CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ELEANOR SHARPSTON
presentate il 22 marzo 2018 ( 1 )
Causa C‑100/17 P
Gul Ahmed Textile Mills Ltd
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Impugnazione – Dumping – Importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan – Persistenza dell’interesse ad agire – Impatto di eventi che si verificano nel corso del procedimento – Motivi che giustificano tale interesse – Onere della prova»
1.
La presente causa riguarda un’impugnazione proposta dalla Gul Ahmed Textile Mills Ltd (in prosieguo: «Gul Ahmed») mediante la quale la ricorrente chiede alla Corte di annullare, nella sua interezza, la sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio,T‑199/04 RENV ( 2 ). Con tale sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso della Gul Ahmed diretto all’annullamento del regolamento (CE) n. 397/2004, del Consiglio, del 2 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan ( 3 ).
2.
La presente causa solleva l’importante questione relativa alla determinazione della persistenza dell’interesse ad agire. La Corte avrà l’opportunità di valutare se, tenendo conto delle situazioni di diritto e di fatto che possono emergere, l’annullamento richiesto sia o meno in grado di apportare un beneficio alla ricorrente. Più in generale, la Corte ha l’opportunità di sviluppare la propria giurisprudenza relativa a determinati aspetti processuali concernenti la valutazione di tale interesse, in particolare l’onere della prova e i diritti processuali della ricorrente.
Contesto di fatto e di diritto
3.
La Gul Ahmed è un’impresa pachistana che produce ed esporta verso l’Unione europea biancheria da letto di cotone.
4.
Il 4 novembre 2002, la Commissione europea ha avviato un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di tali prodotti nell’Unione europea.
5.
Il 2 marzo 2004, sulla base dei risultati di tale inchiesta, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 397/2004, che ha istituito un dazio antidumping del 13,1% sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan, classificabili secondo i codici della nomenclatura combinata indicati in tale regolamento.
6.
A seguito di un’inchiesta di riesame svolta ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96 ( 4 ), il regolamento n. 397/2004 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 695/2006, del Consiglio ( 5 ). Siffatto regolamento ha fissato al 5,6% l’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile alla biancheria da letto di cotone prodotta dalla Gul Ahmed.
7.
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il dazio antidumping definitivo così istituito è scaduto il 4 marzo 2009, vale a dire trascorsi cinque anni dalla sua introduzione.
8.
Il 28 maggio 2004, la Gul Ahmed ha proposto, presso il Tribunale, un ricorso per l’annullamento del regolamento n. 397/2004, nella parte in cui la riguardava.
9.
Nel suo ricorso, la Gul Ahmed ha invocato cinque motivi. In particolare, con il suo secondo motivo, la Gul Ahmed ha sostenuto che il Consiglio aveva commesso un errore manifesto di valutazione e aveva violato gli articoli 2, paragrafi 3 e 5, e 18, paragrafo 4, del regolamento di base, nonché l’accordo antidumping ( 6 ), per quanto concerne il calcolo del valore normale. Inoltre, con il suo terzo motivo, la ricorrente ha sostenuto che l’adeguamento per la restituzione applicato in sede di confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione ha violato l’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, l’accordo antidumping, nonché l’obbligo di adeguata motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE.
10.
Con la sua sentenza del 27 settembre 2011, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio, T‑199/04, ( 7 ), il Tribunale ha accolto la terza parte del quinto motivo ( 8 ) e, senza esaminare i restanti motivi, ha annullato il regolamento in oggetto nella parte in cui riguardava la ricorrente.
11.
Il Consiglio, con il sostegno della Commissione, ha proposto impugnazione e ha chiesto alla Corte di annullare tale sentenza.
12.
Con la sua sentenza del 14 novembre 2013, Consiglio/Gul Ahmed Textile Mills, C‑638/11P ( 9 ), la Corte ha annullato, nella sua interezza, la sentenza nella causa T‑199/04 e ha rinviato la causa al Tribunale, riservando la decisione sulle spese.
13.
Il 26 novembre 2015, il Tribunale ha tenuto un’udienza nell’ambito della causa T‑199/04 RENV. Nel corso di tale udienza, il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, ha fatto valere che l’interesse ad agire della Gul Ahmed era venuto meno.
14.
A sostegno di tale asserzione, tali due istituzioni hanno affermato che i dazi antidumping istituiti dal regolamento in questione erano scaduti il 2 marzo 2009, sicché le esportazioni dei prodotti in questione non risultavano più assoggettate a tali dazi. Essi hanno altresì sostenuto che, ai sensi dell’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia, il termine per proporre un’azione per il risarcimento dei danni subiti a causa dell’imposizione di tali dazi era scaduto il 1o maggio 2014 ( 10 ) e che anche il diritto al rimborso dei dazi antidumping, conformemente al codice doganale dell’Unione, era caduto in prescrizione ( 11 ). Essi hanno sostenuto che, di conseguenza, l’annullamento richiesto dalla Gul Ahmed non era più idoneo ad apportarle alcun beneficio.
15.
Il Tribunale ha concesso alla Gul Ahmed un termine di due settimane dalla data dell’udienza per presentare le proprie osservazioni relativamente all’eccezione di irricevibilità così sollevata (unitamente a qualsiasi prova documentale a sostegno della persistenza del suo interesse ad agire nella causa oggetto di decisione).
16.
Con lettera del 10 dicembre 2015, la Gul Ahmed ha presentato le sue osservazioni, facendo valere la persistenza del suo interesse ad agire. Essa ha dedotto i seguenti cinque motivi: i) il suo interesse al recupero delle spese del procedimento presso il Consiglio; ii) la possibilità di proporre, in futuro, un’azione per il risarcimento dei danni causati dall’omessa decisione della controversia, da parte dei giudici dell’Unione, in un lasso di tempo ragionevole; iii) la possibilità di ottenere il rimborso del dazio antidumping definitivo pagato; iv) il suo interesse a garantire che simili condotte illegittime non si ripetano in futuro, e v) la possibilità di proporre, in futuro, un’azione per il risarcimento dei danni causati dal regolamento in questione.
17.
Con lettere del 6 e del 20 gennaio 2016, la Commissione e il Consiglio hanno presentato le loro osservazioni. In sostanza, essi hanno chiesto al Tribunale di respingere le argomentazioni proposte dalla Gul Ahmed, e di statuire che l’impresa aveva perduto qualsiasi interesse ad agire. Di conseguenza, non vi era luogo a statuire.
Sentenza impugnata e impugnazione
18.
Con sentenza del 15 dicembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio, T‑199/04 RENV, il Tribunale ha ritenuto che i) l’asserito interesse al recupero delle spese del procedimento presso il Consiglio, ii) l’asserita possibilità di proporre, in futuro, un’azione per il risarcimento dei danni causati dall’omessa decisione della controversia, da parte dei giudici dell’Unione, in un lasso di tempo ragionevole, iii) l’asserito interesse a garantire che siffatte condotte illegittime non si ripetano in futuro e iv) l’asserito interesse al ripristino della reputazione della Gul Ahmed non giustificassero la sussistenza di un interesse ad agire in capo a quest’ultima. Il Tribunale ha altresì stabilito che v) l’asserita possibilità di ottenere il rimborso dei dazi antidumping definitivi pagati giustificava siffatto interesse, anche se limitatamente al primo, quarto e quinto motivo ( 12 ).
19.
Di conseguenza, il Tribunale ha stabilito che non vi era luogo a statuire sul secondo e terzo motivo e ha esaminato unicamente il primo, il quarto e il quinto motivo. Esso ha concluso per l’infondatezza di questi ultimi motivi e, conseguentemente, ha respinto il ricorso nella sua interezza.
20.
Con la sua impugnazione, la Gul Ahmed chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, decidendo nel merito tutti i motivi dedotti o, in subordine, di rinviare la causa al Tribunale per una decisione sul merito. Essa deduce due motivi di impugnazione.
21.
In primo luogo, la Gul Ahmed sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la ricorrente aveva perso l’interesse ad agire con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso, e che tale giudice ha omesso di motivare adeguatamente la sua decisione in proposito. In secondo luogo, la Gul Ahmed deduce una serie di argomentazioni a sostegno del fatto che il Tribunale sarebbe incorso in vari errori di diritto nel respingere le prime due parti del quinto motivo.
22.
Il Consiglio e la Commissione chiedono alla Corte di respingere l’impugnazione in quanto irricevibile o, in subordine, infondata.
23.
All’udienza del 25 gennaio 2018, la Gul Ahmed, il Consiglio e la Commissione hanno presentato osservazioni orali.
24.
Come richiesto dalla Corte, nelle presenti conclusioni mi limiterò ad esaminare il primo motivo di impugnazione.
Valutazione
Osservazioni generali sulla nozione di interesse ad agire
25.
Il requisito dell’interesse ad agire in un ricorso per annullamento, così come interpretato dal Tribunale nella sentenza impugnata, impone una rigida valutazione. Volendo seguire il ragionamento del Tribunale, al fine di soddisfare tale requisito la Gul Ahmed avrebbe dovuto proporre non soltanto il ricorso d’annullamento, ma anche un’azione per il risarcimento dei danni causati da tale regolamento e avrebbe dovuto instaurare un procedimento, dinanzi alle autorità nazionali competenti, al fine di ottenere il rimborso dei dazi antidumping versati nei vari periodi.
26.
Con il trascorrere del tempo, il regolamento che la Gul Ahmed mirava a far annullare ha cessato di produrre i suoi effetti e qualsiasi pretesa relativa al risarcimento dei danni o al rimborso dei dazi è caduta in prescrizione. Ci si chiede se, ciò nonostante, la Gul Ahmed conservi un interesse alla prosecuzione del procedimento per l’annullamento dell’atto.
27.
A mio giudizio, l’impostazione corretta è che, in tale situazione, un ricorrente ha il dovere di comportarsi in modo prudente e attento. In altri termini, è tenuto a rimanere vigile per quanto concerne le modifiche che possono determinarsi, nel corso del tempo, nella sua situazione giuridica, e compiere i passi necessari a preservare il suo interesse alla prosecuzione del procedimento. In caso contrario, incorrerà nel rischio che il convenuto contesti, con successo, la persistenza del suo interesse ad agire.
28.
Considerato in tale prospettiva, un ricorso per annullamento con esito favorevole è una premessa essenziale per la rimozione del pregiudizio sofferto. Tuttavia, in molti casi, esso non sanerà, di per sé, siffatto pregiudizio. A tal fine, è necessario un ricorso per il risarcimento dei danni. Ciò non significa che la prima azione (il ricorso per annullamento) dipenda dall’azione per il risarcimento dei danni. Diversamente da quanto sostenuto dalla Gul Ahmed, la natura distinta, ma ciò nonostante interconnessa, di tali procedimenti non distorce il sistema di rimedi giurisdizionali che il Trattato mette a disposizione dei singoli.
29.
Le condizioni di ricevibilità di un ricorso per annullamento sono enunciate all’articolo 263 TFUE. Esse richiedono, inter alia, che i) l’atto di cui si chiede l’annullamento sia «destinat[o] a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi», ii) il ricorrente possieda legittimazione ad agire nella forma di un interesse diretto e individuale e iii) il ricorso sia proposto nei termini stabiliti da tale disposizione ( 13 ). Non vi è dubbio che, nella presente causa, il primo di tali requisiti risulti, in riferimento al regolamento n. 397/2004, soddisfatto. Per quanto concerne il secondo requisito, l’affermazione secondo cui il regolamento n. 397/2004 riguarda direttamente e individualmente la Gul Ahmed non è stata mai messa in discussione. In effetti, il regolamento in questione menziona la Gul Ahmed tra i produttori pachistani interessati dall’indagine antidumping e tale impresa attesta che alle importazioni dei suoi prodotti nell’Unione europea sono stati applicati dazi elevati. Per quanto concerne il terzo requisito, è pacifico che la Gul Ahmed ha depositato il suo ricorso per annullamento nei termini stabiliti dall’articolo 263 TFUE.
30.
Tuttavia, soddisfare tutte le condizioni di cui all’articolo 263 TFUE non è sufficiente. Secondo una giurisprudenza costante, un ricorso per annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove quest’ultima possieda un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. L’annullamento di tale atto deve, di per sé, essere in grado di produrre conseguenze giuridiche tali per cui il ricorso, in caso di esito favorevole, possa procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto ( 14 ). È pacifico che la Gul Ahmed soddisfaceva tale requisito al momento della presentazione del ricorso per annullamento.
31.
Il requisito dell’interesse ad agire, sebbene non previsto dall’articolo 263 TFUE, costituisce una condizione di ricevibilità che è esaminata dai giudici dell’Unione separatamente rispetto alle condizioni stabilite da siffatta disposizione ( 15 ). Esso si ispira alla teoria generale del diritto processuale comune agli Stati membri, in cui svolge la funzione di garantire che non si determini un afflusso massiccio di contenzioso instaurato «nel pubblico interesse», circostanza che rischierebbe di trasformare il ricorso per annullamento in una sorta di actio popularis.
32.
Conformemente a una giurisprudenza consolidata, l’interesse ad agire di un ricorrente deve sussistere, alla luce dello scopo dell’azione, al momento della presentazione del ricorso (diversamente il ricorso sarebbe irricevibile) e deve perdurare fino alla decisione finale, pena il non luogo a statuire ( 16 ). Tale interesse deve essere concreto e attuale ( 17 ).
33.
Il periodo di validità del regolamento n. 397/2004 è terminato il 4 marzo 2009. Ciò, tuttavia, non rende il presente procedimento privo di scopo, considerato che la scadenza del termine ha prodotto effetti ex nunc e che, pertanto, le relative conseguenze non sono equivalenti a quelle che, in linea di principio, sarebbero derivate da un annullamento ( 18 ).
34.
Dalla giurisprudenza emerge chiaramente che l’interesse di un ricorrente non viene necessariamente meno quanto l’atto contestato ha cessato di produrre effetti per il futuro ( 19 ). Allorché il provvedimento in questione abbia cessato di produrre effetti nel corso del procedimento, la Corte è tenuta a valutare la persistenza dell’interesse ad agire del ricorrente alla luce delle circostanze del caso, tenendo in considerazione, in particolare, le conseguenze della presunta illegittimità e la natura del pregiudizio asseritamente sofferto ( 20 ). Tale interesse può giustificarsi con riferimento al pregiudizio che il ricorrente teme di poter soffrire in futuro. Siffatto pregiudizio può assumere varie connotazioni, quali ad esempio, l’indesiderata imposizione di nuove imposte, la riduzione delle opportunità commerciali, restrizioni allo sviluppo di possibili nuovi prodotti.
35.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che l’interesse ad agire della Gul Ahmed era venuto meno, nel corso del procedimento, in riferimento a determinate parti del ricorso, segnatamente il secondo e il terzo motivo.
36.
Ci si chiede se sia lecito interpretare la nozione di interesse ad agire nel senso che esso potrebbe venir meno, così come il diritto del ricorrente ad ottenere l’esame del proprio caso da parte di un giudice, con il mero trascorrere del tempo.
37.
Non concordo, in linea di principio, con tale approccio.
38.
Una simile interpretazione implicherebbe che la durata del procedimento, che, in linea di massima, non è addebitabile al ricorrente ( 21 ), potrebbe minare il suo diritto alla tutela giurisdizionale. Essa potrebbe dare adito a disparità di trattamento casuali dinanzi alla legge, in funzione della durata del procedimento. Potrebbe altresì indurre i convenuti ad adottare tattiche dilatorie nella speranza di frustrare il sindacato giurisdizionale.
39.
Ciò equivarrebbe ad accettare l’idea che gli atti delle istituzioni i cui effetti temporali sono limitati e cessano a seguito della presentazione di un ricorso per annullamento, ma prima che la Corte sia in grado di pronunciare la propria sentenza, divengono immuni al controllo da parte del giudice dell’Unione ( 22 ).
40.
Nella storica causa Les Verts/Parlamento ( 23 ), la Corte ha statuito che l’Unione europea è una comunità di diritto, nel senso che né gli Stati che ne fanno parte, né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti con la carta costituzionale di base costituita dal Trattato o con il diritto da esso derivante ( 24 ).
41.
La situazione sopra descritta sarebbe incompatibile tanto con tale giurisprudenza, quanto con lo spirito dell’articolo 263 TFUE, ai sensi del quale il giudice dell’Unione è tenuto ad esaminare la legittimità degli atti adottati dalle Istituzioni destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi ( 25 ).
42.
La questione relativa all’interesse ad agire riveste, dunque, un’importanza di livello costituzionale e deve essere collocata nel contesto più ampio del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 26 ).
43.
A mio avviso, tutti questi elementi militano a favore di un’ampia interpretazione della nozione di interesse ad agire ( 27 ).
44.
Respingo l’asserzione del Consiglio e della Commissione secondo cui una simile interpretazione rischia di trasformare il ricorso per annullamento in un’actio popularis. Nei sistemi nazionali di molti Stati membri, la rigida interpretazione di tale interesse può effettivamente servire a proteggere il sistema giurisdizionale da un afflusso massiccio di contenzioso ( 28 ). Nel diritto processuale dell’Unione, tuttavia, tale intento è assicurato dalle rigide condizioni di legittimazione stabilite all’articolo 263 TFUE.
45.
Come l’avvocato generale Bobek, ritengo che l’esistenza di un «interesse ad agire» non dovrebbe essere manipolata al fine garantire un determinato livello di contenzioso ( 29 ). Al contrario, tale requisito esige un’interpretazione democratica, effettuata alla luce dei diritti umani ( 30 ). Concordo altresì con l’avvocato generale Kokott, che si è opposta all’imposizione di requisiti troppo rigorosi quanto all’accertamento di tale interesse, quando siano già soddisfatte le rigide condizioni fissate dalla seconda e terza ipotesi di cui all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE ( 31 ).
46.
La prospettiva di un beneficio personale o di un vantaggio nell’ipotesi di successo dinanzi ai giudici dell’Unione è decisiva nella determinazione della sussistenza di un interesse ad agire. Tuttavia, tale criterio risulta, forse, indebitamente soggettivo e volatile, mancando qualsiasi chiara soglia o parametro relativamente all’impatto positivo che un’eventuale successo nella causa potrebbe produrre nella situazione del ricorrente ( 32 ).
47.
La valutazione dell’interesse può essere effettuata esclusivamente caso per caso, in concreto, tenendo conto di tutte le conseguenze che l’annullamento dell’atto contestato potrebbe produrre nella situazione individuale del ricorrente. In tale contesto, l’avvocato generale Wahl ha osservato che la Corte tende a non accogliere un’interpretazione troppo restrittiva della «persistenza dell’interesse ad agire» ( 33 ). Concordo, e condivido l’opinione già espressa dall’avvocato generale Bobek secondo cui, allo scopo di provare l’interesse ad agire, il ricorrente dovrebbe unicamente procedere a una dimostrazione sommaria del pregiudizio ad esso arrecato dall’atto impugnato (che implica la sussistenza di un vantaggio personale derivante dall’annullamento dell’atto) ( 34 ). Esigere un grado di prova superiore potrebbe significare costringere il ricorrente a provare l’impossibile ( 35 ).
48.
A tale riguardo, il grado di probabilità o di plausibilità relativo all’ottenimento di un beneficio dovrebbe rivestire poca importanza ( 36 ) Dovrebbe altresì essere irrilevante l’entità del potenziale beneficio. In particolare, se il beneficio dipende da una futura azione per il risarcimento dei danni, il giudice dell’Unione dovrebbe astenersi dal considerare il merito di tale azione e le prospettive circa un suo esito positivo. Solo una possibilità puramente ipotetica e incerta di ottenere, in futuro, un beneficio dovrebbe escludere l’interesse del ricorrente ( 37 ), mentre un beneficio futuro che, secondo il corso normale degli eventi, potrebbe ragionevolmente e con una certa probabilità essere conseguito, giustificherà la sussistenza di un interesse ad agire ( 38 ).
49.
Non ritengo che l’adozione di un approccio liberale condurrebbe a una situazione in cui la Corte si troverebbe a fornire pareri su questioni generali o ipotetiche ( 39 ). Né la Corte dovrebbe, per ragioni di buona amministrazione della giustizia, economia processuale o convenienza, utilizzare il «linguaggio della ricevibilità» per evitare di esaminare il merito di una causa ( 40 ). Quando un ricorrente ha dedotto un sufficiente interesse ad agire al momento della presentazione del suo ricorso, come nel caso della Gul Ahmed nell’ambito della presente causa, la Corte dovrebbe esaminare con scrupolosa accuratezza l’obiezione secondo cui tale interesse sarebbe successivamente venuto meno.
50.
Alla luce di tale contesto, procedo a esaminare la persistenza o meno dell’interesse ad agire della Gul Ahmed.
Ricevibilità del ricorso
51.
Il Consiglio chiede alla Corte di dichiarare irricevibili varie parti del ricorso, in quanto, in sostanza, sollecitano il riesame di accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale e reiterano i motivi su cui si è fondato il ricorso dinanzi tale giudice.
52.
È vero che il ricorso non è del tutto preciso e, come correttamente segnalato dal Consiglio, si limita, talora, ad argomentazioni già sottoposte all’attenzione del Tribunale ( 41 ).
53.
Ciò premesso, è chiaro che la Gul Ahmed contesta l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione operata dal Tribunale e, pertanto, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere discussi nuovamente in sede di impugnazione ( 42 ). Inoltre, la Gul Ahmed sostiene, seppur in termini generali, l’insufficienza della motivazione fornita da tale giudice. Ciò costituisce, di per sé, una questione di diritto, come tale passibile di sindacato giurisdizionale in sede di impugnazione ( 43 ).
54.
La Corte, peraltro, non è vincolata alle sole argomentazioni delle parti ma può, al di là di tali argomentazioni, ove opportuno, applicare ai fatti di causa le norme di diritto rilevanti per la soluzione della controversia; diversamente, essa potrebbe essere costretta, in alcune circostanze, a fondare le proprie decisioni su considerazioni giuridiche errate ( 44 ).
55.
Suggerisco pertanto alla Corte di esaminare il merito delle argomentazioni dedotte dalla Gul Ahmed, nella misura in cui concernono punti di diritto e non mettono in discussione gli accertamenti e le valutazioni di fatto operati dal Tribunale ( 45 ).
Aspetti processuali relativi alla presunta assenza di un perdurante interesse ad agire
56.
La Gul Ahmed sostiene che l’articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale, che esige la dimostrazione di un interesse al momento della presentazione del ricorso, non può essere invocato per esigere che il ricorrente dimostri tale interesse in un momento successivo. Di conseguenza, una volta che il ricorrente ha dimostrato il proprio interesse in sede di presentazione del ricorso, è sollevato dall’onere di provare la persistenza di tale interesse in corso di causa.
57.
Secondo una giurisprudenza consolidata, spetta al ricorrente provare il suo interesse ad agire ( 46 ). Sempre secondo una giurisprudenza consolidata, la Corte può, in qualsiasi fase del procedimento, decidere se l’interesse del ricorrente persiste, sia su richiesta del convenuto (o di qualsiasi altra parte che vi abbia interesse), sia d’ufficio ( 47 ).
58.
Tuttavia, ritengo che, una volta che il ricorrente abbia dimostrato di soddisfare tutti i requisiti di ricevibilità necessari al momento della presentazione del ricorso, così come nel caso della Gul Ahmed ( 48 ), dovrebbe operare una presunzione concernente la persistenza di tali requisiti.
59.
Siffatta presunzione opera fino al momento in cui è contestata. Dunque, un ricorrente non è tenuto a depositare elementi per dimostrare che continua a possedere un interesse ad agire e «rivalidare» il suo ricorso originario (ad esempio) ogni due mesi. Una regola processuale che imponesse un simile requisito sarebbe inattuabile.
60.
Tuttavia, il convenuto può tentare, in qualsiasi fase del procedimento, di contestare tale presunzione. Poiché siffatta contestazione è paragonabile a un controricorso nei confronti del ricorrente, spetta al convenuto indicare, in maniera precisa e con elementi giustificativi, gli esatti motivi della contestazione ( 49 ). Ciò in quanto il ricorrente deve essere informato circa la situazione che gli è contestata. Non ci si può legittimamente attendere che egli formuli congetture in ordine alla contestazione e valuti in anticipo tutte le possibili argomentazioni. Dunque, la Corte non dovrebbe accettare una contestazione non documentata circa la persistenza dell’interesse ad agire ( 50 ).
61.
In un sistema processuale che si fonda in larga misura su un procedimento scritto (quale quello che si applica dinanzi ai giudici dell’Unione), sarebbe normale attendersi che una simile contestazione sia mossa per iscritto. Se, come nel caso di specie, siffatta contestazione è sollevata, inizialmente, oralmente, nel corso dell’udienza, ritengo che il giudice dovrebbe, di regola, fissare un termine entro il quale il soggetto che promuove la contestazione (ossia il convenuto), è tenuto a presentare una contestazione formale, indicandone in modo preciso l’oggetto e adducendo le prove a sostegno della stessa che siano necessarie al fine di mostrare, prima facie, che il ricorrente ha effettivamente perso il suo interesse ad agire.
62.
Una volta che il convenuto ha provveduto in tal senso, l’onere della prova passerà al ricorrente, al quale dovrà essere garantita un’adeguata possibilità di esporre il suo caso, secondo condizioni che non lo pongano in una posizione di considerevole svantaggio rispetto alla controparte ( 51 ). In forza del principio della parità delle armi, che è un corollario del diritto ad essere sentito, la Corte dovrebbe concedere al ricorrente un termine per confutare la contestazione e potrebbe in seguito fornire alle altre parti interessate un termine per presentare le loro osservazioni scritte in merito alle argomentazioni del ricorrente ( 52 ).
63.
Una volta ricevute le osservazioni di entrambe le parti, la Corte è tenuta ad esaminare le argomentazioni fatte valere e gli elementi a sostegno presentati, e, in seguito, ad addivenire ad una decisione ( 53 ).
64.
Tuttavia, la presente causa non ha seguito tale percorso. All’udienza del 25 novembre 2015 presso il Tribunale, il Consiglio e la Commissione hanno sostenuto, oralmente, che l’interesse della Gul Ahmed era venuto meno in corso di causa, in quanto il regolamento impugnato aveva cessato di produrre effetti e l’azione per il risarcimento dei danni si era prescritta. Nella stessa occasione, la Commissione ha dedotto una serie di motivi che avrebbero potuto suffragare un possibile interesse ad agire e ha successivamente presentato argomentazioni dettagliate, basate su un’analisi della giurisprudenza, volte a dimostrare le ragioni per le quali, a suo avviso, nessuna di esse poteva giustificare, nel caso della Gul Ahmed, un interesse ( 54 ). Il Tribunale ha quindi concesso alla Gul Ahmed un termine di due settimane per presentare le sue osservazioni, a seguito del quale ha concesso al Consiglio e alla Commissione la possibilità di controbattere a tali osservazioni. Tutte le parti hanno presentato le loro osservazioni nei termini fissati.
65.
Ci si chiede se quanto accaduto nella presente causa sia viziato in quanto non si è svolto in conformità con le regole generali che ho menzionato ai precedenti paragrafi da 61 a 63.
66.
A mio avviso, l’obiezione sollevata dalle istituzioni è stata adeguatamente motivata nel corso dell’udienza stessa (senza obiezioni da parte della Gul Ahmed). Dunque, la Gul Ahmed è stata posta in condizione di poter esprimere il suo punto di vista relativamente alla contestazione mossa in relazione al suo interesse. È vero che, di regola, ci si potrebbe attendere che un’obiezione di natura così grave venga sollevata per iscritto. Tuttavia, la Gul Ahmed non ha mai chiesto al Tribunale di ordinare alle parti che muovevano l’obiezione di farlo per iscritto, né ha espresso alcuna riserva in ordine alla procedura adottata. In tali circostanze, ritengo che la procedura improvvisata seguita dal Tribunale non abbia violato i diritti di difesa della Gul Ahmed.
67.
Alla luce di quanto sopra, ritengo che il Tribunale non abbia violato le regole processuali concernenti l’onere della prova, né il principio della parità delle armi.
Sulla questione se la Gul Ahmed possieda un interesse ad agire al fine di evitare il rischio di reiterazione, in futuro, di condotte illegittime
68.
La Gul Ahmed sostiene che i presunti errori nel calcolo del margine di dumping da parte delle Istituzioni non sono peculiari al caso di specie, ma sono suscettibili di ripetersi in futuro. Fa valere, pertanto, che il suo l’interesse alla continuazione del procedimento è giustificato dall’esigenza di evitare che il Consiglio reiteri tale condotta illegittima in futuro.
69.
Il Consiglio sostiene che non sussiste tale rischio. In primo luogo, la possibilità di aprire una nuova indagine relativamente alla biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan è meramente ipotetica. In secondo luogo, e in ogni caso, i presunti errori sono peculiari al caso di specie, in quanto la metodologia applicata è dipesa dall’assenza di qualsiasi dato verificabile e dalla mancanza di cooperazione da parte della Gul Ahmed ( 55 ) Il Tribunale ha ritenuto che la Gul Ahmed non avesse dedotto alcuna argomentazione specifica e, pertanto, ha respinto la sua censura ( 56 ).
70.
L’interesse di un ricorrente non viene necessariamente meno quando l’atto contestato cessa di produrre effetti per il futuro ( 57 ). L’annullamento è in grado, di per sé, di produrre conseguenze giuridiche, in particolare evitando che le istituzioni dell’Unione reiterino la pratica contestata ( 58 ). Tuttavia, l’interesse ad agire sussisterà solo se l’asserita illegittimità è suscettibile di ripetersi in futuro, indipendentemente dalle circostanze del caso che ha dato luogo al ricorso ( 59 ). Fra gli esempi si possono includere errori nell’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione alla luce degli accordi dell’organizzazione mondiale del commercio ( 60 ), in particolare errori concernenti la metodologia, i criteri o le formule applicate, e non errori nella valutazione di specifiche circostanze di fatto. Infine, un ricorrente potrebbe non dover provare di poter essere direttamente interessato, in futuro e nell’ambito di procedimenti analoghi, dalla ricorrente condotta illegittima ( 61 ).
71.
Anzitutto, nella presente causa, la circostanza che siano trascorsi diversi anni dalla scadenza dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni, nell’Unione europea, dei prodotti tessili della Gul Ahmed, non rende meramente ipotetica la possibilità di una nuova indagine. Al contrario, se risultasse che le pratiche di determinazione dei prezzi dei produttori pachistani di biancheria da letto di cotone soddisfano nuovamente le condizioni per l’applicazione delle regole dell’Unione sulla difesa contro le importazioni oggetto di dumping, queste potrebbero certamente essere oggetto di una nuova indagine.
72.
In secondo luogo, il fatto che, in assenza di attendibili fonti primarie di informazione, il Consiglio abbia fatto affidamento su «qualunque altro metodo appropriato», ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3, 5 e 6 del regolamento di base, non significa, di per sé, che gli asseriti errori metodologici siano peculiari al caso di specie. Nell’applicazione di tale disposizione, il Consiglio ha dovuto adottare una determinata metodologia e fare affidamento su determinati criteri.
73.
Non è facile tracciare una linea fra, da un lato, gli errori potenzialmente ricorrenti e, dall’altro lato, gli errori peculiari a un caso specifico. Una data soluzione può essere stata applicata ad hoc, al fine di far fronte a una situazione inedita, o può essere espressione di una prassi amministrativa consolidata o di un «modello» che la Commissione ha sviluppato al fine di gestire una situazione ricorrente. In tal caso, ci si può plausibilmente attendere che possa essere ripetuta in futuro.
74.
A mio parere, è poco probabile che l’assenza di attendibili fonti primarie di informazione e la mancanza di cooperazione da parte dei soggetti oggetto di indagine siano problemi inediti nel corso di un’indagine antidumping. Ne discende che, in linea di principio, alcuni presunti errori che possono essere stati commessi nel corso di tale indagine potrebbero effettivamente costituire errori di natura metodologica, come tali suscettibili di futura reiterazione nell’ambito di indagini analoghe.
75.
Tuttavia, nel corso dell’udienza, l’avvocato della Gul Ahmed ha risolutamente affermato che la Gul Ahmed, nel suo ricorso, contestava, in realtà, l’assenza di qualsivoglia specifica metodologia e sosteneva che la Commissione aveva basato i suoi accertamenti su scelte arbitrarie e ad hoc.
76.
Strutturata in tal maniera, l’argomentazione della Gul Ahmed non individua gli errori di diritto commessi dal Tribunale nel reputare i presunti errori della Commissione peculiari al caso di specie. Come correttamente osservato dal Consiglio e dalla Commissione, tale argomentazione si limita a richiedere che la Corte riesamini le questioni di fatto e di merito dedotte dinanzi al Tribunale, il che non rientra nella competenza della Corte. Infatti, mediante tale argomentazione, la Gul Ahmed ammette, in sostanza, che i presunti errori erano peculiari al caso di specie. Ritengo che la Gul Ahmed non abbia dimostrato che la presunta condotta illegittima possa essere reiterata in futuro, e che le motivazioni offerte dal Tribunale a tal proposito siano giuridicamente conformi ai requisiti previsti ( 62 ).
L’asserito rigetto parziale del terzo motivo
77.
La Gul Ahmed sostiene che il Tribunale ha omesso di motivare l’asserito parziale rigetto del terzo motivo e non si è pronunciato sulla restante parte di tale motivo.
78.
Come correttamente osservato dal Consiglio e dalla Commissione, l’argomentazione della Gul Ahmed si fonda su una lettura chiaramente errata del punto 58 della sentenza impugnata. In tale punto, il Tribunale si è limitato a identificare cinque circostanze peculiari alla causa in oggetto, nell’ambito dell’analisi circa la persistenza di un interesse in relazione al suo esito. Esso ha statuito che la Gul Ahmed non possedeva interesse a dedurre tale motivo e ha ritenuto che non vi fosse luogo a statuire a tal riguardo.
79.
Suggerisco pertanto di respingere tale motivo di impugnazione.
L’asserita violazione del principio stabilito nella sentenza Shanghai Excell
80.
La Gul Ahmed pare interpretare la sentenza Shanghai Excell nel senso che essa implica implicare che la dichiarazione di irricevibilità del suo ricorso equivarrebbe all’ammissione che gli atti i cui effetti giuridici cessano a seguito della loro impugnazione in un ricorso per annullamento, ma prima che sia pronunciata una decisione, possono essere esclusi dal sindacato giurisdizionale, il che è incompatibile con l’articolo 263 TFUE.
81.
Siffatta interpretazione della sentenza Shanghai Excell implicherebbe che, indipendentemente dall’eventuale mutamento di altre circostanze, l’interesse ad agire dovrebbe essere sistematicamente considerato accertato nei ricorsi per annullamento relativi ad atti i cui effetti giuridici cessano prima della sentenza. Come correttamente osservato dal Consiglio e dalla Commissione, non è possibile ricavare un simile principio da tale giurisprudenza e, in particolare, dal punto 56 e seguenti della sentenza in questione.
82.
Propongo quindi di respingere tale motivo di impugnazione.
Sulla questione se il Tribunale abbia omesso di motivare adeguatamente la sua decisione
83.
La Gul Ahmed sostiene, anche se in termini generali, che il Tribunale ha violato l’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia, avendo omesso di motivare la sua decisione e di pronunciarsi su tutti i motivi e le prove dedotti dalla Gul Ahmed al fine di provare la persistenza del suo interesse ad agire.
84.
Ho già trattato la questione dell’adeguatezza delle motivazioni offerte dal Tribunale in relazione al rischio della reiterazione, in futuro, di condotte illegittime ( 63 ). Procedo ora ad esaminare le motivazioni addotte dal Tribunale in relazione agli altri motivi che, secondo la Gul Ahmed, giustificano il suo interesse ad agire.
Il recupero delle spese del procedimento presso il Consiglio
85.
La Gul Ahmed sostiene di possedere un interesse legittimo ad agire al fine di recuperare le spese del procedimento. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che l’annullamento del regolamento contestato non avrebbe, di per sé, attribuito al ricorrente il diritto a recuperare le spese, dato che queste rientrano nell’ambito di un motivo a sé stante e dato che anche la parte vittoriosa può, in determinate circostanze, essere condannata al pagamento delle spese ( 64 ).
86.
Concordo con la soluzione offerta dal Tribunale, ma non con il ragionamento da esso seguito.
87.
La domanda di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese non costituisce un motivo autonomo. Si tratta di una domanda accessoria e subordinata alla domanda principale volta a ottenere l’annullamento dell’atto impugnato. Se una parte perde l’interesse ad agire in relazione alla domanda principale, perderà anche l’interesse a rivendicare l’importo delle spese del procedimento.
88.
L’articolo 58, paragrafo 2 dello Statuto della Corte di giustizia prevede l’irricevibilità delle impugnazioni aventi ad oggetto unicamente la decisione sulle spese. Tenuto conto della formulazione e dello scopo di tale disposizione, un interesse al recupero delle spese del procedimento non può, di per sé, costituire la base per la prosecuzione del procedimento. Al fine di giustificare il suo interesse ad agire, un ricorrente è tenuto a dimostrare un interesse ulteriore rispetto a quello relativo alle spese ( 65 ). Il requisito dell’interesse ad agire perderebbe di significato se una semplice domanda di condanna della controparte al pagamento delle spese fosse sufficiente per giustificare l’interesse alla prosecuzione del procedimento di annullamento.
89.
Pertanto, suggerisco alla Corte di statuire che la volontà di recuperare le spese del procedimento giudiziario non costituisce una base autonoma in grado di giustificare la sussistenza di un interesse ad agire. Tale conclusione, tuttavia, non è tale da giustificare l’annullamento della sentenza impugnata, poiché la conclusione del Tribunale rimane corretta.
Una futura azione per il risarcimento dei danni causati dall’omessa decisione della controversia, da parte dei giudici dell’Unione, in un lasso di tempo ragionevole
90.
La Gul Ahmed sostiene, altresì, la sua intenzione di richiedere, in futuro, il risarcimento dei danni causati dall’asserita eccessiva durata del procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione. Il Tribunale ha statuito che, al fine di ottenere tale risarcimento, la Gul Ahmed è tenuta a proporre un ricorso per il risarcimento dei danni dinanzi al medesimo giudice. Conseguentemente, non poteva fare affidamento su tale motivo per giustificare la sussistenza del proprio interesse nell’ambito della causa pendente ( 66 ).
91.
Pur concordando con le conclusioni del Tribunale, non ne condivido l’argomentazione.
92.
Secondo una giurisprudenza consolidata, un ricorrente può conservare l’interesse a ottenere l’annullamento di un atto che lo pregiudica, nella misura in cui una pronuncia di illegittimità possa servire da fondamento per una futura azione per il risarcimento dei danni morali o materiali ( 67 ) causati dall’atto contestato ( 68 ). In particolare, il ricorrente possiede interesse ad agire nei casi in cui l’annullamento dell’atto contestato è in grado, di per sé, di attribuire al ricorrente un vantaggio nell’ambito del ricorso per il risarcimento dei danni, in particolare aumentando le possibilità di successo di tale azione ( 69 ). Un ricorrente avrà interesse ad agire anche quando l’annullamento può costituire il fondamento per negoziazioni stragiudiziali con l’autore dell’atto annullato, miranti al risarcimento del pregiudizio sofferto ( 70 ).
93.
Tuttavia, il successo di un’azione per il risarcimento dei danni derivanti da una eccessiva durata del procedimento non dipende, di norma, dal successo del ricorso anteriore relativo all’annullamento dell’atto contestato ( 71 ).
94.
Pertanto, suggerisco alla Corte di statuire che l’intenzione di presentare, in futuro, un ricorso per il risarcimento dei danni derivanti dall’eccessiva durata del procedimento non giustifica la persistenza di un interesse ad agire nel procedimento d’annullamento in corso. Tale conclusione, tuttavia, non è tale da giustificare l’annullamento della sentenza impugnata, poiché la conclusione del Tribunale rimane corretta.
Rimborso dei dazi antidumping pagati
95.
La Gul Ahmed afferma che la domanda presentata dalla sua affiliata, la GTM (Europe) Ltd (in prosieguo: «GTM»), presso le autorità belghe per il rimborso dei dazi antidumping pagati sulle importazioni in oggetto a partire da agosto 2007, unitamente ad altre domande analoghe, giustifica la persistenza del suo interesse ad agire. Il Consiglio sostiene che l’interesse di un’affiliata non è rilevante.
96.
Il Tribunale ha ritenuto, in primo luogo, che l’interesse dell’affiliata «si confonde» con l’interesse della Gul Ahmed e, dunque, lo giustifica ( 72 ). Esso, inoltre, ha rilevato che la domanda della GTM riguardava i dazi pagati a seguito della modifica del regolamento n. 397/2004 ad opera del regolamento n. 695/2006, che ha sostituito il regolamento in questione per quanto concerne alcuni elementi relativi al dumping ( 73 ). Il Tribunale ha altresì rilevato che il secondo e il terzo motivo erano volti a contestare gli elementi del regolamento in questione che erano stati sostituiti, e che un annullamento richiesto su tale base non poteva avere alcuna incidenza sulla domanda della GTM relativa al rimborso dei dazi riscossi ai sensi del successivo regolamento. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che la domanda di rimborso giustificava l’interesse della Gul Ahmed esclusivamente con riguardo al primo, quarto e quinto motivo dedotto in giudizio ( 74 ). Il Tribunale non si è occupato delle altre domande di rimborso alle quali la Gul Ahmed aveva fatto riferimento nelle sue osservazioni scritte.
97.
Nel corso dell’udienza dinanzi a questa Corte, la Gul Ahmed ha chiarito di non aver addotto elementi probatori relativi alle altre domande di rimborso, in quanto presentate da importatori indipendenti dei suoi prodotti, circostanza che le rendeva, a suo giudizio, irrilevanti ai fini della causa.
98.
Alla luce di tali circostanze, non si può criticare il Tribunale per aver fondato la sua valutazione unicamente sulle domande di rimborso presentate dalla GTM. Inoltre, il Tribunale non era tenuto né specificamente a motivare la sua posizione in relazione alle altre domande, che sono state invocate esclusivamente in termini generali, né a chiarire i motivi per cui le ha reputate irrilevanti ( 75 ).
99.
Se il regolamento in questione fosse stato annullato, la base giuridica per il rimborso dei dazi pagati sulle importazioni dei prodotti della Gul Ahmed sarebbe stata l’articolo 116, paragrafo 1, lettera a) del codice doganale dell’Unione, interpretato in combinato disposto con l’articolo 117, paragrafo 1 del medesimo codice. Ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 1, lettera a), di tale codice, la domanda di rimborso deve essere presentata entro tre anni dalla data di notifica dell’obbligazione doganale in questione. Ne discende che la Gul Ahmed può fondare il proprio interesse ad agire unicamente sulla base delle domande di rimborso presentate entro tale termine, come nel caso della domanda presentata dalla GTM.
100.
Il secondo e il terzo motivo fatti valere nel ricorso della Gul Ahmed fanno riferimento, in effetti, a elementi del regolamento in questione che sono stati sostituiti dal regolamento n. 695/2006 ( 76 ). Anche se, in una certa misura, i criteri e la metodologia seguiti dal Consiglio nell’ambito di tale regolamento possono essere simili a quelli utilizzati nel regolamento in questione ( 77 ), un eventuale annullamento di quest’ultimo non avrebbe prodotto effetti diretti sulla legittimità del regolamento n. 695/2006.
101.
Inoltre, anche se il Tribunale annullasse il regolamento in questione e anche se, in teoria, tale annullamento avrebbe potuto indurre il Consiglio a rivedere il regolamento n. 595/2006 o a revocarlo con effetti retroattivi, siffatta ipotesi conferirebbe alla Gul Ahmed, al massimo, una mera prospettiva, futura e incerta, di ottenere un beneficio. Ciò è insufficiente, di per sé, a giustificare l’interesse ad agire della Gul Ahmed ( 78 ).
102.
Ne risulta che le motivazioni offerte a tal riguardo dal Tribunale per il rigetto delle argomentazioni della Gul Ahmed sono sufficientemente chiare.
Ripristino della reputazione della Gul Ahmed
103.
Le osservazioni scritte e l’impugnazione della Gul Ahmed non contengono alcun riferimento all’interesse al ripristino della sua reputazione. Il Tribunale ha statuito che la Gul Ahmed non ha in alcun modo illustrato la sua pretesa a tal proposito ( 79 ). Nel corso dell’udienza del 25 gennaio 2018, la Commissione ha chiarito che, durante l’udienza dinanzi al Tribunale, essa stessa ha sollevato e discusso tale questione quale motivo potenzialmente in grado di giustificare un interesse.
104.
L’opportunità di rimediare al danno alla reputazione del ricorrente non è riconducibile alla sua situazione giuridica, bensì fattuale. Un interesse ad agire può essere giustificato da un’evidente opportunità di ottenere tale beneficio di fatto (in contrapposizione a una certezza assoluta) ( 80 ).
105.
Conformemente a una giurisprudenza consolidata, l’adozione di dazi antidumping costituisce una misura protettiva e preventiva contro la concorrenza sleale derivante da pratiche di dumping ( 81 ). A mio avviso, un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo è potenzialmente in grado di causare un danno alla reputazione delle persone che elenca come responsabili di pratiche di dumping. Ne discende che, plausibilmente, un ricorrente che mira a ottenere l’annullamento di un simile regolamento potrebbe possedere, perlomeno, un interesse morale ad agire, sulla base del fatto che un eventuale annullamento potrebbe ridurre, se non eliminare del tutto, il danno alla sua reputazione ( 82 ). Siffatto interesse potrebbe essere giustificato, indipendentemente dalla natura dei motivi dedotti ( 83 ).
106.
Tuttavia, affinché questi principi trovino applicazione, il ricorrente deve sollevare tale questione nelle sue memorie e dedurre elementi volti a provare che il regolamento di cui chiede l’annullamento ha causato un danno alla sua reputazione. Ciò non è avvenuto nella presente causa e non approfondirò oltre tale scenario.
Una futura azione per il risarcimento dei danni causati dal regolamento in questione
107.
Dinanzi al Tribunale, la Gul Ahmed ha fatto valere, anche se solo in termini generali, la possibilità di instaurare un’azione contro il Consiglio per il risarcimento dei danni ad esso causati dal regolamento n. 397/2004. Il Consiglio e la Commissione hanno sostenuto che un’azione per il risarcimento dei danni causati dal regolamento in questione risultava, in ogni caso, prescritta. Il Tribunale ha omesso di affrontare tale questione nella sentenza impugnata.
108.
In linea di principio, un ricorrente conserva un interesse a ottenere l’annullamento di un atto se l’accertamento della sua illegittimità può costituire il fondamento di una futura azione per il risarcimento dei danni da esso sofferti a causa dell’atto contestato o di future negoziazioni con il suo autore ( 84 ). Tuttavia, un’eventuale azione per il risarcimento dei danni può procurare un beneficio al ricorrente unicamente nell’ipotesi in cui non risulti prescritta e, conseguentemente, irricevibile.
109.
Conformemente all’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia, un’azione contro l’Unione per responsabilità extracontrattuale si prescrive trascorsi cinque anni dal momento in cui avviene il fatto che vi ha dato origine, salvo che la prescrizione sia interrotta dall’avvio di un procedimento dinanzi alla Corte contro l’Unione per responsabilità extracontrattuale ( 85 ) o da una preventiva richiesta rivolta all’istituzione dell’Unione competente. Quando la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea trae origine da un atto di portata generale, il termine di prescrizione inizia a decorrere nel momento in cui si verificano gli effetti dannosi dell’atto in questione ( 86 ).
110.
Il danno sofferto dalla Gul Ahmed nel corso del periodo di applicazione del regolamento in questione, in particolare per quanto concerne l’obbligo di pagare i dazi antidumping sulle importazioni dei suoi prodotti verso l’Unione europea, è prescritto. Tale regolamento ha cessato di produrre effetti il 4 marzo 2009 e il termine di prescrizione non è mai stato interrotto. In particolare, il fatto che la Gul Ahmed abbia presentato un ricorso per annullamento non interrompe il decorso del termine di prescrizione ( 87 ).
111.
In teoria, è possibile che la Gul Ahmed abbia sofferto danni ulteriori, manifestatisi solo in un momento successivo, e in relazione ai quali il termine di prescrizione non sia ancora spirato. In teoria, inoltre, è possibile che sussistano danni che si protraggono nel tempo, quali il pagamento dei costi di garanzie bancarie ( 88 ) o danni alla reputazione ( 89 ), in relazione ai quali la Gul Ahmed potrebbe ancora agire contro il Consiglio ( 90 ).
112.
Ho già discusso in precedenza, nelle presenti conclusioni, la questione del danno alla reputazione ( 91 ). Quanto al resto, la Gul Ahmed non ha fatto riferimento, dinanzi al Tribunale o a questa Corte, ad alcun danno che si protrae nel tempo, né ad alcuna azione pendente per il risarcimento dei danni. Pertanto, la Gul Ahmed non può dimostrare la sussistenza di un interesse sulla base di tali argomentazioni, vaghe e inadeguatamente documentate. Non si può criticare il Tribunale per non aver espressamente motivato la propria decisione a tal riguardo ( 92 ).
Conclusione relativa al rispetto dell’obbligo di motivazione
113.
Alla luce di quanto sopra, ritengo che la motivazione del Tribunale sia adeguata e che, pertanto, l’argomento in senso contrario della Gul Ahmed debba essere respinto.
Sulle spese
114.
Poiché la Corte mi ha chiesto di considerare unicamente il primo motivo di impugnazione della Gul Ahmed, e poiché la decisione finale sull’impugnazione dipende dalla posizione che la Corte adotterà non solo in relazione a tale motivo, ma anche in riferimento al secondo motivo di impugnazione, non formulo alcuna raccomandazione relativa alle spese nella presente causa.
Conclusione
115.
Alla luce di quanto esposto, e ferma restando la competenza della Corte a valutare il secondo motivo di impugnazione, suggerisco alla Corte di respingere il primo motivo di impugnazione della Gul Ahmed.
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Non pubblicata, EU:T:2016:740 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
( 3 ) GU 2004, L 66, pag. 1 (in prosieguo: il «regolamento n. 397/2004» o il «regolamento in questione»).
( 4 ) Regolamento del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento di base»).
( 5 ) Regolamento del 5 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004 (GU 2006, L 121, pag. 14).
( 6 ) Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 103) riportato nell’allegato 1 A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (GU 1994, L 336, pag. 1).
( 7 ) Non pubblicata, EU:T:2011:535.
( 8 ) Tale motivo riguardava il fatto che il Consiglio avrebbe omesso di verificare se determinati fattori avevano spezzato il nesso di causalità fra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio sofferto dall’industria dell’Unione.
( 9 ) EU:C:2013:732.
( 10 ) Vale a dire decorsi cinque anni dal momento in cui è avvenuto il fatto che ha dato origine al pregiudizio sofferto.
( 11 ) Ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1), le domande di rimborso devono essere presentate entro tre anni dalla data di notifica dell’obbligazione doganale.
( 12 ) Segnalo che l’elenco dei motivi esaminati dal Tribunale non riflette esattamente l’elenco dei motivi dedotti dinanzi allo stesso dalla Gul Ahmed. Ritornerò su tale incongruenza successivamente, nell’ambito delle presenti conclusioni (cfr. infra, paragrafi 103 e 107).
( 13 ) V. il primo, il quarto e l’ultimo paragrafo dell’articolo 263 TFUE.
( 14 ) Sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione,C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 55.
( 15 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:409, paragrafo 23.
( 16 ) Sentenze del 24 giugno 1986, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione, 53/85, EU:C:1986:256, punto 21, e del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 57. V. anche, nel contesto di un’impugnazione, sentenze del 19 ottobre 1995, Rendo e a./Commissione, C‑19/93 P, EU:C:1995:339, punto 13, e del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punto 42 (in prosieguo: «Wunenburger»).
( 17 ) V., in tal senso, sentenze del 17 settembre 2009, Commissione/Koninklijke Friesland Campina, C‑519/07 P, EU:C:2009:556, punto 65, e del 26 febbraio 2015, Planet/Commissione, C‑564/13 P, EU:C:2015:124, punto 34.
( 18 ) Sentenze del 27 giugno 2013, Xeda International e Pace International/Commissione, C‑149/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:433, punto 32, e del 23 dicembre 2015, Parlamento/Consiglio, C‑595/14, EU:C:2015:847, punto 23.
( 19 ) V., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 1998, Langnese-Iglo/Commissione, C‑279/95 P, EU:C:1998:447, in cui la Corte ha statuito che la cessazione degli effetti dell’atto contestato non fa venir meno l’interesse a risolvere in via definitiva la controversia per quanto concerne la legittimità e la portata delle sue disposizioni, al fine di stabilirne gli effetti giuridici per il periodo antecedente alla data di cessazione della validità (punto 71). Nello stesso senso, l’interesse può mantenersi anche nei casi in cui l’atto contestato sia divenuto obsoleto (Wunenburger, punti da 41 a 62), sia stato abrogato (sentenza del 12 dicembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio, T‑228/02, EU:T:2006:384, punti 34 e 35) o sostituito (sentenza del 7 ottobre 2009, Vischim/Commissione, T‑420/05, EU:T:2009:391, punti da 58 a 63), non sia più applicabile (sentenza del 26 aprile 1988, Apesco/Commissione, causa 207/86, EU:C:1988:200, punto 16) o sia stato interamente attuato e, pertanto, abbia già prodotto tutti i suoi effetti (sentenza del 24 giugno 1986, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione, 53/85, EU:C:1986:256, punto 21).
( 20 ) Sentenza del 23 dicembre 2015, Parlamento/Consiglio, C‑595/14, EU:C:2015:847, punto 18 e la giurisprudenza ivi citata.
( 21 ) Nella presente causa, ad esclusione del periodo di quasi due anni, nel corso dei quali il procedimento è rimasto sospeso su richiesta del ricorrente (dal 15 ottobre 2004 al 7 settembre 2006), tale periodo di tempo non è imputabile alla Gul Ahmed.
( 22 ) V. sentenza del 18 marzo 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio, T‑299/05, EU:T:2009:72, punto 56 (in prosieguo: «Shanghai Excell»).
( 23 ) Sentenza del 23 aprile 1986, C‑294/83, EU:C:1986:166, punto 23 (in prosieguo: «Les Verts»).
( 24 ) È opportuno segnalare, inoltre, che, nella sentenza Les Verts, la Corte ha effettuato la famosa constatazione secondo cui «il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni» (v. punto 23 di tale sentenza, il corsivo è mio).
( 25 ) Come il Tribunale ha correttamente segnalato nella sentenza Shanghai Excell, punto 57.
( 26 ) GU 2010, C 83, pag. 389 (nel prosieguo: «la Carta»).
( 27 ) La Corte ha adottato tale approccio generoso in numerosi casi. La sentenza del 17 aprile 2008, Flaherty e a./Commissione, C‑373/06 P, C‑379/06 P e C‑382/06 P, EU:C:2008:230, ne è un eminente esempio. Un commentatore ravvisa nella sentenza «un approccio liberale, che favorisce l’accesso alla Corte». V. Van Raepenbusch, S., «Le recours en annulation» in «Les recours des particuliers devant le juge de l’Union européenne», Bruxelles, Bruylant, 2012, pag. 47.
( 28 ) Cfr. supra, paragrafo 31.
( 29 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Bobek, Binca Seafoods/Commissione, C‑268/16 P, EU:C:2017:444, paragrafo 95.
( 30 ) V. Renaudie, O., «L’intérêt à agir devant le juge administratif», Parigi, Berger-Levrault, 2015, pag. 43, il quale evidenzia l’esigenza di una «interpretazione democratica» del requisito dell’interesse ad agire, «rivisitata alla luce dei diritti umani».
( 31 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Kokott, Telefónica/Commissione, C‑274/12 P, EU:C:2013:204, paragrafo 86.
( 32 ) Mariatte, F., Ritleng, D., «Contentieux de l’Union européenne», «1. Annulation, exception d’illégalité», Parigi, Lamy, 1998, pag. 108.
( 33 ) V., in tal senso, le sue conclusioni in Commissione/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P, EU:C:2016:693, paragrafo 38.
( 34 ) V. le sue conclusioni in Binca Seafoods/Commissione, C‑268/16 P, EU:C:2017:444, paragrafo 93.
( 35 ) In altri termini, una probatio diabolica. V., in senso analogo, sentenza dell’11 aprile 2013, Mindo/Commissione, C‑652/11 P, EU:C:2013:229, punto 50.
( 36 ) In alcuni casi, i giudici dell’Unione hanno fatto riferimento a tale criterio, senza trarne, tuttavia, alcuna conclusione specifica. V., ad esempio, ordinanza del 6 luglio 2011, Petroci/Consiglio, T‑160/11, non pubblicata, EU:T:2011:334, punto 23.
( 37 ) Lenaerts, K., Maselis, I., Gutman, K., «EU Procedural Law», Oxford University Press, 2014, pag. 360. V. anche sentenze del 19 luglio 2012, Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, punto 50; del 21 gennaio 1987, Stroghili/Corte dei conti, 204/85, EU:C:1987:21, punto 11; e del 30 aprile 1998, Cityflyer Express/Commissione, T‑16/96, EU:T:1998:78, punto 30.
( 38 ) Nel contesto dei dazi antidumping, il Tribunale ha spesso interpretato tale criterio in modo ampio. V., ad esempio, sentenze del 29 giugno 2000, Medici Grimm/Consiglio, T‑7/99, EU:T:2000:175, punti da 54 a 56, e del 28 febbraio 2017, Canadian Solar Emea e a./Consiglio, T‑162/14, non pubblicata, EU:T:2017:124, punto 47.
( 39 ) V. Van Raepenbusch, S., «Le recours en annulation», in «Les recours des particuliers devant le juge de l’Union européenne», Bruxelles, Bruylant, 2012, pag. 47. V. anche conclusioni dell’avvocato generale Kokott, Italia/Commissione, C‑138/03, C‑324/03 e C‑431/03, EU:C:2005:387, paragrafo 41, e conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:409, punto 28.
( 40 ) V., in tal senso, Wicker, G. «La légitimité d’intérêt à agir», «Études sur le droit de la concurrence et quelques thèmes fondamentaux: mélanges en l’honneur», d’Yves Serra, Dalloz, 2006, pag. 460.
( 41 ) Allorché interpellata in merito a tale questione nel corso dell’udienza, la Gul Ahmed ha ammesso che il suo ricorso, pur identificando i punti da 42 a 60 della sentenza impugnata come viziati da errori di diritto, si dirige, di fatto, al solo punto 49 e ai punti da 55 a 60.
( 42 ) Sentenza del 12 settembre 2006, Reynolds Tobacco e a./Commissione, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata.
( 43 ) Sentenza del 26 maggio 2016, Rose Vision/Commissione, C‑224/15 P, EU:C:2016:358, punto 26.
( 44 ) Ordinanza del 27 settembre 2004, UER/M6 e a., causa C‑470/02 P, non pubblicata, EU:C:2004:565, punto 69; e sentenze del 21 settembre 2010, Svezia e API e Commissione, C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, EU:C:2010:541, punti da 65 a 67; e del 5 ottobre 2009, Commissione/Roodhuijzen, T‑58/08 P, EU:T:2009:385, punti da 34 a 37.
( 45 ) V., per analogia, sentenza del 16 luglio 2009, Commissione/Schneider Electric, C‑440/07 P, EU:C:2009:459, punto 193.
( 46 ) V., in tale senso, ordinanza del 31 luglio 1989, S./Commissione, 206/89 R, EU:C:1989:333, punto 8, e sentenza del 4 giugno 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commissione, C‑682/13 P, non pubblicata, EU:C:2015:356, punto 27.
( 47 ) V., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 1995, Rendo e a./Commissione, C‑19/93 P, EU:C:1995:339, punto 13, e ordinanza del 17 ottobre 2005, First Data e a./Commissione, T‑28/02, EU:T:2005:357, punti 36 e 37. V., anche, come esempi di casi in cui il Tribunale ha esaminato tale questione ex officio: sentenze del 7 marzo 2013, Acino/Commissione, T‑539/10, non pubblicata, EU:T:2013:110, punti da 29 a 46, e del 10 aprile 2013, GRP Security/Corte dei conti, T‑87/11, non pubblicata, EU:T:2013:161, punti da 43 a 49.
( 48 ) Cfr. supra, paragrafi 29 e 30.
( 49 ) Conformemente al principio secondo cui necessitas probandi incumbit ei qui agit. V., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2006, Rossi/UAMI, C‑214/05 P, EU:C:2006:494, punto 23.
( 50 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bot, Commissione/InfrontWM, C‑125/06 P, EU:C:2007:611, paragrafi da 71 a 73, unitamente alla sentenza del 13 marzo 2008 nella stessa causa (EU:C:2008:159, punto 56); ordinanza dell’8 aprile 2008, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commissione, C‑503/07 P, EU:C:2008:207, punto 51; e dell’11 maggio 2010, PC-WareInformation Technologies/Commissione, T‑121/08, EU:T:2010:183, punto 36. V. anche, in tal senso, Clausen, F., «Les moyens d’ordre public dans le contentieux relevant de la Cour de justice de l’Union européenne», Université Paris II, 2017, in corso di pubblicazione, Bruylant, pag. 509.
( 51 ) Sentenza del 6 novembre 2012, Otis e a., C‑199/11, EU:C:2012:684, punti 71 e 72.
( 52 ) A tal fine, il Tribunale ha il potere di disporre le misure di organizzazione del procedimento necessarie, ai termini degli articoli da 88 a 90 del regolamento di procedura.
( 53 ) La sequenza che ho delineato nei paragrafi precedenti ricalca il procedimento di cui all’articolo 130, paragrafi da 1 a 7 del regolamento di procedura del Tribunale relativamente alle eccezioni preliminari relative alla ricevibilità del ricorso e alla competenza del Tribunale. V., ad esempio, ordinanza del 6 settembre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, T‑18/10, EU:T:2011:419.
( 54 ) In risposta alle interrogazioni della Corte nel corso dell’udienza, l’agente della Commissione nel procedimento dinanzi al Tribunale ha offerto un resoconto dettagliato, senza essere contraddetto dall’avvocato della Gul Ahmed, relativo alle modalità in cui la questione dell’interesse ad agire è stata trattata durante l’udienza dinanzi al Tribunale,. Egli ha indicato che tali motivi hanno incluso una futura azione per il risarcimento dei danni, una richiesta di rimborso dei dazi pagati da importatori collegati e la prospettiva di ripristinare la reputazione della Gul Ahmed.
( 55 ) Cfr. infra, nota 77.
( 56 ) Punto 57 della sentenza impugnata.
( 57 ) V. la giurisprudenza citata supra, al paragrafo 34.
( 58 ) V., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2009, Moser Baer India/Consiglio, C‑535/06 P, EU:C:2009:498 (in prosieguo: «Moser Baer India»), punto 25.
( 59 ) Wunenburger, punto 52.
( 60 ) Sentenza del 24 settembre 2008, Reliance Industries/Consiglio e Commissione, T‑45/06, EU:T:2008:398, punto 43.
( 61 ) Mentre nelle sentenze Wunenburger (punto 58) e Shanghai Excell (punto 51, in materia di dazi antidumping definitivi) si fa riferimento a tale requisito aggiuntivo, nella sentenza Moser Baer India, punto 25, si fa riferimento, in termini astratti, al rischio di reiterazione in futuro in quanto tale.
( 62 ) Sentenza del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punto 37.
( 63 ) V. supra, paragrafi da 68 a 76.
( 64 ) V. punto 52 della sentenza impugnata.
( 65 ) V. per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Kokott, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2007:790, punto 80.
( 66 ) V. punto 53 della sentenza impugnata.
( 67 ) V. sentenze del 22 dicembre 2008, Gordon/Commissione, C‑198/07 P, EU:C:2008:761, punti 19 e 60, e del 16 luglio 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commissione, causa C‑481/07 P, non pubblicata, EU:C:2009:461, punto 38.
( 68 ) V., in particolare, sentenze del 5 marzo 1980, Könecke Fleischwarenfabrik/Commissione, 76/79, EU:C:1980:68, punto 9; del 31 marzo 1998, Francia e a./Commissione, C‑68/94 e C‑30/95, EU:C:1998:148, punto 74; del 13 luglio 2000, Parlamento/Richard, causa C‑174/99 P, EU:C:2000:412, punti 33 e 34; e del 27 giugno 2013, Xeda International e Pace International/Commissione, C‑149/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:433, punti 32 e 33.
( 69 ) V., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, causa C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punti 75 e 80.
( 70 ) Shanghai Excell, punto 55. V. anche sentenze del 17 luglio 2014, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione, T‑457/09, EU:T:2014:683, punto 139, e del 14 Novembre 2013, ICdA e a./Commissione, T‑456/11, EU:T:2013:594, punto 38.
( 71 ) Per esempi di casi che mostrano che un ricorrente può, in linea di principio, agire in giudizio contro l’Unione europea per perdite derivanti dall’eccessiva durata del giudizio di annullamento e risultare vittorioso nonostante il suo ricorso per annullamento sia stato precedentemente respinto, v. sentenze del 1o febbraio 2017, Kendrion/Unione europea, T‑479/14, EU:T:2017:48; del 10 gennaio 2017, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne /Unione europea, T‑577/14, EU:T:2017:1; e del 7 giugno 2017, Guardian Europe/Unione europea, T‑673/15, EU:T:2017:377.
( 72 ) Tale conclusione non è stata contestata da alcuna delle parti.
( 73 ) Tali elementi riguardavano la determinazione del valore normale e il suo confronto con il prezzo all’esportazione.
( 74 ) V. punto 54 della sentenza impugnata.
( 75 ) V., per analogia, sentenza del 12 settembre 2017, Anagnostakis/Commissione, C‑589/15 P, EU:C:2017:663, punto 38.
( 76 ) Tali elementi sono stati rideterminati a seguito di una nuova indagine. Sulla base dei dati risultanti da tale indagine, il Consiglio ha fissato, in tale regolamento, nuove aliquote dei dazi antidumping, in sostituzione di quelle determinate dal regolamento in questione.
( 77 ) Sotto certi aspetti, la metodologia adottata dalla Commissione nel corso delle indagini precedenti l’adozione dei due regolamenti è risultata differente. Ciò è dovuto al fatto che, nel corso della seconda indagine, a differenza di quanto era accaduto nell’ambito della prima, la Commissione ha potuto basare i suoi accertamenti su dati verificati e di qualità relativamente buona, segnalati da un gruppo di produttori pachistani di biancheria da letto di cotone.
( 78 ) La situazione sarebbe stata differente, ovviamente, se l’annullamento (accompagnato o meno dal mantenimento degli effetti del regolamento annullato) fosse intervenuto prima dell’adozione del regolamento n. 695/2006 o quando il regolamento annullato era ancora applicabile. Tuttavia, esula dall’oggetto delle presenti conclusioni indagare ulteriormente ipotetici possibili scenari.
( 79 ) Punti 44 e 59 della sentenza impugnata.
( 80 ) V., in tal senso, l’esaustiva analisi dell’avvocato generale Bobek nelle sue conclusioni Bionorica e Diapharm/Commissione, C‑596/15 P e C‑597/15 P, EU:C:2017:297, paragrafi da 47 a 57.
( 81 ) Sentenza del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, C‑458/98 P, EU:C:2000:531, punti 91 e 92.
( 82 ) V., per analogia, sentenze del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punti da 70 a 72; dell’8 settembre 2016, Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio, C‑459/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:646, punto 12; del 6 giugno 2013, Ayadi/Commissione, C‑183/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:369, punti da 59 a 81; e del 15 giugno 2017, Al-Faqih e a./Commissione, C‑19/16 P, EU:C:2017:466, punti 36 e 37. V. anche, per analogia, sentenza del 15 marzo 1973, Marcato/Commissione, 37/72, EU:C:1973:33, punti 6 e 7.
( 83 ) V., per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Bot, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:30, paragrafo 66.
( 84 ) V. supra, paragrafo 92.
( 85 ) Sentenza dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punto 55.
( 86 ) Sentenza del 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/Commissione, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, punto 29.
( 87 ) Ibidem, punto 36.
( 88 ) Ibidem, punto 35.
( 89 ) Sentenza del 7 giugno 2017, Guardian Europe/Unione europea, T‑673/15, EU:T:2017:377, punto 42.
( 90 ) Una simile azione sarebbe irricevibile per quanto concerne i danni verificatisi nei cinque anni ad essa precedenti. V., in tal senso, sentenze del 21 aprile 2005, Holcim (Deutschland)/Commissione, T‑28/03, EU:T:2005:139, punto 70, e del 16 dicembre 2015, Chart/SEAE, T‑138/14, EU:T:2015:981, punto 58 e la giurisprudenza ivi citata.
( 91 ) V. supra, paragrafi da 103 a 106.
( 92 ) Sentenza del 2 aprile 2009, France Télécom/Commissione, C‑202/07 P, EU:C:2009:214, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata.