CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MICHAL BOBEK
presentate il 5 settembre 2018 ( 1 )
Causa C‑215/17
Nova Kreditna Banka Maribor d.d.
contro
Repubblica di Slovenia
(Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije [Corte suprema della Repubblica di Slovenia, Slovenia])
«Rinvio pregiudiziale – Riutilizzo dell’informazione del settore pubblico – Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento – Enti creditizi sottoposti all’influenza dominante dello Stato – Disposizioni nazionali che garantiscono l’accesso incondizionato a talune informazioni relative a contratti commerciali conclusi da tali enti»
I. Introduzione
1.
La Nova Kreditna Banka Maribor d.d. (in prosieguo: la «NKBM») è una banca slovena. Una giornalista ha presentato a tale banca una richiesta di accesso a un elenco contenente talune informazioni su contratti conclusi dalla NKBM con imprese di consulenza, studi legali e società che forniscono servizi di natura intellettuale. Tale richiesta è stata presentata ai sensi delle norme slovene in materia di accesso ai documenti. Al momento della presentazione della richiesta, la Repubblica di Slovenia deteneva la maggioranza delle azioni della NKBM. Essa, inoltre, aveva proceduto alla ricapitalizzazione di tale banca. Per tali motivi, in quel momento, la normativa nazionale in materia di accesso ai documenti era applicabile a tale banca e risulta che, ai sensi del diritto nazionale, informazioni quali quelle richieste dalla giornalista avrebbero dovuto essere fornite.
2.
La NKBM ha respinto la richiesta della giornalista. La giornalista ha presentato un reclamo all’autorità amministrativa competente in materia di accesso alle informazioni in Slovenia, che ha ordinato alla banca di fornire accesso alle informazioni richieste. La NKBM ha impugnato tale decisione dinanzi ai giudici nazionali. Il caso è attualmente all’esame del Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Corte suprema della Repubblica di Slovenia, Slovenia) in punto di diritto. Tale giudice rivolge alla Corte di giustizia due questioni, relative alla compatibilità della normativa slovena in materia di accesso ai documenti con la direttiva 2003/98/CE ( 2 ) e con il regolamento (UE) n. 575/2013 ( 3 ).
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Direttiva 2003/98
3.
La direttiva 2003/98 mira a stabilire, come affermato nell’articolo 1, paragrafo 1, «un complesso minimo di norme in materia di riutilizzo e di strumenti pratici per agevolare il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri».
4.
L’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva contiene un elenco di esclusioni dal suo ambito di applicazione. In particolare, alla lettera c), essa prevede che la direttiva non si applica «ai documenti esclusi dall’accesso in virtù dei regimi di accesso negli Stati membri, anche per motivi di: (…) riservatezza commerciale (ad esempio segreti commerciali, professionali o d’impresa)».
5.
Inoltre, all’articolo 1, paragrafo 3, la direttiva stabilisce che «si basa, senza recar loro pregiudizio, sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri».
6.
Ai fini della direttiva stessa, l’articolo 2 della direttiva fornisce, tra l’altro, le seguenti definizioni:
«1) “ente pubblico”, le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;
2) “organismo di diritto pubblico”, qualsiasi organismo:
a)
istituito per soddisfare specificatamente bisogni d’interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; e
b)
dotato di personalità giuridica; e
c)
la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;
(…)».
2. Regolamento n. 575/2013
7.
L’ambito di applicazione del regolamento n. 575/2013 è definito all’articolo 1, che stabilisce quanto segue:
«Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che gli enti sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE soddisfano per quanto riguarda i seguenti elementi:
(…)
e)
obblighi di informativa al pubblico.
(…)».
8.
La parte otto di tale regolamento è rubricata «Informativa da parte degli enti» e si compone degli articoli da 431 a 455. L’articolo 431 definisce l’ambito di applicazione degli obblighi di informativa. L’articolo 432, paragrafo 2, autorizza, a certe condizioni, l’omissione della pubblicazione di informazioni esclusive o riservate. L’articolo 433 aggiunge che gli enti pubblicano le informazioni richieste dalla parte otto almeno su base annuale.
B. Diritto sloveno
1. Legge in materia di accesso alle informazioni a carattere pubblico
9.
L’articolo 1a dello Zakon o dostopu do informacij javnega značaja [legge in materia di accesso alle informazioni a carattere pubblico (in prosieguo: lo «ZDIJZ»)] prevede quanto segue:
«1) La presente legge disciplina altresì la procedura che consente a chiunque di avere libero accesso alle informazioni di rilevanza pubblica detenute da società commerciali e altre entità di diritto privato sottoposte, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, all’influenza dominante della Repubblica di Slovenia, di enti locali territoriali autonomi o di altre entità di diritto pubblico (in prosieguo: “imprese sottoposte all’influenza dominante di entità di diritto pubblico”).
2) Ai sensi del paragrafo precedente, sussiste un’influenza dominante quando la Repubblica di Slovenia, enti locali territoriali autonomi o altre entità di diritto pubblico, singolarmente o congiuntamente:
–
possono esercitare un’influenza dominante sulla base di una quota maggioritaria del capitale sottoscritto o possiedono, in una determinata società commerciale, un diritto di controllo sulla maggioranza o il potere di nomina di oltre la metà dei membri dell’organo di amministrazione o di vigilanza, in via diretta o indiretta, attraverso altre società commerciali o altre entità di diritto privato,
(…)
3) Una banca che benefici delle misure adottate ai sensi della legge che disciplina le misure adottate dalla Repubblica di Slovenia per rafforzare la stabilità delle banche si considera parimenti sottoposta a influenza dominante, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
4) Un’impresa è parimenti considerata soggetta all’obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo per un periodo di cinque anni dopo la cessazione dell’influenza dominante di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel caso di informazioni di rilevanza pubblica che risalgono al periodo durante il quale tale impresa è stata sottoposta a influenza dominante.
5) Un’impresa sottoposta all’influenza dominante di entità di diritto pubblico è soggetta all’obbligo di fornire accesso alle informazioni di rilevanza pubblica ai sensi dell’articolo 4a della presente legge.
6) Oltre allo scopo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la presente legge ha l’obiettivo di migliorare la trasparenza e la gestione responsabile dei fondi pubblici e delle risorse delle imprese sottoposte all’influenza dominante di entità di diritto pubblico.
(…)».
10.
L’articolo 4a, paragrafo 1, dello ZDIJZ prevede quanto segue:
«Nel caso di imprese sottoposte all’influenza dominante di entità di diritto pubblico, per informazioni di rilevanza pubblica si intendono:
–
informazioni concernenti negozi giuridici che comportino l’acquisizione, la cessione o la gestione delle immobilizzazioni materiali dell’impresa o le spese dell’impresa connesse all’ordine di forniture, lavori, servizi di agenzia, di consulenza o altri servizi, nonché contratti di finanziamento, sponsorizzazione, consulenza e sui diritti d’autore, o altre operazioni che determinino un risultato analogo;
(…)».
11.
L’articolo 6a dello ZDIJZ stabilisce quanto segue:
«1) Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1 del precedente articolo, l’accesso a informazioni di rilevanza pubblica concernenti imprese sottoposte all’influenza dominante di entità di diritto pubblico è concesso in relazione ai dati essenziali concernenti i negozi giuridici conclusi previsti all’articolo 4a, paragrafo 1, primo trattino, della presente legge, vale a dire:
–
informazioni sul tipo di negozio giuridico;
–
il partner contrattuale; nel caso di persona giuridica, la denominazione commerciale o la ragione sociale, la sede legale e l’indirizzo commerciale; nel caso di persona fisica, il nome e il luogo di residenza;
–
il valore del contratto e l’ammontare dei singoli pagamenti effettuati;
–
la data in cui il contratto è stato stipulato e la durata del rapporto negoziale; e
–
talune informazioni contenute negli allegati a tali contratti.
(…)
3) Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se le informazioni di rilevanza pubblica non sono accessibili via internet, in conformità con il paragrafo 4 dell’articolo 10a della presente legge, il soggetto obbligato a fornire l’accesso può rifiutare la divulgazione dei dati essenziali concernenti un negozio giuridico previsto al paragrafo 1 del presente articolo qualora dimostri che essa pregiudicherebbe gravemente la sua posizione concorrenziale sul mercato, salvo che tali dati riguardino rapporti contrattuali relativi alla fornitura di servizi prestati da parte di finanziatori, sponsor, consulenti, autori o altri negozi giuridici che determinino un risultato analogo.
(…)».
2. Legge sulle società commerciali
12.
L’articolo 39 dello Zakon o gospodarskih družbah (in prosieguo: la «legge sulle società commerciali» o «ZGD-1») stabilisce quanto segue:
«1) I dati qualificati come segreto commerciale in una decisione scritta della società sono considerati come tali. La decisione deve essere portata a conoscenza dei membri, dei dipendenti, dei membri degli organi di governo della società e di altri soggetti vincolati al segreto commerciale.
2) Indipendentemente dalla qualificazione di cui al paragrafo 1 ad opera di una decisione, si considerano coperti da segreto commerciale anche i dati la cui divulgazione a soggetti non autorizzati arrecherebbe chiaramente un danno grave. I membri, i dipendenti, i membri degli organi di governo della società e altri soggetti sono responsabili della divulgazione di un segreto commerciale se erano a conoscenza o avrebbero dovuto essere a conoscenza della natura dei dati divulgati.
3) I dati che, per legge, sono di carattere pubblico, o i dati relativi alla violazione di una norma o di una buona pratica commerciale non possono essere qualificati come un segreto commerciale».
III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali
13.
La Nova Kreditna Banka Maribor d.d. è una banca slovena. Una giornalista ha presentato a tale banca una richiesta di accesso a un elenco di informazioni comprensive di dati concernenti contratti conclusi dalla NKBM con imprese di consulenza, studi legali e società che forniscono servizi di natura intellettuale nel periodo fra il 1o ottobre 2012 e il 17 aprile 2014. I dati richiesti riguardavano, in particolare: il tipo di negozio giuridico concluso; il partner contrattuale (nel caso di persona giuridica, la denominazione commerciale o la ragione sociale, la sede legale e l’indirizzo commerciale); il valore del contratto; l’ammontare dei singoli pagamenti; la data in cui il contratto è stato stipulato; la durata del rapporto negoziale; altre informazioni analoghe contenute negli allegati al contratto.
14.
Ai sensi dell’articolo 6a, paragrafo 1, dello ZDIJZ, quando i dati richiesti riguardano determinati tipi di rapporti contrattuali, ivi compresi contratti quali quelli di cui trattasi, essi sono classificati come «dati essenziali». Tali dati sono considerati «informazioni di rilevanza pubblica» quando riguardano imprese sottoposte all’influenza dominante di un’entità di diritto pubblico.
15.
Durante il periodo in relazione al quale è stato richiesto l’accesso ai dati, la NKBM si trovava sotto l’influenza dominante di un’entità di diritto pubblico, vale a dire la Repubblica di Slovenia. Ciò in ragione del fatto che i) la Slovenia deteneva, direttamente o indirettamente, la maggioranza delle azioni della NKBM e, (ii) analogamente a una serie di altre banche, la NKBM era stata ricapitalizzata in misura significativa a seguito di un intervento dello Stato.
16.
A norma dell’articolo 6a, paragrafo 3 dello ZDIJZ, l’accesso ai summenzionati «dati essenziali» in linea di principio, deve essere concesso. Tuttavia, tale accesso può essere negato se la società dimostra che la divulgazione nuocerebbe gravemente alla sua posizione concorrenziale sul mercato.
17.
Esiste, tuttavia, un’eccezione a tale eccezione: l’accesso deve essere sempre accordato nel caso in cui tali «dati essenziali» riguardino «rapporti contrattuali relativi alla fornitura di servizi prestati da finanziatori, sponsor, consulenti, autori o altri negozi giuridici che producano risultato analogo». Secondo il giudice del rinvio, l’elenco richiesto dalla giornalista riguarda contratti che rientrano in questa categoria.
18.
Il 21 aprile 2016 la NKBM è divenuta una società a responsabilità limitata e, in quanto tale, ha cessato di essere sottoposta all’influenza dominante dello Stato. Tuttavia, a norma dell’articolo 1a, paragrafo 4, dello ZDIJZ, è rimasta obbligata a concedere l’accesso ai dati per un ulteriore periodo di cinque anni, a condizione che i dati in questione si riferissero al periodo in cui la NKBM era sottoposta a tale influenza dominante. Ad ogni modo, la giornalista ha presentato la richiesta di accesso in una data non esplicitamente indicata nell’ordinanza di rinvio, ma che, in ogni caso, è chiaramente anteriore al momento in cui la NKBM è divenuta una società privata: come osservato dal giudice del rinvio, la risposta (negativa) della NKBM a tale richiesta è stata fornita il 19 maggio 2014.
19.
La NKBM ha respinto la richiesta di informazioni della giornalista. Quest’ultima ha presentato un reclamo avverso tale diniego all’Informacijski pooblaščenec (Autorità garante per le informazioni, Slovenia). L’Autorità garante per le informazioni ha accolto il reclamo e ha ordinato alla NKBM di fornire alla giornalista i dati richiesti.
20.
La NKBM ha presentato un ricorso avverso tale decisione, che è stato respinto dal giudice di primo grado. La NKBM ha quindi proposto un’impugnazione per motivi di diritto dinanzi al giudice del rinvio, il Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Corte suprema della Repubblica di Slovenia). Dinanzi a tale giudice, la NKBM ha sostenuto che lo ZDIJZ violava diritti costituzionali e che era incompatibile con il diritto dell’Unione. Le censure di incompatibilità della normativa nazionale con la Costituzione slovena sono state esaminate dall’Ustavno sodišče Republike Slovenije (Corte costituzionale della Repubblica di Slovenia), adita dal giudice del rinvio con una questione di costituzionalità del diritto nazionale. La Corte costituzionale ha ritenuto che le norme nazionali in questione non fossero incompatibili con la Costituzione slovena ( 4 ).
21.
In tale contesto, il Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Corte suprema della Repubblica di Slovenia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, della direttiva 2003/98, come modificato dalla direttiva 2013/37 (versione consolidata), in considerazione di un approccio di armonizzazione minima, debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale può consentire un accesso illimitato (assoluto) a tutte le informazioni risultanti da contratti vertenti su diritti d’autore e da contratti di consulenza, anche qualora questi siano definiti come segreto commerciale, e detta normativa preveda ciò soltanto in relazione ai soggetti sottoposti ad un’influenza dominante dello Stato, ma non anche per gli altri soggetti obbligati, e se sull’interpretazione influisca anche il regolamento (UE) n. 575/2013 con riguardo alle norme sulla divulgazione di informazioni, e segnatamente nel senso che l’accesso alle informazioni a carattere pubblico ai sensi della direttiva 2003/98 non può essere più ampio di quanto previsto dalle norme uniformi in materia di divulgazione di dati dettate dal citato regolamento.
2)
Se il regolamento n. 575/2013, considerato sotto il profilo delle norme sulla divulgazione di informazioni in relazione all’attività commerciale delle banche, e più precisamente gli articoli 446 e 432, paragrafo 2, di cui alla parte otto di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che tali norme ostano ad una normativa di uno Stato membro, la quale imponga ad una banca che si trova o si è trovata sotto l’influenza dominante di entità di diritto pubblico, di divulgare informazioni relative ai contratti conclusi per la fornitura di servizi di consulenza, di servizi di avvocati, di servizi di autori di opere dell’ingegno e di altri servizi di natura intellettuale, e più precisamente le informazioni riguardanti il tipo di negozio concluso, il partner contrattuale (per le persone giuridiche: la denominazione sociale o la ragione sociale, la sede, l’indirizzo commerciale), il valore del contratto, l’ammontare dei singoli pagamenti, la data di conclusione del contratto, la durata del rapporto negoziale e analoghi dati risultanti dagli allegati dei contratti – informazioni tutte venute in essere nel periodo di assoggettamento all’influenza dominante –, senza previsione di alcuna eccezione a tale obbligo e senza la possibilità di un bilanciamento tra l’interesse del pubblico ad accedere ai dati e l’interesse della banca al mantenimento del segreto commerciale, nel caso in cui non venga in questione una fattispecie presentante elementi transnazionali».
22.
La NKBM, l’Autorità garante per le informazioni, i governi ungherese e sloveno e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. La NKBM, il governo sloveno e la Commissione hanno esposto oralmente i propri argomenti nel corso dell’udienza del 7 giugno 2018.
IV. Valutazione
23.
Ritengo che né la direttiva 2003/98, né il regolamento n. 575/2013 ostino alla normativa di cui trattasi nel procedimento principale. Esaminerò ciascuno di tali strumenti di diritto dell’Unione separatamente, nel contesto dell’analisi della prima (A) e della seconda (B) questione pregiudiziale.
A. Sulla prima questione: la direttiva 2003/98
24.
La prima questione si compone di due parti. La prima parte riguarda la questione della compatibilità con l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, della direttiva 2003/98 delle norme nazionali che permettono l’accesso (incondizionato) a tutte le informazioni in materia di contratti sui diritti d’autore e di consulenza, anche quando tali contratti definiti come segreto commerciale. Il giudice del rinvio rileva che tale normativa prevede ciò unicamente in relazione agli enti sottoposti all’influenza dominante dello Stato. Per quanto concerne la seconda parte della questione, si tratta di stabilire se l’interpretazione della direttiva sia influenzata dal regolamento n. 575/2013.
25.
In via preliminare, va osservato che il governo sloveno ha sostenuto nelle sue osservazioni scritte, e confermato in udienza, che la formulazione di tale questione non è totalmente accurata.
26.
In primo luogo, da tale questione risulta che la normativa slovena in esame concede un accesso incondizionato a tutte le informazioni riguardanti taluni tipi di contratti. Tuttavia, secondo il governo sloveno, lo ZDIJZ garantirebbe un accesso incondizionato solo a taluni dati, vale a dire i «dati essenziali» di tali contratti. Come ulteriormente chiarito dal governo sloveno in udienza, tali i dati dovrebbero essere presentati in forma aggregata, il che significa che un richiedente l’accesso otterrebbe l’informazione che, per esempio, la banca X ha concluso un contratto con la società Y, relativo alla questione Z, e l’importo totale pagato, ma che non riceverebbe ulteriori dettagli circa il contenuto di tale contratto. Pertanto, l’accesso a tutti gli altri elementi del contratto (che non costituiscono «dati essenziali»), potrebbe essere negato se la società li qualificasse come segreto commerciale.
27.
In ogni caso, desidero sottolineare che, come risulta dall’ordinanza di rinvio, la richiesta di accesso della giornalista riguarda esclusivamente tali «dati essenziali» in materia di contratti sui diritti d’autore e di consulenza, vale a dire informazioni oggetto di un accesso incondizionato ai sensi dell’articolo 6a, paragrafo 3, ultima parte, dello ZDIJZ.
28.
In secondo luogo, nella prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio afferma che la normativa nazionale di cui trattasi garantisce un accesso incondizionato anche qualora tali contratti siano qualificati come segreto commerciale. Il governo sloveno suggerisce, ancora una volta, che la formulazione della questione non è coerente con la normativa nazionale. Più specificamente, esso sostiene che i dati richiesti dalla giornalista non possono essere qualificati come segreto commerciale dalla NKBM, in quanto l’articolo 39, paragrafo 3, dello ZGD-1 non consente la qualificazione come segreti commerciali di dati che, a norma di legge, sono pubblici. I dati richiesti dalla giornalista sono pubblici a norma dell’articolo 6a, paragrafo 3 dello ZDIJZ.
29.
In ogni caso, di nuovo, anche se, in tal senso, la questione sembra essere stata redatta in termini eccessivamente ampi, il giudice del rinvio non indica, nell’ordinanza di rinvio, se la NKBM abbia qualificato o abbia inteso qualificare come segreto commerciale i dati ai quali la giornalista ha richiesto di accedere.
30.
Tralasciando i dettagli circa i fatti e il diritto nazionale, ciò che sembra essere pacifico è che, ai sensi del diritto sloveno, la NKBM è tenuta a garantire l’accesso incondizionato, in forma aggregata, all’elenco che riporta i dati richiesti dalla giornalista. Tale elenco riguarda i contratti conclusi dalla NKBM con imprese di consulenza, studi legali e società che forniscono servizi di natura intellettuale. I dati ai quali deve essere garantito l’accesso da parte della giornalista sono esclusivamente i «dati essenziali». È altresì pacifico che tale accesso incondizionato non sarebbe possibile se la NKBM non fosse stata sottoposta all’influenza dominante dello Stato nel periodo di riferimento. Questo sembra essere il punto cruciale del primo aspetto della prima questione posta dal giudice del rinvio: se tale accesso incondizionato sia compatibile con l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, della direttiva 2003/98.
31.
Dal mio punto di vista, lo è, per una semplice ragione: non mi sembra affatto che la direttiva 2003/98, considerando il suo ambito di applicazione ratione materiae, miri a disciplinare la situazione di cui al procedimento principale (2). Inoltre, peraltro, è necessario analizzare l’ambito di applicazione ratione personae della direttiva che, probabilmente, dovrebbe essere esaminato nel dettaglio prima della questione concernente la sua applicabilità ratione materiae (1).
1. Sull’applicabilità ratione personae
32.
All’articolo 1, paragrafo 1, la direttiva 2003/98 afferma che essa detta norme «in materia di riutilizzo e di strumenti pratici per agevolare il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri» (il corsivo è mio). L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che per «ente pubblico» si intendono «le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico (…)». L’articolo 2, paragrafo 2 definisce inoltre «organismo di diritto pubblico», qualsiasi organismo che soddisfi tre condizioni cumulative. La prima di tali condizioni è che tale organismo sia «istituito per soddisfare specificatamente bisogni d’interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale» (corsivo aggiunto) ( 5 ).
33.
Naturalmente, spetta al giudice nazionale accertare i fatti di una causa. Tuttavia, devo ammettere che mi è difficile immaginare come un ente che è stato descritto come una (normale) banca (commerciale) e che è stato controllato dallo Stato solo temporaneamente, ai fini della sua ricapitalizzazione, essendo stato successivamente rivenduto sul mercato, possa essere considerato un «ente pubblico» ai sensi della direttiva. Anche se controllato per un determinato periodo di tempo dallo Stato, un siffatto ente difficilmente potrebbe divenire, per tale ragione, un organismo «di diritto pubblico» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/98. Inoltre, è probabile che una banca commerciale, quale risulta essere la NKBM, non soddisfi nemmeno i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva: il fatto che tale ente sia stato temporaneamente controllato dallo Stato e da esso ricapitalizzato difficilmente può rendere tale ente un organismo «istituito per soddisfare specificatamente bisogni d’interesse generale», privandolo del suo «carattere (…) industriale o commerciale».
2. Applicabilità ratione materiae
34.
Tuttavia, indipendentemente dalla conclusione del giudice del rinvio sulla questione se la NKBM, all’epoca dei fatti, si qualificasse come ente pubblico ai sensi della direttiva 2003/98, ritengo che, in ogni caso, quest’ultima non sia applicabile ratione materiae alle questioni affrontate dalla normativa slovena applicabile nel procedimento principale.
35.
A norma dell’articolo 1, paragrafo 3, la direttiva «si basa, senza recar loro pregiudizio, sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri» Analogamente, il considerando 9 della direttiva 2003/98 afferma che quest’ultima «si basa sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri e non modifica le norme nazionali in materia di accesso ai documenti».
36.
Ciò è ulteriormente chiarito dal considerando 7 della direttiva 2013/37, che ha modificato la direttiva 2003/98. Ai sensi di tale considerando, la «direttiva 2003/98/CE non prescrive attualmente l’obbligo di consentire l’accesso ai documenti o l’obbligo di consentire il riutilizzo di documenti». Inoltre, conformemente al considerando 8 della medesima direttiva, le modifiche apportate dalla direttiva 2013/37 «non cercano di definire o modificare i regimi di accesso all’interno degli Stati membri, che restano di responsabilità di questi ultimi».
37.
Pertanto, la direttiva 2003/98 distingue chiaramente tra l’accesso ai documenti e il riutilizzo di tali documenti. Senza accesso non vi può essere riutilizzo, ma ciò non implica che accesso e riutilizzo possano essere considerati concetti equivalenti ( 6 ). La direttiva stabilisce obblighi per quanto riguarda il riutilizzo di documenti, ma non incide sulle norme (nazionali) in materia di accesso ai documenti. Allo stesso tempo, la direttiva si basa e dipende, ai fini della sua applicabilità, dalle norme nazionali in materia di accesso ai documenti. È altrettanto vero che, quando l’accesso è concesso dal diritto nazionale, il riutilizzo dovrebbe, in linea di principio ( 7 ), essere automaticamente garantito, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla direttiva ( 8 ). Tuttavia, ciò non muta il fatto che la direttiva non pregiudica e non intende modificare le norme sull’accesso ai documenti in possesso di enti pubblici nazionali, settore in relazione al quale gli Stati membri conservano una competenza esclusiva.
38.
Come rilevato dal governo sloveno nelle sue osservazioni scritte, la normativa slovena oggetto del procedimento principale, vale a dire lo ZDIJZ, costituisce la normativa nazionale in materia di accesso ai documenti. È vero che lo ZDIJZ è anche il testo legislativo in cui il legislatore nazionale ha deciso di inserire alcune disposizioni di recepimento della direttiva 2003/98. Tuttavia, tenuto conto del contenuto delle specifiche disposizioni dello ZDIJZ applicabili nel procedimento principale, ivi compreso l’articolo 6a, paragrafo 3, è chiaro, a mio avviso, che tali disposizioni sono norme che garantiscono un accesso incondizionato a determinate informazioni, e non norme sul riutilizzo di documenti ( 9 ).
39.
Pertanto, la situazione di cui al procedimento principale e la normativa nazionale applicabile riguardano chiaramente l’accesso, ma non il riutilizzo ai sensi della direttiva 2003/98 ( 10 ). Poiché spetta chiaramente agli Stati membri disciplinare le questioni concernenti l’accesso iniziale, le «opzioni addizionali» eventualmente applicabili in seguito, mediante la direttiva 2003/98, non possono, per definizione, essere utilizzate per argomentare a ritroso e limitare la portata di tale accesso iniziale. Di conseguenza, tale direttiva non può ostare a disposizioni nazionali che concedano un accesso incondizionato ad alcuni documenti, anche qualora questi ultimi siano stati qualificati come segreti commerciali.
40.
Tale conclusione non è ostacolata dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, della direttiva 2003/98, a cui il giudice del rinvio fa riferimento. Ai sensi di tale disposizione, la direttiva non si applica ai documenti che sono esclusi dall’accesso ai sensi del diritto nazionale. Ciò precisamente in ragione del fatto che, come ho già osservato, il riutilizzo (ai sensi della direttiva) è possibile soltanto quando i documenti sono accessibili (ai sensi del diritto nazionale). Pertanto, il fatto che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, menzioni la «riservatezza commerciale (ad esempio segreti commerciali, professionali o d’impresa)» come uno degli esempi ( 11 ) di possibili motivi (nazionali) di esclusione dall’accesso ai documenti (che, se e ove applicabili, implicano che tali documenti siano esclusi dalla direttiva), difficilmente può essere interpretato nel senso di imporre agli Stati membri un obbligo di prevedere limiti all’accesso sulla base di tali motivi.
41.
Infine, con il secondo aspetto della prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’interpretazione della direttiva 2003/98 sia influenzata dal regolamento n. 575/2013, in particolare nel senso che l’accesso all’informazione del settore pubblico non può essere più ampio rispetto a quanto previsto dalle norme uniformi in materia di divulgazione delle informazioni contenute nel regolamento.
42.
Tale elemento della prima questione apre la discussione della seconda questione posta dal giudice del rinvio: segnatamente, se il regolamento sia esaustivo per quanto riguarda gli obblighi di informativa che impone agli enti creditizi e, in tal caso, se esso implichi un divieto di norme nazionali che consentano l’accesso a informazioni supplementari non ricadenti in tali obblighi di informativa. Questa è la questione che mi accingo ora a esaminare.
B. Sulla seconda questione: il regolamento n. 575/2013
43.
La seconda questione riguarda le norme sulla divulgazione di informazioni contenute nella parte otto del regolamento n. 575/2013 e, più precisamente, gli articoli 446 e 432, paragrafo 2. Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se tali regole ostino a una normativa nazionale che imponga a una banca sottoposta all’influenza dominante di ente pubblico di divulgare determinate informazioni (che corrispondono ai «dati essenziali» previsti nello ZDIJZ) relative a contratti di consulenza, servizi legali e servizi di natura intellettuale, senza prevedere alcuna eccezione a tale obbligo, e senza la possibilità di bilanciare l’interesse pubblico a disporre dei dati con l’interesse della banca a salvaguardare i suoi segreti commerciali. Il giudice del rinvio aggiunge che tale questione si pone in circostanze prive di elementi transfrontalieri.
44.
Il regolamento n. 575/2013 è un atto legislativo dettagliato. Esso stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che gli enti sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE ( 12 ), vale a dire gli enti creditizi e le imprese di investimento, devono rispettare in relazione a una serie di elementi elencati all’articolo 1 del regolamento. Tali requisiti concernono, principalmente, il profilo di rischio di tali entità. Il considerando 7 chiarisce che «il presente regolamento dovrebbe contenere, tra l’altro, i requisiti prudenziali per gli enti strettamente correlati al funzionamento dei mercati dei servizi bancari e finanziari e che mirano a garantire la stabilità finanziaria degli operatori su tali mercati, nonché un elevato livello di protezione degli investitori e dei depositanti». I requisiti prudenziali stabiliti dal regolamento mirano a garantire non solo la solidità finanziaria degli enti creditizi e delle imprese di investimento, ma anche un sufficiente livello di informazione per gli investitori e i depositanti, mediante un sistema standardizzato di divulgazione di informazioni sul profilo di rischio di ciascun ente.
45.
Il regolamento impone una serie di obblighi sostanziali strutturali, economici, contabili e finanziari relativi a questioni quali i fondi propri (parte due), i requisiti patrimoniali (parte tre), le grandi esposizioni (parte quattro), le esposizioni al rischio di credito trasferito (parte cinque), le liquidità (parte sei) e la leva finanziaria (parte sette). Inoltre, nella parte otto, il regolamento n. 575/2013 stabilisce un obbligo di pubblicazione di informazioni relative ad alcuni di tali obblighi sostanziali. Il considerando 68 afferma che «gli obblighi di informativa mirano a fornire ai partecipanti al mercato informazioni accurate ed esaustive sul profilo di rischio dei singoli enti» ( 13 ).
46.
Ai sensi dell’articolo 431, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013, gli enti creditizi sono tenuti ad adottare una politica formale per conformarsi a tali obblighi di informativa. A norma dell’articolo 433, le pertinenti informazioni devono essere pubblicate almeno una volta all’anno, ma possono essere pubblicate più frequentemente. L’articolo 434 stabilisce che gli enti creditizi e le imprese di investimento sono liberi di scegliere le modalità di pubblicazione, anche se tutte le comunicazioni dovrebbero essere effettuate, nella misura in cui ciò è possibile, con un unico mezzo o in un’unica sede.
47.
L’articolo 432, paragrafo 2, del regolamento n. 575/2013, a cui fa riferimento la seconda questione, prevede che gli enti creditizi e le imprese di investimento abbiano la possibilità di non divulgare alcune di tali informazioni ( 14 ) qualora siano considerate «esclusive o riservate» ( 15 ).
48.
Come già osservato ( 16 ), l’articolo 6a, paragrafo 3, dello ZDIJZ consente il diniego di accesso alle informazioni di rilevanza pubblica quando la loro divulgazione pregiudicherebbe gravemente la posizione concorrenziale sul mercato della persona o della società interessata. Questa eccezione all’obbligo di divulgazione è formulata in termini sostanzialmente analoghi a quelli dell’eccezione all’obbligo di divulgazione di informazioni esclusive prevista dall’articolo 432, paragrafo 2, del regolamento n. 575/2013. Tuttavia, a differenza dello ZDIJZ, il regolamento non ammette deroghe a tale eccezione sulla base di motivi di interesse pubblico. È proprio questa la ragione per cui il giudice del rinvio sembra nutrire dubbi circa la compatibilità della disposizione nazionale con il diritto dell’Unione.
49.
Ho descritto le disposizioni di diritto nazionale e dell’Unione in questione piuttosto dettagliatamente, al fine di sottolineare che, nonostante entrambe le disposizioni contengano «parole chiave» simili («divulgazione», «banche», «informazioni riservate»), le stesse riguardano e sono volte a disciplinare materie molto diverse. Ciò è ulteriormente confermato da tre elementi riguardanti la struttura e la logica generale di entrambe le misure.
50.
In primo luogo, lo ZDIJZ prevede una possibilità di accesso dei singoli a documenti specifici, sulla base di una richiesta individuale caso per caso. Il regolamento n. 575/2013, invece, prevede un obbligo generale di divulgazione di un significativo numero di elementi informativi prestabiliti dal regolamento, che è obbligatorio divulgare unilateralmente (vale a dire, senza necessità di una richiesta da parte degli interessati), sistematicamente, annualmente (o, se del caso, più frequentemente) e, in linea di principio, in forma consolidata, mediante un’unica pubblicazione su internet o in versione cartacea.
51.
In secondo luogo, per quanto riguarda gli enti soggetti agli obblighi di informativa, lo ZDIJZ si applica, in via generale, a tutte le entità di diritto pubblico, nonché a entità di diritto privato sottoposte all’influenza dominante di entità di diritto pubblico, mentre il regolamento si applica solo agli enti creditizi e alle imprese di investimento.
52.
In terzo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo degli obblighi di informativa, l’articolo 1a, paragrafo 6, dello ZDIJZ precisa che «la presente legge ha l’obiettivo di migliorare la trasparenza e la gestione responsabile dei fondi pubblici e delle risorse delle imprese sottoposte all’influenza dominante di entità di diritto pubblico» (il corsivo è mio). Per contro, il considerando 68 del regolamento rileva che «gli obblighi di informativa mirano a fornire ai partecipanti al mercato informazioni accurate ed esaustive sul profilo di rischio dei singoli enti» (il corsivo è mio).
53.
A mio avviso, il tipo di divulgazione di cui al regolamento n. 575/2013 e il diritto incondizionato di accesso garantito dallo ZDIJZ hanno logiche e obiettivi distinti, sono formulati in modo diverso e attribuiscono diritti e obblighi in capo a soggetti distinti. Essi riguardano questioni molto diverse.
54.
Pertanto, non ritengo che le norme uniformi in materia di eccezioni alla divulgazione autorizzate dall’articolo 432, paragrafo 2, del regolamento, redatte e formulate nel loro contesto specifico e per la loro finalità specifica, possano essere collegate alla legislazione nazionale in materia di accesso ai documenti, vale a dire allo ZDIJZ. Semplicemente, non vi è alcuna relazione concreta o sistematica tra il regolamento e lo ZDIJZ che giustifichi una limitazione di questo tipo.
55.
Un esempio potrebbe aiutare a dimostrare la reale (e problematica) natura dell’argomento sotteso alla seconda questione del giudice del rinvio. Si immagini un atto legislativo istitutivo di un’autorità pubblica nazionale. In tale atto, che definisce le competenze e la gestione di tale ente, si prevede altresì che l’ente in questione pubblichi una relazione annuale, contenente un determinato tipo di informazioni, a disposizione di chiunque sul suo sito web. Ci si chiede se un simile atto possa essere invocato da tale ente per negare l’accesso a una singola informazione richiesta da un soggetto ai sensi della normativa generalmente applicabile sull’accesso ai documenti, sostenendo che, poiché il legislatore non ha incluso tale tipo di informazione nell’elenco dei dati da pubblicare automaticamente su base annuale, esso ha inteso escludere che tale informazione possa essere divulgata sulla base di una richiesta individuale.
56.
La risposta è, ovviamente, negativa. Il fatto che due navi si sorpassino reciprocamente nel corso della notte e che ciascuna di esse segnali il sorpasso all’altra, non significa (in assenza di ulteriori condotte più esplicite), che una nave controlli l’altra.
57.
Al fine di trattare in modo completo tutti gli argomenti dedotti dal giudice del rinvio e di fornire piena assistenza alla Corte, qualora tale assistenza sia necessaria nell’ambito della seconda questione, al di là di quanto già esposto, si rendono necessarie tre osservazioni conclusive.
58.
In primo luogo, nella sua questione, il giudice del rinvio non richiama soltanto l’articolo 432, paragrafo 2, ma anche l’articolo 446 del regolamento n. 575/2013. Tale disposizione, rubricata «Rischio operativo», prevede, in sostanza, un obbligo di pubblicare i metodi e la metodologia che ciascun ente utilizza per la valutazione dei requisiti in materia di fondi propri relativi al rischio operativo che l’ente può applicare ( 17 ).
59.
Tuttavia, al di là del fatto di citare tale disposizione, il giudice del rinvio non spiega il motivo per cui ritiene che la normativa slovena possa essere incompatibile con tale disposizione. Non ritengo che tale disposizione modificherebbe alcunché nella conclusione generale già raggiunta in merito alla seconda questione. In ogni caso, si può ricordare che l’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, che determina il contenuto delle domande di pronuncia pregiudiziale, stabilisce, alla lettera c), che quest’ultime devono contenere, tra l’altro, «l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale». Poiché il giudice del rinvio ha omesso di rispettare tale obbligo, ritengo che questa parte della seconda questione pregiudiziale sia irricevibile ( 18 ).
60.
In secondo luogo, il giudice del rinvio menziona l’articolo 450 del regolamento n. 575/2013 quale ulteriore fonte di una potenziale incompatibilità dello ZDIJZ con il diritto dell’Unione. Tale disposizione, rubricata «Politica di remunerazione», stabilisce un obbligo di pubblicazione di determinate informazioni riguardanti la politica di remunerazione e le prassi di ciascun ente relative alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul suo profilo di rischio.
61.
A tal proposito, vorrei precisare che il governo sloveno ha confermato in udienza che l’elenco dei dati richiesti dalla giornalista non conterrebbe informazioni sulla politica di remunerazione della NKBM, ma solo sui contratti da essa conclusi con terzi e che non riguardano la politica di remunerazione della NKBM. Pertanto, in assenza di ulteriori chiarimenti da parte del giudice del rinvio, sembrerebbe che il riferimento all’articolo 450 del regolamento non sia rilevante ai fini del procedimento principale.
62.
In terzo e ultimo luogo, il giudice del rinvio afferma espressamente, nella parte conclusiva della seconda questione, che quest’ultima è sollevata per il «caso in cui non venga in questione una fattispecie presentante elementi transnazionali». Ciò si pone in contrasto con il fatto che l’ordinanza di rinvio indica, fra gli argomenti invocati dalla NKBM, che «l’elemento transnazionale è costituito dal fatto che la [NKBM] ha una società figlia con sede in Vienna [Austria] (Adria Bank AG)». L’ordinanza di rinvio rileva inoltre che la NKBM è attualmente di proprietà di un’impresa di un altro Stato membro che, tuttavia, non viene identificata. Ciò potrebbe essere rilevante, secondo il giudice del rinvio, per valutare la normativa slovena alla luce delle norme sul diritto di stabilimento (articolo 49 TFUE), sulla libera prestazione di servizi (articolo 56 TFUE) o sulla libera circolazione dei capitali (articolo 63 TFUE), nonché sulla libertà d’impresa (articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).
63.
Tuttavia, il giudice del rinvio osserva senza indugio che la questione relativa alle libertà fondamentali è «prospettata unicamente in via ipotetica» dato che, all’epoca dei fatti, la NKBM non era di proprietà di un’impresa di un altro Stato membro. Ciò nonostante, il giudice del rinvio insiste affinché tale questione sia risolta «in quanto questa non è una questione autonoma, bensì è strettamente collegata con gli effetti dell’armonizzazione minima consentita dalla direttiva 2003/98».
64.
Alla luce dei fatti esposti dal giudice del rinvio, nonché della constatazione che tale parte della questione è di natura ipotetica, ritengo che non vi sia necessità di affrontare il tema delle possibili restrizioni alle libertà fondamentali ( 19 ). Forse è ancora più importante il fatto che non sia stata formulata alcuna specifica questione in merito a tale aspetto e, quindi, non è necessario fornire una risposta.
V. Conclusione
65.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni poste dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Corte suprema della Repubblica di Slovenia, Slovenia) nel seguente modo:
–
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, modificata dalla direttiva n. 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98, non osta a una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che consenta l’accesso incondizionato (assoluto) a talune informazioni in materia di contratti vertenti su diritti d’autore e contratti di consulenza unicamente in relazione a enti sottoposti all’influenza dominante dello Stato.
–
Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/201 e, in particolare, il suo articolo 432, paragrafo 2, non ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che obblighi una banca sottoposta all’influenza dominante di un entità di diritto pubblico a divulgare determinate informazioni sui contratti conclusi per la fornitura di servizi di consulenza, servizi legali e altri servizi di natura intellettuale senza prevedere alcuna eccezione a tale obbligo.
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU 2003, L 345, pag. 90), come modificata dalla direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98 (GU 2013, L 175, pag. 1).
( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, e rettifiche GU 2013, L 208, pag. 68, e GU 2013, L 321, pag. 6).
( 4 ) Decisione dell’Ustavno sodišče Republike Slovenije (Corte costituzionale della Repubblica di Slovenia) del 12 gennaio 2017 nella causa U-I-52/16-17 (ECLI:SI:USRS:2017:U.I.52.16).
( 5 ) Il considerando 10 della direttiva chiarisce che «le definizioni di “ente pubblico” e di “organismo di diritto pubblico” sono tratte dalle direttive sugli appalti pubblici [92/50/CEE [del 18 giugno 1992 (GU 1992, L 209, pag. 1)], 93/36/CEE [del 14 giugno 1993 (GU 1993, L 199, pag. 1]), 93/37/CEE [del 14 giugno 1993 (GU 1993, L 199, pag. 54)] e 98/4/CE [del 16 febbraio 1998 (GU 1998, L 101, pag. 1)]. Le imprese pubbliche non rientrano in tali definizioni».
( 6 ) V. sentenza del 27 ottobre 2011, Commissione/Polonia, C‑362/10, non pubblicata, EU:C:2011:703, punto 54.
( 7 ) In effetti, come già osservato dalla Corte, risulta dal considerando 9 e dall’articolo 3 che la direttiva non contiene un obbligo di consentire il riutilizzo dei documenti in possesso di enti pubblici: sentenza del 27 ottobre 2011, Commissione/Polonia, C‑362/10, non pubblicata, EU:C:2011:703, punto 48; v. anche sentenza del 12 luglio 2012, Compass-Datenbank, C‑138/11, EU:C:2012:449, punto 50).
( 8 ) Il considerando 8 della direttiva 2013/37, che ha modificato la direttiva 2003/98, afferma chiaramente che quest’ultima dovrebbe essere modificata «affinché stabilisca in modo chiaro l’obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti a meno che l’accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull’accesso ai documenti e fatte salve le altre eccezioni stabilite nella presente direttiva».
( 9 ) Il governo sloveno ha altresì sottolineato, nel corso dell’udienza, che lo ZDIJZ contiene norme sul riutilizzo dei documenti, ma che tali norme sono rinvenibili in altri articoli di tale normativa. Inoltre, esso ha insistito sul fatto che i requisiti applicabili alle richieste di accesso a documenti e alle richieste per il riutilizzo di documenti si distinguono in maniera sostanziale e ha confermato che la richiesta di cui al procedimento principale rientra chiaramente nella prima categoria.
( 10 ) Riconosco che, alla luce dell’ampia definizione di «riutilizzo» di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2003/98, si potrebbe ritenere probabile che un giornalista che richieda di accedere a dati (aggregati/essenziali) relativi a determinati contratti possa «riutilizzare» tali informazioni «a fini (…) non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell’ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti», in quanto se vi fosse qualcosa di interessante nei dati ottenuti il giornalista probabilmente «riutilizzerebbe» tali dati per scrivere un articolo o persino una serie di articoli su tale argomento. Tuttavia, è esattamente per tale ragione che la nozione di «riutilizzo» deve essere interpretata nel contesto della logica e del sistema della direttiva 2003/98. Diversamente, pressoché qualsiasi attività implicherebbe, prima o poi, un «riutilizzo di dati pubblici». Di conseguenza, la direttiva 2003/98 diverrebbe quasi universalmente applicabile a qualsiasi documento o elaborazione di informazioni, essendo probabile che sussistano sempre almeno alcuni dati, nell’ambito di tale elaborazione, provenienti dal settore pubblico.
( 11 ) Osservo che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), utilizza il termine «anche», che denota chiaramente il carattere esemplificativo dell’elenco dei motivi di esclusione dall’accesso.
( 12 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).
( 13 ) Per quanto riguarda lo scopo della pubblicazione, il considerando 76 afferma, inoltre, che «[a]l fine di rafforzare la disciplina di mercato e consolidare la stabilità finanziaria è necessario introdurre requisiti più dettagliati in materia di comunicazione della forma e della natura del capitale regolamentare e degli aggiustamenti prudenziali posti in essere per garantire che gli investitori e i depositanti siano sufficientemente informati circa la solvibilità degli enti» (il corsivo è mio).
( 14 ) L’unica eccezione all’eccezione, vale a dire le informazioni che devono sempre essere divulgate, sono le informazioni sui fondi propri e sulla politica di remunerazione.
( 15 ) L’articolo 432, paragrafo 2, del regolamento n. 575/2013 definisce entrambe le nozioni nel modo seguente: le informazioni sono «esclusive» se la loro divulgazione presso il pubblico intaccherebbe la posizione competitiva dell’ente; tale nozione può includere le informazioni su prodotti o sistemi che, se rese note alla concorrenza, diminuirebbero il valore degli investimenti dell’ente. Le informazioni sono «riservate» se vi sono obblighi nei confronti dei clienti o altre relazioni con la controparte che vincolano un ente alla riservatezza.
( 16 ) Supra, paragrafi 11 e 16.
( 17 ) Tale articolo dispone quanto segue: «Gli enti pubblicano i metodi per la valutazione dei requisiti in materia di fondi propri relativi al rischio operativo che l’ente può applicare; la descrizione della metodologia di cui all’articolo 312, paragrafo 2, se utilizzata dall’ente, ivi compresa una descrizione dei fattori interni ed esterni di rilievo presi in considerazione nel metodo di misurazione adottato dall’ente e, in caso di utilizzo parziale, l’ambito di applicazione e la copertura delle diverse metodologie impiegate».
( 18 ) V. ad esempio, recentemente, sentenza del 2 luglio 2015, Gullotta e Farmacia di Gullotta Davide & C., C‑497/12, EU:C:2015:436, punti da 17 a 21.
( 19 ) La Corte ha già dichiarato irricevibile (sulla base di una giurisprudenza costante secondo cui la ratio giustificativa di una domanda di pronuncia pregiudiziale non consiste nella formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia vertente sul diritto dell’Unione) questioni che un giudice del rinvio ha qualificato come puramente ipotetiche nell’ambito del procedimento principale pendente dinanzi ad esso: v., ad esempio, sentenza del 10 novembre 2016, Private Equity Insurance Group, C‑156/15, EU:C:2016:851, punti da 56 a 59.
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