CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 3 maggio 2018 ( 1 )
Causa C‑139/17 P
QuaMa Quality Management GmbH
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Regolamento (CE) n.°2868/95 – Opposizione presentata dal titolare del marchio anteriore – Legittimazione all’opposizione – Procedura di registrazione del trasferimento del marchio anteriore ad un nuovo titolare – Impugnazione in parte irricevibile ed in parte infondata»
I. Introduzione
1.
La presente causa ha ad oggetto un’impugnazione proposta dalla società QuaMa Quality Management GmbH (in prosieguo: la «ricorrente»), contro la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 gennaio 2017, QuaMa Quality Management/EUIPO – Microchip Technology (medialbo) (T‑225/15, non pubblicata, EU:T:2017:10; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso presentato contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 19 febbraio 2015 ( 2 ) relativa ad una procedura d’opposizione tra Microchip Technology, Inc. (in prosieguo l’«interveniente») ed il sig. Alexander Bopp.
2.
A fondamento della propria impugnazione, la ricorrente deduce due motivi relativi alla violazione, in primo luogo, dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 ( 3 ), che disciplina la presentazione di un’opposizione alla registrazione di un marchio, e, in secondo luogo, dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, che determina le condizioni in presenza delle quali sussiste rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
3.
Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi del primo motivo di impugnazione.
4.
Se, nell’ambito di un’analisi preliminare del fascicolo, questo primo motivo sembrerebbe sollevare una questione di diritto relativa alla legittimazione dell’interveniente a proporre opposizione [articolo 41 del regolamento n. 207/2009 e regole da 15 a 19 del regolamento (CE) n. 2868/95 ( 4 )] nell’ambito di un trasferimento del marchio anteriore ad un nuovo titolare (articolo 17 del regolamento n. 207/2009 e regola 31 del regolamento n. 2868/95), a seguito di un esame approfondito dei termini di tale motivo risulta che la ricorrente non è riuscita a dimostrare né un qualsivoglia snaturamento dei fatti e degli elementi di prova offerti al Tribunale, né alcun errore di diritto dal quale sarebbe viziata la sentenza impugnata.
5.
Nel contesto delle presenti conclusioni, proporrò pertanto alla Corte di respingere il primo motivo, avente ad oggetto una violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
II. Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
6.
I fatti all’origine della presente controversia sono stati esposti dettagliatamente nella sentenza impugnata, alla quale si rinvia ( 5 ). Gli elementi essenziali e necessari per la comprensione delle presenti conclusioni possono essere riassunti come segue.
7.
Nell’ambito del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha dedotto due motivi.
8.
A sostegno del primo motivo, la ricorrente ha dedotto che l’opposizione doveva essere respinta, in quanto era stata presentata oltre i termini di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. Infatti, nel momento in cui è stata promossa l’opposizione, non era l’interveniente ad essere registrata come titolare del marchio anteriore, bensì SMSC Europe GmbH. Poiché alla data di scadenza del termine di opposizione l’interveniente aveva presentato solo una domanda di modifica del nome e dell’indirizzo e non una domanda di registrazione di trasferimento, essa non sarebbe stata legittimata a proporre opposizione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 7, e dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. Inoltre, la ricorrente sosteneva che l’EUIPO non poteva riqualificare la richiesta di modifica del nome e dell’indirizzo come domanda di trasferimento, come avrebbe dimostrato il rigetto iniziale della prima domanda da parte della divisione di opposizione e la presentazione di una seconda domanda da parte dell’interveniente.
9.
Il Tribunale ha respinto questo motivo.
10.
Il Tribunale ha richiamato, ai punti da 18 a 27 della sentenza impugnata, i principi su cui si fonda la procedura di opposizione nonché i requisiti per la proposizione di una domanda di registrazione di trasferimento. Al punto 29 di tale sentenza e con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 7, e all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale ha concluso che sono legittimati a presentare opposizione gli aventi causa che non sono ancora iscritti nel registro in qualità di titolari, ma ai quali il marchio anteriore è stato trasferito, a condizione che l’EUIPO abbia ricevuto la domanda di registrazione del trasferimento.
11.
Considerando che l’interveniente aveva effettivamente sanato i vizi della domanda di trasferimento, presentata sotto forma di una richiesta di modifica del nome e dell’indirizzo, e aveva fornito la prova della propria legittimazione a proporre opposizione nel termine fissato dall’EUIPO, il Tribunale ha pertanto dichiarato, al punto 35 della sentenza impugnata, che l’opposizione presentata contestualmente alla domanda di modifica del nome e dell’indirizzo del titolare del marchio anteriore era stata presentata entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, tenuto conto del combinato disposto dell’articolo 17, paragrafo 7, di tale regolamento e della regola 31, paragrafi 1 e 6, del regolamento n. 2868/95.
12.
Il Tribunale ha respinto l’argomento della ricorrente secondo il quale la domanda di modifica del nome e dell’indirizzo non doveva essere riqualificata come domanda di registrazione di trasferimento dichiarando, al punto 37 della sentenza impugnata, che l’EUIPO non può fare unicamente riferimento alla titolo formale della domanda, senza tener conto del suo contenuto. A tal riguardo, il Tribunale ha anzitutto rilevato, al punto 38 della sentenza impugnata, che non risulta da alcuna disposizione dei regolamenti nn. 207/2009 e 2868/95 che l’uso del modulo corretto costituisca un presupposto indispensabile per la validità di una domanda. Esso ha poi constatato, al punto 39 della sentenza impugnata, che emergeva chiaramente dalla domanda di modifica del nome e dell’indirizzo dell’interveniente che quest’ultima era volta alla modifica del titolare del marchio anteriore. Infine, il Tribunale ha considerato, al punto 40 della sentenza impugnata, che il fatto che la divisione di opposizione aveva registrato le due domande con due numeri diversi non pregiudicava in alcun modo la conclusione secondo cui l’EUIPO aveva legittimamente trattato la domanda di modifica del nome e dell’indirizzo, in considerazione della chiarezza del suo contenuto, come una domanda di registrazione di trasferimento.
13.
È alla luce di tali elementi che il Tribunale ha considerato, al punto 41 della sentenza impugnata, che, l’EUIPO non aveva commesso alcun errore, interpretando la domanda di modifica del nome e dell’indirizzo come una domanda di registrazione di trasferimento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 7, del regolamento n. 207/2009.
14.
Al punto 42 della sentenza impugnata, il Tribunale ha quindi dichiarato che la commissione di ricorso aveva giustamente concluso nel senso dell’assenza di violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 nella causa principale, in quanto il 9 aprile 2013 l’interveniente era legittimata a proporre opposizione e questa era stata promossa entro il termine stabilito.
15.
A sostegno del suo secondo motivo, la ricorrente ha dedotto che la commissione di ricorso dell’EUIPO aveva violato i termini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, non avendo proceduto correttamente alla valutazione del rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
16.
Il Tribunale ha respinto tale motivo dopo aver esaminato le critiche formulate dalla ricorrente in merito alla definizione del pubblico di riferimento, al confronto tra i segni in questione e alla valutazione del rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
III. Il procedimento dinanzi alla Corte e le conclusioni delle parti
17.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 17 marzo 2017, la ricorrente ha proposto impugnazione, chiedendo alla Corte di annullare la sentenza impugnata e, nel contesto del richiamo alla controversia, di annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 febbraio 2015. L’impugnazione si fonda su due motivi aventi ad oggetto la violazione, in primo luogo, dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e, in secondo luogo, dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento.
18.
L’EUIPO chiede alla Corte, da un lato, di respingere l’impugnazione, in quanto quest’ultima sarebbe, nel suo insieme, infondata e, dall’altro di condannare la ricorrente alle spese.
19.
Anche l’interveniente chiede alla Corte, da un lato, di respingere l’impugnazione, in quanto quest’ultima sarebbe irricevibile nel suo complesso e, dall’altro, di condannare la ricorrente alle spese.
IV. Analisi del primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la violazione da parte del Tribunale dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009
20.
Con il primo motivo, la ricorrente contesta, in sostanza, il fatto che il Tribunale abbia ritenuto che, alla luce delle condizioni di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il 9 aprile 2013 l’interveniente fosse legittimata a presentare opposizione. La ricorrente ritiene, in particolare, che il Tribunale abbia erroneamente preso le mosse dal principio che, in tale data, l’interveniente abbia presentato la corretta domanda di registrazione della modifica di titolarità del marchio, ma, in tale occasione, abbia solo utilizzato un modulo sbagliato.
21.
Tale motivo può essere interpretato come basato su due censure.
22.
A sostegno della prima censura, la ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato i fatti e gli elementi di prova che gli sono stati offerti e, in particolare, la richiesta di modifica del nome e dell’indirizzo presentata il 9 aprile 2013 dall’interveniente ed anche la domanda formulata dall’EUIPO nel contesto della lettera inviata da questo all’interveniente il 15 aprile 2013.
23.
A sostegno della seconda censura, la ricorrente ritiene, inoltre, che il Tribunale ha commesso un errore, in quanto avrebbe affermato che il deposito del modulo intitolato «Recordal application» (domanda di iscrizione) forniva prova sufficiente del trasferimento del marchio anteriore ad un nuovo titolare.
A. Sul primo motivo, avente ad oggetto lo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova offerti al Tribunale
1. Argomenti delle parti
24.
La ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato i fatti e gli elementi di prova che gli sono stati offerti e, in particolare, la domanda di modifica del nome e dell’indirizzo presentata dall’interveniente il 9 aprile 2013, nonché la domanda formulata dall’EUIPO nel contesto della lettera inviata all’interveniente il 15 aprile 2013.
25.
Per quanto riguarda la domanda di modifica del nome e dell’indirizzo formulata dall’interveniente il 9 aprile 2013, la ricorrente sostiene che essa non poteva essere riqualificata come domanda di registrazione di trasferimento, nella misura in cui quest’ultima sarebbe stata trattata come una nuova domanda. Infatti, il 9 luglio 2013 l’EUIPO avrebbe respinto la domanda di modifica del nome e dell’indirizzo, che si riferiva, tra l’altro, a tutti i quattordici marchi di SMSC Europe, e avrebbe accolto la successiva domanda di registrazione di trasferimento solo dopo la scadenza del termine per proporre opposizione, come risulterebbe dal contenuto della lettera dell’EUIPO trasmessa all’interveniente il 19 giugno 2013, nella quale il primo indicherebbe che la domanda di registrazione del trasferimento è datata 14 giugno 2013.
26.
Per quanto riguarda la lettera inviata dall’EUIPO all’interveniente il 15 aprile 2013 ( 6 ), la ricorrente afferma che il Tribunale ha snaturato il significato di tale lettera dichiarando che, in tale contesto, l’EUIPO aveva richiesto all’interveniente «di compilare il modulo corretto, relativo a una domanda di registrazione di trasferimento» ( 7 ). La ricorrente contesta quindi al Tribunale di aver presentato i fatti della controversia principale in modo errato affermando che l’EUIPO ha fissato un termine all’interveniente «per provare il suo diritto a proporre opposizione, nonché per sanare le irregolarità relative alla domanda di registrazione del trasferimento» ( 8 ). Infatti, secondo la ricorrente, l’EUIPO, in realtà, avrebbe semplicemente indicato all’interveniente che «sembrava» che fosse oggetto di modifica il titolare del marchio e non il nome e l’indirizzo del titolare già registrato e le avrebbe richiesto di presentare delle «osservazioni» al riguardo. La ricorrente sostiene che l’EUIPO non era certo delle modalità secondo le quali doveva trattare la domanda di modifica del nome e dell’indirizzo.
27.
Il Tribunale avrebbe quindi illegittimamente fornito un’interpretazione troppo estensiva delle domande formulate dall’EUIPO.
28.
L’EUIPO e l’interveniente contestano integralmente tali argomenti.
2. Valutazione
29.
Ritengo che il primo motivo sia irricevibile, tenuto conto della natura e della portata del controllo giurisdizionale della Corte nell’ambito di un’impugnazione.
30.
Da una giurisprudenza costante emerge infatti che, in forza degli articoli 256, paragrafo 1, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve essere limitata alle questioni di diritto e può essere fondata su motivi concernenti l’incompetenza del Tribunale, vizi di procedura dinanzi al Tribunale oppure la violazione del diritto dell’Unione da parte di quest’ultimo. In linea di principio, il Tribunale è quindi il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui dai documenti del fascicolo che gli sono stati sottoposti emerga un’inesattezza materiale dei suoi accertamenti, e, dall’altro, a valutare questi fatti. In tale contesto, la Corte può unicamente effettuare, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto ( 9 ).
31.
La Corte non è quindi competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento degli stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente, che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, compete unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Salvo il caso dello snaturamento di tali elementi, detta valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte ( 10 ).
32.
Quando un ricorrente asserisce che il Tribunale ha snaturato i fatti e gli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti, la Corte può procedere ad un controllo giurisdizionale.
33.
Sussiste uno snaturamento qualora la valutazione dei fatti e degli elementi di prova esistenti appaia manifestamente errata, in quanto il Tribunale, secondo la giurisprudenza della Corte, ha «manifestamente ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole» ( 11 ). Per dimostrare l’esistenza di un tale snaturamento, la ricorrente non deve pertanto limitarsi a proporre una lettura diversa da quella adottata dal Tribunale, ma deve indicare in maniera precisa gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento. Infine, tale snaturamento deve risultare in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove oggetto di giudizio, né ricorrere a nuovi elementi di prova.
34.
Sulla base di tali principi e di tale giurisprudenza, questa prima censura è, a mio avviso, irricevibile.
35.
È vero che la ricorrente indica in modo preciso gli elementi che, a suo parere, sarebbero stati snaturati dal Tribunale, vale a dire la domanda di modifica del nome e dell’indirizzo presentata dall’interveniente il 9 aprile 2013 e la richiesta formulata dall’EUIPO nella lettera che ha inviato all’interveniente il 15 aprile 2013. Tuttavia, la ricorrente non riesce a dimostrare uno snaturamento di tali elementi, in quanto gli argomenti da essa sollevati sono, a mio giudizio, insufficienti a dimostrare che il Tribunale abbia manifestamente ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole, così come richiesto dalla giurisprudenza della Corte.
36.
Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente circa un presunto snaturamento della domanda di modifica del nome e dell’indirizzo formulata dall’interveniente il 9 aprile 2013, è giocoforza constatare che la ricorrente mira, in realtà, ad ottenere un semplice riesame degli argomenti da essa sottoposti al Tribunale. Quest’ultima, infatti, si limita a ribadire gli argomenti da essa già sottoposti al Tribunale per ottenere una nuova valutazione dei fatti, il che esula, come abbiamo visto, dalla competenza della Corte ( 12 ).
37.
Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente in merito al presunto snaturamento del contenuto della lettera inviata dall’EUIPO all’interveniente il 15 aprile 2013, la ricorrente, in realtà, concentra le proprie doglianze sul modo in cui il Tribunale ha valutato il contenuto di tale lettera proponendo una lettura diversa da quella adottata da quest’ultimo. Essa fornisce così la propria valutazione dei fatti e degli elementi di prova sottoposti al Tribunale, ma non riesce a dimostrare, a mio parere, che la sua analisi è manifestamente errata.
B. Sul secondo motivo, avente ad oggetto l’errata valutazione della prova relativa alla legittimazione dell’interveniente a proporre opposizione
1. Argomenti delle parti
38.
A sostegno del secondo motivo, mi sembra di capire che la ricorrente contesti l’analisi del Tribunale contenuta al punto 30 della sentenza impugnata.
39.
In tale punto, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
«30.
Nel caso di specie, è pacifico che l’interveniente ha proposto dinanzi all’EUIPO la domanda [di modifica del nome e dell’indirizzo] del 9 aprile 2013 congiuntamente all’opposizione, presentata entro il termine previsto a tal fine. Le informazioni, di cui alla regola 31, [paragrafo] 1, lettere da a) a d), del regolamento n. 2868/95, che devono essere contenute in una domanda di trasferimento, risultavano dall’atto di opposizione e dalla domanda [di modifica del nome e dell’indirizzo] del 9 aprile 2013. Mancava solo la prova sufficiente del trasferimento, ai sensi della regola 31, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95, e della parte E, sezione 3, capitolo 1, punto 3.5, delle direttive [relative ai procedimenti dinanzi] all’EUIPO[ ( 13 )]» ( 14 ).
40.
La ricorrente sostiene che è inesatto affermare che il deposito del modulo intitolato «Recordal application» (domanda di iscrizione), forniva la prova sufficiente del trasferimento del marchio anteriore ad un nuovo titolare. A suo avviso, la produzione della prova richiede che l’interveniente dimostri che il trasferimento si sia effettivamente realizzato entro il termine per l’opposizione e non dopo la scadenza di quest’ultimo. Orbene, secondo la ricorrente, né il modulo «Recordal application» (domanda di registrazione), né alcun altro documento del fascicolo di causa avrebbe consentito di ottenerne la prova.
41.
L’EUIPO e l’interveniente contestano integralmente tali argomenti.
2. Valutazione
42.
Ritengo che il secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.
43.
Infatti, esso deriva da una lettura errata del punto 30 della sentenza impugnata. In tale punto, il Tribunale si è limitato a rilevare fatti che, così come dimostra l’uso dell’espressione «è pacifico» nell’introduzione di detto punto, erano provati tra le parti e non erano oggetto di contestazione tra loro. Rilevando che «mancava solo la prova sufficiente del trasferimento, ai sensi della regola 31, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95, e della parte E, sezione 3, capitolo 1, punto 3.5, delle direttive dell’EUIPO», il Tribunale ha semplicemente preso atto delle disposizioni di cui alla regola 31, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 2868/95 e delle direttive dell’EUIPO e non ha affatto affermato che, presentando il modulo «Recordal application» (domanda di registrazione), l’interveniente aveva fornito, in misura sufficiente, la prova del trasferimento asseritamente richiesta dall’EUIPO. La questione se il deposito di detto modulo costituisca prova sufficiente della legittimazione dell’interveniente a proporre opposizione, conformemente a tali disposizioni, non è stata sollevata dinanzi al Tribunale e non è stata oggetto di discussione.
44.
Anche se tale punto fosse stato espressamente sollevato dinanzi al Tribunale, rilevo che la ricorrente non contesta il fatto che le informazioni di cui alla regola 31, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento n. 2868/95, e che devono essere contenute in una domanda di trasferimento, risultassero già dall’atto di opposizione e dalla domanda di modifica del nome e dell’indirizzo formulata il 9 aprile 2013, come ha rilevato il Tribunale al punto 30 della sentenza impugnata. Se, nell’ambito delle sue argomentazioni, la ricorrente fa, inoltre, riferimento alla «produzione della prova», rilevo che essa non contesta né l’interpretazione né l’applicazione fatta dal Tribunale della regola 31, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 2868/95 nonché della parte E, sezione 3, capitolo 1, punto 3.5, delle direttive dell’EUIPO e, in particolare, della regola 31, paragrafo 5, di tale regolamento, dalla quale risulta chiaramente che la firma della domanda di registrazione di trasferimento da parte del titolare registrato del marchio anteriore e del suo avente causa costituisce prova sufficiente del trasferimento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 207/2009. La ricorrente, se è pur vero che tenta in tal modo di chiarire le ragioni per le quali la prova del trasferimento era, a suo avviso, insufficiente a dimostrare la legittimazione dell’interveniente a proporre opposizione, non identifica alcun errore di diritto da cui sarebbe viziata la sentenza impugnata.
45.
Alla luce di questi elementi, ritengo, pertanto, che tale motivo sia infondato.
46.
Da tutte le considerazioni sopra esposte, ritengo che il primo motivo, basato sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, sia in parte irricevibile e in parte infondato.
V. Conclusioni
47.
Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco che la Corte di giustizia si pronunci come segue:
Il primo motivo di impugnazione è in parte irricevibile ed in parte infondato.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Cause riunite R 1809/2014-4 e R 1680-2014-4.
( 3 ) Regolamento del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).
( 4 ) Regolamento della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).
( 5 ) V. punti da 1 a 12 della sentenza impugnata.
( 6 ) La ricorrente fa menzione della lettera del 14 aprile 2013. Emerge dai fatti della controversia principale che tale lettera è stata inviata il 15 aprile 2013.
( 7 ) Tale valutazione risulta dal punto 31 della sentenza impugnata.
( 8 ) Tale valutazione risulta dal punto 32 della sentenza impugnata.
( 9 ) Sentenza del 19 aprile 2012, Tomra Systems e a./Commissione (C‑549/10 P, EU:C:2012:221, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
( 10 ) Sentenza del 19 aprile 2012, Tomra Systems e a./Commissione (C‑549/10 P, EU:C:2012:221, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
( 11 ) Sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens e a./Commissione (C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:866, punto 44)
( 12 ) V., in particolare, sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione (C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑204/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).
( 13 ) In prosieguo: le «direttive dell’EUIPO».
( 14 ) Il corsivo è mio.