CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentate l’11 luglio 2018 ( 1 )
Causa C‑272/17
K.M. Zyla
con l’intervento del:
Staatssecretaris van Financiën
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema, Paesi Bassi)]
«Questione pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Imposta sul reddito – Contributi previdenziali – Deduzione fiscale e contributiva – Lavoratore che cambia il proprio luogo di residenza durante l’anno di calendario – Calcolo pro rata della deduzione in proporzione al periodo di assicurazione»
1.
La libera circolazione dei lavoratori, sancita dall’articolo 45 TFUE, osta a misure che abbiano l’effetto di dissuadere i cittadini dal lasciare il proprio Stato di origine per lavorare in un altro Stato membro. Essa tutela anche coloro che, dopo aver esercitato un’attività di lavoro subordinato nel paese visitato, ritornino nel proprio Stato di origine, almeno con riguardo ai rapporti giuridici sorti in forza di tale rapporto di lavoro ( 2 ).
2.
Tra tali misure dissuasorie rientrano quelle aventi natura fiscale e quelle relative ai contributi previdenziali. Sebbene la normativa che disciplina l’imposta sul reddito delle persone fisiche e quella relativa al sistema previdenziale di norma prevedano proprie modalità di pagamento, nei Paesi Bassi la dichiarazione annuale ( 3 ) (e il calcolo degli importi) dei redditi imponibili e dei contributi previdenziali vengono effettuate congiuntamente.
3.
La sig.ra Zyla, cittadina polacca, ha lavorato quasi la metà dell’anno 2013 nei Paesi Bassi, dove ha versato i contributi al sistema previdenziale olandese e ha pagato l’imposta sul reddito. Ritornata in Polonia, secondo le informazioni che risultano dal fascicolo, la stessa non ha conseguito redditi sufficienti durante la seconda parte di tale medesimo anno né per contribuire al sistema previdenziale polacco, né per essere tenuta a pagare l’imposta sul reddito in tale paese.
4.
Le autorità fiscali olandesi, nel calcolare la deduzione, prevista per legge, da applicare ai contributi previdenziali già versati dalla sig.ra Zyla, le hanno applicato una riduzione pro rata temporis, in proporzione al periodo (sei mesi) in cui aveva versato contributi nei Paesi Bassi.
5.
Dinanzi ai giudici olandesi ci si chiede se l’articolo 45 TFUE, alla luce dell’interpretazione della Corte in materia di imposte dirette ( 4 ), imponga alle autorità dei Paesi Bassi di prendere in considerazione le circostanze personali e familiari della sig.ra Zyla in Polonia al fine di concederle la deduzione in questione integralmente e non solo in proporzione al tempo di lavoro effettuato in tale paese.
6.
La controversia tra la sig.ra Zyla (che contesta la cartella esattoriale che le è stata notificata) e le autorità fiscali olandesi è pervenuta dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), il quale solleva la presente questione pregiudiziale.
I. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Regolamento (UE) n. 492/2011 ( 5 )
7.
L’articolo 7 dispone quanto segue:
«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.
(…)».
2. Regolamento (CE) n. 883/2004 ( 6 )
8.
L’articolo 3 di tale regolamento dispone quanto segue:
«1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a)
le prestazioni di malattia;
b)
le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;
c)
le prestazioni d’invalidità;
d)
le prestazioni di vecchiaia;
(…)».
9.
L’articolo 4 recita così:
«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato».
10.
L’articolo 5 stabilisce quanto segue:
«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue:
a)
laddove a titolo della legislazione dello Stato membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro;
(…)».
11.
Nel titolo II («Determinazione della legislazione applicabile»), l’articolo 11, paragrafo 1, dispone quanto segue:
«1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione e’ determinata a norma del presente titolo».
12.
L’articolo 11, paragrafo 3, recita così:
«3. Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:
a)
una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e’ soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
(…)
e)
qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) [ ( 7 )] e’ soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, (…)».
B. Normativa nazionale
13.
Nei Paesi Bassi, la «Wet op de inkomstenbelasting 2001» (in prosieguo: la «legge IB») disciplina l’imposta sul reddito, e la «Wet financiering sociale verzekeringen» (in prosieguo: la «WFSV») disciplina il finanziamento della previdenza sociale.
14.
Dall’articolo 8.1 della legge IB si evince che, per determinare il «tributo congiunto», si sommano l’imposta sui redditi da lavoro (e da altre fonti, come gli immobili e i risparmi) e i contributi previdenziali, importi sui quali vengono applicate le rispettive aliquote. Determinato in tal modo il tributo congiunto, si opera una deduzione, anch’essa congiunta, per tali due voci.
15.
Ai sensi dell’articolo 8.10 della legge IB, il contribuente può beneficiare di una «deduzione forfettaria».
16.
Ai sensi dell’articolo 9 della WFSV, i contributi previdenziali ( 8 ) sono calcolati sottraendo la «deduzione forfettaria» dall’importo dei contributi versati in ciascun periodo d’imposta.
17.
L’articolo 12 della WFSV illustra le modalità per determinare la deduzione relativa ai contributi previdenziali. Il paragrafo 3 di tale articolo specifica che il diritto a tale deduzione spetta al soggetto che abbia versato contributi per l’intero anno di calendario, mentre le regole per calcolare la deduzione laddove i soggetti passivi abbiano versato contributi solo per una parte dell’anno vanno disposte in un decreto ministeriale.
18.
Il decreto ministeriale di esecuzione della WFSV ( 9 ) ha applicato tale principio. Ai sensi dell’articolo 2.6a dello stesso, per i soggetti che non sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali per una parte dell’anno di calendario (per un motivo diverso dal decesso), la deduzione forfettaria dell’imposta viene calcolata pro rata temporis, ossia in proporzione al periodo di effettiva contribuzione durante l’anno di calendario.
C. Fatti all’origine della controversia e questione pregiudiziale
19.
La sig.ra Zyla, di nazionalità polacca, ha svolto un’attività di lavoro subordinato nei Paesi Bassi tra il 1o gennaio e il 21 giugno 2013. Durante tale periodo la stessa era obbligatoriamente affiliata al sistema previdenziale ed era pertanto tenuta al versamento di contributi previdenziali. Dopo il 21 giugno ( 10 ) è tornata in Polonia, dove non risulta ( 11 ) che abbia svolto alcun lavoro retribuito durante il 2013.
20.
Per le attività professionali svolte nell’anno 2013 nei Paesi Bassi l’interessata ha percepito un reddito pari a EUR 9401, dal quale è stato trattenuto un importo di EUR 1399 a titolo di imposta sul reddito. I contributi al sistema previdenziale hanno raggiunto l’importo di EUR 2928.
21.
La sig.ra Zyla ha chiesto che le fossero applicate le norme olandesi (della legge IB) per i soggetti passivi residenti. A tal fine, ha depositato la sua dichiarazione IB/PVV per l’anno 2013.
22.
Nella fissazione dell’importo finale IB/PVV, le autorità fiscali olandesi le hanno applicato: a) la deduzione relativa all’imposta sul reddito, di importo pari a EUR 1254; e b) la deduzione relativa ai contributi previdenziali, di importo pari a EUR 840. Quest’ultima risultava dall’applicazione del criterio pro rata temporis in proporzione al periodo in cui la stessa aveva effettivamente versato i contributi previdenziali nell’anno 2013.
23.
La ricorrente ha impugnato, infruttuosamente, la cartella esattoriale dinanzi al Rechtbank Zeeland-West-Brabant (tribunale di Zelanda – Brabante occidentale, Paesi Bassi) e, in appello, dinanzi al Gerechtshof’s-Hertogenbosch (corte d’appello di Hertogenbosch, Paesi Bassi). In entrambi i gradi di giudizio si è discusso se la sig.ra Zyla avesse diritto alla deduzione integrale e sono stati sollevati dubbi sulla compatibilità dell’articolo 2.6a del decreto ministeriale con l’articolo 45 TFUE.
24.
La corte d’appello ha concluso che non sussisteva alcuna discriminazione, giacché non si poteva invocare la sentenza Schumacker, bensì la sentenza Blanckaert ( 12 ). A suo avviso, l’articolo 2.6a del decreto ministeriale era giustificato dall’oggettiva differenza tra la situazione di un assicurato presso il sistema previdenziale olandese e quella di un soggetto che non lo è.
25.
Dinanzi allo Hoge Raad (Corte suprema), la sig.ra Zyla insiste nel sostenere che l’articolo 2.6a del decreto ministeriale comporta un’inammissibile disparità di trattamento tra residenti e non residenti, circostanza che costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori di cui all’articolo 45 TFUE.
26.
Il giudice del rinvio muove dalla premessa che i residenti non assicurati presso il sistema previdenziale olandese non hanno diritto alla deduzione integrale. Non sussisterebbe, dunque, un nesso diretto con la residenza. Inoltre, la richiesta di trattare la sig.ra Zyla come un contribuente nazionale inciderebbe unicamente sull’imposta sul reddito, e non sui contributi previdenziali.
27.
Il giudice del rinvio ritiene che sia possibile inquadrare la soluzione della questione da due punti di vista, con soluzioni opposte. Da un lato, potrebbe invocarsi la sentenza Blanckaert, nella quale si è statuito che un assicurato presso il sistema previdenziale olandese e un soggetto che non lo è si trovano in situazioni oggettivamente diverse ( 13 ). Tale differenza di situazioni giustificava (alla luce della libera circolazione dei capitali) la norma nazionale che riservava le deduzioni di contributi previdenziali ai soggetti passivi assicurati presso detto sistema ( 14 ).
28.
Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che sia possibile un secondo approccio, che qualificherebbe tale deduzione come un’agevolazione fiscale di carattere personale. Da tale punto di vista, l’applicazione pro rata temporis della normativa olandese a un soggetto che abbia percepito tutti i suoi redditi nei Paesi Bassi equivarrebbe a distinguere residenti e non residenti, in contrasto con il principio della libera circolazione delle persone, poiché un soggetto passivo dell’imposta sul reddito che abbia risieduto per tutto l’anno in tale Stato membro avrebbe invece avuto diritto alla deduzione forfettaria integrale ( 15 ). In tal caso, il giudice del rinvio sottolinea che le condizioni personali e familiari del soggetto passivo dovrebbero essere considerate con riferimento a tutto l’anno fiscale ( 16 ), sebbene non si possa escludere che possano essere prese in considerazione pro rata temporis ( 17 ).
29.
In tali circostanze, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 45 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale un lavoratore il quale, in base al regolamento n. 1408/71 o n. 883/2004, è assicurato presso il sistema previdenziale di detto Stato membro per una parte di un anno di calendario, ai fini dell’imposizione dei contributi previdenziali ha diritto soltanto ad una parte della deduzione forfettaria fissata in proporzione al periodo di assicurazione, qualora nella restante parte dell’anno di calendario il lavoratore non sia assicurato presso il sistema previdenziale dello stesso Stato membro e in quella restante parte dell’anno risieda in un altro Stato membro e abbia percepito il suo intero reddito annuo (quasi) interamente nel primo Stato membro».
II. Procedimento dinanzi alla Corte
30.
La decisione di rinvio è stata registrata presso la cancelleria della Corte il 18 maggio 2017. Hanno presentato osservazioni scritte la sig.ra Zyla, il governo olandese e la Commissione, i quali hanno partecipato all’udienza tenutasi il 30 maggio 2018.
III. Sintesi degli argomenti delle parti
31.
Secondo la sig.ra Zyla, la sentenza Blanckaert non può essere applicata al suo caso di specie. Pur riconoscendo la validità di quanto affermato in tale giurisprudenza, la stessa ritiene che quest’ultima non si possa applicare laddove ricorra una situazione in cui nessuno Stato membro prende in considerazione la capacità contributiva e la situazione personale e familiare del contribuente ( 18 ).
32.
La sig.ra Zyla ricorda che, in tali circostanze, la discriminazione consiste nel fatto che la situazione personale e familiare di chi percepisce, in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede, la parte essenziale dei suoi redditi e la quasi totalità dei suoi redditi familiari, non è presa in considerazione né nello Stato membro di residenza né in quello di occupazione ( 19 ). Ciò accadrebbe nel suo caso, se non le fosse concessa integralmente la deduzione in questione, poiché né la Polonia né i Paesi Bassi prenderebbero in considerazione la sua situazione personale e familiare.
33.
Secondo il governo olandese, la situazione di un lavoratore contribuente che risiede nei Paesi Bassi differisce da quella del non residente che ha cessato di percepire redditi da attività lavorativa subordinata o autonoma in tale Stato membro. Esso basa la sua valutazione sui seguenti argomenti:
–
in primo luogo, l’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 vincola la normativa in materia di previdenza sociale applicabile allo Stato membro di occupazione. Poiché la sig.ra Zyla, dopo aver lasciato i Paesi Bassi e cessato di lavorarvi, è tornata nel suo Stato di origine, ella non era più assicurata presso il sistema previdenziale olandese a decorrere dal giorno della sua partenza, giacché, da allora, aveva cessato di versare i propri contributi;
–
in secondo luogo, la giustificazione per la disparità di trattamento mediante concessione di un’agevolazione fiscale, come quella di cui trattasi, risponderebbe alla difformità di circostanze oggettive nelle quali si trovano, rispettivamente, il soggetto assicurato presso il sistema previdenziale di uno Stato membro e il soggetto che non lo è.
34.
Il governo dei Paesi Bassi nega che la sentenza Schumacker sia applicabile al caso di specie, dal momento che:
–
in essa la capacità contributiva era considerata un elemento rilevante, mentre il pagamento di contributi previdenziali non si effettua in proporzione a tale capacità;
–
l’applicazione al lavoratore della normativa dello Stato membro di occupazione osta a che un altro Stato membro possa esigere dallo stesso contributi per tale medesima attività ( 20 ). Posto che le autorità dei Paesi Bassi avrebbero perso la loro potestà impositiva dopo che la sig.ra Zyla ha lasciato il loro territorio, non è possibile chiedere alle stesse di applicare le deduzioni o le altre agevolazioni di cui la ricorrente avrebbe potuto beneficiare se avesse continuato ad essere assicurata presso il sistema previdenziale dei Paesi Bassi.
35.
La Commissione esclude innanzitutto che la normativa nazionale violi l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, poiché la sig.ra Zyla poteva essere considerata una lavoratrice, ai sensi dell’articolo 45 TFUE, solamente finché era impiegata nei Paesi Bassi, qualità che ha perduto quando è tornata in Polonia.
36.
Tuttavia, secondo la Commissione, l’articolo 2.6a del decreto ministeriale si applica principalmente a soggetti di nazionalità diversa da quella olandese. Tali soggetti sono quelli che più frequentemente lasciano i Paesi Bassi al termine di un rapporto di lavoro, mentre gli olandesi rimangono nel loro paese, anche quando cessano di lavorare, cosicché questi ultimi possono avvalersi integralmente della deduzione fiscale relativa ai contributi previdenziali. Invece, coloro che, come la sig.ra Zyla, versano contributi solo per una parte dell’anno, pagano, da ultimo, in proporzione, un importo maggiore al sistema previdenziale, il che costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.
37.
La Commissione ritiene che si debba applicare per analogia la giurisprudenza ai sensi della quale l’imposizione del requisito relativo al mantenimento della residenza nello Stato membro in cui si versano i contributi previdenziali costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, se dissuade il lavoratore dal lasciare detto paese, imponendogli una contribuzione previdenziale più onerosa ( 21 ), o se lo priva del diritto al rimborso dell’imposta versata in eccesso, cui ha diritto il contribuente residente ( 22 ). Precisa, infine, che, poiché la parte essenziale dei redditi della sig.ra Zyla proviene da uno Stato membro diverso da quello della sua residenza, senza tenere in considerazione la sua situazione personale e familiare, sarebbe applicabile la giurisprudenza Schumacker.
IV. Analisi
A. Osservazioni preliminari.
38.
Osservo, in primo luogo, che è pacifica tra le parti l’applicabilità dell’articolo 45 TFUE. Trattandosi di una cittadina polacca che si è trasferita nei Paesi Bassi per svolgere un’attività di lavoro subordinato, non sembra che il presente caso riguardi alcuna delle altre libertà di circolazione, diversa da quella che tutela i lavoratori ( 23 ).
39.
Non sussiste neppure alcun dubbio riguardo al fatto che la sig.ra Zyla fosse una lavoratrice, ai sensi della giurisprudenza della Corte ( 24 ). Teoricamente, ci si potrebbe domandare se il ritorno al proprio Stato membro di origine, senza ivi esercitare alcuna occupazione o attività, rientri nell’ambito della libera circolazione delle persone di cui all’articolo 21 TFUE ( 25 ). Tuttavia, poiché la stessa invoca il diritto a che le sia applicata integralmente una deduzione, in ragione del periodo di tempo in cui ha lavorato nei Paesi Bassi, la sua pretesa è direttamente collegata all’articolo 45 TFUE.
40.
In secondo luogo, la presenza di norme dell’Unione emanate in applicazione di tale libertà impone di esaminare la compatibilità della normativa nazionale controversa, vuoi con tali norme (nel caso di specie, con i regolamenti n. 883/2004 e n. 492/2011), vuoi direttamente con il diritto primario, vale a dire con l’articolo 45 TFUE.
41.
Come osserva la Commissione, il regolamento n. 883/2004 prevede, in pratica, solo un complesso di norme di conflitto, al fine di evitare che il lavoratore che esercita il proprio diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione rientri nell’ambito di applicazione della legislazione sociale di più Stati membri oppure che non venga ricompreso in alcuna di esse ( 26 ). Occorrerebbe, pertanto, valutare la validità della norma nazionale controversa alla luce dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, che invita alla parità di trattamento e, in particolare, alla non discriminazione basata sulla nazionalità.
42.
Analogamente, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 prevede il diritto per il lavoratore dell’Unione che circola liberamente in essa a godere degli stessi vantaggi sociali e fiscali. Esso si limita, dunque, a trascrivere il principio di parità di trattamento, senza attribuirgli un contenuto sostanziale più ampio, anche se la Corte ha dichiarato che include le discriminazioni indirette ( 27 ).
43.
In definitiva, poiché l’applicazione di entrambi i regolamenti non implica elementi significativi, per quanto rileva nel caso di specie, si può fare riferimento direttamente alla libertà sancita dall’articolo 45 TFUE, fermo restando che l’analisi dell’eventuale discriminazione, alla luce di detta disposizione, include alcuni riferimenti a tali regolamenti.
44.
In terzo e ultimo luogo, la controversia nazionale (e la stessa domanda di pronuncia pregiudiziale), verte principalmente sull’impatto che hanno su di essa le sentenze Blanckaert e Schumacker:
–
ai sensi della prima, il rapporto di un soggetto residente in uno Stato membro con il suo sistema previdenziale è un fattore di differenziazione sufficiente per non equiparare la situazione di tale soggetto a quella di chi abbia lasciato tale Stato membro per stabilirsi in un altro. Tale approccio avvalora la tesi del governo olandese nella controversia;
–
ai sensi della seconda sentenza, lo Stato membro di imposizione può essere tenuto a prendere in considerazione la situazione personale e familiare (in particolare ai fini delle agevolazioni fiscali) del soggetto che, non risiedendo nel paese in questione, percepisca in esso la parte essenziale dei suoi redditi, quando i redditi del contribuente nel suo Stato membro di residenza non gli consentano l’accesso a simili agevolazioni. La sig.ra Zyla invoca questa tesi a suo favore.
45.
Così posti i termini della controversia, la soluzione della stessa non potrà prescindere da nessuna di tali sentenze, la cui rilevanza ai fini dell’esame della compatibilità della normativa nazionale con l’articolo 45 TFUE dovrà essere valutata, in assenza di un parametro giuridico di diritto derivato ( 28 ), rispettando la metodologia propria dell’analisi delle libertà di circolazione.
B. Esame della questione
1. L’asserita discriminazione fondata sulla nazionalità
46.
Ci si chiede se la misura in questione implichi una discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione o le altre condizioni di lavoro ( 29 ).
47.
In linea di principio non ravvedo, né nella formulazione né nella ratio dell’articolo 2.6a del decreto ministeriale, elementi che indichino una volontà di operare una discriminazione diretta (creando una situazione di svantaggio) nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione. La deduzione pro rata temporis si applica a tutti i lavoratori che, indipendentemente dalla loro nazionalità, siano stati assoggettati al pagamento di contributi previdenziali nei Paesi Bassi per un periodo di tempo inferiore all’anno di calendario.
48.
Ci si domanda se, tuttavia, tale deduzione possa essere qualificata come discriminazione indiretta. Si considerano tali quelle che, per loro stessa natura, tendono ad incidere più sui lavoratori migranti rispetto ai lavoratori nazionali (nella fattispecie, quelli olandesi) e, di conseguenza, rischiano di essere sfavorevoli in modo particolare ai primi ( 30 ).
49.
Nel presente caso, l’asserita discriminazione richiederebbe:
–
di presumere, a priori, che i lavoratori migranti abbandonino più frequentemente detto Stato membro prima della fine di un esercizio fiscale, circostanza che non ritengo possa essere senz’altro presunta, e, in ogni caso, non è stata dimostrata;
–
di accettare che, essendo soggetti a tale deduzione proporzionale, sussiste nei confronti dei cittadini di altri Stati membri uno svantaggio particolare, per effetto del decreto ministeriale ( 31 ), il che impone di indagare sulla sussistenza di una limitazione.
2. L’asserito ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori
50.
Le disposizioni del TFUE relative alla libera circolazione delle persone mirano a facilitare, ai cittadini dell’Unione europea, l’esercizio di un’attività lavorativa nel territorio dell’Unione. Esse ostano, pertanto, ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora intendessero svolgere un’attività nel territorio di un Stato membro diverso da quello di origine. Ne consegue che l’articolo 45 TFUE osta a qualsiasi misura nazionale che possa rendere più difficile od ostacolare l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, di tale libertà fondamentale ( 32 ).
51.
L’articolo 2.6a del decreto ministeriale avrebbe tale effetto se la norma in esso contenuta sfavorisse i lavoratori che si spostano in forza dell’articolo 45 TFUE.
a) Sullo svantaggio
52.
Se ho inteso correttamente, la misura controversa è strutturata nel modo seguente ( 33 ): la deduzione cui ha diritto ciascun individuo in ogni esercizio fiscale è suddivisa in due parti: una, relativa ai redditi imponibili; e un’altra, relativa ai contributi previdenziali. È tale seconda parte, della quale beneficiano unicamente gli assicurati presso detto sistema previdenziale, quella che può essere soggetta a variazioni in funzione della clausola pro rata temporis di cui all’articolo 2.6a del decreto ministeriale.
53.
Quest’ultima osservazione potrebbe indurre a ritenere che la deduzione relativa ai contributi previdenziali abbia il carattere di un’agevolazione previdenziale, dato che riguarda specificamente e direttamente il finanziamento della previdenza sociale ( 34 ). Tuttavia, da un altro punto di vista, si tratterebbe di una misura collocata nell’ambito della dichiarazione e dell’accertamento dei redditi delle persone fisiche, il cui fondamento si rinviene nell’esercizio dei poteri fiscali dei Paesi Bassi. Si potrebbe ritenere, dunque, che l’impatto della stessa sulla libera circolazione dei lavoratori debba essere valutato anche alla luce della giurisprudenza relativa alle misure fiscali ( 35 ).
54.
Tenuto conto che la deduzione controversa è strettamente collegata ai contributi, sono incline a ritenere che essa abbia piuttosto natura previdenziale, anche laddove si impieghi la tecnica fiscale per la sua esecuzione. Sebbene le autorità fiscali olandesi riscuotano l’imposta sul reddito e i contributi previdenziali congiuntamente, in modo che le deduzioni applicabili a questi ultimi «possono trasformarsi in sgravi fiscali» ( 36 ), ciascuno di essi conserva la propria natura.
55.
In ogni caso, non ritengo che il meccanismo di deduzione pro rata temporis comporti, in realtà, uno svantaggio. Se, come sembra, l’applicazione dello stesso è perfettamente proporzionale al periodo in cui sono stati versati contributi, in modo tale che non si verifichino asimmetrie tra gli importi deducibili (ossia l’interessato dalla norma controversa non contribuisce proporzionalmente in misura maggiore), non si ravvisa alcuno svantaggio ( 37 ).
56.
La deduzione in questione è diretta a compensare, indirettamente, l’impegno economico sostenuto dal contribuente per il versamento dei contributi al sistema previdenziale. Di conseguenza, la deduzione di questi ultimi incide, in modo positivo per il beneficiario, sull’onere annuale. Da tale punto di vista, nulla osta a che la conseguente riduzione di tale onere sia proporzionale alla durata della contribuzione. In udienza, il governo olandese ha affermato che la normativa era intesa a incoraggiare il lavoratore a proseguire le attività lavorative, concedendogli un’agevolazione sempre in proporzione al tempo di lavoro effettivo. In ogni caso, nel momento in cui viene versato l’importo finale della dichiarazione IB/PVV si mantiene il rapporto tra i contributi e la rispettiva deduzione: se i primi sono maggiori (perché coprono dodici mesi), la deduzione sarà maggiore, e viceversa.
b) Sull’analogia delle situazioni
57.
Se, invece, si ammettesse, a fini dialettici, che la deduzione relativa ai contributi previdenziali pro rata temporis costituisca uno svantaggio per i non residenti, a causa del suo impatto minore sulla dichiarazione dei redditi di questi ultimi (quod non), si dovrebbe considerare la giurisprudenza della Corte ai sensi della quale:
–
sussiste discriminazione se si applicano norme diverse a situazioni analoghe ovvero se si applica la stessa norma a situazioni diverse ( 38 );
–
sussiste una discriminazione tra residenti e non residenti solo se, nonostante la loro residenza in Stati membri differenti, le due categorie di soggetti passivi si trovano in una situazione analoga, tenuto conto dell’oggetto e del contenuto delle disposizioni nazionali pertinenti ( 39 ).
58.
Emerge altresì dalla giurisprudenza che l’esame dell’analogia delle situazioni deve essere effettuato indipendentemente dalla circostanza che il provvedimento controverso costituisca una semplice agevolazione previdenziale ( 40 ) o attenga all’ambito fiscale ( 41 ).
59.
In base a tali parametri, ci si domanda se si possa effettivamente affermare che il soggetto che non lavori più nei Paesi Bassi, essendosi trasferito in un altro Stato membro, e per tale ragione abbia cessato il versamento dei contributi previdenziali, si trovi nella stessa situazione di colui che, mantenendo la propria residenza nei Paesi Bassi, vi continui a lavorare o abbia cessato l’attività lavorativa.
60.
In materia di contributi previdenziali vige il principio di unicità, sancito, tra altri, dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 ( 42 ). Ai sensi di tale articolo, le persone alle quali si applicano le norme sulla previdenza sociale sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. La finalità di tale articolo, come ha indicato la Commissione in un altro contesto, non sarebbe l’armonizzazione del diritto sostanziale degli Stati membri, ma la creazione di un sistema di norme di conflitto avente l’effetto di sottrarre al legislatore nazionale il potere di determinare la portata e le condizioni di applicazione della propria normativa nazionale in materia ( 43 ). La Corte aveva già espresso la stessa tesi, in termini analoghi, in una sentenza del 26 febbraio 2015 ( 44 ), in relazione al regolamento n. 1408/71 ( 45 ), antecedente al regolamento n. 883/2004.
61.
Da quanto precede emerge che uno Stato membro non può modificare le regole che disciplinano l’applicazione della normativa previdenziale, includendo nell’ambito del proprio sistema previdenziale persone residenti in un altro Stato membro e che non svolgono alcuna attività retribuita nel proprio territorio. Diversamente, esso violerebbe l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 e, conseguentemente, il principio di unicità.
62.
Tale disposizione non impone un criterio connesso alla residenza nello Stato membro di impiego, bensì un criterio connesso all’assoggettamento della persona al sistema previdenziale, in ragione dello svolgimento di un’attività remunerata nel territorio di detto Stato. In mancanza di quest’ultimo nesso, detto Stato membro non ha il potere di imporre contributi previdenziali a tale persona. Ne consegue che, se tale nesso non sussiste oppure — come nel caso di specie — sussiste solo temporaneamente, il lavoratore residente nei Paesi Bassi per un intero anno si trova in una situazione diversa da quella di un lavoratore residente in un altro paese (ad esempio, la Polonia), che non abbia versato contributi nei Paesi Bassi o abbia versato contributi per un dato periodo di tempo, durante lo stesso esercizio fiscale ( 46 ).
63.
In udienza, il governo olandese ha confermato che un lavoratore che, dopo aver esercitato un’attività remunerata nei Paesi Bassi per una parte dell’anno di calendario, mantiene la propria residenza in tale paese, ma senza avere un impiego per il resto di tale anno, è soggetto al sistema previdenziale ed è tenuto a pagare i contributi previdenziali nei Paesi Bassi per l’intero anno. In ciò consiste, appunto, la differenza con la situazione in cui si trova la sig.ra Zyla, che impedisce di ritenere che le situazioni siano analoghe: i disoccupati – come la ricorrente – che risiedono nei Paesi Bassi continuano a versare i contributi e, pertanto, beneficiano della deduzione relativa ai contributi (annuali) effettivamente versati.
64.
Inoltre, ai sensi della normativa olandese, e citando le parole della Corte, «gli assicurati presso il detto sistema [previdenziale] beneficiano di sgravi fiscali per le assicurazioni sociali solo eccezionalmente (…) un assicurato ha diritto ad ottenere siffatti sgravi fiscali solo nel caso in cui le deduzioni di contributi non possano dare luogo ad un conguaglio con i contributi da versare» ( 47 ).
65.
Se così fosse, il soggetto che abbia versato contributi alla previdenza sociale olandese per tutto l’anno beneficerebbe dell’asserita agevolazione fiscale ( 48 ) solo se l’importo totale dei suoi contributi effettivi fosse inferiore a quello della deduzione. Viceversa, se la deduzione relativa ai contributi sociali fosse integralmente concessa, a prescindere dal periodo di effettiva assicurazione, ai soggetti assicurati presso il sistema previdenziale olandese per alcuni mesi durante un esercizio fiscale, essi potrebbero ottenere più facilmente una deduzione di detto importo in eccesso: avendo versato meno contributi in termini assoluti, sarebbe più probabile che detta differenza comportasse un supplemento in eccesso. In tal caso, situazioni diverse sarebbero trattate allo stesso modo, posto che gli assicurati presso tale sistema, lo ribadisco, «beneficiano di sgravi fiscali per le assicurazioni sociali solo eccezionalmente».
66.
Pertanto, l’applicazione del criterio pro rata temporis di cui all’articolo 2.6a del decreto ministeriale, quand’anche potesse essere considerato svantaggioso per le persone nella situazione della sig.ra Zyla, avviene in circostanze che non sono analoghe a quelle di coloro che sono soggetti per un intero esercizio fiscale all’obbligo di contribuire al sistema previdenziale. La mancanza di connessione con il sistema previdenziale per una parte dell’anno è pertanto sufficiente a dimostrare la mancanza di analogia tra le situazioni dei soggetti che versano contributi per tali periodi ridotti e dei soggetti che mantengono tale nesso per l’intero esercizio fiscale.
67.
In sintesi, non ravviso alcuna violazione né dell’articolo 45 TFUE, né dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 o dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011. Nessuna di tali disposizioni osta a una normativa come quella contenuta nell’articolo 2.6a del decreto ministeriale.
c) Rilevanza della giurisprudenza Schumacker
68.
La suesposta analisi sarebbe incompleta se non fosse confrontata con la giurisprudenza Schumacker, invocata dalla sig.ra Zyla a proprio favore.
69.
Come ho anticipato, ai sensi di tale sentenza, «[p]er quanto riguarda un non residente che percepisce in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede la parte essenziale dei suoi redditi e la quasi totalità dei suoi redditi familiari, la discriminazione consiste nel fatto che la situazione personale e familiare di questo non residente non è presa in considerazione né nello Stato di residenza né in quello dell’occupazione» ( 49 ).
70.
A prima vista, questa sembrerebbe essere la situazione della sig.ra Zyla. Tuttavia, continua a mancare l’analogia obiettiva tra le situazioni ( 50 ), carenza che la sentenza Schumacker riconosce come giustificazione per un’eventuale disparità di trattamento ( 51 ).
71.
In ogni caso, non concordo con l’applicazione analogica della sentenza Schumacker proposta dalla Commissione. In tale causa, il soggetto passivo ha risieduto nel periodo al quale si riferivano i fatti esclusivamente in Belgio e ha percepito redditi da lavoro unicamente in Germania, senza aver spostato la residenza abituale. La sig.ra Zyla, invece, ha avuto il proprio domicilio nei Paesi Bassi per la parte dell’anno di calendario 2013 nella quale ha percepito redditi per la sua attività lavorativa mentre risiedeva in tale Stato membro. Pertanto, il luogo in cui percepiva il reddito e il luogo di residenza sono coincisi, fino a quando essa si è trasferita in Polonia, dove non ha più lavorato in tale anno. Le circostanze iniziali non permettono, pertanto, di applicare analogicamente i principi della sentenza Schumacker alla presente fattispecie.
3. In subordine: sull’eventuale giustificazione
72.
L’articolo 2.6a del decreto ministeriale, applicando il criterio pro rata temporis alla deduzione fiscale relativa ai contributi previdenziali alle persone che, come la sig.ra Zyla, li hanno versati solo parzialmente durante un esercizio fiscale, è coerente con il proprio sistema di finanziamento della previdenza sociale, vincolato all’accertamento dell’imposta sul reddito.
73.
Infatti, tale deduzione si applica in modo proporzionale al periodo di impiego durante l’esercizio fiscale: la percentuale è pari al 100% per i soggetti che hanno versato contributi durante tutto l’anno, e diminuisce pro rata temporis per i soggetti che hanno versato contributi per alcuni mesi. Le autorità dei Paesi Bassi mirano così a compensare proporzionalmente lo sforzo economico che deve sostenere il contribuente a causa della ritenuta alla fonte — o del pagamento mensile — dei contributi previdenziali mediante uno sgravio dalle obbligazioni annuali.
74.
Posto che, in forza del summenzionato principio di unicità di cui alla normativa dell’Unione in materia di previdenza sociale ( 52 ), i Paesi Bassi non hanno competenza per ritenere alla fonte i contributi previdenziali corrisposti dai lavoratori subordinati, come la sig.ra Zyla, in un altro Stato membro, la previsione della deduzione fiscale stabilita dalla normativa controversa riflette una logica simmetrica ( 53 ). Se non si applicasse la deduzione pro rata temporis, le persone nella situazione della sig.ra Zyla otterrebbero indebitamente un’agevolazione, poiché la relativa deduzione per contributi previdenziali costituirebbe una compensazione sproporzionata rispetto ai soggetti che contribuiscono per l’intero esercizio fiscale, contrariamente all’obiettivo di alleviare proporzionalmente lo sforzo economico derivante dal pagamento di contributi. Pertanto, sussiste un nesso tra la deduzione fiscale e l’onere (il pagamento di contributi previdenziali) iniziale.
75.
Inoltre, ai sensi della giurisprudenza, che lo esige ( 54 ), si tratterebbe di una riduzione della deduzione concessa alla stessa persona nell’ambito del medesimo onere. Sussiste, dunque, un nesso diretto, personale e materiale tra gli elementi del meccanismo fiscale controverso di cui al procedimento principale ( 55 ), nel quale la riduzione della deduzione rappresenta il perno che garantisce il bilanciamento tra onere e deduzione, sulla base di circostanze oggettive. Essendo soddisfatti, dunque, i requisiti giurisprudenziali necessari, si deve unicamente ritenere che il meccanismo della riduzione di cui all’articolo 2.6a del decreto ministeriale è giustificato dalla necessità di garantire la coerenza del sistema normativo olandese.
76.
A condizione che tale misura operi in modo simmetrico (e non sussistono elementi nel fascicolo che consentano di dubitarne), ovvero perfettamente proporzionale al tempo di lavoro effettuato nei Paesi Bassi, essa non produrrà un trattamento sfavorevole per l’assicurato al quale si applica, che continua a godere della propria deduzione contributiva, ma proporzionalmente al tempo in cui ha versato i contributi prima di lasciare i Paesi Bassi.
77.
La misura controversa risulta, pertanto, adeguata all’obiettivo da cui trae origine, malgrado la sua limitazione temporale, e necessaria per allineare in modo rigoroso i contributi al tempo di mancata contribuzione nello Stato membro. Essa non grava in misura maggiore, come ho già indicato, sul soggetto passivo cui viene applicata proporzionalmente, rispetto al soggetto che abbia versato contributi per un intero anno: il primo non pagherà più del secondo in proporzione al tempo in cui è stato assicurato presso il sistema previdenziale.
78.
In definitiva, la previsione di cui all’articolo 2.6a del decreto ministeriale, anche a voler ritenere che costituisca una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori di cui all’articolo 45 TFUE, sarebbe giustificata dalla necessità di garantire la coerenza del sistema fiscale ed è proporzionata all’obiettivo perseguito.
V. Conclusione
79.
Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione sollevata dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) come segue:
«Qualora un lavoratore sia stato assicurato per una parte dell’anno di calendario presso il sistema previdenziale di uno Stato membro, ove ha percepito quasi tutti i suoi redditi per tale esercizio fiscale, e si sia successivamente trasferito in un altro Stato membro, nel quale ha risieduto per la restante parte dell’anno, l’articolo 45 TFUE non osta a una normativa come quella oggetto del procedimento principale, in forza della quale il primo Stato membro limita proporzionalmente la deduzione forfettaria applicabile ai contributi previdenziali, nell’ambito dell’accertamento dell’imposta sul reddito, in funzione del periodo di tempo in cui il lavoratore ha versato detti contributi».
( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.
( 2 ) Sentenza del 26 maggio 2016, Kohll e Kohll-Schlesser (C‑300/15, EU:C:2016:361), punti da 24 a 26 e la giurisprudenza ivi citata.
( 3 ) In prosieguo: la «dichiarazione IB/PVV».
( 4 ) Sentenza del 14 febbraio 1995, Schumacker (C‑279/93, EU:C:1995:31; in prosieguo: la «sentenza Schumacker»).
( 5 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).
( 6 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).
( 7 ) Le lettere b), c) e d) fanno riferimento, rispettivamente, ai pubblici dipendenti, ai disoccupati e alle persone chiamate alle armi in uno Stato membro.
( 8 ) I contributi sono disciplinati dall’Algemene Ouderdomswet (legge sull’assicurazione generale contro la vecchiaia), dall’Algemene nabestaandenwet (legge sull’assicurazione per i superstiti) e dall’Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge sull’assicurazione generale per specifiche spese sanitarie).
( 9 ) «Regeling Wet financiering sociale verzekeringen» (in prosieguo: il «decreto ministeriale»).
( 10 ) In udienza, il governo dei Paesi Bassi ha rilevato un errore che si sarebbe protratto durante l’espletamento dei vari gradi di giudizio, ossia, a quanto pare, la sig.ra Zyla è tornata nel suo paese di origine il 21 luglio 2013. Tale precisazione potrebbe contribuire a una migliore comprensione dei dati prodotti dal giudice del rinvio, che sono indicati nel seguente paragrafo.
( 11 ) I fatti esposti dal giudice olandese non sono molto chiari a tale riguardo. In udienza, la difesa della sig.ra Zyla ha affermato che la stessa non ha svolto alcun lavoro retribuito in Polonia. In ogni caso, qualora avesse ottenuto redditi, non sarebbero stati idonei a consentirle di versare contributi e ottenere prestazioni dal sistema previdenziale polacco.
( 12 ) Sentenza dell’8 settembre 2005 (C‑512/03, ECLI:EU:C:2005:516; in prosieguo: la «sentenza Blanckaert»).
( 13 ) Ibidem, punto 50.
( 14 ) Ibidem, punto 37.
( 15 ) Con riferimento alla sentenza Schumacker.
( 16 ) Ai sensi della sentenza del 18 giugno 2015, Kieback (C‑9/14, EU:C:2015:406).
( 17 ) Si rinvia alla sentenza del 9 febbraio 2017, X (C‑283/15, EU:C:2017:102).
( 18 ) Fa riferimento alla sentenza del 16 ottobre 2008, Renneberg (C‑527/06, EU:C:2008:566), punti 49, 50 e da 59 a 62.
( 19 ) Sentenza del 18 giugno 2015, Kieback (C‑9/14, EU:C:2015:406), punto 26 e la giurisprudenza ivi citata.
( 20 ) Sentenza del 26 febbraio 2015, de Ruyter (C‑623/13, EU:C:2015:123), punti 40 e 41.
( 21 ) Sentenza del 26 gennaio 1999, Terhoeve (C‑18/95, EU:C:1999:22), punti 39 e 40.
( 22 ) Sentenza dell’8 maggio 1990, Biehl (C‑175/88, EU:C:1990:186), punto 16.
( 23 ) V. la sentenza del 28 febbraio 2013, Petersen e Petersen (C‑544/11, EU:C:2013:124), punto 35 e la giurisprudenza ivi citata.
( 24 ) Si intende per «lavoratore» ogni persona «che presti attività reali ed effettive, (…) [l]a caratteristica del rapporto di lavoro è data (…) dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione» (sentenza dell’8 giugno 1999, Meeusen, C‑337/97, EU:C:1999:284, punto 13).
( 25 ) V. le mie conclusioni nella causa Kohll e Kohll-Schlesser (C‑300/15, EU:C:2016:86), paragrafo 42.
( 26 ) V., per analogia, la sentenza del 26 febbraio 2015, de Ruyter (C‑623/13, EU:C:2015:123), punto 37.
( 27 ) Sentenza del 20 giugno 2002, Commissione/Lussemburgo (C‑299/01, EU:C:2002:394).
( 28 ) Di norma si procede in tal modo. V., ad esempio, la sentenza del 15 settembre 2005, Ioannidis (C‑258/04, EU:C:2005:559), punti da 35 a 37.
( 29 ) Sentenza del 2 marzo 2017, Eschenbrenner (C‑496/15, EU:C:2017:152), punto 32.
( 30 ) Sentenza del 18 dicembre 2014, Larcher (C‑523/13, EU:C:2014:2458), punto 32 e la giurisprudenza ivi citata.
( 31 ) V., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Pöpperl (C‑187/15, EU:C:2016:194), paragrafo 35.
( 32 ) Sentenza del 18 luglio 2017, Erzberger (C‑566/15, EU:C:2017:562), punto 33 e la giurisprudenza ivi citata. È opportuno sottolineare, tuttavia, che il diritto dell’Unione non può garantire a un lavoratore che un trasferimento in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di origine resti neutrale in materia previdenziale, a causa delle disparità tra i regimi e le normative degli Stati membri (punto 34 della medesima sentenza).
( 33 ) Mi attengo in questa sede ai chiarimenti del governo dei Paesi Bassi, ai punti 4 e da 17 a 19 delle sue osservazioni scritte. In udienza, tale governo ha confermato che la normativa in questione nella presente causa è identica a quella oggetto della sentenza Blanckaert, salvo per quanto riguarda il calcolo pro rata temporis della deduzione.
( 34 ) Sentenza del 26 febbraio 2015, de Ruyter (C‑623/13, EU:C:2015:123), punto 27 e la giurisprudenza ivi citata.
( 35 ) V., in tal senso, la sentenza del 2 marzo 2017, Eschenbrenner (C‑496/15, EU:C:2017:152), punti da 41 a 44.
( 36 ) Sentenza Blanckaert, punti 15 e 16.
( 37 ) V. la sentenza del 13 luglio 2016, Pöpperl (C‑187/15, EU:C:2016:550), punto 24 e la giurisprudenza ivi citata.
( 38 ) V. la sentenza del 18 giugno 2015, Kieback (C‑9/14, EU:C:2015:406), punto 21 e la giurisprudenza ivi citata.
( 39 ) Sentenza del 9 febbraio 2017, X (C‑283/15, EU:C:2017:102), punto 32 e la giurisprudenza ivi citata.
( 40 ) V., per analogia, la sentenza del 2 marzo 2017, Eschenbrenner (C‑496/15, EU:C:2017:152), punto 37.
( 41 ) Sentenza del 18 giugno 2015, Kieback (C‑9/14, EU:C:2015:406), punto 24.
( 42 ) V. il paragrafo 11 delle presenti conclusioni.
( 43 ) V. la sentenza del 4 giugno 2016, Commissione/Regno Unito (C‑308/14, EU:C:2016:436), punto 32.
( 44 ) Sentenza del 26 febbraio 2015, de Ruyter (C‑623/13, EU:C:2015:123), punto 35.
( 45 ) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU 1998, L 209, pag. 1).
( 46 ) È appropriata in questa sede la citazione della sentenza Blanckaert, punto 45.
( 47 ) Sentenza Blanckaert, punto 47.
( 48 ) L’importo dell’imposta diminuisce sottraendo la deduzione relativa ai contributi previdenziali dall’importo dei contributi versati durante l’anno.
( 49 ) Sentenza Schumacker, punto 38.
( 50 ) Rinvio ai paragrafi 57 e segg. delle presenti conclusioni.
( 51 ) Sentenza Schumacker, punto 37.
( 52 ) V., in particolare, il paragrafo 60 delle presenti conclusioni.
( 53 ) Per analogia, v. la sentenza del 1o dicembre 2011, Commissione/Belgio (C‑250/08, EU:C:2011:793), punto 73 e la giurisprudenza ivi citata.
( 54 ) Ibidem, punto 76 e la giurisprudenza ivi citata.
( 55 ) Sentenza del 17 dicembre 2015, Timac Agro Deutschland (C‑388/14, EU:C:2015:829), punto 40 e la giurisprudenza ivi citata.
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