CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 25 luglio 2018 ( 1 )
Causa C‑452/17
Zako SPRL
contro
Sanidel SA
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de commerce de Liège (Tribunale del commercio di Liegi, Belgio)]
«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 1 – Agenti commerciali indipendenti – Nozione di “agente commerciale” – Intermediario indipendente che non ricerca né visita i clienti o i fornitori al di fuori dell’impresa del preponente e che svolge compiti diversi da quelli connessi alle trattative per la vendita o l’acquisto di beni per il preponente»
I. Introduzione
1.
L’etimologia del termine «commesso viaggiatore» sottolinea la caratteristica di tale professione, vale a dire che, tradizionalmente, i soggetti che esercitano questa professione viaggiavano per cercare clienti ed esporre di persona i pregi dei prodotti al fine di venderli. Al giorno d’oggi, è piuttosto la nozione di «agente commerciale» ad essere utilizzata per designare i soggetti che si occupano della vendita di prodotti in nome e per conto di un altro soggetto. In che misura il significato tradizionale della nozione di «commesso viaggiatore» è tuttora valido oggi riguardo al concetto di «agente commerciale»?
2.
È in questo contesto che si inserisce la prima questione pregiudiziale sollevata dal tribunal de commerce de Liège (Tribunale del commercio di Liegi, Belgio), che fornirà alla Corte l’opportunità di sviluppare la propria giurisprudenza relativa all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE ( 2 ).
3.
In quest’ottica, con la sua seconda e terza questione, il giudice del rinvio interroga la Corte in merito allo svolgimento, da parte di un agente commerciale, di compiti diversi da quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653.
II. Quadro giuridico
A. Diritto dell’Unione
4.
Il capitolo I della direttiva 86/653, intitolato «Campo di applicazione», comprende gli articoli 1 e 2. Secondo l’articolo 1 di tale direttiva:
«1. Le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti.
2. Ai sensi della presente direttiva per “agente commerciale” si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata “preponente”, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente.
3. Per evitare qualsiasi dubbio, agente commerciale ai sensi della presente direttiva non può essere in particolare:
–
una persona che, in qualità di organo, ha il potere di impegnare una società o associazione;
–
un socio che è legalmente abilitato ad impegnare gli altri soci,
–
un amministratore giudiziario, un liquidatore o un curatore di fallimento».
5.
Inoltre, l’articolo 2 della direttiva 86/653 dispone che:
«1. La presente direttiva non si applica:
–
agli agenti commerciali non retribuiti per la loro attività,
–
agli agenti commerciali nella misura in cui essi operino nell’ambito delle camere di commercio o sui mercati di materie prime,
–
all’organismo conosciuto sotto il nome “Crown Agents for Overseas Governments and Administrations”, quale è stato istituito nel Regno Unito in virtù della legge del 1979 relativa ai “Crown Agents”, o alle sue filiali.
2. Ogni Stato membro può prevedere che la direttiva non si applichi alle persone che svolgono le attività di agente commerciale considerate accessorie secondo la legge di tale Stato membro».
B. Diritto belga
6.
La direttiva 86/653 è stata recepita nel diritto belga con la legge in materia di contratti di agenzia commerciale, del 13 aprile 1995 (Moniteur belge del 2 giugno 1995, pag. 15621). L’articolo 1 di tale legge, codificato all’art. I.11.1 del code de droit économique (codice di diritto commerciale), definisce il contratto di agenzia commerciale nel seguente modo:
«Il contratto mediante il quale una delle parti, l’agente commerciale, è incaricata in maniera permanente, e dietro retribuzione, dalla controparte, il preponente, di trattare ed eventualmente concludere affari in nome e per conto del preponente, senza vincolo di subordinazione nei confronti di quest’ultimo. L’agente commerciale organizza le proprie attività come ritiene opportuno e dispone liberamente del proprio tempo».
III. Fatti del procedimento principale
7.
La Sanidel SA, società di diritto belga, ha affidato la promozione e la vendita di cucine, attrezzate nella sua sede in Belgio, alla ZAKO SPRL, società di diritto belga, costituita, in particolare, dal sig. André Ghaye.
8.
Dalla fine del 2007 il sig. Ghaye ha lavorato come responsabile del settore delle cucine attrezzate della Sanidel senza che alcun accordo scritto fosse stato stipulato tra le due parti. Come spiegato dal giudice del rinvio, il sig. Ghaye svolgeva la sua attività all’interno della sede della Sanidel in modo sedentario.
9.
Inoltre, i compiti del sig. Ghaye comprendevano la scelta dei prodotti e dei fornitori, oltre che della politica commerciale, in particolare l’accoglienza dei clienti, la realizzazione dei progetti delle cucine, l’elaborazione dei preventivi, le trattative sui prezzi, la firma degli ordini, le misurazioni in loco, la composizione delle controversie, la gestione del personale del dipartimento delle cucine attrezzate, la realizzazione e la gestione del sito internet di vendita online, lo sviluppo della vendita così come le trattative e la conclusione di contratti di subappalto per conto della Sanidel.
10.
Nell’ottobre del 2012, la Sanidel ha comunicato alla ZAKO che poneva fine al loro rapporto contrattuale senza indennità né preavviso.
11.
Il ricorso proposto dal sig. Ghaye dinanzi al tribunal du travail de Marche-en-Famenne (Tribunale del lavoro di Marche-en-Famenne, Belgio) contro la Sanidel, con il quale egli chiedeva il pagamento di diverse prestazioni, è stato dichiarato infondato. Tale giudice ha ritenuto che il sig. Ghaye non avesse dimostrato di aver esercitato le sue funzioni in forza di un contratto di lavoro. La decisione di questo tribunale è stata confermata in appello dalla Cour du travail de Liège (Corte del lavoro di Liegi, Belgio). Tuttavia, né il suddetto tribunale né detta corte sono stati chiamati a decidere se l’accordo di cui trattasi fosse un contratto d’impresa o un contratto di agenzia commerciale.
12.
Il 6 giugno 2016, la ZAKO ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio, invocando l’esistenza di un contratto d’opera.
13.
Tuttavia, secondo la Sanidel, il contratto in questione deve essere interpretato come contratto di agenzia commerciale, ragion per cui il presente ricorso sarebbe irricevibile in quanto proposto dopo la scadenza del termine di un anno previsto dalla normativa belga in materia.
14.
Il giudice del rinvio afferma di non essere vincolato dalla qualificazione che le parti attribuiscono al loro contratto. Tuttavia, esso nutre dubbi circa la qualificazione del contratto concluso tra le parti del procedimento principale, dato che detta qualificazione è determinante per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il termine entro il quale i creditori devono far valere i loro crediti in giudizio.
IV. Questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
15.
In tali circostanze, il tribunal de commerce de Liège (Tribunale del commercio di Liegi, Belgio) ha ordinato la sospensione del procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 1, paragrafo 2, della [direttiva 86/653] debba essere interpretato nel senso che esso impone che l’agente commerciale ricerchi e visiti i clienti o i fornitori al di fuori dell’impresa del preponente.
2)
Se l’articolo 1, paragrafo 2, della [direttiva 86/653] debba essere interpretato nel senso che esso impone che l’agente commerciale non possa svolgere compiti diversi da quelli connessi alle trattative per la vendita o l’acquisto di merci per il preponente e alle trattative e alla conclusione di dette operazioni in nome e per conto del preponente.
3)
In caso di risposta in senso negativo alla seconda questione: se l’articolo 1, paragrafo 2, della [direttiva 86/653] debba essere interpretato nel senso che esso impone che l’agente commerciale possa svolgere compiti diversi da quelli connessi alle trattative per la vendita o l’acquisto di merci per il preponente e alle trattative e alla conclusione di dette operazioni in nome e per conto del preponente solo in maniera accessoria».
16.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata presso la cancelleria della Corte il 27 luglio 2017.
17.
Osservazioni scritte sono state presentate dalla Sanidel, dai governi tedesco e italiano e dalla Commissione europea. Tali parti interessate, ad eccezione del governo italiano, hanno partecipato all’udienza tenutasi il 17 maggio 2018.
V. Analisi
A. Sulla prima questione pregiudiziale
18.
Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 debba essere interpretato nel senso che esso impone che un agente commerciale svolga la propria attività in forma itinerante, al di fuori delle sedi di un preponente.
19.
Tutte le parti interessate che hanno presentato osservazioni concordano sul fatto che debba essere data una risposta negativa a tale questione. In generale, esse sostengono che la direttiva 86/653 non prevede che l’agente commerciale debba svolgere la propria attività in forma itinerante.
1. Sulle condizioni che permettono di convalidare la qualificazione di agente commerciale (criteri positivi)
20.
Come ho già accennato nell’introduzione alle presenti conclusioni, i soggetti la cui attività consisteva nel vendere prodotti a clienti erano tradizionalmente denominati «commessi viaggiatori». Tale nozione induce a ritenere che l’attività esercitata da tali soggetti avesse carattere itinerante.
21.
Inoltre, mentre il giudice del rinvio afferma nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale che una parte della dottrina, citata dalla Sanidel, sostiene che la modalità itinerante della ricerca dei clienti non è essenziale per il contratto di agenzia commerciale, osservo che, secondo un’altra parte della dottrina, la ricerca itinerante della clientela è intrinseca al ruolo dell’agente, a tal punto che un soggetto la cui attività sia accogliere la clientela, senza svolgere un’attività di ricerca dei clienti, non può avere la qualifica di agente commerciale ( 3 ).
22.
Tuttavia, in primo luogo, il legislatore dell’Unione non ha utilizzato la nozione di «commesso viaggiatore» nella direttiva 86/653. L’uso della nozione di «agente commerciale» in tale direttiva può dunque costituire un indizio del fatto che il legislatore dell’Unione abbia inteso, definendo il campo di applicazione di questa direttiva, discostarsi dal significato tradizionale dell’attività relativa alla vendita di prodotti ai clienti.
23.
In secondo luogo, per giurisprudenza consolidata la tutela della direttiva 86/653 è concessa ai soggetti che soddisfano le condizioni di cui, in particolare, all’articolo 1, paragrafo 2 ( 4 ). L’introduzione di condizioni aggiuntive limiterebbe, dunque, la portata della tutela come concepita dal legislatore dell’Unione ed è il motivo per cui la Corte ha stabilito che la tutela della direttiva 86/653 non può essere sottoposta a condizioni che non figurano in tale direttiva, a scapito dei soggetti che svolgono i compiti previsti all’articolo 1, paragrafo 2 ( 5 ).
24.
Per quanto riguarda il problema sollevato dalla prima questione, non trovo né all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653, né in altre disposizioni della stessa, elementi che depongano a favore dell’interpretazione secondo cui i soggetti che svolgono le attività previste da tale prima disposizione in forma sedentaria sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva ( 6 ).
25.
In terzo luogo, al pari del governo tedesco, ritengo che una diversa interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 escluderebbe dalla sua tutela i soggetti che svolgono, con l’ausilio delle moderne tecnologie, compiti simili a quelli svolti, in forma itinerante, dagli agenti commerciali che viaggiano. È importante sottolineare che tali mezzi della tecnologia moderna consentono di promuovere, in particolare, l’impiego di persone con problemi di mobilità.
26.
Come conclusione parziale, constato, in primo luogo, che il carattere itinerante dell’attività svolta non risulta in alcun modo dalla nozione di «agente commerciale». In secondo luogo, nessun elemento della direttiva 86/653 indica che il legislatore dell’Unione abbia voluto introdurre una condizione relativa al carattere itinerante nella definizione di agente commerciale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva in questione. Infine, in terzo luogo, l’assenza di differenze sostanziali tra i soggetti che svolgono i compiti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della suddetta direttiva, in forma itinerante e quelli che li svolgono in forma sedentaria non permette di giustificare l’introduzione di una siffatta condizione.
2. Sulle condizioni che impediscono la qualificazione di agente commerciale (criteri negativi)
27.
Inoltre, condivido l’opinione della Commissione secondo la quale un agente commerciale può svolgere la sua attività in forma sedentaria, a condizione che tale sedentarietà non comprometta la sua indipendenza dal preponente.
28.
Risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653, che l’attività di un agente commerciale deve avere carattere indipendente. Di conseguenza, le modalità di esercizio dei compiti di un intermediario, che possono comportare che tale agente perda la sua indipendenza, impediscono la qualificazione come agente commerciale ai sensi di tale disposizione.
29.
Ritengo che tale interpretazione sia corroborata dall’analisi dei lavori preparatori che hanno condotto all’adozione della direttiva 86/653.
30.
Come risulta dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera e) della proposta di direttiva 86/653 ( 7 ), la Commissione aveva inizialmente proposto di precisare la portata dell’obbligo di attenersi alle direttive impartite dal preponente, nel senso che tale obbligo avrebbe riguardato un agente commerciale «purché [tali istruzioni] non pregiudic[assero] fondamentalmente l’indipendenza dell’agente».
31.
Mi sembra che tale precisazione evidenzi il fatto che la Commissione aveva tenuto conto che, in alcuni casi, il modo in cui le attività relative alle trattative o alla conclusione delle operazioni d’acquisto o di vendita sono svolte poteva creare un rapporto di subordinazione che, come derivava dall’articolo 2 del progetto iniziale della direttiva 86/653, non avrebbe permesso di convalidare la qualifica di agente commerciale.
32.
Certo, l’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/653 non prevede una simile precisazione riguardo alla portata dell’obbligo di attenersi alle direttive impartite dal preponente. Ai sensi di tale disposizione, in particolare, l’agente commerciale deve attenersi alle istruzioni ragionevoli impartite dal preponente.
33.
Tuttavia, ritengo che la mancanza di una tale precisazione all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/653, concernente il rapporto tra la subordinazione alle istruzioni di un preponente e l’indipendenza di un agente commerciale, non può essere considerata nel senso che si allontanerebbe dallo spirito della proposta iniziale della Commissione. Infatti, ritengo che tale precisazione non fosse necessaria poiché l’indipendenza è l’elemento fondamentale della definizione di agente commerciale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva.
34.
Inoltre, a mio avviso, dall’assenza di tale precisazione si deve concludere che il legislatore dell’Unione ha considerato che l’indipendenza dell’agente commerciale può essere messa in discussione non solo dalla subordinazione alle istruzioni del preponente, ma anche a causa di altre modalità di esercizio dei compiti di un agente.
35.
In tal senso, ritengo che una stabile presenza fisica presso le sedi di un preponente, che comporti una totale dipendenza dalle sue attrezzature e dal personale, sia, in alcuni casi, atta a produrre per l’agente commerciale una conseguente perdita di indipendenza. Tuttavia, risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che, nel caso di specie, il sig. Ghaye godeva di una totale indipendenza e lavorava in totale autonomia con i clienti, i fornitori e gli imprenditori.
36.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653, deve essere interpretato nel senso che esso non impone che un agente commerciale svolga la propria attività in forma itinerante, al di fuori delle sedi di un preponente.
B. Sulla seconda e terza questione pregiudiziale
37.
Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «agente commerciale», ai sensi della direttiva 86/653, osti a che un tale agente svolga compiti diversi da quelli relativi alle trattative per la vendita o l’acquisto di beni per il preponente e alle trattative e alla conclusione di tali operazioni in nome e per conto del preponente. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio si chiede se compiti di tal genere possano essere svolti da un agente commerciale quando la loro importanza non permetta di qualificarli come accessori rispetto alla funzione essenziale di un agente commerciale, quale prevista da tale direttiva. La terza questione è posta nell’ipotesi in cui la Corte risponda alla seconda questione che tali due categorie di compiti possono essere cumulate.
38.
La Commissione ha dubbi in ordine alla ricevibilità della terza questione. Secondo essa, dato che l’ordinanza di rinvio precisa che i compiti svolti dalla ZAKO come agente commerciale e gli altri compiti che le sarebbero stati affidati dalla Sanidel erano di uguale importanza, la terza questione è teorica.
39.
Tuttavia, come rileva la Commissione, il giudice del rinvio precisa che, nel caso di specie, queste due categorie di compiti hanno avuto pari importanza. Inoltre, al fine di dare una risposta utile al giudice del rinvio, è altresì importante valutare se i compiti estranei a quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653, possano essere svolti quando la loro importanza non permetta di qualificarli come accessori alla funzione essenziale di un agente commerciale. Per tali ragioni, ritengo che la terza questione sia ricevibile.
40.
Inoltre, a causa della natura della seconda questione, bisogna, per potervi rispondere, esaminare il quesito giuridico oggetto della terza questione. Ritengo pertanto che, in considerazione della loro connessione, sia opportuno rispondere congiuntamente alla seconda e alla terza questione.
1. Le posizioni delle parti
41.
I governi italiano e tedesco propongono di rispondere congiuntamente alla seconda e alla terza questione, mentre la Sanidel e la Commissione propongono di rispondervi separatamente. Tuttavia, tutti gli interessati concordano sul fatto che un agente commerciale può svolgere compiti estranei a quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653.
42.
Tuttavia, rilevo che due diverse posizioni sono presentate dagli interessati per quanto riguarda la natura di tali compiti estranei che possono essere svolti da un agente commerciale.
43.
Da un lato, secondo il governo tedesco, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che l’agente commerciale può, in linea di principio, svolgere compiti diversi da quelli collegati alle trattative per la vendita o l’acquisto di beni per il preponente e alle trattative e alla conclusione di tali operazioni in nome e per conto del preponente.
44.
In quest’ottica, per quanto riguarda la seconda questione pregiudiziale, la Commissione ritiene che sia necessario interpretare l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 nel senso che esso non osta a che un agente commerciale svolga compiti diversi da quelli relativi alle trattative per la vendita o l’acquisto di merci per il preponente. Per quanto riguarda la terza questione, la Commissione sostiene che tali compiti non dovrebbero essere esercitati in maniera accessoria. Inoltre, se le attività di agente commerciale e quelle di dipendente sono esercitate nello stesso modo, sarebbe possibile ritenere che, nel caso di specie, esistono due tipi di contratto che sarebbero giustapposti, ossia un contratto di agenzia commerciale relativo alle attività ad essa connesse e un contratto d’opera o per le attività svolte in quanto dipendente. Ciascuno di questi contratti dovrebbe essere disciplinato dalle proprie norme specifiche.
45.
Dall’altro lato, il governo italiano propone di rispondere congiuntamente alla seconda e alla terza questione nel senso che il contratto di agenzia commerciale può includere obblighi accessori per l’agente commerciale, purché essi non alterino il contratto conservando una rilevanza meramente strumentale rispetto all’obbligo principale dell’agente.
46.
In quest’ottica, la Sanidel ritiene, per quanto concerne la seconda questione, che non risulti dalla direttiva 86/653 che un agente commerciale debba dedicare tutto il suo tempo, in maniera esclusiva, ai compiti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva. Tuttavia, per quanto riguarda la terza questione, la Sanidel sottolinea l’importanza che i compiti diversi siano connessi all’attività di trattativa e di vendita, vale a dire che siano necessari o indispensabili all’esecuzione del contratto di agenzia commerciale.
2. Valutazione
47.
Al fine di rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale sollevate dal giudice del rinvio occorre, in primo luogo, esaminare la direttiva 86/653 al fine di determinare se, in linea di principio, essa osti a che un agente commerciale svolga compiti che non rientrano nella sua funzione essenziale, quale prevista da tale direttiva. In secondo luogo, ritengo necessario esaminare i dubbi del giudice del rinvio per quanto riguarda la qualificazione del contratto concluso tra le parti del procedimento principale alla luce della direttiva 86/653.
a) Sullo svolgimento di compiti estranei a quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653
48.
Va osservato, anzitutto, che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 86/653, gli Stati membri possono prevedere che tale direttiva non si applichi alle persone che svolgono le attività di agente commerciale considerate accessorie secondo la legge di tale Stato membro.
49.
Risulta che alcuni Stati membri si sono avvalsi di questa possibilità ( 8 ). Orbene, indipendentemente dalla questione relativa all’uso effettivo della possibilità prevista all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 86/653, il fatto che tale facoltà sia stata prevista dal legislatore dell’Unione mi induce a ritenere che, in linea di principio, compiti diversi possano essere cumulati con quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva ( 9 ).
50.
Inoltre, non risulta né da tale disposizione né da altre disposizioni di tale direttiva che, per poter essere qualificato come agente commerciale indipendente, un soggetto possa svolgere compiti che non risultano da tale prima disposizione solo in maniera accessoria. Per contro, nulla osta a che tale persona svolga, in maniera accessoria, i compiti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della suddetta direttiva.
51.
È vero che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 dispone che l’agente commerciale è incaricato dei compiti di cui a tale disposizione in maniera permanente. Pertanto, in linea di principio, un agente deve essere incaricato dal preponente in forza di un mandato permanente ( 10 ). Tuttavia, la dottrina ritiene che le attività esercitate a titolo accessorio possano soddisfare il requisito della permanenza ( 11 ). Infatti, tale requisito, quale previsto all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653, non deve essere confuso con quello di prevalenza che non è imposto da tale direttiva ( 12 ).
52.
Infine, come emerge dalla mia analisi della prima questione pregiudiziale ( 13 ), le modalità di svolgimento dei compiti di un agente commerciale non possono comportare per quest’ultimo la perdita della sua indipendenza. In alcuni casi, il fatto che un agente commerciale svolga anche compiti diversi da quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 sarebbe tale da mettere in discussione la sua indipendenza. Tuttavia, a parte questa limitazione, il cumulo di mansioni mi sembra ammissibile in base al regime previsto da tale direttiva. A tal proposito è opportuno ricordare che il giudice del rinvio afferma che, nel caso di specie, il sig. Ghaye godeva di piena indipendenza e autonomia.
53.
In sintesi, le considerazioni suesposte possono costituire un indizio del fatto che la direttiva 86/653 non osta a che un agente commerciale svolga compiti estranei a quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva. Inoltre, è irrilevante che tali compiti siano eseguiti in maniera accessoria o meno.
b) Sulla qualificazione del contratto in questione e sull’applicabilità della direttiva 86/653
1) Determinazione del problema
54.
Il giudice del rinvio afferma che è importante qualificare il contratto concluso tra le parti del procedimento principale al fine di decidere se il termine previsto per il contratto di agenzia commerciale sia applicabile nel caso di specie. È a tal proposito che, con la sua seconda e terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se lo svolgimento di compiti diversi da quelli relativi alle trattative e alla conclusione di affari per il preponente possa snaturare il contratto d’agenzia commerciale qualora tali compiti non siano accessori.
55.
Tali questioni echeggiano nelle osservazioni scritte della Commissione nella misura in cui essa ritiene che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui le attività di agente commerciale e di dipendente sono esercitate allo stesso modo, si sia in presenza di due tipi di contratto. A tal riguardo, in risposta ad un quesito della Corte posto in udienza, la Commissione ha precisato che, qualora, secondo il diritto applicabile, non è possibile separare un contratto, è necessario qualificare detto contratto in base ai suoi elementi prevalenti.
56.
Lo stesso vale per le osservazioni scritte della Sanidel e del governo italiano nella misura in cui essi ritengono che un agente commerciale possa svolgere compiti estranei a quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653, a condizione che tali compiti non snaturino il contratto di agenzia commerciale.
57.
Mi sembra che tutte queste considerazioni riflettano l’approccio tradizionale di diritto privato, che consiste nel qualificare il contratto al fine di applicargli il suo specifico regime giuridico. Alcuni legislatori nazionali definiscono taluni tipi di contratti ( 14 ). Una tale definizione determina l’ambito di applicazione delle disposizioni relative ai diritti e agli obblighi che derivano da un determinato tipo di contratto.
58.
Tuttavia, in alcuni casi, l’accordo stipulato tra le parti contiene elementi caratteristici di più tipi di contratti. Questi cosiddetti contratti misti talvolta pongono problemi per quanto riguarda la loro qualificazione.
59.
Per ovviarvi, il legislatore nazionale può scegliere tra varie opzioni. Una, proposta dalla Commissione, sarebbe di scindere l’accordo concluso tra le parti in due contratti. Un’altra opzione sarebbe quella di considerare l’accordo come un unico contratto misto, composto da due parti, ciascuna delle quali dovrebbe essere disciplinata dalle proprie norme. Un tale contratto misto potrebbe anche ritenersi disciplinato unicamente dalla normativa generale in materia di obbligazioni contrattuali. La scelta della soluzione per la qualificazione dei contratti misti spetta al legislatore nazionale.
2) Sulla determinazione del campo di applicazione della direttiva 86/653
60.
Al fine di rispondere al quesito giuridico sollevato nell’ambito della seconda e della terza questione pregiudiziale, concernente la qualificazione del contratto in esame, è necessario guardare al campo di applicazione della direttiva 86/653. A tale riguardo, sottolineo che il legislatore dell’Unione non ha definito il contratto di agenzia commerciale nel quadro di tale direttiva. Al contrario, solo la nozione di «agente commerciale» è definita all’articolo 1, paragrafo 2, della suddetta direttiva, in combinato disposto con il suo l’articolo 1, paragrafo 3, e il suo articolo 2, paragrafo 1.
61.
È importante notare che è attraverso la definizione di «agente commerciale» che il legislatore dell’Unione ha definito il campo di applicazione della direttiva 86/653. Inoltre, gli articoli 1 e 2 di tale direttiva, rientrano nel capitolo intitolato «Campo d’applicazione». Questa logica emerge anche dal titolo della direttiva 86/653: essa non coordina le normative relative ai contratti di agenzia commerciale, bensì le normative degli Stati membri riguardanti gli agenti commerciali indipendenti. Questo approccio relativo alla determinazione del campo di applicazione della suddetta direttiva si riflette anche nella giurisprudenza, secondo cui tale direttiva riguarda la tutela delle persone che possiedono la qualifica di agente commerciale ( 15 ).
62.
Va osservato che questo approccio relativo alla determinazione del campo di applicazione della direttiva 86/653 è diverso da quello seguito in altre direttive che armonizzano alcuni aspetti di diritto privato. Ad esempio, la direttiva 2008/48/CE ( 16 ) si applica, come risulta dal suo articolo 1, paragrafo 1, ai contratti di credito. Al di fuori dell’ambito della tutela dei consumatori, considerati parti deboli nei rapporti contrattuali, si può citare la direttiva 2002/47/CE ( 17 ) che si applica, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, ai contratti di garanzia in contanti o in strumenti finanziari e che istituisce un regime particolare per il contratto di garanzia finanziaria come strumento giuridico particolare ( 18 ).
3) Conseguenze della determinazione del campo di applicazione della direttiva 86/653
63.
Mentre il legislatore dell’Unione ha introdotto la definizione di agente commerciale all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653, mi sembra che vari legislatori nazionali hanno preferito definire il contratto di agenzia commerciale ( 19 ). Suppongo che, per tali legislatori, disciplinare il contratto di agenzia ai sensi del diritto nazionale fosse giustificato da un punto di vista pratico. Inoltre, la direttiva 86/653 contiene le disposizioni essenziali di un contratto di agenzia ( 20 ) e, secondo una giurisprudenza costante, essa mira ad armonizzare le normative degli Stati membri concernenti i rapporti giuridici tra le parti di un contratto di agenzia commerciale ( 21 ).
64.
Tuttavia, l’aver determinato il campo di applicazione della direttiva 86/653 basandosi non sulla nozione di «contratto di agenzia commerciale», bensì su quella di «agente commerciale», mi fa pensare che il legislatore dell’Unione abbia voluto garantire che le disposizioni di tale direttiva siano applicabili a prescindere dalla qualificazione mista del contratto che lega un soggetto che svolge i compiti previsti dall’articolo 1, paragrafo 2, della suddetta direttiva alla sua controparte. Inoltre, una simile determinazione del campo di applicazione è in linea con la logica della direttiva stessa nella misura in cui il regime istituito da quest’ultima, almeno per quanto riguarda alcuni suoi aspetti, ha carattere imperativo ( 22 ).
65.
Pertanto, in primo luogo, qualora sia dimostrato che una persona svolge i compiti previsti dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 alle condizioni ivi stabilite, in particolare per quanto riguarda la sua indipendenza e la durata del suo mandato, senza rientrare nelle eccezioni previste all’articolo 1, paragrafo 3, e all’articolo 2, paragrafo 1, della suddetta direttiva, la stessa direttiva si applica nella misura in cui tale soggetto svolga i compiti di un agente commerciale. Di conseguenza, il fatto che un soggetto svolga anche compiti estranei a quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della stessa direttiva non è, di per sé, tale da privarlo della qualifica di agente commerciale ai sensi di detta direttiva.
66.
In secondo luogo, per quanto riguarda il problema giuridico relativo alla qualificazione del contratto concluso tra le parti del procedimento principale, che ha indotto il giudice del rinvio a sollevare la seconda e la terza questione pregiudiziale, osservo che la direttiva 86/653 non armonizza i termini entro cui gli agenti commerciali devono presentare le loro domande relative allo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva. Lo stesso vale per i termini relativi all’esercizio dei compiti estranei a quelli di cui a tale disposizione. Inoltre, la suddetta direttiva non richiede che le norme di diritto nazionale che disciplinano l’esercizio dei compiti di un agente commerciale si applichino ai compiti estranei alla funzione essenziale di tale agente, come prevista dalla direttiva stessa.
67.
Tuttavia, come risulta dai paragrafi 64 e 65 delle presenti conclusioni, un intermediario indipendente non perde la sua qualifica di agente commerciale in conseguenza dello svolgimento di compiti estranei a quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653.
68.
Pertanto, ritengo che, indipendentemente dalla soluzione scelta dal diritto nazionale per quanto concerne la qualificazione dei contratti misti ( 23 ), l’esercizio di compiti diversi da quelli relativi alle trattative e alla conclusione di affari per il preponente non può impedire totalmente la qualificazione del contratto concluso tra le parti come contratto di agenzia commerciale, persino nel caso in cui tali altri compiti non siano accessori alla funzione essenziale di agente commerciale, prevista dalla direttiva 86/653. Inoltre, se il diritto nazionale non prevedesse una soluzione chiara circa la divisione fra queste due categorie di compiti, sarebbe necessario convalidare la qualificazione di contratto di agenzia commerciale nei limiti del possibile tramite la legge applicabile, almeno per quanto riguarda i compiti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653.
69.
Alla luce di dette argomentazioni, propongo alla Corte di rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un agente commerciale svolga compiti diversi da quelli indicati in tale disposizione. È irrilevante che tali altri compiti possano essere considerati accessori alla funzione essenziale di un agente commerciale. Inoltre, nel caso in cui tale agente commerciale svolga i compiti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, le disposizioni nazionali di recepimento della stessa sono applicabili indipendentemente dalla soluzione accolta dal diritto nazionale circa la qualificazione dei contratti misti.
VI. Conclusioni
70.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal tribunal de commerce de Liège (Tribunale del commercio di Liegi, Belgio) nel seguente modo:
1)
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che esso non impone che un agente commerciale svolga la propria attività in forma itinerante, al di fuori delle sedi del preponente.
2)
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un agente commerciale svolga compiti diversi da quelli indicati in tale disposizione. È irrilevante che tali altri compiti possano essere considerati accessori alla funzione essenziale di un agente commerciale. Inoltre, nel caso in cui l’agente commerciale svolga i compiti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, le disposizioni nazionali di recepimento della stessa sono applicabili indipendentemente dalla soluzione accolta dal diritto nazionale circa la qualificazione dei contratti misti.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU 1986, L 382, pag. 17).
( 3 ) V., in tal senso, Verbraeken, C., de Schoutheete, A., «La loi 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale», Journal des tribunaux, n. 5764, 1995, pagg. 463 e 464. V. anche, in tal senso, Bogaert, G., De Keersmaeker, Ch., Van Ranst, N., in Bogaert, G., Lohmann, U. (a cura di), Commercial Agency and Distribution Agreements. Law and Practice in the Member States of the European Union, Kluwer Law International, l’Aia – Londra – Boston, 2000, pag. 109.
( 4 ) V., in tal senso, sentenze del 30 aprile 1998, Bellone (C‑215/97, EU:C:1998:189, punto 13), e del 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, punto 20).
( 5 ) V., in tal senso, sentenze del 30 aprile 1998, Bellone (C‑215/97, EU:C:1998:189, punto 13), e del 6 marzo 2003, Caprini (C‑485/01, EU:C:2003:135, punto 19).
( 6 ) A tal riguardo osservo che, nelle sue conclusioni presentate nella causa Bellone (C‑215/97, EU:C:1998:36, paragrafo 31), l’avvocato generale Cosmas ha identificato tre condizioni necessarie e sufficienti affinché un soggetto possa essere qualificato come agente commerciale, vale a dire che tale soggetto deve, in primo luogo, avere la qualifica di intermediario indipendente, in secondo luogo, dev’essere contrattualmente vincolato in maniera permanente e, in terzo luogo, deve esercitare, in nome e per conto del preponente, un’attività che può consistere o nella sola intermediazione per la vendita o l’acquisto di merci o, cumulativamente, nell’intermediazione e nella conclusione di vendite o di acquisti. Sottolineo che queste tre condizioni sono enunciate dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653. In ogni caso, la natura itinerante non figura tra queste condizioni.
( 7 ) V. proposta di direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli agenti ed i rappresentanti di commercio (indipendenti), presentata dalla Commissione al Consiglio il 17 dicembre 1976 (GU 1977, C 13, pag. 2).
( 8 ) V., in particolare, l’articolo 92b dello Handelsgesetzbuch (codice commerciale tedesco). In dottrina, si veda Wagner, V., Le Nouveau Statut de l’agent commercial: étude en droit français, en droit communautaire et en droit comparé, Presses universitaires du Septentrion, Parigi, 2003, pag. 44. V., anche, Gardiner, C.,«The Meaning of “Negotiate” under the Commercial Agents Directive. Just Who Is a Commercial Agent», Commercial Law Practitioner, 2006, vol. 13, n. 4, pag. 109.
( 9 ) V. de Theux, A., Le Statut européen de l’agent commercial. Approche critique de droit comparé, Publication des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1992, pag. 39.
( 10 ) V., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, Poseidon Chartering (C‑3/04, EU:C:2006:176, punti 24 e 25).
( 11 ) V. Kileste, P., «La loi belge du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale transposant en droit interne la directive européenne 86/653», Revue de droit des affaires internationales, n. 7, 1995, pag. 805, e Verbraeken, C., de Schoutheete, A., «La loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale», Journal des tribunaux, 1995, pag. 462.
( 12 ) Ricordo a tal riguardo che l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 86/653 prevede che gli Stati membri possono decidere di non applicare tale direttiva alle persone che svolgono le attività di agente commerciale considerate accessorie.
( 13 ) V. paragrafi da 28a 35 delle presenti conclusioni.
( 14 ) V. per quanto riguarda, in particolare, il diritto polacco, Sośniak, M., Zagadnienia typologii i systematyki umów obligacyjnych, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 1990, pag. 73. Per il punto di vista dei giuristi stranieri sull’approccio legislativo seguito nel diritto polacco, v. Raff, T., «Vertragstypenbildung im polnischen Recht unter besonderer Berücksichtigung der Generalklausel von Art. 750 KC», in Andrés Santos, F.J., Baldus, Ch., Dedek, H., (a cura di), Vertragstypen in Europa: Historische Entwicklung und europäische Perspektiven, Sellier European Law Publishers, Monaco di Baviera, 2011, pag. 235. Per quanto riguarda le particolarità del sistema di common law, si veda Samuel, G., «Classification of Contracts: A View From a Common Lawyer», in Andrés Santos F.J., Baldus, Ch., Dedek, H., (a cura di), Vertragstypen in Europa: Historische Entwicklung und europäische Perspektiven, Sellier European Law Publishers, Monaco di Baviera, 2011, pag. 117.
( 15 ) V., in tal senso, sentenze del 30 aprile 1998, Bellone (C‑215/97, EU:C:1998:189, punto 13), e del 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, punto 20).
( 16 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66).
( 17 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU 2002, L 168, pag. 43).
( 18 ) V. le mie conclusioni nella causa Aviabaltika (C‑107/17, EU:C:2018:239, paragrafo 85).
( 19 ) Per quanto riguarda la normativa belga di attuazione della direttiva 86/653, v. Kileste, P., «La loi belge du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale transposant en droit interne la directive européenne 86/653», Revue de droit des affaires internationales, 1995, n. 7, pag. 804. Inoltre, tale definizione è stata introdotta, in particolare, nel diritto italiano (articolo 1742 del codice civile italiano), nel diritto dei Paesi Bassi (articolo 7: 428 del Burgerlijk Wetboek - codice civile dei Paesi Bassi) e nel diritto polacco (articolo 758, paragrafo 1, del Kodeks cywilny - codice civile polacco).
( 20 ) V., in tal senso, sentenze del 17 ottobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 37 e giurisprudenza ivi citata), e del 3 dicembre 2015, Quenon K. (C‑338/14, EU:C:2015:795, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). V., inoltre, le mie conclusioni nella causa Agro Foreign Trade & Agency (C‑507/15, EU:C:2016:809, paragrafo 34).
( 21 ) V. sentenza del 17 ottobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
( 22 ) V. sentenze del 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, punto 21); del 17 ottobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 40), e del 16 febbraio 2017, Agro Foreign Trade & Agency (C‑507/15, EU:C:2017:129, punto 30).
( 23 ) V. il paragrafo 59 delle presenti conclusioni.