11.12.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 424/16
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd / Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
(Causa C-166/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Esercizio di giochi d’azzardo tramite siti Internet - Normativa nazionale che prevede un monopolio di Stato - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Questione identica a un’altra sulla quale la Corte ha già statuito o la cui soluzione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza - Articolo 102 e articolo 106, paragrafo 1, TFUE - Abuso di posizione dominante - Normativa nazionale che vieta la pubblicità per i giochi d’azzardo, ad eccezione di quelli organizzati da un operatore unico sottoposto a uno stretto controllo delle autorità pubbliche, al quale è stato conferito il diritto esclusivo di organizzarli - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Questione manifestamente irricevibile))
(2017/C 424/23)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal de Justiça
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd
Convenuta: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Dispositivo
1)
L’articolo 56 TFUE non osta alla normativa di uno Stato membro, quale quella in discussione nel procedimento principale, la quale vieti ad operatori stabiliti in altri Stati membri di proporre giochi d’azzardo tramite un sito Internet, ancorché essa conferisca un’esclusiva per l’esercizio dei giochi stessi a favore di un operatore unico sottoposto a uno stretto controllo delle autorità pubbliche.
2)
L’articolo 56 TFUE non osta alla normativa di uno Stato membro, quale quella in discussione nel procedimento principale, la quale vieti la pubblicità per i giochi d’azzardo, ad eccezione dei giochi organizzati da un operatore unico al quale è stato conferito il diritto esclusivo di organizzarli.
3)
Le questioni prima, quinta, sesta, ottava, nona e decima sollevate dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo) sono manifestamente irricevibili.
(1) GU C 202 del 26.6.2017.
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