))
(2018/C 142/23)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrenti: Manuela Maturi, Laura Di Segni, Isabella Lo Balbo, Maria Badini, Loredana Barbanera, Fondazione Teatro dell'Opera di Roma (C-142/17), Catia Passeri (C-143/17)
Convenute: Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Manuela Maturi, Laura Di Segni, Isabella Lo Balbo, Maria Badini, Loredana Barbanera, Luca Troiano, Mauro Murri (C-142/17), Fondazione Teatro dell'Opera di Roma (C-143/17)
Dispositivo
L’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella prevista all’articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 64 del 30 aprile 2010, convertito in legge n. 100 del 29 giugno 2010, nella sua versione vigente all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, in forza della quale i lavoratori impiegati in qualità di ballerini, che hanno raggiunto l’età pensionabile fissata da tale normativa a 45 anni sia per le donne che per gli uomini, hanno la facoltà di esercitare, durante un periodo transitorio di due anni, un’opzione che consente loro di proseguire la loro attività lavorativa sino al limite d’età per il mantenimento in attività previsto dalla normativa precedentemente in vigore, fissato a 47 anni per le donne e a 52 anni per gli uomini, introduce una discriminazione diretta fondata sul sesso vietata da tale direttiva.
(1) GU C 249 del 31.7.2017.