CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 5 luglio 2018 ( 1 )
Causa C‑298/17
France Télévisions SA
contro
Playmédia,
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)
con l’intervento di
Ministre de la Culture et de la Communication
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)]
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2002/22/CE – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Nozione di impresa che gestisce una rete di comunicazione elettronica destinata alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva – Impresa che propone la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet – Obbligo di trasmissione (must carry)»
Introduzione
1.
Al fine di promuovere la diversità culturale e un accesso universale del pubblico ai principali canali radiofonici e televisivi, gli Stati membri sono legittimati ad imporre ai fornitori di reti di comunicazione elettronica un obbligo di trasmissione (must carry) di alcuni di tali canali. Tuttavia, Internet consente ormai di trasmettere e di accedere liberamente a fonti di informazione sempre più numerose, incluse la radio e la televisione, senza le restrizioni di ordine tecnico connesse alle modalità di trasmissione divenute in poco tempo «classiche», come la diffusione radiotelevisiva terrestre, il cavo o il satellite. Tale evoluzione tecnologica ha stravolto lo scenario, in quanto ha trasformato l’obbligo di trasmettere in un privilegio e i soggetti sottoposti a tale obbligo in potenziali beneficiari ( 2 ). Si pone dunque la questione se, ed eventualmente a quali condizioni, le norme previste per tali modalità di trasmissione classiche siano applicabili nel nuovo scenario costituito da Internet.
2.
La causa in esame costituisce una perfetta illustrazione di tale fenomeno e offre alla Corte la possibilità di chiarire la posizione del diritto dell’Unione al riguardo.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( 3 ):
«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:
a)
agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
b)
ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
c)
ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;
d)
agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».
4.
L’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ( 4 ), dispone quanto segue:
«1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali onde facilitare l’accesso agli utenti disabili; definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità.
(…)
3. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatte salve le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva».
5.
L’articolo 2, lettere a), c), l) e m), della direttiva medesima dispone che:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)
“reti di comunicazione elettronica”: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
(…)
c)
“servizio di comunicazione elettronica”: i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 1 della direttiva 98/34/CE [ ( 5 )] non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
(…)
l)
“direttive particolari”: (…) la direttiva 2002/22/CE ( 6 ) (direttiva servizio universale) (…)
m)
“fornitura di una rete di comunicazione elettronica”, la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;
(…)».
6.
Ai sensi dell’articolo 2, primo comma, della direttiva 2002/22:
«Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva [2002/21]».
7.
L’articolo 31, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva prevede che:
«Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali disabili, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro da ciascuno Stato membro e se sono proporzionati e trasparenti».
Diritto francese
8.
L’articolo 2-1 della legge n. 86-1067, del 30 settembre 1986, relativa alla libertà di comunicazione ( 7 ), dispone che:
«[a]i fini dell’applicazione della presente legge, per “distributore di servizi” s’intende chiunque instauri rapporti contrattuali con editori di servizi al fine di costituire un’offerta di servizi di comunicazione audiovisiva accessibile al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, ai sensi dell’articolo L. 32, paragrafo 2, del code des postes et des communications électroniques [codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche]. È parimenti considerato un distributore di servizi chiunque costituisca un’offerta simile alla precedente instaurando rapporti contrattuali con altri distributori».
9.
Ai sensi dell’articolo 34-2, I, della legge relativa alla libertà di comunicazione:
«Sul territorio metropolitano, il distributore di servizi su una rete che non utilizzi frequenze terrestri assegnate dal Conseil supérieur de l’audiovisuel mette gratuitamente a disposizione dei suoi abbonati i servizi offerti dalle società menzionate all’articolo 44, paragrafo 1, e il canale Arte, trasmessi per via hertziana terrestre in formato analogico, nonché il canale TV 5, e il servizio televisivo trasmesso per via hertziana terrestre in formato digitale che ha lo scopo di contribuire alla conoscenza dei territori d’oltremare, specificamente destinato al pubblico metropolitano e prodotto dalla società menzionata all’articolo 44, paragrafo I, salvo nel caso in cui tali editori ritengano che l’offerta di servizi sia manifestamente incompatibile con la loro missione di servizio pubblico. Quando propone un’offerta di servizi in formato digitale, il distributore mette gratuitamente a disposizione degli abbonati a detta offerta anche i servizi delle summenzionate società, trasmessi per via hertziana terrestre, in formato digitale.
(…)».
Causa principale, procedimento e questioni pregiudiziali
10.
La società France Télévisions è l’organismo pubblico di diffusione radiotelevisiva i cui canali televisivi beneficiano dell’obbligo di trasmissione previsto dall’articolo 34-2 della legge relativa alla libertà di comunicazione. Oltre alla trasmissione classica per via terrestre, France Télévisions propone anche la trasmissione dei propri canali televisivi in streaming sul suo sito Internet.
11.
La società Playmédia gestisce un sito Internet sul quale propone, inter alia, la trasmissione in streaming e in diretta di diversi canali televisivi, inclusi alcuni canali che appartengono a France Télévisions. L’accesso a tale sito non è a pagamento, in quanto Playmédia finanzia la propria attività tramite la pubblicità.
12.
A causa dell’esito negativo delle sue richieste dirette alla conclusione di un contratto di distribuzione con France Télévisions, Playmédia citava in giudizio France Télévisions per ottenere la conclusione di detto contratto, facendo valere l’obbligo gravante su France Télévisions, in forza dell’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 34-2 della legge relativa alla libertà di comunicazione, di consentire la diffusione da parte di Playmédia dei propri canali. Contro Playmédia, France Télévision proponeva diverse domande riconvenzionali fondate sulla violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale.
13.
Playmédia, rimasta soccombente, sia in primo grado sia in appello, rispetto alle sue domande e a quelle di France Télévisions, proponeva ricorso per cassazione. Con sentenza del 5 luglio 2017, la Cour de cassation (Corte di Cassazione, Francia) decideva di sospendere il giudizio relativo a tale ricorso in attesa della decisione della Corte nella causa in esame.
14.
Parallelamente ai procedimenti giudiziari testé menzionati, Playmédia adiva il Conseil supérieur de l’Audiovisuel (Consiglio superiore dell’audiovisivo, Francia) (in prosieguo: il «CSA») al fine di ottenere la composizione della controversia con France Télévisions. Dopo una modifica di lieve entità del funzionamento del sito Internet di Playmédia, ritenuta necessaria dal CSA, quest’ultimo, con decisione del 27 maggio 2015, ingiungeva a France Télévisions di non opporsi alla ritrasmissione dei suoi servizi sul sito Internet menzionato. Avverso tale decisione, France Télévisions proponeva dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) un ricorso di annullamento.
15.
In tale contesto, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se un’impresa, per il solo fatto che propone la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet, debba essere considerata un’impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva [2002/22].
2)
In caso di risposta negativa alla prima questione, se uno Stato membro possa, senza violare la direttiva [2002/22] o altre disposizioni del diritto dell’Unione, imporre un obbligo di trasmissione di servizi radiotelevisivi gravante, al contempo, sulle imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica e sulle imprese che, senza fornire tali reti, propongono la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet.
3)
In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se gli Stati membri possano astenersi dal subordinare l’obbligo di trasmissione, per quanto riguarda i distributori di servizi che non forniscono reti di comunicazione elettronica, all’insieme delle condizioni previste dall’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva [2002/22], sebbene tali condizioni siano vincolanti, in forza della direttiva, nel caso dei fornitori di reti.
4)
Se uno Stato membro il quale abbia previsto un obbligo di trasmissione di taluni servizi radiofonici o televisivi su determinate reti possa, senza violare la direttiva [2002/22], obbligare detti servizi ad accettare di essere trasmessi su tali reti, e anche qualora vengano trasmessi su un sito Internet, quando, a sua volta, il servizio di cui trattasi trasmette i propri programmi su internet.
5)
Se la sussistenza della condizione che un numero significativo di utenti finali delle reti soggette all’obbligo di trasmissione utilizzi tali reti come mezzo principale di ricezione dei servizi radiofonici o televisivi, prevista dall’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva [2002/22], nel caso di una trasmissione via Internet, debba essere valutata, nel caso di una trasmissione via Internet, con riferimento all’insieme degli utenti che guardano programmi televisivi in streaming e in diretta sulla rete Internet oppure ai soli utenti del sito soggetto all’obbligo di trasmissione».
16.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 23 maggio 2017. Sono state presentate osservazioni scritte da France Télévisions, da Playmédia, dai governi francese, lituano e polacco, nonché dalla Commissione europea. France Télévisions, Playmédia, il governo francese e la Commissione sono stati rappresentati all’udienza svoltasi il 30 maggio 2018.
Analisi
Sulla prima questione pregiudiziale
17.
Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte se un’impresa che propone la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet debba essere considerata un’impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2002/22.
18.
Come tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni nella presente causa ad eccezione di Playmédia, ritengo che la risposta a tale questione debba essere negativa.
19.
Nelle direttive che costituiscono il quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, di cui fa parte la direttiva 2002/22, viene operata una distinzione assai netta tra la fornitura dell’infrastruttura di tali reti, da un lato, e la fornitura del contenuto diffuso su tali reti o di altri servizi forniti tramite tali reti, dall’altro. Tale distinzione emerge chiaramente da più disposizioni delle direttive di cui trattasi.
20.
Al riguardo, il considerando 5 della direttiva 2002/21 prevede che «[è] necessario separare la disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti». Di conseguenza, il quadro normativo comune delle reti di comunicazione elettronica «non si applica ai contenuti di servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione elettronica». Tale distinzione si riflette nell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/21, che prevede che quest’ultima, come le direttive particolari, si applica fatte salve le misure adottate per perseguire interessi generali relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva. Infine, la definizione dei servizi di comunicazione elettronica coperti dal quadro normativo comune, di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21, esclude esplicitamente i «servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti». Tra i servizi della società dell’informazione ( 8 ), tale definizione non comprende quelli «non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica».
21.
Tale esclusione dei servizi che forniscono contenuti si ritrova, con riferimento all’obbligo di trasmissione, nella direttiva 2002/22. Al riguardo, il considerando 45 di tale direttiva enuncia esplicitamente che «i servizi che forniscono un contenuto come l’offerta di vendita di un pacchetto sonoro o un contenuto televisivo non rientrano nel quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I fornitori di tali servizi non dovrebbero essere soggetti agli obblighi di servizio universale per dette attività».
22.
L’articolo 31 della direttiva 2002/22, che stabilisce la possibilità di prevedere obblighi di trasmissione, deve essere quindi interpretato in tale contesto. Tale disposizione consente di imporre siffatti obblighi alle «imprese (…) che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico». Orbene, la fornitura di una rete di comunicazione elettronica è definita all’articolo 2, lettera m), della direttiva 2002/21 come «la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete».
23.
É pacifico che un’impresa che propone su Internet la visione di programmi televisivi non fornisce una rete di comunicazioni elettroniche, bensì un contenuto instradato verso i propri utenti attraverso tale rete (nella fattispecie Internet). Di conseguenza, una siffatta impresa è non fornitrice, bensì utente di una tale rete. Il suo servizio costituisce manifestamente un servizio della società dell’informazione, ma non consiste né interamente né prevalentemente nella trasmissione di segnali, in quanto quest’ultima è assicurata dai fornitori dell’accesso a Internet. Confondere queste due attività contrasterebbe con la neutralità di tali fornitori di accesso rispetto ai contenuti trasmessi richiesta dall’articolo 12 della direttiva 2000/31 ( 9 ).
24.
Playmédia ha quindi torto laddove afferma di gestire una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 2, lettera m), della direttiva 2002/21 e di rientrare, di conseguenza, nell’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 31 della direttiva 2002/22. La gestione di cui a tale disposizione consiste nell’assicurare, a pagamento, il funzionamento della rete, circostanza che presuppone un certo grado di controllo sul suo funzionamento. Un utente il cui ruolo si limiti a proporre un determinato contenuto accessibile grazie alla rete in oggetto non esercita un siffatto controllo e non può pertanto essere considerato un suo gestore. Contrariamente a quanto afferma Playmédia nelle sue osservazioni, per poter affermare di gestire o fornire una rete, non è sufficiente utilizzarla per le esigenze della propria attività economica. Parimenti, l’attività di Playmédia non consiste nella trasmissione di segnali su una rete (Internet), bensì nella loro produzione. Sono i fornitori della rete e dell’accesso a tale rete a trasmettere detti segnali e a fornire quindi un servizio di comunicazione elettronica, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21, sia a Playmédia sia ai suoi abbonati.
25.
Propongo pertanto di rispondere alla prima questione pregiudiziale che l’articolo 31, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2002/22 deve essere interpretato nel senso che un’impresa che propone la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet non deve essere considerata un’impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico ai sensi di tale disposizione.
Sulla seconda e sulla quarta questione pregiudiziale
Osservazioni preliminari
26.
Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se la direttiva 2002/22 o qualsiasi altra disposizione del diritto dell’Unione osti all’imposizione, da parte di uno Stato membro, di un obbligo di trasmissione analogo a quello di cui all’articolo 31 di tale direttiva alle imprese che, pur non rientrando nell’ambito di applicazione di detta disposizione, propongono la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet.
27.
In effetti, è pacifico che il campo di applicazione dell’obbligo di trasmissione, come previsto dall’articolo 34-2 della legge relativa alla libertà di comunicazione, è più ampio di quello dell’articolo 31 della direttiva 2002/22 e riguarda non soltanto i fornitori di rete, ma anche le imprese che propongono l’accesso a canali televisivi su tali reti. Tuttavia, contrariamente ai timori espressi del governo francese, in particolare, all’udienza, intendo tale questione non nel senso che mira a valutare la legittimità di tale obbligo rispetto al diritto dell’Unione in generale, ma solo nei limiti in cui detto obbligo sia applicato a imprese che propongono la visione di programmi televisivi su Internet, e questo in una situazione in cui i medesimi programmi sono già trasmessi su Internet in libero accesso dagli organismi televisivi interessati.
28.
L’imprescindibile corollario di un siffatto obbligo di trasmissione è quello di porre a carico degli organismi televisivi interessati l’obbligo di consentire la trasmissione dei loro programmi da parte delle imprese soggette all’obbligo di trasmissione. È peraltro interessante notare che attualmente, in particolare su Internet, tale obbligo gravante sugli organismi televisivi (must offer) svolge spesso un ruolo ben più importante dell’obbligo di trasmissione (must carry) stesso. Infatti, nel caso di Internet, la ragione principale alla base dell’introduzione dell’obbligo di trasmissione – che risiedeva, in origine, nella limitata capacità di trasmissione delle reti – non sussiste. Al contrario, nell’ambiente competitivo di Internet, le imprese sono alla ricerca di contenuti attrattivi, idonei a generare traffico sui loro siti e aumentare così le loro rendite pubblicitarie. Risulta loro pertanto molto favorevole il fatto di essere soggette all’obbligo di trasmissione o, piuttosto, come del resto espresso da Playmédia nelle sue osservazioni, di beneficiarne, così come esse beneficiano dell’obbligo di must offer che grava sugli organismi televisivi.
29.
Per tale ragione, ritengo importante analizzare la seconda e la quarta questione pregiudiziale congiuntamente, al fine di esaminare sia la compatibilità dell’obbligo di must carry sia quello di must offer. Pertanto, la questione che si pone è se la direttiva 2002/22 o qualsiasi altra disposizione del diritto dell’Unione osti all’imposizione, da parte di uno Stato membro, di un obbligo di trasmissione a imprese che non rientrano nell’articolo 31 di tale direttiva e che propongono la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet, tenuto conto che tale obbligo è accompagnato dall’obbligo reciproco gravante sugli organismi televisivi interessati di non opporsi a tale trasmissione.
30.
Devo anzitutto rilevare che il giudice del rinvio non specifica le disposizioni del diritto dell’Unione, esclusa la direttiva 2002/22 medesima, che potrebbero eventualmente ostare ad un siffatto obbligo. Se è vero che alcuni degli interessati che hanno presentato osservazioni, in particolare la Commissione, hanno concisamente sollevato alcune problematiche giuridiche potenziali, tale questione non ha però formato oggetto di un dibattito approfondito né nel quadro del procedimento principale, né in quello della causa in esame. Tuttavia, alcuni indizi sulla compatibilità dell’obbligo di trasmissione possono sin d’ora essere dedotti dalla giurisprudenza della Corte sulla libera prestazione dei servizi. Peraltro, la problematica dei diritti d’autore è, secondo le informazioni fornite dalle parti di cui alla causa principale, oggetto di un procedimento separato a livello nazionale e, al riguardo, la Corte ha sottoposto un quesito specifico perché vi fosse data risposta in udienza. Affronterò quindi queste due problematiche, in quanto mi pare che esse sollevino effettivamente alcune difficoltà.
Direttiva 2002/22
31.
Come già riferito nell’ambito dell’analisi sulla prima questione pregiudiziale, il quadro normativo comune delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica opera una distinzione netta fra la fornitura dell’infrastruttura, da un lato, e la fornitura dei contenuti, dall’altro. Soltanto la fornitura dell’infrastruttura è disciplinata da tale quadro normativo, in quanto i contenuti restano interamente al di fuori del suo ambito. Le disposizioni del quadro normativo comune non ostano pertanto alle disposizioni che riguardano i contenuti, indipendentemente dal fatto che esse siano introdotte a livello dell’Unione o a livello nazionale. Ciò emerge molto chiaramente dall’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/21. Tale principio è altresì confermato, per quanto riguarda più specificatamente le disposizioni relative all’obbligo di trasmissione, dal considerando 45, ultima frase, della direttiva 2002/22.
32.
Ne consegue che le disposizioni della direttiva 2002/22 non ostano a un obbligo di trasmissione in quanto tale che potrebbe essere introdotto da uno Stato membro nei confronti di imprese che non rientrano nell’articolo 31 di tale direttiva.
Libera prestazione dei servizi
33.
Dalla giurisprudenza della Corte emerge che qualsiasi obbligo di trasmissione di questo tipo, che esso rientri o meno nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/22, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi sancita all’articolo 56 TFUE ( 10 ). Ciò in quanto, nonostante il fatto che tale obbligo sia imposto soltanto alle imprese nazionali, esso determina direttamente le condizioni di accesso al mercato dei servizi di uno Stato membro ( 11 ). L’obbligo di trasmissione riguarda infatti di solito i canali televisivi nazionali, poiché sono essi a realizzare gli obiettivi di politica culturale sui quali si fonda tale obbligo. Pertanto, gli organismi televisivi stranieri si trovano in una posizione meno vantaggiosa, in quanto, senza essere interessati dall’obbligo in esame, devono negoziare l’accesso alle reti di trasmissione alle condizioni di mercato.
34.
Una siffatta restrizione può essere giustificata, in particolare, da ragioni imperative di interesse pubblico attinenti alla politica culturale ( 12 ). Tuttavia, affinché l’obbligo di trasmissione sia giustificato, esso deve soddisfare talune condizioni, vale a dire perseguire uno scopo di interesse generale, quale la salvaguardia, a titolo della politica culturale di tale medesimo Stato membro, del pluralismo dell’offerta di programmi televisivi sul suo territorio, e non essere sproporzionato rispetto a tale obiettivo, circostanza che implica che le sue modalità di applicazione debbano rientrare in un procedimento trasparente basato su criteri obiettivi, non discriminatori e conosciuti in anticipo ( 13 ).
35.
La verifica di tali condizioni spetta ai giudici nazionali. Tuttavia, nelle circostanze di cui al procedimento principale, in cui l’organismo televisivo interessato trasmette esso stesso i propri programmi in libero accesso su Internet, mentre l’impresa eventualmente soggetta all’obbligo di trasmissione effettua tale trasmissione mediante un collegamento Internet al sito dell’organismo televisivo di cui trattasi, ci si potrebbe legittimamente chiedere se, con riferimento a tale obbligo di trasmissione, sussista ancora un interesse generale. Occorre chiedersi, ad esempio, se l’obbligo imposto all’organismo televisivo interessato, che è un’impresa pubblica, di trasmettere i propri programmi in libero accesso su Internet, come esso in ogni caso fa, non sia sufficiente.
36.
Nel modo in cui era inizialmente previsto, l’obbligo di trasmissione riguardava la ritrasmissione di programmi televisivi trasmessi con un determinato mezzo tecnico (in linea di principio, per via terrestre) tramite un mezzo tecnico diverso (il cavo o il satellite). Esso era giustificato dal fatto che era possibile che gli spettatori che utilizzavano il cavo o il satellite non disponessero delle attrezzature tecniche che consentono di ricevere il servizio terrestre o si trovassero al di fuori della zona di copertura di tale servizio. Inoltre, i televisori non sempre consentivano di utilizzare più mezzi di ricezione contemporaneamente: l’utilizzo del cavo escludeva la ricezione del servizio terrestre. L’obbligo di trasmissione assicurava quindi agli spettatori un accesso a determinati canali televisivi, indipendentemente dalla scelta del mezzo tecnico di ricezione.
37.
In una situazione in cui sia la trasmissione di origine sia quella che deve eventualmente essere assoggettata all’obbligo di trasmissione sono effettuate mediante lo stesso mezzo tecnico, vale a dire Internet, le considerazioni che precedono non sono più attuali. Uno spettatore che ha accesso a Internet può accedere sia al sito di Playmédia sia a quello di France Télévisions. La ridiffusione di programmi di France Télévisions da parte di Playmédia non costituisce quindi una condizione di accesso a tali programmi per gli spettatori che ricevono la televisione tramite Internet.
38.
É vero che, come sostenuto dal governo francese, per l’utente Internet potrebbe essere più comodo avere accesso ai programmi di più organismi televisivi sullo stesso sito Internet invece che dover navigare fra i diversi siti di tali organismi. Tuttavia, ci si può legittimamente chiedere se un siffatto argomento fondato sulla comodità sia atto a giustificare i vincoli che gravano sia sulle imprese soggette all’obbligo di trasmissione (vincolate, ad esempio, all’esigenza di ottenere l’accordo dei titolari dei diritti d’autore) sia sugli organismi televisivi interessati a causa dell’obbligo di must offer. Di tale aspetto dovrebbe tenere conto il giudice del rinvio nella valutazione della proporzionalità di un’eventuale imposizione dell’obbligo di trasmissione alle imprese che propongono la trasmissione dei programmi televisivi su Internet.
39.
Ricordo, infine, il parere espresso dal governo francese nelle sue osservazioni, secondo cui l’obbligo di trasmissione previsto nel diritto francese non si applica alle imprese come Playmédia. Orbene, tale parere è contrario a quello del CSA, l’autorità di regolamentazione francese per il settore audiovisivo. Peraltro, se è vero che la Corte non è, ovviamente, competente ad interpretare il diritto interno degli Stati membri, devo però rilevare che l’articolo 34-2 della legge relativa alla libertà di comunicazione pare esigere la ritrasmissione dei programmi trasmessi per via terrestre, mentre Playmédia si limita a proporre un collegamento alla pagina Internet di France Télévisions.
40.
Le norme che inquadrano siffatti obblighi, indipendentemente dal fatto che siano fondate sull’articolo 31 della direttiva 2002/22 o che si evincano dalla giurisprudenza della Corte, mirano indubbiamente, in primo luogo, a proteggere le imprese soggette a tali obblighi da oneri sproporzionati. Tuttavia, nel contesto di Internet come descritto supra al paragrafo 28, tali norme devono altresì assicurare la certezza del diritto per gli organismi televisivi interessati. Orbene, secondo la summenzionata giurisprudenza della Corte, l’obbligo di trasmissione deve essere applicato in un procedimento trasparente, basato su criteri obiettivi, non discriminatori e conosciuti in anticipo. Esso non può quindi, a mio parere, essere imposto o, in altri termini, concesso, da un atto individuale su richiesta di un’impresa che desidera avere accesso ad un contenuto attrattivo, senza che vi sia certezza sul fatto che tale impresa rientri nella disposizione del diritto interno che lo istituisce.
Diritto d’autore
41.
Gli organismi televisivi beneficiano di taluni diritti connessi al diritto d’autore sulle loro trasmissioni ( 14 ). Peraltro, tali trasmissioni possono costituire o contenere opere tutelate dai diritti d’autore o da altri diritti connessi ( 15 ). Di norma, gli organismi televisivi acquisiscono l’accordo dei titolari di tali diritti al fine di utilizzare dette opere nell’ambito della loro attività di radiodiffusione. Quanto al resto, tali opere continuano a beneficiare della tutela del diritto d’autore.
42.
È vero che, come sostiene Playmédia, la problematica relativa ai diritti d’autore nel contesto dell’obbligo di trasmissione si presenta indipendentemente dal fatto che si tratti di un obbligo che grava su fornitori di rete «classici» o di un obbligo imposto alle imprese che effettuano una trasmissione dei programmi televisivi su Internet. Tuttavia, i cambiamenti evocati al paragrafo 28 delle presenti conclusioni con riferimento alla relazione fra l’obbligo di must carry, da un lato, e quello di must offer, dall’altro, hanno modificato la situazione anche nel settore dei diritti d’autore. Infatti, quando l’obbligo di trasmissione giocava chiaramente a favore degli organismi televisivi interessati, perché consentiva loro una più ampia diffusione, tali organismi televisivi, in quanto titolari dei diritti d’autore, erano inclini a dare il proprio consenso ai fornitori soggetti a tale obbligo. I diritti d’autore, pur continuando ad essere rispettati, non comportavano, nel contesto dell’obbligo di trasmissione, rilevanti problemi. La situazione si presenta in modo diverso quando tale obbligo appare, per le imprese che vi sono soggette, più come un vantaggio. Gli organismi televisivi possono opporsi alla ripresa dei loro programmi da parte di fornitori di contenuti che possono essere percepiti come loro concorrenti, ad esempio nel mercato pubblicitario. I diritti d’autore possono quindi costituire un ostacolo alla realizzazione dell’obbligo di trasmissione. Di tale problema si deve tenere conto al momento dell’imposizione e dell’attuazione di tale obbligo.
43.
Dalla giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che una ritrasmissione su Internet, in diretta o in streaming, di programmi televisivi costituisce una comunicazione al pubblico di opere contenute in tali programmi ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29 ( 16 ). Lo stesso vale nel caso della ritrasmissione di canali televisivi soggetti a obblighi di servizio pubblico ( 17 ). Una normativa nazionale che privi della tutela del diritto d’autore le opere contenute nelle trasmissioni di tali canali sarebbe quindi incompatibile con la menzionata disposizione del diritto dell’Unione ( 18 ).
44.
Da quanto precede risulta che la ritrasmissione di programmi televisivi su Internet, da parte di un’impresa diversa dall’organismo televisivo di origine, costituisce, in linea di principio, una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29. Une normativa nazionale non può pertanto imporre alle imprese che effettuano una siffatta ritrasmissione un obbligo di trasmissione, accompagnato da un obbligo gravante sugli organismi televisivi interessati di non opporsi a tale trasmissione, senza esigere che tali imprese ottengano il previo accordo dei titolari dei diritti d’autore.
45.
Contrariamente a quanto sostiene Playmédia nelle sue osservazioni, l’obbligo di trasmissione non ha priorità sui diritti d’autore e sui diritti connessi che tutelano i servizi televisivi e le opere in essi contenute. Una priorità siffatta non emerge da alcuna disposizione del diritto dell’Unione in materia di diritto d’autore. Se è vero che le imprese possono essere soggette all’obbligo di trasmissione, ciò non le esonera però da altri obblighi giuridici relativi all’attività di diffusione di programmi televisivi, fra i quali figura l’obbligo di ottenere l’accordo dei titolari dei diritti d’autore interessati.
46.
Ciò vale a maggior ragione in una situazione come quella di cui alla causa principale, in cui l’obbligo di trasmissione non graverebbe sui fornitori delle reti che rientrano nell’articolo 31 della direttiva 2002/22, bensì sui fornitori di contenuto che non rientrano in tale disposizione. Infatti, diversamente dai fornitori di reti che si limitano a trasmettere i segnali in modo neutro rispetto ai contenuti trasmessi, i fornitori di contenuti gestiscono economicamente le opere incluse in tali contenuti, il che rientra direttamente nella sfera dei diritti esclusivi di cui dispongono i titolari di diritti d’autore. Pertanto, un obbligo di trasmissione non può essere imposto a siffatte imprese senza che questi diritti esclusivi siano rispettati.
47.
È vero che la posizione della Corte evocata al paragrafo 43 delle presenti conclusioni sembra essere stata in una certa misura stemperata dalla sentenza AKM ( 19 ). In tale sentenza, la Corte ha infatti dichiarato che una ritrasmissione contestuale, completa e immutata di trasmissioni radiofoniche dell’organismo nazionale di radiodiffusione via cavo sul territorio nazionale, vale a dire mediante un mezzo tecnico diverso da quello utilizzato nella trasmissione radiodiffusa iniziale, non costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, in quanto il pubblico per cui è effettuata la trasmissione non può essere considerato come un pubblico nuovo ( 20 ). Tuttavia, mi sembra che tale soluzione si basi sulla condizione, la cui verifica è stata lasciata al giudice del rinvio, che i titolari dei diritti d’autore avessero effettivamente preso in considerazione la ritrasmissione di cui trattasi nel contesto dell’autorizzazione che avevano fornito per la trasmissione iniziale ( 21 ).
48.
La sentenza AKM non è del tutto chiara in proposito. Tuttavia, qualsiasi altra interpretazione costituirebbe un netto capovolgimento della regola derivante dalla sentenza ITV Broadcasting e a. ( 22 ) secondo la quale, in presenza di un mezzo tecnico differente, la questione dell’esistenza del pubblico nuovo non è rilevante. Orbene, nella sentenza AKM nessun elemento indica che la Corte abbia voluto effettuare un simile capovolgimento ( 23 ).
49.
Nella controversia di cui al procedimento principale, non pare che i titolari dei diritti d’autore abbiano preso in considerazione la ritrasmissione dei programmi di France Télévisions da parte di Playmédia, in quanto un procedimento giurisdizionale attinente a tale questione è attualmente pendente dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione). Ad ogni modo, una siffatta presa in considerazione non può ritenersi presunta ai fini delle necessità di un obbligo di trasmissione che va oltre a quello previsto dall’articolo 31 della direttiva 2002/22. Ciò è vero soprattutto in considerazione del fatto che, come risulta dalle osservazioni presentate nella causa in esame, non è sicuro se, nel diritto interno francese, le imprese come Playmédia siano interessate da tale obbligo. Secondo il governo francese, non lo sono; tale posizione è in contrasto con la decisione controversa di cui al procedimento principale. Detta decisione è stata peraltro emessa solo su richiesta di Playmédia, interessata alla possibilità di includere i programmi di France Télévision nella propria offerta. Orbene, per i titolari dei diritti d’autore è difficile prevedere quali imprese attive su Internet possano essere interessate alla ritrasmissione di programmi che includono le loro opere.
50.
Il fatto che France Télévisions effettui anche una ritrasmissione in diretta dei suoi programmi sul suo sito Internet non cambia in alcun modo tale constatazione. Infatti, poiché la ritrasmissione su Internet effettuata da Playmédia è indipendente da quella effettuata da France Télévisions, essa deve essere considerarsi effettuata mediante un mezzo tecnico diverso e, di conseguenza, essere analizzata in modo distinto dal punto di vista del diritto d’autore.
51.
Tale rilievo non è rimesso in discussione dall’affermazione di Playmédia secondo cui, dal 2014, essa effettua la ritrasmissione di programmi di France Télévisions non già captando la diffusione terrestre di tali programmi, bensì tramite un collegamento ai programmi di France Télévisions ritrasmessi sul sito Internet di quest’ultima. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte emergerebbe che la creazione di siffatti collegamenti non costituisce una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29, e non esige quindi l’accordo dei titolari dei diritti d’autore.
52.
Tuttavia, la Corte non è interrogata su questo aspetto. Le questioni pregiudiziali di cui alla presente causa non attengono all’attività di Playmédia considerata isolatamente, ma all’eventuale possibilità per gli Stati membri di prevedere un obbligo di trasmissione da parte di gestori di siti Internet. Orbene, non mi sembra che un siffatto obbligo possa basarsi su collegamenti verso i programmi ritrasmessi su Internet, se non altro a causa del fatto che tutti i programmi interessati da un obbligo siffatto non sono necessariamente ritrasmessi, dagli organismi televisivi originari, su Internet in libero accesso. Inoltre, qualsiasi collegamento Internet dipende, per sua natura, dalla sua fonte. Sarebbe sufficiente che l’organismo televisivo cessasse di ritrasmettere i propri programmi su Internet o ne limitasse l’accesso perché l’impresa soggetta all’obbligo di trasmissione si trovasse nell’impossibilità di rispettare tale obbligo. Un obbligo di trasmissione basato su collegamenti Internet non sarebbe quindi giuridicamente praticabile.
Soluzione proposta
53.
Propongo pertanto di rispondere alla seconda e alla quarta questione pregiudiziale che la direttiva 2002/22 deve essere interpretata nel senso che essa non osta al fatto che uno Stato membro imponga alle imprese che propongono la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet un obbligo di trasmissione di determinati programmi televisivi. Tuttavia, un tale obbligo deve perseguire uno scopo di interesse generale, quale la salvaguardia, a titolo della politica culturale di tale medesimo Stato membro, del pluralismo dell’offerta di programmi televisivi sul suo territorio, e non essere sproporzionato rispetto a tale obiettivo, il che implica che le sue modalità di applicazione debbano rientrare in un procedimento trasparente, basato su criteri obiettivi, non discriminatori e conosciuti in anticipo. La verifica di tali condizioni spetta ai giudici nazionali. Inoltre, tali imprese devono ottenere il previo accordo dei titolari dei diritti d’autore o dei diritti connessi che tutelano gli oggetti contenuti in detti programmi.
Sulla terza questione pregiudiziale
54.
Con la sua terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte se uno Stato membro che impone un obbligo di trasmissione al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 31 della direttiva 2002/22 sia vincolato alle condizioni alle quali un obbligo siffatto deve rispondere in forza di detto articolo.
55.
L’articolo 31 della direttiva 2002/22 forma parte integrante del quadro comune della disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Il suo scopo è tutelare le imprese che forniscono tali reti o tali servizi contro obblighi di diffusione sproporzionati che ostacolino la loro attività e la loro redditività. Un eventuale obbligo di trasmissione gravante su imprese che non rientri in tale quadro comune non è assoggettato a tale quadro normativo ( 24 ). Di conseguenza, esso non può essere assoggettato alle condizioni di cui all’articolo 31 della direttiva 2002/22.
56.
Peraltro, tenuto conto del fatto che un’impresa come Playmédia non è fornitore di reti di comunicazione elettronica, ma fornitore di contenuti, un eventuale obbligo di trasmissione gravante su di essa rientrerebbe nella normativa relativa ai contenuti e alla politica audiovisiva. Pertanto, esigere che la normativa nazionale relativa ai contenuti rispetti le condizioni di cui all’articolo 31 della direttiva 2002/22 contrasterebbe con l’esplicita esclusione di tale materia dal quadro normativo comune, prevista dall’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/21 ( 25 ), anche se il legislatore nazionale è libero, se lo vuole, di applicare tali condizioni.
57.
Propongo quindi di rispondere alla terza questione pregiudiziale che uno Stato membro che impone un obbligo di trasmissione al di fuori del campo di applicazione dell’articolo 31 della direttiva 2002/22 non è vincolato alle condizioni alle quali un obbligo siffatto deve rispondere in forza di detto articolo.
Sulla quinta questione pregiudiziale
58.
La quinta questione pregiudiziale attiene alla condizione secondo cui un numero significativo di utenti finali di reti soggette all’obbligo di trasmissione deve utilizzarle come mezzo principale di ricezione di tali trasmissioni televisive. Una siffatta condizione figura all’articolo 31 della direttiva 2002/22. Tale questione è pertanto rilevante solo qualora dalla risposta alla prima o alla terza questione si evinca che le condizioni di imposizione dell’obbligo di trasmissione di cui al detto articolo sono applicabili in una situazione come quella di cui al procedimento principale. Alla luce delle risposte che propongo di fornire a tali due questioni, la risposta alla quinta questione appare superflua.
Conclusione
59.
Sulla base dell’insieme delle precedenti considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dal Conseil d’État (Consiglio di Stato) nel seguente modo:
1)
L’articolo 31, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che un’impresa che propone la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet non deve essere considerata un’impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico ai sensi di tale disposizione.
2)
La direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, deve essere interpretata nel senso che essa non osta al fatto che uno Stato membro imponga alle imprese che propongono la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet un obbligo di trasmissione di determinati programmi televisivi. Tuttavia, siffatto obbligo deve perseguire uno scopo di interesse generale, quale la salvaguardia, a titolo della politica culturale di tale medesimo Stato membro, del pluralismo dell’offerta di programmi televisivi sul suo territorio, e non essere sproporzionato rispetto a tale obiettivo, il che implica che le sue modalità di applicazione debbano rientrare in un procedimento trasparente, basato su criteri obiettivi, non discriminatori e conosciuti in anticipo. La verifica di tali condizioni spetta ai giudici nazionali. Inoltre, tali imprese devono ottenere il previo accordo dei titolari dei diritti d’autore o dei diritti connessi che tutelano gli oggetti contenuti in detti programmi.
3)
Uno Stato membro che impone un obbligo di trasmissione al di fuori del campo di applicazione dell’articolo 31 della direttiva 2002/22 non è vincolato alle condizioni alle quali un obbligo siffatto deve rispondere in forza di detto articolo.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Tale stravolgimento è osservato da tempo. V. Nikoltchev, S. (a cura di), Avoir ou ne pas avoir les règles du must-carry, Observatoire européen de l’audiovisuel, Strasburgo 2005.
( 3 ) GU 2001, L 167, pag. 10.
( 4 ) GU 2002, L 108, pag. 33, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 37) (in prosieguo: la «direttiva 2002/21»).
( 5 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 1998, L 204, pag. 37), abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).
( 6 ) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU 2002, L 108, pag. 51), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 11) (in prosieguo: la «direttiva 2002/22»).
( 7 ) Nella versione applicabile alla controversia di cui alla causa principale.
( 8 ) Ai sensi della direttiva 2015/1535.
( 9 ) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).
( 10 ) Sentenza del 13 dicembre 2007, United Pan-Europe Communications Belgium e a. (C‑250/06, EU:C:2007:783, punto 38).
( 11 ) Sentenza del 13 dicembre 2007, United Pan-Europe Communications Belgium e a. (C‑250/06, EU:C:2007:783, punti da 32 a 36).
( 12 ) Sentenza del 13 dicembre 2007, United Pan-Europe Communications Belgium e a. (C‑250/06, EU:C:2007:783, punti 41 e 42).
( 13 ) Sentenza del 13 dicembre 2007, United Pan-Europe Communications Belgium e a. (C‑250/06, EU:C:2007:783, dispositivo).
( 14 ) Articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29.
( 15 ) In particolare dal diritto di comunicazione al pubblico di cui all’articolo 3 della direttiva 2001/29.
( 16 ) Sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a. (C‑607/11, EU:C:2013:147, punto 1 del dispositivo).
( 17 ) Sentenza del 1o marzo 2017, ITV Broadcasting e a. (C‑275/15, EU:C:2017:144, dispositivo).
( 18 ) Sentenza del 1o marzo 2017, ITV Broadcasting e a. (C‑275/15, EU:C:2017:144, dispositivo).
( 19 ) Sentenza del 16 marzo 2017 (C‑138/16, EU:C:2017:218).
( 20 ) Sentenza del 16 marzo 2017, AKM (C‑138/16, EU:C:2017:218, punti 18, 26, 29 e 30).
( 21 ) Sentenza del 16 marzo 2017, AKM (C‑138/16, EU:C:2017:218, punti 28 e 29, nonché primo comma del dispositivo).
( 22 ) Sentenza del 7 marzo 2013 (C‑607/11, EU:C:2013:147).
( 23 ) Tale regola è peraltro stata confermata dopo la pronuncia della sentenza AKM (C‑138/16, EU:C:2017:218): v. sentenza del 29 novembre 2017, VCAST (C‑265/16, EU:C:2017:913, punti da 48 a 50).
( 24 ) Paragrafi da 17 a 25 delle presenti conclusioni.
( 25 ) V., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2008, Kabel Deutschland Vertrieb und Service (C‑336/07, EU:C:2008:765, punto 34).