CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentate il 27 settembre 2018 ( 1 )
Cause riunite C‑183/17 P e C‑184/17 P
International Management Group
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Cooperazione allo sviluppo – Esecuzione del bilancio dell’Unione in gestione indiretta – Compito di esecuzione del bilancio affidato a un ente – Sostituzione dell’ente prescelto con altro ente – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Atti impugnabili – Dubbi riguardanti la natura di organizzazione internazionale dell’ente inizialmente prescelto – Esercizio dei diritti della difesa prima dell’adozione di atti recanti pregiudizio – Riservatezza delle indagini dell’OLAF»
I. Introduzione
1.
Le cause riunite C‑183/17 P e C‑184/17 P hanno ad oggetto le impugnazioni proposte dall’International Management Group (in prosieguo: l’«IMG») rispettivamente contro le sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 2 febbraio 2017, International Management Group/Commissione (T‑29/15) ( 2 ), e IMG/Commissione (T‑381/15) ( 3 ).
2.
Entrambe le cause si inquadrano nel medesimo contesto di fatto, e cioè la modifica di un programma di azione a favore del Myanmar/Birmania con cui l’IMG si è visto ritirare l’esecuzione di tale progetto in gestione indiretta, in ragione dell’esistenza di dubbi sulla sua natura di organizzazione internazionale emersi in seguito ad un’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
3.
Con la sentenza nella causa T‑29/15, il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dall’IMG diretto all’annullamento della decisione di esecuzione C(2014) 9787 final, adottata il 16 dicembre 2014 dalla Commissione europea ( 4 ). Con la sentenza nella causa T‑381/15, il Tribunale ha respinto un altro ricorso dell’IMG, il quale era diretto ad ottenere, da un lato, l’annullamento di una lettera datata 8 maggio 2015, con cui la Commissione ha, in particolare, informato l’IMG della sua decisione di negare a quest’ultimo la possibilità di concludere nuovi accordi secondo il regime di gestione indiretta applicabile alle organizzazioni internazionali ( 5 ), e, dall’altro, il risarcimento del danno che l’IMG sosteneva di aver subito a causa dell’adozione delle misure previste nella lettera di cui sopra.
4.
Inoltre, le cause summenzionate riguardano le impugnazioni incidentali presentate dalla Commissione al fine di ottenere, in particolare, l’annullamento delle sentenze sopra citate nella parte in cui il Tribunale ha giudicato ricevibili, erroneamente secondo tale istituzione, i ricorsi proposti in primo grado dall’IMG.
5.
Conformemente a quanto richiesto dalla Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi delle principali questioni di diritto nuove che il caso di specie presenta, e cioè quelle sollevate, in particolare, dalle impugnazioni incidentali, dal secondo motivo dedotto in entrambe le cause in oggetto, nonché dal quarto motivo della causa C‑183/17 P e dal terzo motivo della causa C‑184/17 P.
6.
A tale riguardo, prima di pronunciarsi sul merito, occorrerà valutare se atti come quelli di cui si è richiesto l’annullamento costituiscono atti impugnabili. Successivamente, allo scopo di valutare la fondatezza delle sentenze impugnate, occorrerà considerare le eventuali implicazioni, nel caso di specie, della nozione di «organizzazione internazionale», ai sensi delle disposizioni dei regolamenti finanziari dell’Unione in questa sede rilevanti ( 6 ). Infine, sarà necessario interrogarsi sulla portata del diritto di una persona a presentare le proprie difese prima dell’adozione di un provvedimento nei suoi confronti e, più particolarmente, sul modo in cui tale diritto dovrebbe articolarsi con la preservazione della riservatezza che caratterizza le indagini dell’OLAF.
7.
Indico sin d’ora che, a mio parere, per i motivi che esporrò più avanti, la Corte dovrebbe respingere non solo le eccezioni d’irricevibilità sollevate dalla Commissione, ma anche i due gruppi di motivi dedotti dall’IMG che saranno analizzati nelle presenti conclusioni.
II. Fatti
8.
I fatti all’origine della presente controversia sono stati illustrati in maniera dettagliata nelle sentenze impugnate, rispettivamente, nelle due presenti cause, alle quali si rinvia in proposito ( 7 ). Gli elementi essenziali e necessari per la comprensione delle presenti conclusioni possono essere riassunti come segue.
9.
Il 7 novembre 2013, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2013) 7682 relativa al programma di azione annuale 2013 a favore del Myanmar/Birmania con finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea ( 8 ). Tale decisione, all’allegato 2 ( 9 ), prevedeva, in particolare, l’affidamento di compiti di esecuzione del bilancio di tale progetto all’IMG, che tale decisione presentava come un’organizzazione internazionale ( 10 ).
10.
Il 17 febbraio 2014, l’OLAF ha informato la Commissione di aver aperto un’indagine sulla natura giuridica dell’IMG.
11.
Il 26 febbraio 2014, la Commissione ha adottato misure cautelari conformemente alle disposizioni relative alle indagini dell’OLAF ( 11 ), motivando tali misure con la sussistenza di dubbi sulla natura di organizzazione internazionale dell’IMG emersi in seguito a contestazioni sollevate da numerosi Stati membri dell’Unione. Con lettera del 25 aprile 2014, la Commissione ha informato l’IMG dell’adozione delle suddette misure e della loro motivazione.
12.
Il 15 dicembre 2014, la Commissione ha ricevuto la relazione predisposta dall’OLAF al termine della sua indagine ( 12 ), nella quale detto ufficio ha concluso in sostanze che l’IMG non costituiva un’«organizzazione internazionale» ai sensi del regolamento n. 1605/2002.
13.
Il 16 dicembre 2014, la Commissione ha adottato una decisione con la quale ha designato un ente diverso dall’IMG per l’attuazione, in regime di gestione indiretta, del programma per lo sviluppo del commercio previsto dalla decisione di esecuzione iniziale così modificata ( 13 ). Tale decisione costituisce l’oggetto del ricorso esaminato nella causa C‑183/17 P.
14.
Il 16 gennaio 2015, il servizio giuridico della Commissione ha emesso una nota contenente un’analisi giuridica della relazione finale dell’OLAF.
15.
Con lettera dell’8 maggio 2015, la Commissione ha informato l’IMG del seguito che intendeva dare alle varie raccomandazioni contenute nella relazione finale dell’OLAF, e, in particolare, del fatto che i suoi servizi non avrebbero concluso nuovi contratti con l’IMG sulla base della procedura speciale prevista dal regolamento n. 966/2012 per le organizzazioni internazionali, fino a quando non si fosse fatta chiarezza assoluta sulla sua natura giuridica. Tale lettera costituisce oggetto del ricorso esaminato nella causa C‑184/17 P.
III. Procedimenti dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate
A. Procedimento e sentenza nella causa T‑29/15
16.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2015, l’IMG ha presentato un ricorso, iscritto a ruolo con il numero T‑29/15, volto ad ottenere l’annullamento della decisione del 16 dicembre 2014, sulla base dell’articolo 263 TFUE.
17.
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 marzo 2015, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità. Con ordinanza del 30 giugno 2015, il Tribunale ha riunito l’eccezione al merito e ha riservato la decisione sulle spese.
18.
Il 13 gennaio 2016, l’IMG ha presentato un’istanza con cui ha richiesto al Tribunale di ordinare alla Commissione la produzione della relazione finale dell’OLAF, nonché del parere del suo servizio giuridico su tale relazione ( 14 ).
19.
Il 2 febbraio 2017, il Tribunale ha pronunciato la sentenza nella causa T‑29/15. Quest’ultimo ha innanzitutto concluso che entrambe le eccezioni di irricevibilità dedotte dalla Commissione erano infondate, atteso che la decisione del 16 dicembre 2014 produceva effetti giuridici vincolanti nei confronti dell’IMG e non costituiva un atto meramente confermativo delle misure cautelari del 26 febbraio 2014, cosicché tale decisione costituiva un atto impugnabile e, pertanto, il ricorso proposto dall’IMG era ricevibile ( 15 ).
20.
Successivamente, pronunciandosi sul merito, il Tribunale ha considerato che tutti e sette i motivi dedotti dall’IMG ( 16 ) erano infondati e che il suo ricorso di annullamento doveva pertanto essere respinto ( 17 ). Il Tribunale ha inoltre respinto l’istanza dell’IMG diretta ad ottenere la produzione dei documenti summenzionati e ha poi condannato quest’ultimo alle spese ( 18 ).
B. Procedimento e sentenza nella causa T‑381/15
21.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 luglio 2015, l’IMG ha presentato un ricorso, iscritto a ruolo con il numero T‑381/15, volto ad ottenere l’annullamento della lettera dell’8 maggio 2015, sulla base dell’articolo 263 TFUE, nonché il risarcimento del danno asseritamente subito come conseguenza dell’adozione delle misure previste nella suddetta lettera, sulla base dell’articolo 268 TFUE.
22.
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2015, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità. Con ordinanza del 29 gennaio 2016, il Tribunale ha riunito l’eccezione al merito e ha riservato la decisione sulle spese.
23.
Nel corso della fase scritta e orale del procedimento, la Commissione ha richiesto il ritiro dal fascicolo del procedimento di due documenti prodotti dall’IMG, ovvero la relazione finale dell’OLAF e il parere del servizio giuridico della Commissione contenente l’analisi di detta relazione ( 19 ).
24.
Il 2 febbraio 2017, il Tribunale ha emesso la sentenza nella causa T‑381/15. Il Tribunale si è innanzitutto pronunciato sulle due eccezioni di irricevibilità dedotte dalla Commissione, concludendo che il ricorso di annullamento era ricevibile limitatamente alla parte concernente la misura prevista dalla lettera contestata con cui la Commissione ha deciso che l’IMG non poteva più realizzare progetti in gestione indiretta come «organizzazione internazionale» fintantoché sussistevano dubbi sulla sua natura giuridica e che, per il resto, tale ricorso era irricevibile o, in alternativa, non vi era più interesse ad agire ( 20 ).
25.
Successivamente, pronunciandosi nel merito, il Tribunale ha considerato infondati tutti e otto i motivi dedotti dall’IMG ( 21 ) e che il suo ricorso di annullamento doveva pertanto essere respinto ( 22 ). Il Tribunale ha inoltre respinto la domanda di risarcimento del danno presentata dall’IMG e ha condannato quest’ultimo alle spese ( 23 ).
26.
Infine, il Tribunale ha accolto la richiesta della Commissione di eliminare dal fascicolo il parere del suo servizio giuridico, mentre ha respinto la sua richiesta di ritirare la relazione finale dell’OLAF ( 24 ).
IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
27.
Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria della Corte l’11 aprile 2017, l’IMG ha proposto due impugnazioni, iscritte a ruolo con i numeri C‑183/17 P e C‑184/17 P, a mezzo delle quali ha richiesto alla Corte rispettivamente:
–
di annullare la sentenza nella causa T‑29/15 e di pronunciarsi in via definitiva sulla controversia, procedendo all’annullamento della decisione del 16 dicembre 2014, nonché di condannare la Commissione alle spese,
–
di annullare la sentenza nella causa T‑381/15 e di pronunciarsi in via definitiva sulla controversia, da un lato, procedendo all’annullamento della lettera dell’8 maggio 2015 e, dall’altro, condannando la Commissione al risarcimento del danno asseritamente causato dall’adozione delle misure previste da tale lettera, nonché di condannare la Commissione alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.
28.
Nelle proprie repliche e controrepliche relative alle cause C‑183/17 P e C‑184/17 P, la Commissione ha invitato la Corte a respingere tali due impugnazioni e a condannare l’IMG alla totalità delle spese.
29.
La Commissione ha peraltro presentato impugnazioni incidentali nelle due cause, con le quali ha chiesto alla Corte, in primo luogo, di annullare le sentenze rispettivamente emesse nelle cause T‑29/15 e T‑381/15 nella parte in cui esse hanno respinto le eccezioni di irricevibilità sollevate nel giudizio di primo grado, in secondo luogo, di pronunciarsi in via definitiva su tale aspetto della controversia dichiarando irricevibili i ricorsi di annullamento presentati dall’IMG e, infine, di condannare quest’ultimo alle spese. Inoltre, nella causa C‑184/17 P, la Commissione ha chiesto alla Corte il ritiro della relazione finale dell’OLAF dal fascicolo del procedimento, nonché l’eliminazione di ogni riferimento a tale relazione, nonché al suo contenuto ( 25 ).
30.
Con decisione del 20 marzo 2018, le cause C‑183/17 P e C‑184/17 P sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e dell’emananda sentenza.
31.
All’udienza del 13 giugno 2018, l’IMG e la Commissione hanno presentato le loro osservazioni orali.
V. Analisi
32.
A sostegno delle proprie impugnazioni dirette ad ottenere, rispettivamente, l’annullamento della sentenza nella causa T‑29/15 e della sentenza nella causa T‑381/15, l’IMG deduce quattro motivi nella causa C‑183/17 P ( 26 ) e cinque motivi nella causa C‑184/17 P ( 27 ), i quali si sovrappongono parzialmente. Inoltre, nella causa C‑183/17 P, l’IMG contesta la decisione del Tribunale di respingere la sua richiesta di produzione della relazione finale dell’OLAF. Nella causa C‑184/17 P, l’IMG contesta il rigetto della sua domanda di risarcimento, nonché la decisione del Tribunale di dichiararla irricevibile e di non integrare nel fascicolo il parere del servizio giuridico della Commissione concernente la suddetta relazione.
33.
Per parte sua, nelle impugnazioni incidentali che ha presentato nelle due cause, la Commissione contesta al Tribunale la conclusione secondo la quale gli atti oggetto dei ricorsi di annullamento proposti dall’IMG costituiscono atti impugnabili. Inoltre, nella causa C‑184/17 P, la Commissione contesta al Tribunale, in via accessoria, di non avere ritirato la relazione finale dell’OLAF dal fascicolo del procedimento.
34.
Riguardo a quest’ultimo punto, osservo che le domande delle due parti relative alla summenzionata relazione sembrano ormai essere prive di oggetto, in quanto dalle dichiarazioni orali della Commissione emerge che, alcuni giorni prima dell’udienza dinanzi alla Corte, tale istituzione ha comunicato spontaneamente la relazione in parola e i suoi allegati all’IMG, circostanza che l’IMG ha confermato in udienza.
35.
Ricordo peraltro che solo le eccezioni di irricevibilità sollevate nelle impugnazioni incidentali, oltre a taluni aspetti del secondo motivo dedotto nelle impugnazioni proposte in entrambe le presenti cause, nonché del quarto motivo dedotto nella causa C‑183/17 P e del terzo motivo invocato nella causa C‑184/17 P, saranno oggetto delle presenti conclusioni mirate, che trattano le principali questioni di diritto qui di seguito evocate ( 28 ).
A. Sull’impugnabilità degli atti oggetto dei ricorsi presentati dall’IMG (impugnazioni incidentali nelle cause riunite C‑183/17 P e C‑184/17 P)
36.
Le impugnazioni incidentali presentate dalla Commissione pongono questioni procedurali, riguardanti, in particolare, la ricevibilità dei ricorsi introdotti dinanzi al Tribunale dall’IMG, che è opportuno esaminare previamente, prima di analizzare le questioni di merito che sollevano le impugnazioni proposte da quest’ultimo.
37.
Conformemente alle proprie impugnazioni incidentali nelle cause C‑183/17 P e C‑184/17 P ( 29 ), la Commissione richiede l’annullamento delle sentenze impugnate, in quanto il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel dichiarare che la decisione del 16 dicembre 2014 e la lettera dell’8 maggio 2015, rispettivamente, costituivano atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE e che, di conseguenza, i ricorsi di annullamento presentati dall’IMG contro di essi erano ricevibili.
38.
In risposta, l’IMG sostiene che è fondato il rigetto, da parte del Tribunale, delle eccezioni di irricevibilità. Anch’io condivido quest’ultima tesi, per le ragioni che seguono.
1. Sugli effetti giuridici vincolanti degli atti in questione
39.
A sostegno delle proprie ragioni, la Commissione contesta innanzitutto al Tribunale di aver statuito che la decisione del 16 dicembre 2014 e la lettera dell’8 maggio 2015 hanno prodotto effetti giuridici vincolanti che ledono gli interessi dell’IMG, mentre secondo tale istituzione ciò non sarebbe avvenuto.
40.
Ricordo che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale, possono formare oggetto di un ricorso di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, tutti gli atti delle istituzioni dell’Unione che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi dei terzi interessati, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica. Al fine di determinare se un atto produce tali effetti, occorre far riferimento, in particolare, al suo oggetto, al suo contenuto e alla sua sostanza, nonché al contesto di fatto e di diritto in cui esso si colloca, con la precisazione che la forma in cui è stato adottato è, in linea di massima, irrilevante ( 30 ).
41.
Nella causa C‑183/17 P, relativa alla decisione del 16 dicembre 2014, la Commissione sostiene essenzialmente che un ente a cui tale istituzione aveva affidato compiti di esecuzione del bilancio, come nel caso dell’IMG, non sarebbe legittimato a impugnare un provvedimento, del tipo della decisione in parola, con cui detti compiti vengono affidati d’ora in poi ad un altro ente, nella fattispecie alla GIZ ( 31 ).
42.
Secondo la Commissione, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare che la modifica posta in essere dalla decisione del 16 dicembre 2014 abbia avuto come effetto giuridico quello di privare l’IMG della possibilità di concludere un accordo di delega che era stata accordata a tale ente per mezzo della decisione di esecuzione iniziale. In primo luogo, la Commissione sostiene che dal tenore dell’articolo 84 del regolamento n. 966/2012 ( 32 ) si evincerebbe che una decisione di finanziamento adottata su tali presupposti, come è il caso della decisione del 16 dicembre 2014, è per sua natura un atto puramente interno, che precede l’eventuale impegno tanto finanziario come giuridico di una spesa ( 33 ) e che, pertanto, non produce alcun effetto giuridico nei confronti dei terzi. Secondariamente, la Commissione afferma che il fatto che la decisione di esecuzione iniziale menzioni unicamente il nome dell’IMG non ha conferito a quest’ultimo il diritto alla conclusione di un accordo di delega ( 34 ), cosicché la modifica di tale atto, risultante della sostituzione della GIZ [all’IMG] nella veste di ente designato alla conclusione di siffatto accordo, avrebbe potuto produrre effetti sulla situazione dell’IMG unicamente sul piano fattuale, e non giuridico,. In terzo luogo, detta istituzione sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato al caso di specie una giurisprudenza che sarebbe specifica degli appalti pubblici, mentre il regime della gestione indiretta previsto dai regolamenti finanziari dell’Unione presenterebbe delle caratteristiche molto particolari.
43.
Tuttavia, ritengo che le censure dedotte dalla Commissione siano in parte infondate e in parte irricevibili. Infatti, da un lato, il Tribunale ha concluso – correttamente, a mio parere – che la decisione del 16 dicembre 2014 non può essere considerata un atto di natura interna ( 35 ), dal momento che essa ha avuto ad oggetto proprio il ritiro della possibilità per l’IMG di concludere un accordo di delega con la Commissione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 966/2012 ( 36 ), e ritengo che la giurisprudenza invocata dalla Commissione non possa portare ad una conclusione differente ( 37 ). Dall’altro, anche se è pacifico che l’IMG non ha certamente mai acquisito un diritto a che tale possibilità si realizzi in concreto, ciò non toglie che la decisione contestata abbia avuto come effetto giuridico quello di ritirare all’IMG i benefici derivanti da una tale opportunità, in maniera certa e definitiva, atteso che la sostituzione della GIZ all’IMG ha fatto perdere a quest’ultimo la qualità di ente responsabile, all’occorrenza, per l’esecuzione del bilancio del progetto in questione ( 38 ). Infine, per quanto concerne l’ultimo argomento summenzionato, relativo all’applicazione asseritamente incorretta di una giurisprudenza che sarebbe specifica degli appalti pubblici, è sufficiente, a mio parere, rilevare che, manifestamente, esso non è stato corroborato in modo adeguato dalla Commissione ( 39 ) per poter essere preso in considerazione dalla Corte ( 40 ).
44.
Inoltre, nella causa C‑184/17 P, relativa alla lettera dell’8 maggio 2015, la Commissione afferma, in sostanza, che un ente delegato, come è l’IMG, non è legittimato ad impugnare un provvedimento, del tipo della lettera in oggetto, con il quale tale istituzione lo ha informato che non gli avrebbe affidato ulteriori compiti di esecuzione del bilancio fintantoché non fosse stata fatta chiarezza assoluta sulla sua natura giuridica ( 41 ).
45.
Secondo la Commissione, la lettera contestata avrebbe prodotto effetti puramente di fatto, e non giuridici, nonché esclusivamente potenziali, e non reali, nei confronti dell’IMG. La Commissione afferma che, in tale lettera, si è limitata a comunicare la propria intenzione di non volere concludere ulteriori accordi con l’IMG secondo il regime di gestione indiretta applicabile alle organizzazioni internazionali, previsto dal regolamento n. 966/2012 ( 42 ), fintantoché sussistevano dubbi sulla natura giuridica di tale ente. A ciò aggiunge che quest’ultimo non era titolare di un diritto a contrarre, che sarebbe stato dipendente dalla volontà della Commissione, e ancora meno di un diritto a contrarre secondo le modalità specifiche in questione, le quali sono riservate a talune organizzazioni.
46.
Tuttavia, sulla falsariga dell’analisi di cui sopra relativa alla decisione del 16 dicembre 2014, osservo che la lettera dell’8 maggio 2015 ha prodotto degli effetti giuridici vincolanti, e non unicamente di fatto o potenziali, sulla situazione dell’IMG, in quanto in essa la Commissione ha espresso la propria volontà attuale di non volere concludere nuovi accordi di delega con tale ente ( 43 ), provvedimento di natura decisionale che ha escluso, in modo immediato e diretto, qualunque possibilità per l’IMG di vedersi affidare compiti di esecuzione del bilancio in qualità di organizzazione internazionale e ciò fino a ulteriore comunicazione.
47.
Ritengo pertanto che il Tribunale, nelle due sentenze impugnate, non abbia commesso un errore di diritto concludendo che la decisione del 16 dicembre 2014 e la lettera dell’8 maggio 2015, rispettivamente, hanno prodotto degli effetti giuridici vincolanti, tali da incidere in maniera rilevante sugli interessi dell’IMG, e che, conseguentemente, i due atti che formano oggetto dei ricorsi presentati dall’IMG erano effettivamente impugnabili a tal titolo sulla base dell’articolo 263 TFUE.
2. Sul carattere non confermativo degli atti in questione
48.
In secondo luogo, unicamente nella causa C‑183/17 P, la Commissione contesta inoltre al Tribunale di avere respinto l’altra eccezione di irricevibilità che tale istituzione ha sottoposto al suo esame. A tale riguardo, la Commissione rimprovera al Tribunale di aver ritenuto che la decisione contestata, del 16 dicembre 2014, non costituisca un atto puramente confermativo della lettera del 25 aprile 2014, con la quale l’istituzione in parola ha informato l’IMG dell’adozione di misure cautelari in data 26 febbraio 2014. Dal canto suo, l’IMG riteneva che il Tribunale abbia giustamente respinto tale eccezione di irricevibilità. Questo è anche il mio parere.
49.
In primo luogo, secondo la Commissione, il Tribunale ha erroneamente concluso che si era in presenza di un «elemento nuovo» in quanto la decisione del 16 dicembre 2014 escludeva «in modo definitivo» la possibilità per l’IMG di concludere un eventuale accordo di delega, mentre la lettera del 25 aprile 2014 aveva escluso tale possibilità in modo «temporaneo» o «provvisorio» ( 44 ).
50.
A tale riguardo, ricordo che da costante giurisprudenza emerge che, da un lato, è irricevibile un ricorso di annullamento proposto contro un atto puramente confermativo di un’altra decisione divenuta definitiva ( 45 ) e che, dall’altro, ciò si verifica quando l’atto contestato non contiene alcun elemento di fatto o di diritto nuovo rispetto alla decisione che lo precede ( 46 ). Effettivamente, in una siffatta circostanza, l’atto in questione non è diretto a produrre effetti giuridici vincolanti che siano autonomi rispetto a quelli della decisione che esso conferma ( 47 ).
51.
Nel caso di specie, ad un primo esame, potrebbe opporsi alla sentenza impugnata che, come la Commissione lascia intendere, la decisione contestata è stata adottata nell’ambito delle medesime circostanze di fatto delle misure cautelari precedentemente prese, ossia in ragione dei dubbi esistenti quanto alla natura di organizzazione internazionale dell’IMG, ragion per cui la decisione in questione non conterrebbe alcun elemento nuovo ( 48 ), Ciononostante, mi sembra innegabile che una serie di eventi, che costituiscono elementi nuovi, si siano prodotti durante il periodo di tempo che separa gli atti in oggetto e, segnatamente, la ricezione da parte della Commissione della relazione finale dell’OLAF, avvenuta il 15 dicembre 2014 ( 49 ).
52.
Credo, in particolare, che il Tribunale abbia giustamente ritenuto che le misure cautelari in questione fossero ben distinte dalla decisione del 16 dicembre 2014 e ciò, a mio giudizio, tanto alla luce della loro natura giuridica che delle loro implicazioni. Come il Tribunale ha osservato, le prime hanno avuto come effetto quello di sospendere, solo temporaneamente ( 50 ), la possibilità per l’IMG di concludere in futuro un accordo di delega con la Commissione, in quanto la decisione contestata ha avuto l’effetto di escludere, in modo permanente, tale possibilità, sostituendo il nome della GIZ a quello dell’IMG ( 51 ). In tal senso, la decisione contestata non si limita a confermare la sostanza di un atto che la precede, ma presenta elementi nuovi, ai sensi della giurisprudenza sopra richiamata, nella misura in cui il suo oggetto e la sua portata giuridica differiscono da quelli propri delle misure cautelari ( 52 ), di cui l’IMG era stato informato con la lettera del 25 aprile 2014.
53.
In secondo luogo, la Commissione sostiene che, anche se detta lettera e la decisione del 16 dicembre 2014 sono state adottate al termine di procedure amministrative distinte e hanno basi giuridiche differenti, come ha osservato il Tribunale ( 53 ), una tale circostanza sarebbe priva di rilevanza, dal momento che il secondo dei due atti in questione non sarebbe altro che la conseguenza diretta e automatica del primo.
54.
Non condivido questo punto di vista, in quanto mi sembra che, conformemente a dei criteri di valutazione che tanto la Corte quanto il Tribunale hanno in più occasioni preso in considerazione ( 54 ), la decisione contestata si inquadra in un contesto normativo non equivalente e ha prodotto degli effetti di diritto autonomi rispetto alle misure precedentemente adottate, le quali non possono essere pertanto considerate semplicemente confermate dalla decisione in parola.
55.
Infatti, la sentenza impugnata nella causa C‑183/17 P ha messo in evidenza, correttamente a mio parere, che la Commissione aveva adottato le misure cautelari in questione nell’ambito dell’indagine dell’OLAF riguardante la natura giuridica di organizzazione internazionale dell’IMG e sulla base delle disposizioni del regolamento n. 883/2013 relative allo svolgimento di tale tipo di indagine ( 55 ), mentre la decisione contestata è stata adottata nell’ambito del programma di azione annuale 2013 a favore del Myanmar/Birmania con finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione e sulla base delle disposizioni del regolamento n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al suddetto bilancio. Il Tribunale ha poi correttamente osservato che la decisione contestata presentava in effetti un elemento nuovo ( 56 ), in quanto solo un ricorso di annullamento contro tale decisione avrebbe fornito all’IMG l’opportunità di contestare la legittimità delle misure riguardanti non l’indagine dell’OLAF, in base alle disposizioni del regolamento n. 883/2013, ma l’eventuale concessione di fondi nell’ambito del suddetto programma di azione, in base alle disposizioni del regolamento n. 966/2012 ( 57 ).
56.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non ritengo che la decisione del 16 dicembre 2014 costituisse in alcun modo la continuazione diretta e necessaria delle misure cautelari di cui l’IMG ha avuto conoscenza con la lettera del 25 aprile 2014 ( 58 ).
57.
Tenuto conto di tutti questi elementi nel loro insieme, ritengo che le sentenze impugnate nelle cause C‑183/17 P e C‑184/17 P non siano viziate da un errore di diritto nella parte in cui il Tribunale ha respinto le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione nel giudizio di primo grado. Poiché i due atti rispettivamente contestati dinanzi al Tribunale erano effettivamente impugnabili ( 59 ), i ricorsi di annullamento proposti dall’IMG nei loro confronti dovevano, a mio parere, essere dichiarati ricevibili, come ha correttamente statuito il Tribunale. Ritengo, pertanto, che le impugnazioni incidentali sollevate dalla Commissione nelle presenti cause non possano essere accolte.
B. Sulla fondatezza delle decisioni adottate in merito alla natura dell’IMG alla luce dei regolamenti finanziari dell’Unione (secondo motivo delle impugnazioni nelle cause C‑183/17 P e C‑184/17 P)
58.
Con il secondo motivo dedotto nelle impugnazioni proposte rispettivamente nelle cause C‑183/17 P e C‑184/17 P, che verte sulla violazione dei regolamenti finanziari dell’Unione, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, nonché sullo snaturamento degli elementi del fascicolo, l’IMG afferma, in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la decisione del 16 dicembre 2014 e la lettera dell’8 maggio 2015 della Commissione erano debitamente giustificate a causa dei dubbi esistenti sulla natura di organizzazione internazionale di tale ente.
59.
In risposta, la Commissione sostiene che i motivi in questione sono irricevibili o, in subordine, manifestamente infondati. Personalmente, ritengo che tali motivi siano ricevibili, per quanto privi di fondamento, tenuto conto delle considerazioni qui di seguito esposte, le quali riguarderanno innanzitutto l’argomento che giudico più importante tra quelli avanzati dall’IMG ( 60 ) per poi affrontare quelli che, a mio avviso, rivestono una rilevanza secondaria.
1. Sulla parte principale del secondo motivo delle impugnazioni nelle cause C‑183/17 P e C‑184/17 P
60.
Ai sensi del secondo motivo di cui sopra, l’IMG contesta principalmente al Tribunale di non aver effettuato un controllo adeguato delle irregolarità che tale ente ha attribuito alla Commissione nelle due cause dinanzi ad esso instaurate. L’IMG sostiene innanzitutto che la motivazione delle sentenze impugnate sarebbe erronea, in quanto tale ente non ha potuto aver accesso, prima dell’adozione dei due atti contestati, alle dichiarazioni degli Stati raccolte dall’OLAF ( 61 ). Successivamente, l’IMG sostiene che la motivazione delle sentenze in questione sarebbe incompleta, in quanto il Tribunale non spiega per quale motivo sarebbe sufficiente, sulla base delle disposizioni rilevanti dei regolamenti finanziari dell’Unione ( 62 ), che cinque Stati abbiano sollevato dubbi sulla natura di «organizzazione internazionale» dell’IMG per giustificare che tale qualità gli possa essere negata nei due atti contestati ( 63 ).
61.
In risposta, la Commissione sostiene che i motivi di cui sopra sarebbero irricevibili in sede di impugnazione, per il fatto che, da un lato, essi solleverebbero delle questioni, non di diritto, ma di fatto e, dall’altro, costituirebbero argomenti non dedotti nel giudizio di primo grado e dunque nuovi. La Commissione aggiunge che, in ogni caso, nell’ipotesi in cui tali doglianze fossero considerate ricevibili, sarebbero manifestamente infondate, in quanto i ricorsi presentati dinanzi al Tribunale non vertevano sulla questione se l’IMG fosse o meno un’organizzazione internazionale ai sensi dei regolamenti finanziari dell’Unione ( 64 ), ma erano diretti a stabilire se, tenuto conto dei dubbi esistenti sulla natura giuridica dell’IMG, gli atti contestati rientravano o meno nei limiti della discrezionalità di cui la Commissione disponeva ai fini dell’esecuzione del bilancio dell’Unione.
62.
Per quanto mi riguarda, ritengo, in primo luogo, che i motivi esposti nella parte del secondo motivo che qui rileva siano effettivamente ricevibili, dal momento che, come l’IMG ha sostenuto in sede di replica, l’argomentazione presentata in tale contesto non è né di ordine fattuale né ha natura nuova. Infatti, da una parte, detta argomentazione si basa sulla presunta violazione di una norma giuridica, in quanto mette in discussione la fondatezza giuridica, ai sensi dei regolamenti finanziari dell’Unione, del ragionamento seguito nelle sentenze impugnate per respingere i ricorsi proposti dall’IMG. Dall’altra, essa riprende sostanzialmente una delle tesi che erano già state sostenute dall’IMG nel giudizio di primo grado, vale a dire la tesi secondo cui la Commissione non avrebbe rispettato detti regolamenti in occasione dell’adozione degli atti contestati ( 65 ).
63.
In secondo luogo, per quanto concerne il merito, condivido l’opinione della Commissione secondo cui la tesi sostenuta dall’IMG nei termini di cui sopra sia errata, dal momento che né la Commissione né il Tribunale, pertanto, si sono pronunciati sulla questione se l’IMG possedesse o meno la qualità di «organizzazione internazionale», qualificazione giuridica la cui assenza costituisce, a mio avviso, un elemento decisivo. In realtà, il Tribunale ha esaminato se, tenuto conto dei dubbi esistenti in proposito, la Commissione potesse decidere legittimamente, ossia senza commettere un errore manifesto di valutazione né un errore di diritto, di non affidare più compiti di esecuzione del bilancio all’IMG in tale qualità fintantoché non fossero stati dissipati i dubbi in questione ( 66 ). Per tale motivo, nelle parti delle sentenze impugnate qui contestate dal ricorrente, il Tribunale incentra la propria analisi sulla questione se, nel considerare i dubbi esistenti in relazione alla natura di organizzazione internazionale dell’IMG e traendo da questi le conseguenze che derivano dagli atti contestati, la Commissione aveva o meno superato i limiti del proprio potere discrezionale e violato le condizioni previste dalle disposizioni vigenti dei regolamenti finanziari dell’Unione ( 67 ). Il Tribunale risolve tale questione con una risposta negativa, motivando, a mio parere, la propria scelta in diritto in modo adeguato.
64.
Tenuto conto dell’oggetto dei procedimenti di primo grado come definito nei termini sopra esposti, non mi pare necessario, se non addirittura irrilevante, esaminare le censure con cui l’IMG contesta al Tribunale di non aver tenuto conto del fatto che esso soddisfava le due condizioni richieste per essere considerato un’«organizzazione internazionale» ai sensi della normativa in esame ( 68 ) e ciò nonostante le dichiarazioni in questione di certi Stati che sarebbero membri attuali o ex membri di tale ente, in quanto appena cinque Stati su sedici ( 69 ) hanno sollevato obiezioni a tal riguardo ( 70 ). Infatti, ritengo che tali elementi non permettano, in ogni caso, di stabilire che la Commissione abbia agito erroneamente da un punto di vista giuridico nel sollevare dubbi sulla natura di organizzazione internazionale dell’IMG e nel trarne le conseguenze summenzionate. Considero, inoltre, che il Tribunale non abbia utilizzato erroneamente il proprio potere di controllo giurisdizionale quando ha concluso che, tenuto conto degli elementi di prova contenuti nel fascicolo ( 71 ), era legittima e legale la decisione della Commissione di non affidare più compiti di esecuzione del bilancio dell’Unione all’IMG, in un certo senso a titolo precauzionale, finché la questione della natura giuridica di tale ente non fosse stata chiarita.
65.
In terzo luogo, in merito alle osservazioni preliminari dell’IMG secondo cui i dubbi della Commissione si fondano su elementi risultanti dall’indagine dell’OLAF, mentre a tale ente non è stata data la possibilità di contestarli in tempo utile ( 72 ), mi limiterò a constatare che tali argomenti concernono non la violazione dei regolamenti finanziari dell’Unione, che è al centro della presente parte del secondo motivo, bensì il rispetto dei diritti della difesa, che sarà esaminato nell’ambito degli altri motivi dedotti nelle presenti cause ( 73 ), trattandosi della problematica che costituisce l’oggetto più importante di queste ultime.
66.
Alla luce di tali considerazioni, ritengo infondate le contestazioni sollevate dall’IMG nell’ambito della parte sopra esaminata del secondo motivo delle impugnazioni nelle cause C‑183/17 P e C‑184/17 P.
2. Sulle parti ulteriori del secondo motivo delle impugnazioni nelle cause C‑183/17 P e C‑184/17 P
67.
In primo luogo, all’inizio del secondo motivo delle proprie impugnazioni nella causa C‑183/17 P e nella causa C‑184/17 P, rispettivamente, l’IMG sostiene, in sostanza, che il ragionamento seguito dal Tribunale nelle sentenze impugnate si baserebbe sulla premessa che la motivazione sia viziata da irregolarità, poiché il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e snaturato gli elementi del fascicolo ( 74 ). L’IMG afferma che il Tribunale avrebbe fornito una motivazione erronea dei due atti contestati rispettivamente nelle cause summenzionate, e cioè la decisione del 16 dicembre 2014 e la lettera dell’8 maggio 2015.
68.
Noto che qui si tratta, come lo stesso IMG specifica e come la Commissione obietta, di un argomento che reitera contestazioni già sollevate nell’ambito del primo motivo delle impugnazioni proposte in queste due cause, il quale non costituisce oggetto delle presenti conclusioni. Indicherò semplicemente che mi sembra che, nei passaggi citati dall’IMG ( 75 ), il Tribunale abbia inteso esporre non tanto la motivazione contenuta negli stessi atti contestati, come sostiene il ricorrente, bensì il contesto in cui tali atti si inseriscono, in particolare per evidenziare il fatto che la Commissione aveva informato l’IMG, prima dell’adozione di tali atti, dei propri dubbi in relazione alla sua natura giuridica ( 76 ). La pretesa irregolarità dei punti della motivazione delle sentenze impugnate cui l’IMG si riferisce è pertanto manifestamente infondata, in quanto deriva, a mio parere, da una lettura erronea di tali sentenze.
69.
In secondo luogo, ai sensi del secondo motivo dell’impugnazione proposta nella causa C‑184/17 P, l’IMG invoca uno snaturamento degli elementi del fascicolo ( 77 ), contestando al Tribunale di avere ritenuto che detto ente non avrebbe fornito elementi idonei a contrastare i dubbi sollevati dalla Commissione, nonostante avesse prodotto, prima dinanzi a tale istituzione e successivamente dinanzi al Tribunale, una serie di documenti volti a dimostrare che i dubbi in parola non erano fondati. Il ricorrente afferma che dagli otto documenti da lui identificati si evincerebbe «che i cinque Stati in questione [ ( 78 )] hanno firmato l’atto di costituzione dell’IMG; che la Norvegia ha firmato gli statuti dell’IMG; che la Norvegia, il Belgio e il Portogallo hanno partecipato alla riunione dell’organo direttivo dell’IMG. Inoltre, il Presidente della riunione del 25 novembre 1994 ha confermato in due occasioni che questi cinque Stati hanno firmato l’atto costitutivo dell’IMG e, peraltro, nessuno di loro ha comunicato all’IMG il proprio ritiro dall’IMG» ( 79 ). La Commissione respinge tale motivo, contestando non solo l’approccio sostenuto dal ricorrente, ma anche l’analisi dei documenti summenzionati realizzata da quest’ultimo ( 80 ).
70.
Risulta da una giurisprudenza costante che, nell’ambito di un’impugnazione, non può essere rimessa in causa dinanzi alla Corte la valutazione da parte del Tribunale dell’efficacia probatoria dei documenti del fascicolo, fatti salvi i casi di inosservanza delle norme in materia di onere e di produzione della prova e di snaturamento di detti documenti,. Inoltre, un ricorrente non può, con il pretesto di invocare lo snaturamento degli elementi di prova che sono stati prodotti dinanzi al Tribunale, mirare, in realtà, ad ottenere una nuova valutazione di detti elementi, e, segnatamente, del valore che deve essere loro attribuito, operazione che non rientra nelle competenze della Corte ( 81 ).
71.
Nel caso di specie, mi sembra che ai punti 102 e 106 della sentenza nella causa T‑381/15, che sono oggetto di contestazioni specifiche, il Tribunale abbia in sostanza ritenuto che, alla luce degli elementi di prova forniti dall’IMG, quest’ultimo non aveva adeguatamente dimostrato che gli Stati in questione continuavano effettivamente a considerarsi suoi membri, nonostante le dichiarazioni che avevano reso all’OLAF. Ritengo che l’esame di detti elementi di prova che il Tribunale ha realizzato allo scopo di apprezzarne il valore probatorio non fa emergere alcuno snaturamento del loro contenuto e che, in particolare, l’IMG non ha messo in evidenza alcun errore materiale nella lettura che di essi ha dato il Tribunale.
72.
In terzo luogo, sempre nella causa C‑184/17 P, l’IMG sostiene che il Tribunale non avrebbe rispettato l’obbligo di motivazione su di esso gravante, adducendo che la motivazione della sentenza impugnata conterrebbe, da un lato, alcuni punti contradditori in merito all’assenza di incidenza delle prese di posizione della Commissione precedenti all’indagine dell’OLAF e, dall’altro, alcuni punti contestabili in quanto rimetterebbero in discussione il financial backing (garanzia finanziaria) dell’IMG a seguito di contestazioni sollevate da taluni Stati ( 82 ).
73.
Ricordo che, conformemente a una giurisprudenza costante, il Tribunale non è tenuto a motivare ogni sua singola scelta quando, a sostegno della propria decisione, attribuisce maggiore rilevanza a un elemento di prova piuttosto che a un altro. Ciononostante, la motivazione di una sentenza del Tribunale deve far apparire in modo chiaro e non equivoco il suo ragionamento, in modo tale da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale ( 83 ).
74.
Nel caso di specie, con riguardo al primo motivo di opposizione summenzionato, che riguarda il punto 105 della sentenza nella causa T‑381/15 analizzandolo fuori dal suo contesto, noto che, alla luce dei punti che precedono il passaggio contestato ( 84 ), risulta evidente che il Tribunale ha voluto qui respingere l’argomento dell’IMG secondo il quale la Commissione lo aveva considerato in precedenza un’organizzazione internazionale, rilevando che tali prese di posizione erano anteriori ai dubbi sollevati dall’indagine dell’OLAF, dubbi che hanno indotto tale istituzione a cambiare la propria posizione e che costituiscono l’elemento chiave delle conclusioni del Tribunale. Il fatto che, asseritamente, il Tribunale non abbia tenuto conto degli elementi comunicati dall’IMG nel corso dell’indagine dell’OLAF, così come contestato dallo stesso IMG, non può, a mio avviso, essere considerato come una contraddizione, né rimettere in discussione l’adeguatezza della motivazione adottata sul punto in esame ( 85 ). Pertanto, la censura in parola non può che essere respinta.
75.
Per quanto concerne il secondo motivo di opposizione summenzionato, che riguarda i punti 102 e 108 della medesima sentenza, osservo che l’IMG contesta al Tribunale, in sostanza, di avere considerato che le dichiarazioni degli Stati che hanno negato di essere membri di tale ente si configurerebbero come un ostacolo alla sua qualifica di organizzazione internazionale, poiché ciò farebbe venire meno il loro sostegno finanziario, mentre, secondo l’IMG, ai sensi dei regolamenti finanziari del 2012, quest’ultimo criterio non sarebbe una condizione necessaria ai fini dell’acquisizione di una siffatta qualifica ( 86 ). Tuttavia, a mio parere, dall’esame dei due punti contestati emerge che il Tribunale non si è basato in alcun modo su tali motivi nel formularli ( 87 ) e che il ragionamento ivi presentato è di per sé chiaro e idoneo a motivare la conclusione che intende corroborare, ragion per cui il suddetto motivo di opposizione è manifestamente infondato.
76.
Da quanto precede deriva, a mio parere, che i punti della sentenza impugnata cui fanno riferimento le due censure in parola non sono viziati da una violazione dell’obbligo di motivazione.
77.
In conclusione, ritengo che il secondo motivo delle impugnazioni proposte dall’IMG nelle cause C‑183/17 P e C‑184/17 P deve essere respinto in quanto infondato.
C. Sulla portata dei diritti della difesa invocati dall’IMG (quarto motivo di impugnazione nella causa C‑183/17 P e terzo motivo di impugnazione nella causa C‑184/17 P)
78.
È opportuno, a mio avviso, che gli argomenti riguardanti la violazione dei diritti della difesa che sono presentati dall’IMG ai sensi del quarto motivo della sua impugnazione nella causa C‑183/17 P e del terzo motivo della sua impugnazione nella causa C‑184/17 P, rispettivamente, formino oggetto di un’analisi complementare ma tuttavia separata, dal momento che le formulazioni di tali motivi presentano alcuni punti comuni ma anche talune differenze.
1. Sul quarto motivo d’impugnazione nella causa C‑183/17 P
79.
Con il quarto motivo di impugnazione nella causa C‑183/17 P, l’IMG contesta al Tribunale di aver commesso, nella sentenza impugnata ( 88 ), una violazione del principio di buona amministrazione e del diritto di essere ascoltato ( 89 ). Analogamente alla Commissione, che respinge questa tesi nel proprio controricorso ( 90 ), ritengo che il suddetto motivo sia privo di fondamento, se non addirittura manifestamente infondato, per le ragioni seguenti.
80.
In primo luogo, richiamando una sentenza del Tribunale sul diritto di una persona di essere ascoltata prima che venga adottata una decisione che le reca pregiudizio ( 91 ), l’IMG sostiene che, nel caso di specie, non gli sarebbero state comunicate le ragioni esatte per cui la Commissione dubitava della sua natura di organizzazione internazionale e non avrebbe avuto l’opportunità di presentare il proprio punto di vista al riguardo, prima che tale istituzione adottasse la decisione contestata, ossia la decisione del 16 dicembre 2014.
81.
Ricordo che il diritto di essere ascoltato è sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), il quale tutela il diritto ad una buona amministrazione. Secondo l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), quest’ultimo comprende, in particolare, il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio. Secondo una costante giurisprudenza, ciò implica che il destinatario di una decisione ad esso lesiva abbia la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista in relazione agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la decisione da adottarsi, di modo che le sue osservazioni orali o scritte possano eventualmente influenzare il contenuto di tale decisione se non addirittura rimettere in discussione la sua adozione ( 92 ).
82.
Nel caso di specie, considero che è al termine di un’analisi approfondita degli elementi di fatto e senza commettere errori di diritto che il Tribunale ha concluso che la Commissione aveva informato in maniera sufficiente l’IMG dell’origine dei dubbi che aveva sulla natura giuridica di quest’ultimo e aveva adeguatamente offerto a tale ente l’opportunità di fare conoscere i suoi argomenti preventivamente, nell’ambito delle comunicazioni intercorse a tale riguardo prima dell’adozione della decisione contestata, e che il diritto dell’IMG di essere ascoltato era stato pertanto effettivamente rispettato ( 93 ).
83.
In secondo luogo, l’IMG contesta al Tribunale di non aver stabilito un giusto equilibrio tra la tutela della riservatezza delle indagini dell’OLAF e la garanzia del diritto fondamentale dell’IMG di essere ascoltato. Secondo l’IMG, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la tutela di detta riservatezza poteva giustificare il fatto che la Commissione non avesse reso disponibile la relazione finale dell’OLAF, alla quale tale istituzione ha avuto accesso poco prima dell’adozione della decisione del 16 dicembre 2014 ( 94 ). L’IMG richiama, nello specifico, il punto 142 della sentenza nella causa T‑29/15, in cui si fa riferimento ai «nuovi elementi» che sarebbero stati evocati dalla Commissione.
84.
A tal proposito, osservo che, in correlazione con il diritto di essere ascoltato sopra richiamato ( 95 ), l’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta tutela il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto, tuttavia, dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale. Ebbene, il regolamento n. 883/2013, relativo alle indagini svolte dall’OLAF prevede, all’articolo 10, paragrafi da 1 a 3, che le informazioni trasmesse o ottenute in qualsiasi forma nell’ambito di tali indagini godono di tutela e che le istituzioni dell’Unione sono tenute a assicurare il rispetto della riservatezza di tali informazioni. Inoltre, mentre l’articolo 11, paragrafi da 3 a 5, del suddetto regolamento, prevede la trasmissione della relazione d’indagine elaborata dall’OLAF alle autorità nazionali competenti e alle istituzioni interessate, nessuna disposizione di tale strumento ne prevede la trasmissione alle persone oggetto dell’indagine ( 96 ). Come il Tribunale ha affermato in più occasioni – correttamente, a mio avviso – in cause riguardanti problematiche analoghe a quella qui in esame, dal contesto normativo applicabile all’OLAF si evince che è soltanto quando le autorità destinatarie della relazione di tale ufficio hanno l’intenzione di adottare atti che possono recare pregiudizio alla persona interessata basandosi su detta relazione che dette autorità dovrebbero, conformemente alle norme procedurali loro applicabili, assicurare che la persona in questione abbia accesso a detta relazione per consentirle di esercitare i propri diritti della difesa ( 97 ).
85.
Nella presente causa C‑183/17 P, ritengo che, per quanto la Commissione avesse inteso fondare la propria decisione del 16 dicembre 2014 – che reca pregiudizio all’IMG ( 98 ) – direttamente sulla relazione finale dell’OLAF ( 99 ), tale istituzione avrebbe dovuto senz’altro permettere all’interessato di accedere al contenuto di detta relazione e porlo in condizione di presentare i propri argomenti di difesa ( 100 ), in particolar modo nel caso in cui tale documento contenesse elementi nuovi che la Commissione poteva far valere nei suoi confronti.
86.
Tuttavia, osservo anzitutto che, dalla lettura della sentenza impugnata, risulta chiaramente che il Tribunale ha evocato, in più occasioni, l’equilibrio che deve essere trovato tra l’eventuale comunicazione da parte della Commissione di «nuovi elementi» figuranti nella documentazione in suo possesso e la necessità di proteggere la riservatezza dell’indagine dell’OLAF, e ciò non con riferimento alla relazione finale dell’OLAF, come l’IMG lascia intendere nella sua impugnazione, ma con riguardo alla lettera del 25 aprile 2014 ( 101 ). Ebbene, rilevo che tale lettera è stata inviata dalla Commissione all’IMG in un momento in cui l’indagine dell’OLAF era ancora in corso e in cui la tutela della riservatezza era dunque particolarmente necessaria. Inoltre, dai rilievi effettuati dal Tribunale emerge, da una parte, che la lettera del 25 aprile 2014 indica che gli «elementi nuovi» risultanti dall’indagine sono venuti unicamente ad avvalorare i dubbi sulla natura giuridica dell’IMG che la Commissione aveva già manifestato ( 102 ) e, dall’altra, che l’IMG non ha peraltro fatto valere, dinanzi al Tribunale, che la Commissione era tenuta, in virtù dell’articolo 10 del regolamento n. 883/2013, ad assicurare tale riservatezza, nonché, quindi, a non divulgare informazioni in merito a tali nuovi elementi ( 103 ).
87.
Inoltre e ad ogni modo, il Tribunale ha considerato, correttamente a mio parere, che, malgrado il carattere asseritamente limitato delle informazioni che la Commissione ha condiviso con l’IMG, cionondimeno tale istituzione ha avuto effettivamente conoscenza delle ragioni per cui la decisione del 16 dicembre 2014 è stata adottata, in particolare per mezzo della lettera del 25 aprile 2014 ( 104 ), e ciò con un livello di precisione sufficiente affinché l’interessato fosse posto in condizione di presentare la propria difesa prima dell’adozione della decisione nel caso lo desiderasse ( 105 ). Infatti, come altri avvocati generali hanno messo in evidenza ( 106 ), l’accesso alle informazioni di cui un’istituzione dell’Unione è in possesso non costituisce un fine in quanto tale, ma ha come obiettivo quello di permettere alla persona interessata di difendersi, cosicché non si dovrebbe dichiarare l’annullamento di un atto quando si accerta che una presunta irregolarità non ha inciso sull’esercizio dei diritti della difesa. A ciò aggiungo che l’esame delle circostanze fattuali realizzato dal Tribunale in proposito non può essere rimesso in discussione nell’ambito della presente impugnazione, dal momento che nessun snaturamento è stato accertato né invocato a tal livello ( 107 ).
88.
Ritengo, pertanto, che la sentenza impugnata e, in particolare, il punto 142 che l’IMG ha contestato nello specifico a tal riguardo, presenta una motivazione che non è viziata da errori di diritto nella misura in cui assicura l’equilibrio necessario tra la riservatezza dell’indagine svolta dall’OLAF e la possibilità per l’IMG di esercitare il proprio diritto di difesa.
89.
In terzo luogo, l’IMG contesta specificatamente il ragionamento fornito dal Tribunale al punto 143 nella causa T‑29/15 e ciò sotto tre profili. Dapprima, l’IMG invoca una violazione dell’obbligo di buona amministrazione con riguardo al nesso per così dire diretto tra le misure precedentemente adottate dalla Commissione e la decisione contestata. Successivamente, l’IMG ribadisce l’argomento in base al quale la Commissione non avrebbe rispettato il suo diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di tale decisione in merito ai presunti dubbi esistenti. In terzo luogo, l’IMG sostiene che avrebbe dovuto provare, davanti al Tribunale, non che l’esito della procedura sarebbe stato differente, ma semplicemente che avrebbe potuto essere differente qualora gli fosse stata data la possibilità di fare valere le proprie ragioni.
90.
Per quanto riguarda la prima censura, non condivido l’analisi dell’IMG secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente deciso che la decisione del 16 dicembre 2014 era la «conseguenza diretta» degli atti che l’avevano preceduta ( 108 ), anche se, secondo il ricorrente, questi atti e poi la decisione si sono succeduti a più mesi d’intervallo, la Commissione ha nel frattempo ricevuto la relazione finale dell’OLAF e tale istituzione non poteva lasciare inalterata la propria posizione dopo l’adozione delle misure cautelari che aveva adottato in precedenza. Infatti, mi sembra che al punto 143 della sentenza impugnata, il Tribunale si sia in realtà limitato a considerare, giustamente a mio parere, che la decisione contestata era una conseguenza diretta della sussistenza di dubbi sulla natura giuridica dell’IMG, di cui quest’ultimo era già stata informato ( 109 ) e che l’interessato era dunque stato informato del fatto che, in assenza di indicazioni da parte sua che permettessero di chiarire i dubbi in questione, non avrebbe potuto vedersi affidare l’esecuzione del bilancio per il progetto oggetto della decisione di esecuzione iniziale.
91.
Relativamente alla seconda censura, concernente il diritto dell’IMG a potere esercitare i propri diritti di difesa, è sufficiente rilevare che tale motivo è infondato per le ragioni sopra esposte ( 110 ).
92.
Quanto alla terza censura, secondo cui il Tribunale avrebbe asseritamente richiesto all’IMG di provare in concreto l’incidenza della presunta violazione del diritto di essere ascoltato sul risultato finale del procedimento in questione, sebbene la giurisprudenza ( 111 ) esigerebbe solo di fornire la prova di un’incidenza parziale, ritengo che il Tribunale non abbia commesso un errore di diritto. Conformemente alla giurisprudenza costante cui il Tribunale fa riferimento, in presenza di un’eventuale irregolarità procedurale, spetta al giudice verificare se, in funzione delle circostanze di fatto e di diritto del caso di specie, il procedimento in questione avrebbe potuto comportare un risultato diverso qualora il ricorrente avesse potuto difendersi più efficacemente in assenza di tale irregolarità ( 112 ). Pertanto, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha potuto correttamente statuire ( 113 ), nell’ambito del suo potere di valutazione autonoma dei fatti, che, alla luce tanto degli argomenti presentati dall’IMG quanto degli elementi figuranti nel fascicolo del procedimento, non vi è prova che l’esito del procedimento avrebbe potuto essere differente qualora la Commissione avesse informato l’IMG, in particolare, in merito alla propria intenzione di adottare la decisione del 16 dicembre 2014.
93.
Tenuto conto di tutte le considerazioni sopra esposte, considero che il quarto motivo di impugnazione nella causa C‑183/17 P debba essere respinto in quanto infondato.
2. Sul terzo motivo di impugnazione nella causa C‑184/17 P
94.
Nella causa C‑184/17 P, il terzo motivo dedotto nell’impugnazione proposta dall’IMG ( 114 ) si sovrappone in parte con il quarto motivo dell’impugnazione nella causa C‑183/17 P sopra evocato, poiché concerne una violazione dei diritti della difesa che si fonderebbe su argomenti analoghi a quelli esposti a sostegno di quest’ultimo, ma anche sulla violazione dell’obbligo di motivazione e sullo snaturamento degli elementi probatori che non formano oggetto di discussione nella causa C‑183/17 P ( 115 ). Al pari della Commissione ( 116 ), anche io ritengo che il suddetto terzo motivo sia infondato, per le ragioni seguenti.
95.
In primo luogo, l’IMG contesta, in sostanza, al Tribunale di non aver basato le proprie conclusioni sulle sue osservazioni, secondo cui la Commissione avrebbe dovuto adottare la decisione risultante dalla lettera dell’8 maggio 2015 soltanto dopo aver permesso all’IMG di prendere visione della relazione finale dell’OLAF.
96.
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata concernente la possibilità di avere accesso ai documenti riservati dell’OLAF ( 117 ), è con una motivazione priva di contraddizioni e grazie ad un esame dei fatti non viziato da snaturamento ( 118 ) che, a mio giudizio, il Tribunale ha potuto decidere che la Commissione avrebbe dovuto certamente portare alla conoscenza dell’IMG la relazione finale dell’OLAF ( 119 ), ma che, nelle circostanze del caso concreto, l’irregolarità rilevata non aveva avuto tuttavia un impatto determinante sui diritti della difesa dell’interessato, dal momento che quest’ultimo aveva avuto l’opportunità di presentare, in più occasioni e precedentemente alla lettera contestata, le proprie osservazioni relative ai dubbi esistenti sulla propria natura giuridica ( 120 ).
97.
In secondo luogo, l’IMG sostiene che avrebbe dovuto poter esporre le proprie ragioni tanto con riguardo agli elementi sui quali la Commissione intendeva fondare la propria decisione quanto in relazione al progetto di decisione in quanto tale ( 121 ).
98.
Tuttavia, diversamente da quanto l’IMG sostiene con insistenza nella presente causa C‑184/17 P, dalla giurisprudenza rilevante mi pare emerga che il diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di una decisione che rechi pregiudizio presuppone che la persona interessata possa fare valere le proprie ragioni in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la decisione da adottarsi e non anche riguardo al contenuto della decisione prevista, in modo tale che il relativo progetto le dovrebbe essere inviato previamente ( 122 ).
99.
In terzo luogo, l’IMG sostiene che non spetta ad esso, ma alla Commissione, provare che il risultato avrebbe potuto essere differente se l’adozione della decisione contestata non fosse stata viziata dall’irregolarità di cui trattasi ( 123 ).
100.
Tuttavia, a mio avviso, dalla giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata e sopra evocata ( 124 ) risulta che, quando il giudice ritiene che si sia in presenza di una irregolarità procedurale, deve verificare se la procedura in questione avrebbe potuto condurre a un risultato differente in assenza della suddetta irregolarità, avuto riguardo alle circostanze specifiche del caso di specie, nonché all’insieme degli elementi probatori acquisiti e, in particolare, a quelli forniti dalla parte che fa valere tale irregolarità ( 125 ). Ebbene, mi sembra che il punto della sentenza impugnata che l’IMG contesta più nello specifico, a tal proposito, contenga un’analisi approfondita degli argomenti presentati da quest’ultimo dinanzi al Tribunale, nonché degli elementi che fanno parte del fascicolo del procedimento ( 126 ), analisi dalla quale il Tribunale ha potuto dedurre, senza commettere un errore di diritto e senza snaturare gli elementi di prova, che non era stato dimostrato che, in assenza dell’irregolarità in questione ( 127 ), la Commissione avrebbe potuto prendere una decisione differente da quella risultante dalla lettera contestata ( 128 ).
101.
Considero pertanto che il terzo motivo di impugnazione dedotta dall’IMG nella causa C‑184/17 P debba essere respinto in quanto infondato.
VI. Conclusione
102.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
–
respingere le impugnazioni incidentali presentate dalla Commissione europea nelle cause riunite C‑183/17 P e C‑184/17 P in quanto infondate, e
–
fatta salva la fondatezza degli altri motivi delle impugnazioni presentate dall’International Management Group e della decisione sulle spese, respingere il secondo e il quarto motivo nella causa C‑183/17 P, nonché il secondo e il terzo motivo nella causa C‑184/17 P, in quanto infondati.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Sentenza non pubblicata, EU:T:2017:56 (in prosieguo: la «sentenza nella causa T‑29/15» oppure la «sentenza impugnata»).
( 3 ) Sentenza non pubblicata, EU:T:2017:57 (in prosieguo: la «sentenza nella causa T‑381/15» oppure la «sentenza impugnata» e, congiuntamente con la sentenza nella causa T‑29/15, le «sentenze impugnate»).
( 4 ) Decisione recante modifica della decisione di esecuzione C(2013) 7682 final della Commissione relativa al programma di azione annuale 2013 a favore del Myanmar/Birmania con finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea (in prosieguo: la «decisione del 16 dicembre 2014» oppure la «decisione contestata»).
( 5 ) In prosieguo: la «lettera dell’8 maggio 2015» oppure la «lettera contestata».
( 6 ) Più precisamente, i ricorsi all’origine delle cause in esame riguardano il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (GU 2010, L 311, pag. 9) (in prosieguo: il «regolamento n. 1605/2002»); il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento [n. 1605/2002] (GU 2002, L 357, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007 (GU 2007, L 111, pag. 13) (in prosieguo: il «regolamento n. 2342/2002» e, congiuntamente al regolamento n. 1605/2002, i «regolamenti finanziari del 2002»); il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Coniglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento [n. 1605/2002] (GU 2012, L 298, pag. 1), nonché il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento [n. 966/2012] (GU 2012, L 362, pag. 1) (regolamento n. 966/2012 congiuntamente al regolamento n. 1268/2012, in prosieguo: i «regolamenti finanziari del 2012»).
( 7 ) V. punti da 1 a 15 della sentenza nella causa T‑29/15 e punti da 1 a 17 della sentenza nella causa T‑381/15.
( 8 ) In prosieguo: la «decisione di esecuzione iniziale».
( 9 ) Tale allegato descrive la seconda azione del programma di azione annuale approvato dalla summenzionata decisione, specificando che essa consisteva in un programma per lo sviluppo del commercio, interamente finanziato dall’Unione, e che doveva essere attuata tramite gestione congiunta con un’organizzazione internazionale.
( 10 ) V. punto 8.3.1 e la nota a piè di pagina 2 del summenzionato allegato.
( 11 ) Misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1).
( 12 ) In prosieguo: la «relazione finale dell’OLAF», per la cui sintesi v. punto 7 della sentenza nella causa T‑381/15.
( 13 ) Ai sensi dell’unico articolo della decisione del 16 dicembre 2014, l’allegato della suddetta sostituisce l’allegato 2 della decisione di esecuzione iniziale [v. in particolare il punto 4.3.1 del nuovo allegato, nella parte in cui menziona l’ente che sostituisce l’IMG, ovvero la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, in prosieguo: la «GIZ»].
( 14 ) Il procedimento dinanzi al Tribunale è illustrato in modo dettagliato ai punti da 16 a 25 della sentenza nella causa T‑29/15.
( 15 ) V. punti da 28 a 78 della sentenza nella causa T‑29/15.
( 16 ) Motivi esposti al punto 26 della sentenza nella causa T‑29/15.
( 17 ) V. punti da 79 a 169 della sentenza nella causa T‑29/15.
( 18 ) V. punti da 170 a 175 della sentenza nella causa T‑29/15.
( 19 ) Il procedimento dinanzi al Tribunale è illustrato in modo dettagliato ai punti da 18 a 25 della sentenza nella causa T‑381/15.
( 20 ) V. punti da 29 a 75 della sentenza nella causa T‑381/15.
( 21 ) Motivi esposti al punto 76 della sentenza nella causa T‑381/15.
( 22 ) V. punti da 76 a 160 della sentenza nella causa T‑381/15.
( 23 ) V. punti da 161 a 173 e 185 della sentenza nella causa T‑381/15.
( 24 ) V. punti da 174 a 184 della sentenza nella causa T‑381/15.
( 25 ) Quest’ultima richiesta mi sembra tuttavia diventata priva di oggetto, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle parti durante l’udienza (v. paragrafo 34 delle presenti conclusioni).
( 26 ) Motivi che l’IMG sintetizza come segue: «1) Violazione dell’obbligo di motivazione – Violazione dell’obbligo di motivazione del giudice – Snaturamento degli elementi del fascicolo; 2) Violazione del regolamento [n. 1605/2002] e del regolamento [n. 966/2012] – Violazione del regolamento [n. 2342/2002] e del regolamento [n. 1268/2012] – Violazione dell’obbligo di motivazione del giudice – Snaturamento degli elementi del fascicolo; 3) Violazione del principio della sana gestione finanziaria – Violazione dell’obbligo di motivazione – Violazione dell’obbligo di motivazione del giudice – Violazione del regolamento [n. 966/2012] (articolo 61, paragrafo 1, e articolo 60, paragrafo 2); 4) Violazione del principio di buona amministrazione – Violazione del diritto di essere ascoltato».
( 27 ) Motivi che l’IMG sintetizza come segue: «1) Violazione del regolamento di procedura del Tribunale, delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale e dei diritti della difesa – Violazione dell’obbligo di motivazione del convenuto – Violazione dell’obbligo di motivazione del giudice di primo grado – Snaturamento degli elementi del fascicolo; 2) Violazione del regolamento [n. 966/2012] e del regolamento [n. 1268/2012] – Errore manifesto di valutazione – Violazione dell’obbligo di motivazione del giudice di primo grado - Snaturamento degli elementi del fascicolo; 3) Violazione dei diritti della difesa – Violazione dell’obbligo di motivazione del giudice di primo grado – Snaturamento degli elementi del fascicolo; 4) Violazione del principio di proporzionalità – Violazione dell’obbligo di motivazione del giudice di primo grado – Snaturamento degli elementi del fascicolo; 5) Violazione del principio della certezza del diritto – Violazione dell’obbligo di motivazione del giudice di primo grado – Violazione dell’articolo 61 del regolamento [n. 966/2012]».
( 28 ) V. anche i paragrafi 5 e 6 delle presenti conclusioni.
( 29 ) Osservo che non si mette in dubbio che le impugnazioni incidentali rispettano i requisiti di cui all’articolo 178 del regolamento di procedura della Corte e, in particolare, del suo paragrafo 2.
( 30 ) V., in particolare, sentenza del 19 gennaio 2017, Commissione/Total e Elf Aquitaine (C‑351/15 P, EU:C:2017:27, punti 35 e 36); ordinanza dell’11 ottobre 2017, Guardian Glass España, Central Vidriera/Commissione (T‑170/16, EU:T:2017:722, punti 85 e segg.), nonché la sentenza del’8 maggio 2018, Esso Raffinage/ECHA (T‑283/15, EU:T:2018:263, punti da 49 a 51).
( 31 ) La Commissione richiama qui espressamente i punti 46, da 50 a 52, 57 e da 59 a 63 della sentenza nella causa T‑29/15.
( 32 ) Ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 del summenzionato articolo 84, intitolato «Decisioni di finanziamento»:
«1. Tutte le spese sono oggetto di un impegno [...].
2. [L’] impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall’istituzione [...].
3. La decisione di finanziamento di cui al paragrafo 2 specifica l’obiettivo perseguito, i risultati attesi, il metodo d’esecuzione e il suo importo complessivo. Essa contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un’indicazione dell’importo stanziato per le singole azioni, nonché un calendario d’esecuzione indicativo.
In caso di gestione indiretta, [essa] specifica altresì l’entità [...] a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), i criteri utilizzati per la sua scelta e i compiti [a essa] affidati [...]».
( 33 ) Secondo la Commissione, l’impegno giuridico di una spesa si realizzerebbe in presenza di «contratti, convenzioni, deleghe ecc.» e l’ordinatore godrebbe a tal riguardo di una certo margine di discrezionalità.
( 34 ) La Commissione mette in evidenza che l’articolo 3 della decisione di esecuzione iniziale, nella sua formulazione antecedente alla modifica introdotta dalla decisione contestata, indica che dei compiti di esecuzione del bilancio in regime di gestione indiretta «possono essere», e non «saranno», affidati all’ente designato dagli allegati.
( 35 ) Vale a dire, conformemente a una giurisprudenza costante, un atto che produce effetti solo nella sfera interna dell’amministrazione e non crea alcun diritto o obbligo in capo a terzi (v., in particolare, sentenze del 6 aprile 2000, Spagna/Commissione, C‑443/97, EU:C:2000:190, punto 28, nonché del 22 aprile 2015, Planet/Commissione, T‑320/09, EU:T:2015:223, punto 63).
( 36 ) Come indicato al punto 50 della sentenza nella causa T‑29/15, «il fatto che non vi sia certezza che l’ordinatore concluderà un accordo di delega con [la GIZ] non incide in alcun modo sul fatto che detto accordo non potrebbe, in ogni caso, essere concluso che con [la GIZ] e non con [l’IMG]», il quale non è più un ente ammissibile a seguito della decisione contestata.
( 37 ) In proposito, la Commissione si basa principalmente sulla sentenza del 25 febbraio 1988, Les Verts/Parlamento (190/84, EU:C:1988:94, punti 7 e 8), sebbene tale sentenza sia anteriore al regolamento n. 966/2012 e non concerna una decisione della stessa natura di quella contestata in questa sede.
( 38 ) Desidero ricordare che la decisione di esecuzione iniziale aveva designato l’IMG come ente responsabile di un compito di esecuzione del bilancio «con riserva della conclusione del rispettivo accordo di [delega]» (v. punto 4 della sentenza nella causa T‑29/15). L’IMG rileva giustamente che, per quanto non gli conferisse un diritto alla conclusione di detta convenzione, la decisione in questione aveva ciononostante come effetto giuridico che, nel caso in cui la Commissione ne avesse successivamente voluta concludere una, essa non avrebbe potuto farlo se non con l’IMG, effetto cui la decisione del 16 dicembre 2014 ha messo fine.
( 39 ) Mi limiterò a notare che nei diversi punti della sentenza impugnata cui la Commissione fa espressamente riferimento nella prima parte della sua impugnazione incidentale nella causa C‑183/17 P (ossia i punti 46, da 50 a 52, 57 e da 59 a 63 della sentenza nella causa T‑29/15), il Tribunale ha citato un’unica pronuncia (ordinanza emessa in sede di procedimento sommario dell’8 gennaio 2014, Stichting Sona e Nao/Commissione, T‑505/13 R, non pubblicata, EU:T:2014:1), la quale era stata peraltro invocata dalla stessa Commissione dinanzi al Tribunale e che mi pare priva di rilevanza per la fattispecie in esame, per la motivazione che il Tribunale ha correttamente fornito (v. punti da 61 a 63 di detta sentenza). Quanto alle parti delle sentenze citate al punto 56 (a cui non è fatto alcun riferimento) della sentenza nella causa T‑29/15, esse riflettono una giurisprudenza costante e di portata generale (evocata al paragrafo 40 delle presenti conclusioni), che indubbiamente va oltre la materia degli appalti pubblici.
( 40 ) In più occasioni si è affermato che, a pena d’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo dedotto, l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza impugnata e le argomentazioni giuridiche dedotte a specifico sostegno di tale domanda, al fine di poter costituire l’oggetto di una valutazione giuridica che permetta alla Corte di esercitare la propria missione e di effettuare il proprio sindacato di legittimità [in particolare, sentenza del 1o febbraio 2018, Panalpina World Transport (Holding) e a./Commissione, C‑271/16 P, non pubblicata, EU:C:2018:59, punto 17].
( 41 ) La Commissione richiama qui espressamente i punti da 44 a 48 della sentenza nella causa T‑381/15.
( 42 ) Più precisamente, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), ii), di detto regolamento, che dispone che «[l]a Commissione esegue il bilancio [...] indirettamente (“gestione indiretta”) [...] affidando compiti di esecuzione del bilancio [...] a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie».
( 43 ) Sul contenuto specifico della lettera contestata, v. punti da 10 a 16 e 44 della sentenza nella causa T‑381/15 e, in particolare, questi ultimi due punti per quanto concerne l’aspetto contestato dall’impugnazione incidentale della Commissione nella presente causa C‑184/17 P.
( 44 ) In proposito, la Commissione fa espressamente riferimento ai punti da 70 a 73 della sentenza nella causa T‑29/15.
( 45 ) Un ricorso proposto avverso una decisione confermativa è irricevibile solo se la decisione confermata è divenuta definitiva perché non è stata impugnata in sede giurisdizionale entro i termini prescritti (v., in particolare, sentenza del 31 maggio 2017, DEI/Commissione, C‑228/16 P, EU:C:2017:409, punto 35).
( 46 ) V., in particolare, oltre alla giurisprudenza del Tribunale citata al punto 69 della sentenza nella causa T‑29/15, sentenze del 15 luglio 2015, Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione (T‑393/10, EU:T:2015:515, punto 107), e del 13 ottobre 2015, Intrasoft International/Commissione (T‑403/12, EU:T:2015:774, punti da 48 a 52); per quanto concerne la giurisprudenza della Corte, sentenze del 19 gennaio 2017, Commissione/Total e Elf Aquitaine (C‑351/15 P, EU:C:2017:27, punti da 37 a 49), nonché del 31 maggio 2017, DEI/Commissione (C‑228/16 P, EU:C:2017:409, punti 33 e 34).
( 47 ) V., in particolare, sentenze del 19 gennaio 2017, Commissione/Total e Elf Aquitaine (C‑351/15 P, EU:C:2017:27, punti da 37 a 49), nonché dell’8 maggio 2018, Esso Raffinage/ECHA (T‑283/15, EU:T:2018:263, punti 50 e da 81 a 83).
( 48 ) La Commissione aggiunge che la decisione contestata non sarebbe il risultato di un «riesame», richiamando la sentenza del 7 febbraio 2001, Inpesca/Commissione (T‑186/98, EU:T:2001:42, punto 49). Tuttavia, mi pare che, nella giurisprudenza a tal proposito invocata, il Tribunale si riferisca all’eventuale diniego di nuova valutazione opposto da una amministrazione, situazione che non corrisponde a quella di cui trattasi nella presente causa C‑183/17 P. Parimenti, quando, al punto 69 della sentenza nella causa T‑29/15, il Tribunale evoca la nozione di «riesame», facendo riferimento alla sentenza del 22 maggio 2012, Sviluppo Globale/Commissione (T‑6/10, non pubblicata, EU:T:2012:245, punto 22), tale passaggio deve, secondo me, essere letto alla luce dei punti 21, 24, 31 e 37 di quest’ultima sentenza, che trattavano detto riesame. In tal senso, v. sentenze del 26 ottobre 2017, Global Steel Wire e a./Commissione (da C‑454/16 P a C‑456/16 P e C‑458/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:818, punti da 30 a 35), nonché del 2 giugno 2016, Moreda-Riviere Trefilerías e a./Commissione (da T‑426/10 a T‑429/10 e da T‑438/12 a T‑441/12, EU:T:2016:335, punti da 545 a 549).
( 49 ) V. gli eventi descritti ai punti da 7 a 13 della sentenza nella causa T‑29/15.
( 50 ) Sulla natura temporanea e reversibile delle misure adottate in via cautelare, v., per analogia, sentenza del 5 ottobre 2017, Mabrouk/Consiglio (T‑175/15, EU:T:2017:694, punto 147).
( 51 ) L’IMG sottolinea, a mio parere correttamente, che la decisione del 16 dicembre 2014 non presenta carattere generale e provvisorio, bensì esclude l’interessato in modo specifico e definitivo da una delle due azioni previste ai sensi del programma di azione per il Myanmar/Birmania per l’anno 2013.
( 52 ) V., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2014, Commissione/Paesi Bassi e ING Groep (C‑224/12 P, EU:C:2014:213, punti da 69 a 72), in cui si afferma, in particolare, che «l’esame preliminare [...] che imponeva l’adozione di provvedimenti urgenti non può obbedire agli stessi criteri che devono presiedere a una decisione definitiva».
( 53 ) In proposito, la Commissione si riferisce ai punti da 74 a 76 della sentenza nella causa T‑29/15.
( 54 ) Sulla rilevanza del contesto normativo specifico e degli effetti giuridici autonomi dell’atto impugnato nella valutazione della ricevibilità di un ricorso di annullamento, v., oltre alla giurisprudenza citata nella nota a piè di pagina 47 delle presenti conclusioni, in particolare, sentenze del 13 febbraio 2014, Ungheria/Commissione (C‑31/13 P, EU:C:2014:70, punti 57 e segg.), nonché dell’8 dicembre 2011, Deutsche Post/Commissione (T‑421/07, EU:T:2011:720, punti 49 e segg.).
( 55 ) V. anche note a piè di pagina 11 delle presenti conclusioni.
( 56 ) Conformemente alla giurisprudenza citata in relazione ai paragrafi 50 e segg. delle presenti conclusioni.
( 57 ) V., in particolare, punto 76 della sentenza nella causa T‑29/15.
( 58 ) A titolo aggiuntivo, noto che pare contradditorio sostenere, come fa la Commissione, che la decisione contestata sarebbe stata la conseguenza automatica della lettera del 25 aprile 2014, quando quest’ultima indicava espressamente che tale istituzione disponeva, conformemente alla decisione di esecuzione iniziale, di un certo margine di discrezionalità per concludere un accordo con l’IMG (v. il contenuto della lettera in questione cui fanno riferimento i punti 8 e 85 della sentenza nella causa T‑29/15).
( 59 ) Vale a dire la decisione del 16 dicembre 2014 e la lettera dell’8 maggio 2015.
( 60 ) Alla luce del fatto che la Commissione ha focalizzato la sua difesa su tale parte tanto nel suo controricorso quanto nella sua controreplica e nella sua difesa orale.
( 61 ) In proposito, l’IMG fa particolarmente riferimento al punto 105 della sentenza nella causa T‑29/15, nonché ai punti 102, 105 e 106 della sentenza nella causa T‑381/15.
( 62 ) V. gli strumenti menzionati alla nota a piè di pagina 6 delle presenti conclusioni, tenendo presente che il secondo motivo a sostegno dell’impugnazione nella causa C‑183/17 P riguarda tanto i regolamenti finanziari del 2002 quanto i regolamenti finanziari del 2012, mentre il secondo motivo di impugnazione dedotto nella causa C‑184/17 P riguarda solo questi ultimi. Per quanto concerne le disposizioni applicabili ratione temporis, v. il punto 27 della sentenza nella causa T‑29/15.
( 63 ) A tal proposito, l’IMG contesta, in particolare, i punti da 104 a 106, 109, 110 della sentenza nella causa T‑29/15 (che figurano nella sezione relativa al primo e al secondo motivo fatti valere dall’IMG in tale causa), nonché i punti 102, 103 e 108 della sentenza nella causa T‑381/15 (che figurano nella sezione relativa al terzo motivo invocato dall’IMG in tale causa). In sede di udienza, l’IMG ha affermato, in particolare, che il Tribunale ha commesso un errore di interpretazione nella misura in cui il fatto che uno Stato non riconosca un’organizzazione internazionale o dichiari di non esserne più membro non metterebbe in causa l’esistenza giuridica della medesima.
( 64 ) All’udienza, la Commissione ha sostenuto che la domanda dell’IMG diretta ad accertare che essa ha effettivamente natura di organizzazione internazionale non può costituire l’oggetto dei presenti procedimenti, dal momento che tale istituzione non ha adottato una posizione definitiva, ma ha espresso dubbi in proposito e che neppure gli organi giurisdizionali dell’Unione possono accertare tale qualità.
( 65 ) V., in particolare, i punti 26, 79 e 95 della sentenza nella causa T‑29/15, nonché il punto 76 della sentenza nella causa T‑381/15.
( 66 ) V., in particolare, i punti da 103 a 110 della sentenza nella causa T‑29/15, nonché i punti da 98 (soprattutto) a 108 della sentenza nella causa T‑381/15, da cui emerge che il Tribunale, da un lato, ha ritenuto che, negli atti rispettivamente contestati, la Commissione non ha concluso che l’IMG non era un’organizzazione internazionale, ma ha deciso di non affidargli più l’esecuzione del bilancio in gestione indiretta fino a quando non si fossero fugati i dubbi riguardanti la sua natura e, dall’altro, ha stabilito che questa decisione non era manifestamente inadeguata a delle circostanze come quelle del caso in esame, né contraria ai regolamenti finanziari dell’Unione.
( 67 ) In particolare, avuto riguardo all’articolo 53 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 1605/2002 e dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento n. 966/2012 (punti da 95 a 110 della sentenza nella causa T‑29/15), nonché dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento n. 966/2012 e dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 1268/2012 (punti da 96 a 108 della sentenza nella causa T‑381/15).
( 68 ) In particolare, essere un’organizzazione internazionale del settore pubblico e essere stata istituita mediante un accordo intergovernativo, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1268/2012, paragrafo che contiene la definizione delle «organizzazioni internazionali» di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), ii), del regolamento n. 966/2012.
( 69 ) Nei termini delle sue rispettive domande nelle cause C‑183/17 P e C‑184/17 P, l’IMG indica di essere stata fondata e costituita «nel 1994 sulla base di un accordo intergovernativo firmato da 16 Stati (l’Austria, il Belgio, il Canada, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l’Italia, i Paesi Bassi, la Norvegia, il Portogallo, la Federazione russa, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito) e l’Ufficio per gli aiuti umanitari della Comunità europea (ECHO)».
( 70 ) Atteso che Stati che sarebbero membri fondatori o attuali dell’IMG hanno, da una parte, contestato di possedere tale status e, dall’altra, sollevato dubbi quanto ai poteri di delega delle persone che li avevano rappresentati in occasione della costituzione dell’IMG (v. in particolare, punti 8, 85 e 105 della sentenza nella causa T‑29/15, nonché punti 4, 85 e 98 della sentenza nella causa T‑381/15). Nell’udienza dinanzi alla Corte, la Commissione ha affermato che emerge dalla relazione finale dell’OLAF che, in realtà, tutti gli Stati interpellati, e non solamente cinque, hanno riserve al riguardo.
( 71 ) Più precisamente, alla luce della lettera del 25 aprile 2014, in cui la Commissione ha indicato che, da una parte, «vari paesi (Spagna, Portogallo, Norvegia, Italia e Belgio), che l’IMG ha dichiarato essere paesi membri o membri fondatori, non si considerano né membri né membri fondatori» di tale ente, dall’altra, che «il segretariato generale dell’ONU ha dichiarato che l’IMG non è un’agenzia specializzata» e, infine che «esistono dubbi quanto ai poteri delle persone che avevano rappresentato i rispettivi paesi in occasione dell’atto di costituzione dell’IMG». A mio giudizio, gli elementi che l’IMG ha fornito nella sua replica alla Commissione non erano sufficienti per confutare queste obiezioni di fondo.
( 72 ) L’IMG afferma inoltre che la Commissione stessa non ha avuto accesso alla relazione finale dell’OLAF prima del 15 dicembre 2014, ma, a mio parere, non elabora in modo chiaro i propri motivi di contestazione contro le sentenze impugnate.
( 73 ) Vale a dire il quarto motivo di impugnazione nella causa C‑183/17 P e il terzo motivo di impugnazione nella causa C‑184/17 P, oggetto di analisi ai paragrafi 78 e segg. delle presenti conclusioni.
( 74 ) In proposito, l’IMG contesta espressamente i punti 103, 105, 106, 109 e 110 della sentenza nella causa T‑29/15, nonché i punti 98 e 99 della sentenza nella causa T‑381/15.
( 75 ) Vale a dire un estratto del punto 89 della sentenza nella causa T‑29/15 e un estratto del punto 98 della sentenza nella causa T‑381/15.
( 76 ) Infatti, dalla formulazione dei passaggi citati dall’IMG emerge che il Tribunale rinvia esplicitamente a taluni punti delle sentenze impugnate (vale a dire i punti da 85 a 88 della sentenza nella causa T‑29/15 e il punto 85 della sentenza nella causa T‑381/15), in cui il Tribunale descrive il tenore delle comunicazioni ricevute dall’IMG, prima dell’adozione degli atti contestati, e, in particolare, della lettera del 25 aprile 2014, con cui la Commissione lo ha informato dei propri dubbi.
( 77 ) Il ricorrente fa qui riferimento, in particolare, ai punti 102 e 106 della sentenza nella causa T‑381/15.
( 78 ) E cioè «la Spagna, il Portogallo, la Norvegia, l’Italia e il Belgio» ai sensi dei punti 85 e 98 della sentenza nella causa T‑381/15.
( 79 ) L’IMG sostiene anche di «non aver effettivamente prodotto una dichiarazione dei cinque Stati in questione, ma che nulla lasciava intendere che questa fosse l’unica forma probatoria». A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, come l’IMG lo ammette subito dopo, il Tribunale ha fatto riferimento a tale dichiarazione unicamente a titolo di esempio.
( 80 ) Nella parte del proprio controricorso relativa al primo motivo di impugnazione nella causa C‑184/17 P, ma al quale fa rinvio con riferimento al secondo motivo qui in oggetto, la Commissione obietta che l’IMG «trascura (...) il fatto che il Tribunale abbia compiuto una valutazione degli elementi nel loro insieme» e «si lancia in un’analisi isolata, documento per documento, distorcendo il ragionamento a sostegno della sentenza». In merito al secondo motivo, la Commissione afferma che «i documenti di cui al punto 51 [dell’atto introduttivo dell’] impugnazione non provano la natura di organizzazione internazionale né riescono a dissipare i dubbi a tal riguardo».
( 81 ) V., in particolare, sentenza del 9 giugno 2011, Comitato Venezia vuole vivere e a./Commissione (C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punti 152, 153 et 159); ordinanza del 30 giugno 2016, Slovenská pošta/Commissione (C‑293/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:511, punti 29 e 39); sentenze del 26 gennaio 2017, Commissione/Keramag Keramische Werke e a. (C‑613/13 P, EU:C:2017:49, punti da 26 a 27 e da 37 a 39), nonché del 16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commissione (C‑250/16 P, EU:C:2017:871, punti 38 e 39).
( 82 ) A tal proposito, l’IMG contesta, rispettivamente, il punto 105, nonché i punti da 102 a 108 della sentenza nella causa T‑381/15.
( 83 ) V., in particolare, sentenze del 25 ottobre 2017, Slovacchia/Commissione (C‑593/15 P e C‑594/15 P, EU:C:2017:800, punti 73 e 74); del 7 marzo 2018, SNCF Mobilités/Commissione (C‑127/16 P, EU:C:2018:165, punto 34), nonché del 7 giugno 2018, Equipolymers e a./Consiglio (C‑363/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:402, punti da 44 a 46).
( 84 ) Punti 103 e 104 della sentenza summenzionata formulati rispettivamente come segue: «[i]n tali circostanze, occorre rilevare che la Commissione non ha commesso né un errore di diritto né un errore manifesto di valutazione contestando che sussistevano dubbi sulla natura di organizzazione internazionale del ricorrente, tenuto conto delle dichiarazioni rese da questi Stati» e «[g]li argomenti fatti valere dal ricorrente non possono rimettere in discussione tale conclusione».
( 85 ) Parimenti, la Commissione afferma che la sentenza nella causa T‑381/15 non è viziata da un difetto di motivazione per quanto concerne il cambiamento di posizione di tale istituzione nei confronti dell’IMG.
( 86 ) La Commissione ha replicato che il sostegno finanziario degli Stati in questione poteva legittimamente essere messo in discussione, tenuto conto dei dubbi che esistevano sulla natura giuridica dell’IMG.
( 87 ) Essenzialmente, i punti 102 e 108 sopra richiamati enunciano rispettivamente che «[l’IMG] non ha fornito né alla Commissione né al Tribunale delle prove, come delle dichiarazioni degli Stati in questione che confermassero che tali Stati continuavano a considerarsi membri di tale ente, nonostante le dichiarazioni che l’OLAF aveva raccolto. La circostanza per cui esisterebbe una presunzione secondo cui gli Stati membri di un’organizzazione internazionale dovrebbero garantire il proprio sostegno finanziario a detta organizzazione non è rilevante in proposito» e che «per quanto [l’IMG] sostenga di soddisfare le due condizioni richieste per essere un’organizzazione internazionale (...) e che la Commissione abbia applicato un’interpretazione erronea della nozione di organizzazione internazionale (...), occorre rilevare, in ogni caso, che tali argomenti non inficiano il fatto che la Commissione potesse avere dei dubbi legittimi sulla natura di organizzazione internazionale dell’[IMG], tenuto conto del fatto che gli Stati che dovevano esserne membri o membri fondatori negavano tale circostanza» (v. anche la nota a piè di pagina 71 delle presenti conclusioni).
( 88 ) Nell’ambito del quarto motivo summenzionato, l’IMG contesta espressamente i punti da 134 a 143 della sentenza nella causa T‑29/15.
( 89 ) Per completezza, desidero precisare che, conformemente al proprio atto di impugnazione, l’IMG stabilisce un nesso esplicito tra questo motivo e taluni argomenti che presenta ai sensi del primo motivo nella stessa causa, il quale tuttavia non forma di per sé oggetto delle presenti conclusioni.
( 90 ) Con la precisazione che il suddetto quarto motivo non è evocato nella memoria di replica dell’IMG e, dunque, nemmeno nella controreplica della Commissione nella causa C‑183/17 P, e che è stato oggetto di brevi osservazioni durante l’udienza.
( 91 ) L’IMG invoca la sentenza del 5 ottobre 2016, ECDC/CJ (T‑395/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:598), per sostenere che avrebbe dovuto potere esporre il proprio punto di vista, da un lato, in relazione agli elementi su cui la Commissione intendeva basare la propria decisione, e, dall’altro, sul progetto di decisione in quanto tale che l’istituzione intendeva adottare, cosa che non si sarebbe verificata.
( 92 ) V., in particolare, sentenze dell’11 dicembre 2014, Boudjlida (C‑249/13, EU:C:2014:2431, punti 31 e da 36 a 38); del 20 dicembre 2017, Preqù Italia (C‑276/16, EU:C:2017:1010, punti 45 e 46); del 5 ottobre 2016, ECDC/CJ (T‑395/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:598, punti 54, 55, 57, 60, 62 e 73); del 15 dicembre 2016, Spagna/Commissione (T‑466/14, EU:T:2016:742, punti 40 e 41), nonché dell’8 febbraio 2018, Institute for Direct Democracy in Europe/Parlamento (T‑118/17, non pubblicata, EU:T:2018:76, punti 36 e 37).
( 93 ) V., in particolare, i punti da 135 a 138, 141 e 142 della sentenza nella causa T‑29/15, oltre ai punti da 85 a 89 di tale sentenza, relativi al primo motivo di impugnazione, in cui è fornita una descrizione più dettagliata del contenuto di dette comunicazioni.
( 94 ) Si deve ricordare che la Commissione ha ricevuto questa relazione il 15 dicembre 2014, ossia alla vigilia dell’adozione della decisione contestata.
( 95 ) V. paragrafo 81 delle presenti conclusioni.
( 96 ) Tuttavia, come indica il considerando 24 del regolamento n. 883/2013, quest’ultimo tutela i diritti della persona oggetto di un’indagine, dandole la possibilità di esprimersi sui fatti che la riguardano nel corso delle indagini. Così, in virtù dell’articolo 9, paragrafo 2, sesto comma, la persona interessata ha il diritto di ricevere un verbale del suo colloquio con l’OLAF, al fine di approvarlo o di aggiungervi delle osservazioni.
( 97 ) In tal senso, a proposito della divulgazione dei documenti dell’OLAF nell’ambito dell’attività amministrativa di un’istituzione dell’Unione, v. in particolare, sentenze del 26 maggio 2016, International Management Group/Commissione (T‑110/15, EU:T:2016:322, punti 22, 24 e da 32 a 37); del 18 maggio 2017, Panzeri/Parlamento (T‑166/16, non pubblicata, EU:T:2017:347, punto 98), nonché del 19 giugno 2018, Le Pen/Parlamento (T‑86/17, non pubblicata, EU:T:2018:357, punti da 81 a 84).
( 98 ) Sulla circostanza che la decisione in oggetto rechi pregiudizio all’IMG, v. le considerazioni sull’impugnabilità del provvedimento in questione sviluppate ai paragrafi 41 e segg. delle presenti conclusioni.
( 99 ) Con la precisazione che non mi pare dimostrato che tale circostanza si sia verificata nella fattispecie in esame.
( 100 ) V., per analogia, la giurisprudenza del Tribunale citata alla nota a piè di pagina 97 delle presenti conclusioni.
( 101 ) V., in particolare, il punto 142 della sentenza nella causa T‑29/15 (punto relativo alla seconda parte del terzo motivo fatto valere dinanzi al Tribunale, la quale fa parte del quarto motivo dedotto nella presente causa C‑183/17 P, qui analizzato), ma anche i punti 85 e 92 di tale sentenza (relativi al sesto motivo presentato dinanzi al Tribunale).
( 102 ) V. l’esposizione sommaria dei fatti di cui ai punti da 6 a 8 della sentenza nella causa T‑29/15.
( 103 ) V. punti 92 in fine e 138 in fine della sentenza della causa T‑29/15.
( 104 ) V. punti da 85 a 89 della sentenza nella causa T‑29/15 (v. altresì nota a piè di pagina 71 delle presenti conclusioni).
( 105 ) V. anche, per analogia, sentenze del 18 maggio 2017, Panzeri/Parlamento (T‑166/16, non pubblicata, EU:T:2017:347, punti 99 e 100), nonché del 19 giugno 2018, Le Pen/Parlamento (T‑86/17, non pubblicata, EU:T:2018:357, punti 85 e 86).
( 106 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella causa C.A.S./Commissione (C‑204/07 P, EU:C:2008:175, paragrafi 100 e segg.), nonché le precedenti conclusioni ivi menzionate.
( 107 ) Secondo una giurisprudenza constante, la valutazione dei fatti non costituisce, fatti salvi i casi di snaturamento, una questione di diritto soggetta, come tale, al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione, dovendo lo snaturamento emergere in modo manifesto dagli atti del fascicolo, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti. V., in particolare, sentenze del 16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commissione (C‑250/16 P, EU:C:2017:871, punto 39), nonché del 28 giugno 2018, Andres (faillite Heitkamp BauHolding)/Commissione (C‑203/16 P, EU:C:2018:505, punto 77).
( 108 ) Vale a dire, secondo l’IMG, le misure cautelari del 26 febbraio 2014 e la lettera del 25 aprile 2014, con cui la Commissione ha informato l’interessato dell’adozione di queste misure.
( 109 ) Ricordo che, come si evince dai punti 8 e 135 della sentenza nella causa T‑29/15, anteriormente alla lettera del 25 aprile 2014, tra la Commissione e l’IMG sono intercorse numerose comunicazioni relative alla natura di organizzazione internazionale di quest’ultimo, tra il 16 dicembre 2013 e il 4 aprile 2014.
( 110 ) V. paragrafi 80 e segg. delle presenti conclusioni.
( 111 ) L’IMG invoca la giurisprudenza del Tribunale richiamata al punto 139 della sentenza nella causa T‑29/15, il quale menziona la sentenza dell’8 ottobre 2015, Secolux/Commissione (T‑90/14, non pubblicata, EU:T:2015:772, punto 34 e giurisprudenza citata).
( 112 ) V., in particolare, sentenze del 16 giugno 2016, SKW Stahl-Metallurgie ee SKW Stahl-Metallurgie Holding/Commissione (C‑154/14 P, EU:C:2016:445, punti da 69 a 75); del 20 dicembre 2017, Preqù Italia (C‑276/16, EU:C:2017:1010, punto 62); del 14 giugno 2018, Makhlouf/Consiglio (C‑458/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:441, punti da 42 a 46); del 13 dicembre 2013, Ungheria/Commissione (T‑240/10, EU:T:2013:645, punti 84 e 85), nonché del 19 giugno 2018, Le Pen/Parlamento (T‑86/17, non pubblicata, EU:T:2018:357, punti da 87 a 91).
( 113 ) In questi termini: «anche supponendo che la Commissione avesse dovuto informarlo dell’adozione della decisione impugnata, ciò non toglie che l’[IMG] non ha presentato alcun argomento da considerare e non si evince dagli atti della causa dinanzi al Tribunale che, se la Commissione avesse informato l’IMG della propria intenzione di adottare la decisione impugnata, l’esito del procedimento sarebbe stato differente» (punto 143 in fine della sentenza nella causa T‑29/15; v., anche punto 139 in fine di tale sentenza). Queste ultime parole, in effetti, sono un po’ ambigue, in considerazione del fatto che l’espressione «avrebbe potuto essere» è abitualmente impiegata nella giurisprudenza sopra citata. Tuttavia, gli elementi della motivazione a sostegno di questa infelice formulazione indicano che il Tribunale ha correttamente applicato il test in questione e non ha dunque commesso un errore di diritto.
( 114 ) Ai sensi del terzo motivo summenzionato, l’IMG contesta espressamente i punti da 117 a 122 della sentenza nella causa T‑381/15.
( 115 ) L’IMG deduce alcune eccezioni al riguardo, tanto nell’atto introduttivo dell’impugnazione che nella replica.
( 116 ) È tuttavia necessario precisare che non condivido gli argomenti presentati contro tale motivo dalla Commissione, in particolar modo nel suo controricorso, in base a cui non vi è stata violazione dei diritti della difesa dal momento che la lettera dell’8 maggio 2015 non costituiva un atto recante pregiudizio all’IMG (a tal proposito, v. paragrafi 43 e segg. delle presenti conclusioni).
( 117 ) V., per analogia, nel caso della decisione del 16 dicembre 2014 contestata nella causa C‑183/17 P, paragrafi 83 e segg. delle presenti conclusioni, oltre alla giurisprudenza ivi citata.
( 118 ) Conformemente alla giurisprudenza cui fa riferimento la nota a piè di pagina 107 delle presenti conclusioni.
( 119 ) A mio parere, l’accesso non autorizzato da parte dell’IMG a tale relazione, che è stato reso possibile grazie ad una fuga di notizie (v. punti 174 e 177 della sentenza nella causa T‑381/15), circostanza che la Commissione invoca nel suo controricorso, non può rimediare a tale irregolarità procedurale, posto che, in ogni caso, l’interessato vi ha avuto accesso soltanto dopo l’invio della lettera contestata, ossia il 12 dicembre 2015 secondo le indicazioni fornite dalla Commissione in udienza.
( 120 ) V. l’analisi esposta ai punti 117 e segg. della sentenza nella causa T‑381/15. Più precisamente, rispetto agli argomenti sollevati nell’impugnazione secondo cui l’IMG «non poteva essere a conoscenza delle riserve formulate dagli Stati membri» e il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi del fascicolo ritenendo (al punto 122) che nulla impediva all’IMG di «interpellare direttamente [detti Stati] e di richiedere loro una dichiarazione che provasse che erano suoi membri», ricordo che dagli elementi depositati nel fascicolo ed esaminati dal Tribunale emerge, tuttavia, che la Commissione aveva fornito all’IMG una serie di informazioni in proposito, in particolare nella lettera del 25 aprile 2014 (v. punto 85), ragion per cui il presunto snaturamento, a mio avviso, non si è realizzato.
( 121 ) In proposito, l’IMG fa riferimento alla medesima giurisprudenza che ha invocato nell’ambito della causa C‑183/17 P (v. nota a piè di pagina 91 delle presenti conclusioni).
( 122 ) V., in particolare, la giurisprudenza citata alla nota a piè di pagina 92 delle presenti conclusioni. A mio parere, la sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2016, ECDC/CJ (T‑395/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:598), che l’IMG invoca, non può condurre (e, in particolare, i suoi punti 55 e segg.) a un approccio diverso da quello risultante da tale giurisprudenza dominante.
( 123 ) In tal senso, l’IMG invoca la sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2016, ECDC/CJ (T‑395/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:598, punto 72), nonché la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’8 ottobre 2015, DD/FRA, F‑106/13 e F‑25/14 (EU:F:2015:118, punti 65 e 93).
( 124 ) Oltre alla sentenza dell’8 ottobre 2015, Secolux/Commissione (T‑90/14, non pubblicata, EU:T:2015:772, punto 34) richiamata al punto 114 della sentenza nella causa T‑381/15, v. la giurisprudenza citata nella nota a piè di pagina 112 delle presenti conclusioni.
( 125 ) Su questo ultimo aspetto, v., in particolare, sentenze del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma (C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 140); del 16 giugno 2016, SKW Stahl-Metallurgie e SKW Stahl-Metallurgie Holding/Commissione (C‑154/14 P, EU:C:2016:445, punto 69), nonché del 19 giugno 2018, Le Pen/Parlamento (T‑86/17, non pubblicata, EU:T:2018:357, punti 88 et segg.).
( 126 ) V., per analogia, sulla portata e la correttezza dell’analisi effettuata dal Tribunale in merito alla possibile incidenza di un’irregolarità procedurale, conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella causa C.A.S./Commissione (C‑204/07 P, EU:C:2008:175, paragrafi da 107 a 109).
( 127 ) E cioè se l’IMG avesse avuto conoscenza della relazione finale dell’OLAF anteriormente alla lettera contestata.
( 128 ) V., punti da 119 a 123 della sentenza nella causa T-381/15, in cui il Tribunale rileva, in particolare, che l’IMG esprime il proprio disappunto per non essere stata posta nella condizione di fugare i dubbi riguardanti la propria solidità finanziaria, in quanto la Commissione non ha fondato la propria lettera dell’8 maggio 2015 su tali motivi; che l’IMG non ha certo ricevuto la relazione finale dell’OLAF preventivamente, ma che la Commissione si è discostata da quest’ultima nella lettera contestata considerando che sussistessero dubbi, e non certezze, quanto alla sua natura giuridica; e che, qualunque fosse stato l’oggetto delle domande rivolte agli Stati membri dall’OLAF e dalla Commissione, l’IMG aveva la possibilità di difendersi in modo utile interpellando direttamente gli Stati le cui dichiarazioni hanno fatto sorgere dubbi sulla sua natura di organizzazione internazionale.