Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentate il 28 febbraio 2019 (1)
Causa C‑622/17
Baltic Media Alliance Ltd.
contro
Lietuvos radijo ir televizijos komisija
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania)]
«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi – Direttiva 2010/13/UE – Servizi di media audiovisivi – Radiodiffusione televisiva – Articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d) – Nozioni di “responsabilità editoriale” e di “fornitore di servizi di media” – Canale televisivo proveniente da uno Stato membro – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Libertà di ricezione e di ritrasmissione – Incitamento all’odio – Misure adottate dallo Stato membro di ricezione – Obbligo temporaneo per gli operatori che distribuiscono canali televisivi ai consumatori di tale Stato di trasmettere detto canale solo in pacchetti a pagamento – Compatibilità con il diritto dell’Unione»
I. Introduzione
1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) ha sottoposto alla Corte due questioni concernenti l’interpretazione della direttiva 2010/13/UE detta «direttiva sui servizi di media audiovisivi» (2).
2. Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Baltic Media Alliance Ltd. (in prosieguo: la «BMA») alla Lietuvos radijo ir televizijos komisija (commissione radiotelevisiva della Lituania; in prosieguo: la «LRTK») in relazione a una decisione di detta autorità recante l’obbligo temporaneo, per gli operatori che distribuiscono canali televisivi ai consumatori lituani, di trasmettere il canale NTV Mir Lithuania solo in pacchetti a pagamento. Tale decisione, oggi ritirata, era stata adottata dopo che, in un programma del canale di cui trattasi, erano stati riscontrati contenuti incitanti all’odio basato sulla nazionalità.
3. Il giudice del rinvio si interroga in merito alla compatibilità della decisione de qua con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13. Conformemente a quest’ultima disposizione, lo Stato membro di ricezione di una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro può, per una ragione quale l’incitamento all’odio, ostacolare la ritrasmissione di detta trasmissione solo se sono soddisfatte determinate condizioni. Orbene, il legislatore lituano ha recepito la disposizione in parola nel senso che la LRTK non è tenuta ad applicare dette condizioni quando si tratta di imporre l’obbligo di trasmettere un determinato canale solo in pacchetti a pagamento. Nell’ambito del procedimento principale, la LRTK non aveva pertanto rispettato le succitate condizioni.
4. Nelle presenti conclusioni illustrerò le ragioni per le quali, a mio parere, una siffatta misura nazionale, quando riguarda le modalità di distribuzione di un canale televisivo e non ha per effetto di ostacolarne la ricezione o la ritrasmissione propriamente detta, non rientra nell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13.
II. Contesto normativo
A. Direttiva 2010/13
5. L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13 così dispone:
«1. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.
2. Riguardo alla radiodiffusione televisiva, gli Stati membri possono, a titolo provvisorio, derogare al paragrafo 1 se ricorrono le condizioni seguenti:
a) una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro viola in maniera evidente, grave e seria l’articolo 27, paragrafo 1 o 2, e/o l’articolo 6;
b) nel corso dei dodici mesi precedenti l’emittente televisiva ha già violato almeno due volte la disposizione o le disposizioni di cui alla lettera a);
c) lo Stato membro interessato ha notificato per iscritto all’emittente televisiva e alla Commissione le pretese violazioni e i provvedimenti che intende adottare in caso di nuove violazioni;
d) le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non hanno consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e persiste la pretesa violazione.
Entro due mesi a decorrere dalla notifica del provvedimento adottato dallo Stato membro, la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità del provvedimento col diritto dell’Unione. In caso di decisione negativa, chiede allo Stato membro di revocare senza indugio il provvedimento adottato».
6. A norma dell’articolo 6 della medesima direttiva, gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità.
B. Diritto lituano
7. L’articolo 19, paragrafo 1, punto 3, del Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (legge lituana sull’informazione pubblica), del 2 luglio 2006 (Valstybės žinios, 2006-07-27, n. 82-3254) (in prosieguo: la «legge sull’informazione pubblica»), recepisce l’articolo 6 della direttiva 2010/13. Nella sua versione applicabile alla controversia principale, detta disposizione prevede quanto segue:
«È vietato distribuire nei media contenuti
(...)
3) che diffondono propaganda bellica, incitano alla guerra o all’odio, al ridicolo o al disprezzo, o che incoraggiano la discriminazione, la violenza o le rappresaglie fisiche contro un gruppo di persone o contro un membro di tale gruppo in ragione dell’età, del sesso, dell’orientamento sessuale, dell’appartenenza etnica, della razza, della nazionalità, della cittadinanza, della lingua, della provenienza, dello status sociale, del credo, delle convinzioni, delle opinioni o della religione; (...)».
8. Nella versione applicabile alla controversia principale, l’articolo 33, paragrafi 11 e 12, della legge di cui trattasi così dispone:
«11. Le emittenti di ritrasmissione di canali televisivi e ogni altra persona che fornisce ai consumatori lituani servizi di distribuzione via Internet di canali o di trasmissioni televisive che compongono pacchetti di canali ritrasmessi o diffusi mediante Internet devono rispettare le regole adottate dalla [LRTK] in materia di composizione dei pacchetti e garantire il diritto dei consumatori a un’informazione imparziale, a una molteplicità di opinioni, di culture e di lingue e a una protezione adeguata dei minori contro gli effetti negativi dell’informazione pubblica. Nei dodici mesi successivi all’adozione della decisione di cui al paragrafo 12, punto 1, del presente articolo, i canali televisivi su cui sono stati diffusi contenuti rientranti nel divieto di cui all’articolo 19, paragrafo 1, punto 3, della [legge sull’informazione pubblica] possono essere ritrasmessi o diffusi mediante Internet solo in pacchetti a pagamento, che, in tal caso, non possono essere sovvenzionati, supportati o avvantaggiati in alcun modo, fermo restando che il loro prezzo non può essere inferiore ai costi sostenuti dal fornitore dei servizi per l’acquisizione, la ritrasmissione e/o la distribuzione via Internet dei canali che compongono i pacchetti in parola.
12. Ove la [LRTK] accerti che, su un canale televisivo ritrasmesso o distribuito via Internet a partire da Stati membri dell’Unione europea, da Stati dello Spazio economico europeo e da altri Stati europei che hanno ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla televisione transfrontaliera o all’interno di trasmissioni di detto canale, sono stati pubblicati, trasmessi e diffusi contenuti rientranti nel divieto previsto all’articolo 19, paragrafo 1, punti 1, 2 e 3, della [legge sull’informazione pubblica]:
1) essa dispone, mediante decisione, che il canale in questione possa essere diffuso unicamente in pacchetti a pagamento e ne informa le emittenti televisive e ogni altra persona che fornisce ai consumatori lituani servizi di distribuzione di canali o trasmissioni televisive via Internet;
2) adotta immediatamente le misure di cui all’articolo 341 di detta legge, al fine di garantire la diffusione di canali o di trasmissioni televisive conformi ai requisiti posti dalla legge medesima. (...)».
9. L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13 è stato recepito nell’articolo 341, paragrafi 1 e 3, della legge sull’informazione pubblica. Il paragrafo 1 di quest’ultimo articolo stabilisce che nella Repubblica di Lituania è garantita la libertà di ricezione dei servizi di media audiovisivi provenienti, in particolare, dagli Stati membri. Il paragrafo 3 di detto articolo stabilisce che tale libertà può essere «sospesa provvisoriamente» quando sono soddisfatte quattro condizioni corrispondenti a quelle previste nel succitato articolo 3, paragrafo 2.
III. Controversia principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
10. La BMA, società registrata nel Regno Unito, è titolare di una licenza, rilasciata dall’autorità di detto Stato membro competente in materia di telecomunicazioni, vale a dire l’Office of Communications (Ufficio delle Comunicazioni; in prosieguo: l’«OFCOM»), per la distribuzione del canale televisivo NTV Mir Lithuania.
11. Il 18 maggio 2016 la LRTK adottava, conformemente all’articolo 33, paragrafi 11 e 12, punto 1, della legge sull’informazione pubblica, una decisione con cui imponeva alle emittenti di ritrasmissione via cavo di canali televisivi e agli altri soggetti che forniscono ai consumatori lituani un servizio di distribuzione via Internet di tali canali, per i dodici mesi successivi all’entrata in vigore di detta decisione, di trasmettere il canale NTV Mir Lithuania unicamente in pacchetti a pagamento (o, in mancanza, di offrire pacchetti siffatti mediante un supplemento di prezzo che non poteva essere compreso nel pacchetto di base). La decisione de qua si fondava sul fatto che un programma trasmesso il 15 aprile 2016 sul canale in questione, dal titolo «Ypatingas įvykis. Tyrimas» («Evento speciale – Inchiesta»), presentava contenuti incitanti all’odio sulla base della nazionalità, vietati in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, punto 3, della legge in esame.
12. Il 22 giugno 2016 la LRTK adottava una nuova decisione con cui modificava la sua decisione iniziale. Detta autorità eliminava l’obbligo di trasmettere il canale NTV Mir Lithuania unicamente in pacchetti a pagamento e decideva di avviare una procedura diretta a disporre la sospensione temporanea di detto canale, come prevista dall’articolo 341, paragrafo 3, della legge sull’informazione pubblica. In tale contesto, l’autorità de qua notificava alla BMA l’infrazione contestata nella sua decisione iniziale e i provvedimenti che intendeva adottare in caso di reiterazione di una siffatta infrazione. La LRTK notificava l’infrazione in questione anche all’OFCOM.
13. Lo stesso giorno, la BMA presentava ricorso dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius) chiedendo l’annullamento della decisione della LRTK del 18 maggio 2016. La BMA ivi affermava, in particolare, che la suddetta decisione era stata adottata in violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/13. Secondo la società ricorrente, la decisione controversa ostacolava la ritrasmissione di un canale televisivo proveniente da uno Stato membro. I motivi a giustificazione di tale ostacolo e la procedura seguita per l’adozione della relativa decisione avrebbero pertanto dovuto rispettare la disposizione citata. Orbene, ciò non è avvenuto.
14. Date le circostanze, il Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva [2010/13] si riferisca soltanto a casi in cui uno Stato membro di ricezione intenda sospendere la trasmissione e/o la ritrasmissione o se esso riguardi anche altre misure adottate dallo Stato membro di ricezione al fine di limitare in altro modo la libertà di ricezione e la ritrasmissione dei programmi.
2) Se il considerando 8 e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva [2010/13] debbano essere interpretati nel senso che vietano agli Stati membri di ricezione, dopo che questi hanno accertato che in un programma televisivo ritrasmesso e/o distribuito via Internet da uno Stato membro dell’Unione europea sono stati pubblicati, trasmessi e distribuiti contenuti rientranti nell’articolo 6 della direttiva sui servizi media audiovisivi, di adottare, senza che ricorrano le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, una decisione come quella prevista all’articolo 33, paragrafi 11 e 12, comma 1, della [legge sull’informazione pubblica], ossia una decisione che impone alle emittenti di ritrasmissione operanti nel territorio dello Stato membro di ricezione e alle altre persone che forniscono i servizi di distribuzione dei programmi televisivi via Internet l’obbligo temporaneo di garantire che il programma televisivo sia ritrasmesso e/o distribuito via Internet solo in pacchetti di programmi televisivi disponibili previo pagamento di un canone supplementare».
15. La decisione di rinvio, recante la data del 27 ottobre 2017, è pervenuta alla cancelleria della Corte il 3 novembre 2017. La BMA, la LRTK, il governo lituano e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte. Le stesse parti, fatta eccezione per la LRTK, sono state rappresentate all’udienza tenutasi il 28 novembre 2018.
IV. Analisi
A. Sulla ricevibilità
16. La LRTK e il governo lituano contestano la ricevibilità delle questioni pregiudiziali e adducono al riguardo due argomenti.
17. In primo luogo, essi affermano che le questioni hanno carattere ipotetico. Infatti, posto che, il giorno stesso in cui la BMA ha adito il giudice del rinvio, la LRTK ha modificato la sua decisione del 18 maggio 2016, eliminato l’obbligo di trasmettere il canale NTV Mir Lithuania unicamente in pacchetti a pagamento e avviato una procedura di sospensione in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/13, il procedimento principale sarebbe divenuto privo di oggetto. La BMA non avrebbe più alcun interesse ad agire dinanzi a tale giudice, dal momento che essa non può trarre alcun beneficio dall’esito del ricorso proposto.
18. A tal riguardo, ricordo che, nell’ambito della procedura prevista all’articolo 267 TFUE, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (3). Nel caso di specie, a mio avviso, l’argomento sollevato dalla LRTK e dal governo lituano, riassunto al paragrafo che precede, non rimette in discussione tale presunzione.
19. Infatti, nella decisione di rinvio, il giudice nazionale ha precisato che, a suo giudizio, il procedimento principale ha ancora un oggetto. A prescindere dall’intervenuta modifica della decisione controversa, tale giudice dovrebbe stabilire se, con tale decisione, la LRTK abbia violato i diritti della BMA e se detta decisione fosse legittima al momento della sua adozione. Una risposta della Corte è dunque evidentemente necessaria.
20. Del resto, è vero che, nell’ambito di determinate cause, la Corte ha talvolta constatato essa stessa che la controversia dinanzi al giudice nazionale era divenuta priva di oggetto e ha ritenuto pertanto irricevibili le questioni pregiudiziali che le erano state sottoposte. Tuttavia, in tali cause, le pretese del ricorrente nel procedimento principale erano state integralmente soddisfatte dopo la presentazione del suo ricorso dinanzi al giudice nazionale (4).
21. Per contro, nel procedimento principale, la LRTK non ha accolto la domanda della BMA. Come affermato da tale società, modificando la sua decisione iniziale la LRTK non ne ha riconosciuto l’asserita illegittimità e non ha annullato gli effetti che essa aveva già realizzato. L’obbligo concernente la distribuzione del canale NTV Mir Lithuania è stato in vigore dal 23 maggio 2016 al 27 giugno 2016 e ha spiegato, in tale periodo, effetti potenzialmente dannosi per la BMA (5).
22. Pertanto, la BMA vanta ancora un interesse a far accertare in sede giudiziale che la decisione controversa era, all’atto della sua adozione, illegittima. Un eventuale annullamento di detta decisione da parte del giudice nazionale potrebbe fondare una futura azione diretta a ottenere il risarcimento delle perdite che tale società afferma di aver subito (6). Come da essa sostenuto, un siffatto accertamento dell’illegittimità impedirebbe del resto alla LRTK di adottare in futuro una decisione analoga nei suoi confronti (7).
23. In secondo luogo, il governo lituano afferma che una decisione contenente l’obbligo di trasmettere un canale televisivo unicamente in pacchetti a pagamento non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13. Di conseguenza, l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non sarebbe necessaria ai fini della definizione della controversia principale.
24. A questo riguardo, basti osservare che tale argomento rientra nel merito delle questioni poste dal giudice del rinvio. Esso è pertanto irrilevante ai fini della valutazione della loro ricevibilità (8).
25. Alla luce di tutto quanto precede, ritengo pertanto che le questioni pregiudiziali in esame siano ricevibili.
B. Nel merito
1. Considerazioni preliminari
26. Al pari della direttiva 89/552/CEE (9), che essa ha sostituito, la direttiva 2010/13 mira a creare un’«area senza frontiere interne per i servizi di media audiovisivi» (10). A tal fine, la direttiva di cui trattasi contiene due pacchetti complementari di misure.
27. Da una parte, essa prevede, in certe materie (i «settori coordinati»), requisiti minimi applicabili a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi stabiliti negli Stati membri e finalizzati alla tutela di obiettivi di interesse generale e alla creazione di contenuti audiovisivi all’interno dell’Unione. Tali requisiti comprendono l’articolo 6 della direttiva 2010/13, che vieta la diffusione di programmi contenenti incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità (11).
28. Dall’altra, la direttiva 2010/13 sancisce il principio detto del «paese di origine». Conformemente al suo articolo 2, paragrafo 1, un dato fornitore di servizi di media audiovisivi soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro deve, in linea di principio, unicamente rispettare le norme di quest’ultimo (12). Incombe allo Stato membro in questione l’obbligo di controllare il rispetto, da parte del fornitore interessato, del suo diritto e dei requisiti minimi fissati da detta direttiva. Correlativamente, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in parola, gli altri Stati membri sono tenuti, in via di principio, ad assicurare la libertà di ricezione e a non ostacolare la ritrasmissione sul proprio territorio (obbligo che indicherò, nel suo complesso, come «libertà di ricezione e di ritrasmissione») dei servizi autorizzati dal primo Stato per ragioni rientranti nei settori coordinati – tra cui, ricordo, il divieto di incitamento all’odio. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/13 prevede la possibilità di derogare a detta libertà nel rispetto di considerazioni sostanziali e procedurali, sulle quali tornerò più avanti (13).
29. L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13 è stato recepito dal legislatore lituano con l’articolo 341, paragrafi 1 e 3, della legge sull’informazione pubblica. Tale disposizione prevede così per l’autorità lituana di regolamentazione dei servizi di media audiovisivi, la LRTK, l’obbligo, quando accerta la presenza in un programma televisivo di contenuti rientranti in particolare nell’incitamento all’odio, di avviare una procedura per la sospensione della ricezione o della ritrasmissione del canale interessato, nel rispetto di condizioni corrispondenti a quelle stabilite nell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva succitata.
30. Tuttavia, in caso di diffusione di un programma incitante all’odio, l’articolo 33, paragrafi 11 e 12, punto 1, della legge sull’informazione pubblica impone alla LRTK anche di adottare immediatamente (e a prescindere dalle suddette condizioni) una misura che obblighi, per un periodo di dodici mesi, gli operatori che distribuiscono canali televisivi ai consumatori lituani a trasmettere o ritrasmettere a mezzo Internet il canale interessato unicamente in pacchetti a pagamento (14). In base alle informazioni fornite dal governo lituano, tali misure provvisorie sono finalizzate a fornire una risposta rapida in caso di diffusione di contenuti vietati in attesa dell’apertura di una procedura di sospensione.
31. Con decisione del 18 maggio 2016, la LRTK aveva adottato una misura siffatta nei confronti del canale NTV Mir Lithuania in ragione del fatto che uno dei programmi trasmessi su detto canale incitava all’odio sulla base della nazionalità (15). La presente causa non verte sul merito di detta decisione. In particolare, il giudice del rinvio non mette in dubbio che il contenuto del programma di cui trattasi rientrasse nell’«incitamento all’odio», ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2010/13 (16).
32. Per contro, nella sua prima questione, il giudice a quo si chiede se l’adozione della decisione controversa da parte della LRTK presupponesse il preventivo soddisfacimento delle condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/13. In caso affermativo, con la sua seconda questione, esso chiede quali conseguenze occorra trarne dal punto di vista della legittimità della suddetta decisione.
33. Con le presenti questioni la Corte è così chiamata a precisare le misure coperte dall’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13. Le questioni sollevate si fondano sulla premessa che il canale NTV Mir Lithuania sia un servizio di media audiovisivo fornito dalla BMA e rientrante pertanto nella disposizione di cui trattasi, premessa contestata dalla LRTK e dal governo lituano dinanzi alla Corte. L’obiezione da loro mossa solleva la questione dei servizi di media che beneficiano della libertà di ricezione e di ritrasmissione prevista nell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva. Al fine di fornire tutti gli elementi di risposta che saranno utili al giudice del rinvio per definire la controversia principale, affronterò anzitutto tale problematica (2). Mi concentrerò poi sulla prima questione e spiegherò perché, a mio avviso, una misura come quella di cui all’articolo 33, paragrafi 11 e 12, punto 1, della legge sull’informazione pubblica non rientra nel succitato articolo 3, paragrafi 1 e 2 (3). Infine, esaminerò, in subordine, la seconda questione illustrando i motivi per cui detta misura, anche ammettendo che ricada nell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, può essere adottata solo nel rispetto delle condizioni indicate nella suddetta disposizione (4).
2. Sui servizi di media audiovisivi che beneficiano della libertà di ricezione e di ritrasmissione prevista all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/13
34. Dinanzi alla Corte sono state discusse due questioni preliminari legate alla problematica dei servizi di media audiovisivi che beneficiano della libertà di ricezione e di ritrasmissione: da una parte, se un canale come NTV Mir Lithuania benefici di tale libertà benché, secondo la LRTK e il governo lituano, i programmi di detto canale siano prodotti in un paese terzo (a); dall’altra, se detto canale rientri nell’ambito di tale libertà pur essendo destinato esclusivamente al territorio della Repubblica di Lituania (b).
a) Sulla provenienza dei programmi di un canale televisivo da un paese terzo
35. I servizi di media audiovisivi, comprese le trasmissioni televisive, beneficiano del principio della libertà di ricezione e di ritrasmissione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/13 solo ove rientrino nel campo di applicazione ratione loci di detta direttiva. A tale titolo, essi devono non soltanto essere disponibili in (almeno) uno Stato membro (17) ma anche «provenire» da uno di essi. In caso contrario, in linea di principio, lo Stato membro di ricezione è libero di disciplinare la ricezione e la ritrasmissione di detti servizi sul suo territorio (18).
36. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, un servizio di media audiovisivo «proviene» da uno Stato membro se il fornitore di detto servizio (trattandosi di una trasmissione televisiva, tale direttiva utilizza l’espressione «emittente televisiva») (19)è soggetto alla giurisdizione di uno di essi. A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva, tale condizione è soddisfatta (1) se l’emittente televisiva in causa è stabilita sul territorio di uno Stato membro (alle condizioni previste nel paragrafo 3 di detto articolo) o (2) se detta emittente si avvale di una capacità via satellite di uno Stato membro o di collegamento terra-satellite (20) situato sul territorio di uno di essi (in forza del paragrafo 4 di detto articolo).
37. Nel caso di specie, il governo lituano sostiene essenzialmente che l’emittente televisiva che fornisce i programmi del canale NTV Mir Lithuania è un operatore stabilito in Russia, mentre la BMA (avente la propria sede, lo ricordo, nel Regno Unito) si limiterebbe a trasmettere detto canale in Lituania. A tal riguardo, osservo che è risaputo che la NTV è un canale russo della società Oao Telekompania NTV e che la NTV Mir (NTV Monde) è la versione internazionale di detto canale, trasmessa via satellite. In tale contesto, in base alle informazioni fornite dalla BMA in udienza, la NTV Mir Lithuania è la versione di detto canale destinata al pubblico lituano (21). Pertanto, interpreto l’argomento sollevato dal governo lituano nel senso che la parte essenziale dei programmi del canale NTV Mir Lithuania consiste nella ritrasmissione, senza modifiche, del canale NTV da parte della BMA.
38. Al fine di comprendere pienamente la portata di detto argomento si rendono necessari alcuni richiami. La normativa dell’Unione distingue tra la fornitura di contenuti audiovisivi e la trasmissione di detti contenuti. In tale contesto, gli operatori che si limitano a trasmettere contenuti, ad esempio, distribuendoli al pubblico, non erogano «servizi di media audiovisivi», ai sensi della direttiva 2010/13, ma «servizi di comunicazione elettronica», rientranti, in particolare, nella direttiva 2002/21/CE (22). Conformemente alle definizioni contenute nelle due succitate direttive (23), il criterio dirimente per distinguere fornitori di servizi di media e operatori che offrono un semplice servizio di diffusione è l’esercizio o meno di una «responsabilità editoriale» sul contenuto diffuso. A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2010/13, tale nozione corrisponde, in materia di radiodiffusione televisiva, all’«esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico». Nel complesso, ai fini dell’applicazione della direttiva 2010/13, è dirimente stabilire se la BMA eserciti un siffatto controllo sul canale NTV Mir Lithuania o, al contrario, si limiti a trasmetterlo (24).
39. Su questo punto, il governo lituano ha sostenuto in udienza che le decisioni editoriali riguardanti i programmi del canale NTV Mir Lithuania sono adottate in Russia. Tali programmi sono prodotti in detto paese terzo. La BMA non eserciterebbe alcuna influenza sul loro contenuto. La BMA ha sostenuto, da parte sua, che il contenuto della NTV Mir Lithuania è deciso nel Regno Unito. L’interessata non si limiterebbe a trasmettere detto canale ma ne sarebbe anche l’autore, come indica peraltro la licenza rilasciatale dall’OFCOM.
40. L’individuazione del soggetto che esercita la «responsabilità editoriale» sul canale controverso è un aspetto di fatto che, se del caso, spetterebbe al solo giudice del rinvio chiarire. Il rilascio da parte dell’OFCOM di una licenza alla BMA tenderebbe a indicare che si tratta di detta società. Tuttavia, a mio giudizio, tale licenza non è dirimente. Detto giudice dovrebbe sempre poter verificare se siano soddisfatte le condizioni di applicazione della direttiva 2010/13 (25). E si tratta di un compito non di poco conto. La definizione di responsabilità editoriale, ricordata supra, è particolarmente vaga e, a quanto mi consta, la Corte non si è mai pronunciata su di essa. Ritengo pertanto utile fornire alcuni elementi d’interpretazione pertinenti.
41. A questo riguardo, da detta stessa definizione risulta che un operatore assume la responsabilità editoriale su un canale televisivo quando esercita un «controllo effettivo» avente, da una parte, per oggetto sia la «selezione» dei programmi di detto canale (ossia, in base al senso usuale attribuito a tale termine, la scelta se inserire o meno un determinato programma), sia l’«organizzazione» di detti programmi nel suo palinsesto cronologico. Tale controllo deve così vertere sul contenuto del canale, considerato nel suo insieme, e non su ciascuno di detti programmi considerato singolarmente. Pertanto, in tale contesto, non è dirimente che la BMA eventualmente non produca i programmi diffusi sul canale NTV Mir Lithuania.
42. Per quanto attiene, dall’altra, alla natura di detto «controllo effettivo», osservo che la direttiva 2010/13 non offre alcun elemento di risposta. Il suo considerando 25 si limita a indicare che gli Stati membri possono precisare detta nozione nelle rispettive leggi di recepimento. Tuttavia, a mio parere, l’applicazione del principio del paese di origine impone di determinare uno Stato membro competente per ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi e quindi, per quanto possibile, un unico operatore che assume la responsabilità editoriale su un determinato contenuto. In tale contesto, lasciare agli Stati membri il compito di precisare la nozione di cui trattasi creerebbe il rischio di conflitti, in particolare positivi, di competenza (26). In mancanza di un esplicito rinvio al diritto degli Stati membri nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva in parola e al fine di garantire l’applicazione uniforme di detta direttiva all’interno dell’Unione, ritengo che la nozione di «controllo effettivo» debba essere interpretata autonomamente.
43. Alla luce del contesto e degli obiettivi della direttiva 2010/13 (che consistono, lo ricordo, nel regolamentare i fornitori di contenuti audiovisivi in opposizione agli operatori che si limitano a trasmetterli), ritengo che il controllo effettivo di cui trattasi consista nell’esistenza del potere di stabilire, in via definitiva, l’offerta audiovisiva in quanto tale (27). In concreto, nel procedimento principale, si tratterebbe di determinare chi stabilisce il palinsesto dei programmi della NTV Mir Lithuania.
44. La circostanza (che spetterebbe al giudice del rinvio verificare) che l’aspetto essenziale del canale NTV Mir Lithuania consista in una ritrasmissione in extenso del canale NTV potrebbe deporre contro un’assunzione della responsabilità editoriale su detto canale da parte della BMA. Tuttavia, è difficile trarne una conclusione definitiva, che dipenderebbe dal fatto che detta società selezioni e organizzi essa stessa i programmi della NTV così ritrasmessi. In ogni caso, a mio giudizio, l’assunzione di una siffatta responsabilità su un canale televisivo richiede di disporre di un certo numero di mezzi materiali e di risorse umane. Ritengo che la circostanza che la BMA impieghi o meno un numero sufficiente di persone incaricate dell’affidamento, della raccolta, della valutazione o dell’approvazione dei programmi del canale rappresenterebbe un indicatore importante al riguardo (28).
45. Tuttavia, ipotizzando che la BMA sia effettivamente l’operatore titolare di detta responsabilità editoriale e a prescindere dal fatto che essa sia formalmente registrata nel Regno Unito, il giudice del rinvio dovrebbe anche verificare dove, in concreto, siano prese le decisioni editoriali concernenti la NTV Mir Lithuania (29). Anche in questo caso, non si tratta di un compito facile. Suppongo sia opportuno fare riferimento al luogo abituale di lavoro dei dipendenti di detta società aventi il potere di decretare i palinsesti di programmi di detto canale. Tale verifica implica quindi che il legislatore dell’Unione abbia previsto, nella direttiva 2010/13, una disposizione verosimilmente diretta a prevenire la creazione all’interno dell’Unione di società «di comodo». Nell’ipotesi in cui, come afferma il governo lituano, tali decisioni editoriali siano effettivamente adottate in Russia, la BMA si riterrebbe stabilita nel Regno Unito in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera c), di detta direttiva, unicamente se una parte importante dei suoi dipendenti occupati in attività di servizi di media audiovisivi operi in detto Stato membro.
46. Ipotizzando, ancora, che, al termine di detto esame, emerga che la responsabilità editoriale sul canale NTV Mir Lithuania è assunta non dalla BMA, ma dalla società russa menzionata nel paragrafo 37 delle presenti conclusioni, e/o che le decisioni editoriali sono prese in Russia e che la condizione relativa al personale prevista nell’articolo 2, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2010/13 non è soddisfatta, l’analisi non si fermerebbe lì. Dovrebbero essere ancora esaminati i criteri di collegamento previsti nell’articolo 2, paragrafo 4, di detta direttiva, concernenti l’utilizzo di un satellite o di un collegamento terra-satellite di uno Stato membro (30).
b) Sulla destinazione esclusiva di un canale televisivo al territorio di uno Stato membro
47. La BMA, pur essendo registrata nel Regno Unito, ha dichiarato in udienza che il canale NTV Mir Lithuania è destinato esclusivamente al pubblico lituano (31). La Corte ha sentito le parti sulla questione se tale circostanza rimetta in discussione l’applicazione della libertà di ricezione e di ritrasmissione prevista all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/13. Occorre pertanto trattare brevemente tale aspetto.
48. La direttiva 2010/13 si fonda sulla libertà di stabilimento. Pertanto, un fornitore di servizi di media è libero di stabilirsi nello Stato membro di sua scelta, anche se non offre ivi alcun servizio (32). Tuttavia, tale libertà, combinata con il principio del paese di origine, crea un rischio di abuso. Infatti, un fornitore siffatto, che destina i suoi contenuti a uno Stato membro determinato, potrebbe stabilirsi in un altro Stato membro al solo fine di evitare l’applicazione di una normativa più restrittiva del primo Stato o un controllo più efficace e attivo dei suddetti contenuti da parte dell’autorità di regolamentazione dei servizi audiovisivi di detto Stato (33).
49. Secondo una giurisprudenza della Corte, pronunciata nel contesto dell’articolo 56 TFUE, uno Stato membro può equiparare a un operatore nazionale un ente radiotelevisivo che si stabilisce in un altro Stato membro allo scopo di realizzare prestazioni di servizi dirette verso il suo territorio e di sottrarsi illegittimamente agli obblighi posti dalla propria normativa (34).
50. Nel caso di specie, a parere del governo lituano, la BMA si sarebbe stabilita nel Regno Unito per eludere la normativa lituana (35). La Repubblica di Lituania può quindi avvalersi della giurisprudenza succitata per equiparare la BMA a un ente radiotelevisivo nazionale e regolamentare detta società in quanto tale? Non proprio. Conformemente alla direttiva 2010/13, lo Stato membro di ricezione non può sottrarsi a priori al rispetto della libertà di ricezione e di ritrasmissione, nemmeno nel caso di elusione della sua normativa. Il legislatore dell’Unione ha, per contro, codificato la suddetta giurisprudenza prevedendo una procedura particolare, descritta all’articolo 4, paragrafi da 2 a 5, di detta direttiva (36). Orbene, è pacifico che la Repubblica di Lituania non se n’è servita in relazione alla NTV Mir Lithuania. Non mi soffermerò pertanto su tale procedura.
3. Sull’inapplicabilità dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13 a una misura come quella controversa nel procedimento principale (prima questione)
51. Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede se l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13 si riferisca unicamente ai casi in cui lo Stato membro di ricezione intenda sospendere la ricezione o la ritrasmissione di un servizio di media audiovisivi proveniente da un altro Stato membro o anche ogni altra misura adottata dal primo Stato per ostacolare in altro modo la ricezione o la ritrasmissione di detto servizio. Il giudice suddetto vuole essenzialmente sapere se la misura prevista all’articolo 33, paragrafi 11 e 12, punto 1, della legge sull’informazione pubblica, consistente nell’obbligo per gli operatori che distribuiscono canali televisivi ai consumatori lituani, per un periodo di dodici mesi, di trasmettere o ritrasmettere a mezzo Internet un determinato canale unicamente in pacchetti a pagamento, ricada in tale disposizione.
52. Ricordo che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, gli Stati membri «assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio» di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati da detta direttiva. L’incitamento all’odio, di cui all’articolo 6 della menzionata direttiva, ne fa parte. Tuttavia, riguardo alla radiodiffusione televisiva, l’articolo 3, paragrafo 2, della medesima direttiva prevede che lo Stato membro di ricezione può, «a titolo provvisorio, derogare al paragrafo 1», nel rispetto di condizioni sostanziali (37) e procedurali (38).
53. Secondo la LRTK e il governo lituano, tali disposizioni riguardano unicamente i casi in cui uno Stato membro intenda sospendere la ricezione o la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da un altro Stato membro. Un provvedimento come quello previsto all’articolo 33, paragrafi 11 e 12, punto 1, della legge sull’informazione pubblica non ricadrebbe nell’ambito di dette disposizioni. La BMA e la Commissione sono del parere opposto e il giudice del rinvio tende a condividere la posizione di queste ultime.
54. A tal riguardo, la formulazione letterale dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13 non permette, da sola, di rispondere alla questione sollevata. Il primo paragrafo indica obblighi a carico dello Stato membro di ricezione («assicurare la libertà di ricezione» e non «ostacolare la ritrasmissione» per ragioni attinenti ai settori coordinati), mentre il secondo paragrafo menziona, in termini astratti, una «deroga» a tali obblighi. Tuttavia, è difficile trarne maggiori informazioni sui provvedimenti così considerati. In particolare, tale formulazione non permette di per sé di comprendere cosa implichi la «libertà di ricezione». Inoltre, il termine «ostacolare» può assumere, nel linguaggio corrente, una vasta gamma di significati, dal blocco completo al semplice disturbo.
55. Occorre quindi esaminare la formulazione letterale dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13 alla luce della genesi di detta disposizione, del contesto in cui essa si inserisce e degli obiettivi perseguiti dalla direttiva di cui trattasi (39).
56. Per quanto attiene alla genesi di detta disposizione, ricordo che, in origine, l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/552, nella sua versione iniziale, sanciva in una prima frase il principio della libertà di ricezione e di ritrasmissione e indicava, in una seconda frase, le condizioni in presenza delle quali lo Stato membro di ricezione poteva «sospendere temporaneamente la ritrasmissione di programmi televisivi». Pertanto, tale disposizione prevedeva la possibilità per detto Stato membro di far cessare temporaneamente la ritrasmissione di una siffatta trasmissione sul suo territorio.
57. Tuttavia, la portata di detto articolo 2, paragrafo 2, era finita al centro di una causa, che ha trovato larga eco mediatica, concernente la questione se lo Stato membro di ricezione potesse far cessare non soltanto la ritrasmissione (via cavo) di una trasmissione sul suo territorio, ma anche la sua ricezione diretta (da un satellite) (40). In reazione a detta causa, adottando la direttiva 97/36 (41), il legislatore dell’Unione aveva sostituito la suddetta disposizione con un nuovo articolo 2 bis, contenente la formulazione, conservata nell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/13, secondo cui lo Stato membro di ricezione può, «in via provvisoria, derogare» alla libertà di ricezione e di ritrasmissione nel rispetto delle condizioni ivi previste. Pertanto, a quanto mi consta, tale modifica terminologica mirava essenzialmente a precisare che tale Stato membro può agire rispetto sia alla ricezione che alla ritrasmissione di una trasmissione sul suo territorio. Per contro, nulla indica che il legislatore dell’Unione abbia inteso tornare sulla natura dei provvedimenti considerati (42). Inoltre, il considerando 36 della direttiva 2010/13 evoca sempre, al pari del considerando 15 della direttiva 89/552 prima di esso, la «sospensione della ritrasmissione» da parte dello Stato membro di ricezione (43).
58. Per quanto concerne il contesto in cui si inserisce l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13 e gli obiettivi da quest’ultima perseguiti, la BMA afferma essenzialmente che detta direttiva attua la libera prestazione dei servizi di media. Pertanto, la nozione di deroga alla libertà di ricezione e di ritrasmissione dovrebbe assumere la medesima accezione della nozione di restrizione, ai sensi dell’articolo 56 TFUE. La ricorrente nel procedimento principale ricorda che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, quest’ultima nozione indica le misure che vietano, ostacolano o rendono meno attraente l’esercizio della libera prestazione di servizi (44). Nel caso di specie, la misura prevista all’articolo 33, paragrafi 11 e 12, punto 1, della legge sull’informazione pubblica inciderebbe sia sui consumatori che sul fornitore del canale interessato. Per continuare a vederlo, i consumatori dovrebbero abbonarsi sia al pacchetto di base sia a un pacchetto a pagamento. Il canale assisterebbe così a una diminuzione del suo pubblico, con conseguente impatto negativo sulla sua redditività. Pertanto, il provvedimento di cui trattasi equivarrebbe a una restrizione e, per estensione, integrerebbe una deroga alla libertà di ricezione e di ritrasmissione ai sensi del suddetto articolo 3, paragrafi 1 e 2. La Commissione condivide, in sostanza, tale analisi.
59. Non credo si tratti dell’approccio corretto. È vero che la direttiva 2010/13 concretizza, nel settore dei servizi di media audiovisivi, la libera prestazione di servizi garantita dall’articolo 56 TFUE (45). Tuttavia, l’instaurazione di uno «spazio senza frontiere interne» (46) per i servizi di media audiovisivi va ben oltre le questioni delle libertà economiche di circolazione. Non si tratta di servizi come gli altri. La radiodiffusione televisiva, in particolare, riveste all’interno degli Stati membri un’importanza fondamentale per la democrazia, la cultura e l’educazione. Correlativamente, essa può esercitare un impatto evidente sul grande pubblico di tali Stati (47). Numerosi interessi pubblici gravitano attorno alla diffusione delle trasmissioni televisive.
60. In tale contesto, il coordinamento operato dalla direttiva 2010/13 è di portata limitata. Tale direttiva, e in particolare il suo articolo 3, paragrafi 1 e 2, non è destinata a eliminare ogni ostacolo idoneo a intralciare la diffusione dei canali di un’emittente o a nuocere alla loro redditività. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la libertà di ricezione e di ritrasmissione riflette il riconoscimento, da parte dello Stato membro di ricezione, della funzione di controllo assunta dallo Stato membro d’origine con riferimento al contenuto delle trasmissioni televisive fornite dalle emittenti soggette alla sua giurisdizione. In altre parole, detta libertà garantisce a tali emittenti che le trasmissioni il cui contenuto sia stato «approvato» dallo Stato membro d’origine possano, in linea di principio, essere legalmente diffuse sul territorio di tutti gli Stati membri.
61. In questo senso, l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13 osta a che lo Stato membro di ricezione compia, per ragioni attinenti ai settori coordinati da detta direttiva (protezione dei minori, incitamento all’odio, ecc.), un secondo controllo sui contenuti diffusi sul suo territorio sottoponendoli a un regime di autorizzazione preventiva. La suddetta disposizione osta altresì a che lo Stato membro di ricezione vieti puramente e semplicemente la ritrasmissione di tali contenuti per dette ragioni (48). Adottando provvedimenti siffatti, lo Stato membro di ricezione deroga alla libertà di ricezione e di ritrasmissione.
62. Per contro, la disposizione di cui trattasi non si applica ai provvedimenti che possono essere adottati dallo Stato membro di ricezione in relazione a una trasmissione televisiva, che sono frutto di disposizioni che non hanno ad oggetto la radiodiffusione in quanto tale e che, perseguendo obiettivi rientranti nei succitati settori coordinati, non hanno per effetto di ostacolare la ritrasmissione (o la ricezione) «propriamente detta» di tale trasmissione sul suo territorio (49).
63. La sentenza Mesopotamia Broadcast e Roj TV (50) ne fornisce un buon esempio. Nella causa sfociata in detta sentenza, basandosi sulla normativa tedesca in materia di associazioni, le autorità tedesche avevano imposto alla Mesopotamia Broadcast e alla Roj TV, soggette alla giurisdizione danese, un divieto di attività sul territorio tedesco per ragioni attinenti all’incitamento all’odio. In pratica, tutte le attività di dette emittenti (come la produzione di trasmissioni, le proiezioni pubbliche, le attività di sostegno, ecc.) erano state in tal modo vietate in Germania. Tenuto conto del carattere non esaustivo della direttiva 89/552 rispetto a settori rientranti nell’ordine pubblico, nel buon costume o nella pubblica sicurezza, la Corte ha ritenuto che dette autorità conservassero la facoltà di applicare una siffatta normativa (che non aveva per oggetto la radiodiffusione in quanto tale) alle attività della Mesopotamia Broadcast e della Roj TV, nei limiti in cui essa non avesse l’effetto di ostacolare la ritrasmissione propriamente detta delle trasmissioni della Roj TV.
64. alla luce della citata giurisprudenza della Corte, mi sembra che un provvedimento come quello previsto all’articolo 33, paragrafi 11 e 12, punto 1, della legge sull’informazione pubblica non rientra nell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13.
65. Infatti, da una parte, detta normativa non ha ad oggetto la radiodiffusione televisiva (né la fornitura di servizi di media in generale). Come ricordato nel paragrafo 38 delle presenti conclusioni, il diritto dell’Unione distingue tra la fornitura di contenuti, che implica una responsabilità editoriale, e la loro diffusione. A tale riguardo, come indica l’articolo 33, paragrafo 11, della legge sull’informazione pubblica, il provvedimento oggetto di detta normativa è diretto agli operatori che offrono dette trasmissioni ai consumatori lituani nell’ambito di pacchetti di canali. Esso verte non sul contenuto delle trasmissioni televisive ma sulla loro distribuzione. Tale normativa impone, essenzialmente, requisiti in merito alla composizione di detti pacchetti. Orbene, l’offerta di simili pacchetti ai consumatori, nella misura in cui non comporta l’esercizio di una responsabilità editoriale sui canali diffusi, non rientra nella direttiva 2010/13 (51), come sottolinea correttamente la LRTK.
66. Dall’altra parte, non si può ritenere, a mio giudizio, che il provvedimento di cui all’articolo 33, paragrafi 11 e 12, punto 1, della legge sull’informazione pubblica abbia l’effetto di ostacolare la ritrasmissione (o la ricezione) propriamente detta del canale interessato. Infatti, a questo riguardo, la verifica pertinente consiste, a mio avviso, nello stabilire se, malgrado il provvedimento adottato dallo Stato membro di ricezione, la trasmissione televisiva di cui trattasi possa comunque essere legittimamente diffusa e rimanga legalmente accessibile per i consumatori del suo territorio (52). In questo senso, lo Stato membro di ricezione ostacola la ricezione o la ritrasmissione propriamente detta quando sospende la ritrasmissione di un canale su una rete via cavo o vieta la vendita di un decoder indispensabile per visionare un canale ricevuto via satellite (53). Il canale non può più essere lecitamente ritrasmesso e un telespettatore che lo desidera non può più, in maniera legale, accedervi.
67. Per contro, a mio giudizio, del tutto diversa è la situazione in cui uno Stato membro prevede modalità specifiche per la distribuzione delle trasmissioni televisive. Lo Stato membro di ricezione può richiedere ai distributori di canali televisivi che organizzino la loro offerta in modo da garantire, ad esempio, che i canali pornografici siano ricompresi solo in pacchetti specifici soggetti a condizioni particolari (54), limitare la pubblicità per detta tipologia di canali o, ancora, vietarne la visione nei luoghi pubblici. È vero che tali modalità limitano, in una certa misura, l’accesso a detti canali. Si tratta peraltro del loro stesso obiettivo. Tuttavia, a mio avviso, tali modalità di distribuzione non limitano la ricezione o la ritrasmissione propriamente detta dei canali di cui trattasi. I distributori restano liberi di ricevere detti canali, di includerli nelle loro offerte e di ritrasmetterli e i consumatori possono accedervi legalmente. Nella specie, i telespettatori lituani potevano sempre vedere il canale NTV Mir Lithuania legalmente, abbonandosi al pacchetto adeguato.
68. Resta inteso che dette stesse modalità di distribuzione non possono privare l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13 del suo effetto utile. Ciò accadrebbe se esse favorissero la diffusione di trasmissioni nazionali o avessero una portata tale da rendere, in pratica, eccessivamente difficile la diffusione e l’accesso a una trasmissione proveniente da un altro Stato membro. Tuttavia, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie (55).
69. L’interpretazione contraria, consistente nel vietare, in termini generali, allo Stato membro di ricezione di imporre, per ragioni quali la protezione dei minori o il divieto dell’incitamento all’odio, norme che disciplinano la distribuzione dei servizi di media audiovisivi eccederebbe la logica della ripartizione delle competenze tra Stato membro di origine e Stato membro di ricezione. Le modalità con cui i distributori organizzano le proprie offerte di pacchetti nei confronti dei consumatori del secondo Stato è un aspetto che, in via ipotetica, non può essere controllato dal primo Stato.
70. Occorre qui sottolineare un ulteriore aspetto di carattere contestuale. Non sarà sfuggito che le condizioni previste nell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/13 (56) sono oltremodo stringenti. Tale rigore si giustifica, a mio parere, alla luce del fatto che la sospensione di un siffatto servizio rappresenta una violazione grave della libera circolazione dei servizi di media audiovisivi. Dette condizioni sono il frutto di un bilanciamento astratto tra, da una parte, la libertà di ricezione e di ritrasmissione, che concretizza la libertà di espressione e la libera prestazione di servizi, e, dall’altra, determinati interessi pubblici degli Stati membri. Tale gravità impone, in cambio, condizioni rigorose (57). Per contro, come sottolinea la LRTK, l’obbligo di spostare un determinato canale all’interno di pacchetti a pagamento ha, sulla diffusione di tale canale, un impatto molto più limitato rispetto a una sospensione. Sarebbe sproporzionato e inadeguato applicare a un provvedimento siffatto le medesime condizioni.
71. L’interpretazione da me suggerita non è rimessa in discussione, a mio parere, dall’argomento addotto dalla BMA secondo cui, trattandosi di una deroga alla libertà di ricezione e di ritrasmissione prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, l’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva dovrebbe essere interpretato in maniera restrittiva (58).
72. Infatti, come ho già osservato, la libertà di ricezione e di ritrasmissione garantisce alle emittenti che le trasmissioni approvate dallo Stato membro di origine possano, in linea di principio, essere diffuse anche sul territorio di tutti gli Stati membri. Tale libertà non mira, a mio parere, a eliminare ogni ostacolo idoneo a limitare la diffusione dei canali di un’emittente o a nuocere alla loro redditività, come le modalità di distribuzione. Ciò che suggerisco alla Corte non è pertanto di interpretare una deroga in senso estensivo, ma di riconoscere la giusta portata al principio stesso.
73. Osservo, inoltre, che il provvedimento oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza Mesopotamia Broadcast e Roj TV (59), consistente in un divieto totale di attività, era idoneo a ostacolare l’attività dell’emittente interessata in misura ben maggiore della norma di composizione dei pacchetti qui controversa. Nell’ambito di detta causa, il governo tedesco aveva fatto tutto quanto tecnicamente possibile per limitare la diffusione da parte della Roj TV di contenuti incitanti all’odio. Pertanto, a mio parere, sarebbe paradossale condannare l’obbligo previsto all’articolo 33, paragrafi 11 e 12, punto 1, della legge sull’informazione pubblica pur avendo ritenuto valido il provvedimento oggetto di detta sentenza. Il primo attua interessi analoghi a quelli alla base del secondo, ma con un’intensità inferiore.
74. Del resto, l’interpretazione da me proposta non equivale a dare carta bianca allo Stato membro di ricezione. Un provvedimento come quello previsto all’articolo 33, paragrafi 11 e 12, punto 1, della legge sull’informazione pubblica, pur non rientrando, a mio parere, nell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13, ricade comunque nell’articolo 56 TFUE (60). Come ho già sottolineato, esso può integrare una restrizione alla libera prestazione di servizi, ma tale restrizione può essere giustificata.
75. Infatti, il provvedimento de quo non opera alcuna discriminazione diretta o indiretta a favore dei contenuti nazionali e persegue un obiettivo di interesse generale. Esso mi sembra inoltre superare con successo l’esame di proporzionalità (61). Le autorità lituane non hanno puramente e semplicemente vietato l’accesso al canale NTV Mir Lithuania, ma si sono limitate a circoscriverne il pubblico. In tale contesto, posto che la fornitura di servizi di media audiovisivi è intrinsecamente collegata alla libertà di espressione, la disciplina di cui trattasi deve, per essere compatibile con la libera prestazione di servizi, essere anche conforme ai diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto (62) e, in particolare, all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ma, ancora una volta, la libertà di espressione non è una prerogativa assoluta e gli esami di giustificazione e di proporzionalità dovrebbero giocare a favore delle autorità lituane (63).
76. A questo riguardo, non si deve dimenticare il contesto della presente causa. In base a quanto indicato dalla LRTK e dal governo lituano, l’articolo 33, paragrafi 11 e 12, punto 1, della legge sull’informazione pubblica è stato adottato al fine di proteggere lo spazio di informazione lituano e di fornire una risposta celere (64) alla propaganda russa, nel contesto della guerra di informazione che i paesi baltici subiscono in ragione della loro situazione geopolitica. Le istituzioni stesse dell’Unione hanno constatato che gli Stati baltici si trovano ad affrontare la diffusione nei media di false informazioni destinate in maniera mirata alle loro minoranze russofone con l’obiettivo di denigrarli, di compromettere le argomentazioni europee basate sui valori democratici, sui diritti umani e sullo Stato di diritto e, più in generale, di destabilizzare la situazione politica, economica e sociale di detti Stati (65). Tenuto conto dell’influenza particolarmente importante della televisione sulla formazione dell’opinione pubblica, la reazione del legislatore lituano appare del tutto ragionevole.
77. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere dichiarando che l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13 deve essere interpretato nel senso che non rientra in tale disposizione un provvedimento adottato dallo Stato membro di ricezione di un canale televisivo proveniente da un altro Stato membro, consistente nell’obbligo, per gli operatori che distribuiscono canali televisivi ai consumatori del primo Stato, di trasmettere e ritrasmettere il canale di cui trattasi solo in pacchetti a pagamento o mediante un supplemento di prezzo.
4. In subordine: sull’obbligo per lo Stato membro di ricezione di rispettare le condizioni previste nell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/13 (seconda questione)
78. Ipotizzando, contrariamente a quanto da me proposto, che l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13 debba essere interpretato nel senso che ricomprende una misura come quella oggetto dell’articolo 33, paragrafi 11 e 12, punto 1, della legge sull’informazione pubblica, il giudice del rinvio chiede, con la sua seconda questione, se, conformemente al diritto dell’Unione, detta misura possa essere adottata quando non sono soddisfatte le condizioni previste da detto articolo 3, paragrafo 2.
79. Mi sembra difficile negare che, nel sistema della direttiva 2010/13, lo Stato membro di ricezione che intenda adottare, nei confronti di un servizio di media audiovisivi proveniente da un altro Stato membro, un provvedimento che ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, sia tenuto a rispettare le condizioni previste a tale paragrafo 2 (66).
80. Certamente, come emerge dal suo articolo 4, paragrafo 1, la direttiva 2010/13 fissa prescrizioni minime. Pertanto, gli Stati membri possono prevedere disposizioni più dettagliate o più rigorose di quelle stabilite dalla medesima direttiva. Tuttavia, tale facoltà è riconosciuta agli Stati membri solo con riferimento alle emittenti soggette alla loro giurisdizione. In altre parole, lo Stato membro che effettua la trasmissione può andare oltre i requisiti fissati da detta direttiva, ma non lo Stato membro di ricezione (67).
81. Resta ancora da stabilire se lo Stato membro di ricezione possa avvalersi del diritto primario per giustificare l’adozione di un provvedimento che non rispetta le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/13. A questo riguardo, ricordo che l’articolo 52 TFUE prevede motivi di giustificazione di cui gli Stati membri possono avvalersi, concernenti, in particolare, l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza e che tali motivi di giustificazione sono resi applicabili alla libera prestazione di servizi in forza del rinvio contenuto nell’articolo 62 TFUE. Osservo che la Corte non ha ancora preso posizione su tale questione (68).
82. A mio giudizio, come sostenuto in udienza dalla Commissione, ove si ammetta che una determinata misura rientra nell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13, e ove tale misura sia fondata su una ragione attinente ai settori coordinati da detta direttiva, lo Stato membro di ricezione non può avvalersi del diritto primario per andare oltre quanto ammesso da detta disposizione.
83. Infatti, conformemente a una giurisprudenza consolidata della Corte, la facoltà riconosciuta agli Stati membri di avvalersi delle giustificazioni previste dal Trattato FUE è riconosciuta loro solo in mancanza di un’armonizzazione delle norme applicabili (69). Una misura vietata da una direttiva che dà attuazione alla libera prestazione di servizi non può essere giustificata sulla base del diritto primario. La Corte ritiene che il legislatore dell’Unione, quando adotta un atto di diritto secondario che implementa una libertà di circolazione sancita dal Trattato FUE (70), possa limitare la possibilità di invocare tali giustificazioni (71).
C. Conclusione
84. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) come segue:
L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) deve essere interpretato nel senso che non rientra in tale disposizione un provvedimento adottato dallo Stato membro di ricezione di un canale televisivo proveniente da un altro Stato membro, consistente nell’obbligo, per gli operatori che distribuiscono canali televisivi ai consumatori del primo Stato, di trasmettere o ritrasmettere il canale in questione solo in pacchetti a pagamento o mediante un supplemento di prezzo.
1 Lingua originale: il francese.
2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU 2010, L 95, pag. 1).
3 V., in particolare, sentenza del 26 luglio 2017, Persidera (C‑112/16, EU:C:2017:597, punto 24 e giurisprudenza citata).
4 V., in particolare, ordinanza del 10 giugno 2011, Mohammad Imran (C‑155/11 PPU, EU:C:2011:387, punti 17 e 18), e sentenze del 12 marzo 1998, Djabali (C‑314/96, EU:C:1998:104, punti 20 e 21) e del 20 gennaio 2005, García Blanco (C‑225/02, EU:C:2005:34, punti da 29 a 31).
5 Non si deve confondere la modifica o l’abrogazione di un atto amministrativo da parte di un’autorità, che non equivale al riconoscimento della sua illegittimità e produce un effetto ex nunc, con l’annullamento di detto atto da parte di un’autorità giurisdizionale in forza della quale l’atto annullato viene rimosso retroattivamente dall’ordinamento giuridico e si considera come mai esistito. V., in tal senso, sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 68).
6 La BMA afferma che la decisione controversa ha comportato una diminuzione dei suoi ricavi pubblicitari.
7 V., per analogia, sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punti da 61 a 64 e la giurisprudenza citata).
8 V., per analogia, sentenza del 4 ottobre 1991, Society for the Protection of Unborn Children Ireland (C‑159/90, EU:C:1991:378, punto 15 e giurisprudenza citata).
9 Direttiva del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU 1989, L 298, pag. 23), detta «direttiva televisione senza frontiere». L’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva di cui trattasi era inizialmente limitato alle trasmissioni televisive. Successivamente, esso è stato ampliato ai servizi per la visione di programmi a richiesta, trasmessi, in particolare, via Internet. Tali differenti servizi sono stati allora riuniti sotto la denominazione «servizi di media audiovisivi».
10 Considerando 104 della direttiva 2010/13. La medesima idea è espressa anche nel suo considerando 8, per quanto concerne la radiodiffusione televisiva, con l’espressione «libera circolazione (...) delle trasmissioni televisive». La radiodiffusione televisiva è oggetto anche della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989, cui hanno aderito 20 Stati membri, tra cui la Repubblica di Lituania. Ricordo che i lavori relativi a detta convenzione e alla direttiva 89/552 si erano svolti contemporaneamente nell’ottica di farne degli strumenti paralleli diretti a perseguire obiettivi similari e fondati sulla medesima tipologia di regole.
11 Questi stessi requisiti riguardano anche la pubblicità, le sponsorizzazione, la televendita, la protezione dei minori, la promozione delle opere europee e l’accesso all’informazione su eventi di particolare rilevanza per la società.
12 Dai considerando 33 e 34 della direttiva 2010/13 emerge che il legislatore dell’Unione ha reputato tale principio fondamentale per la creazione di un mercato interno dei servizi di media audiovisivi al fine, in particolare, di garantire ai fornitori di tali servizi la certezza giuridica e di promuovere il pluralismo dei media nell’Unione. Inoltre, dal considerando 36 della medesima direttiva risulta che detto legislatore ha reputato il controllo esercitato dallo Stato membro di origine come, in linea di principio, sufficiente per assicurare il rispetto delle norme di base fissate da detta direttiva.
13 V. paragrafo 52 delle presenti conclusioni.
14 Come emerge dalla decisione di rinvio, per pacchetto di canali si intende un pacchetto di canali televisivi composti e offerti ai consumatori da un’emittente televisiva o da un’altra persona che fornisce a detti consumatori servizi di distribuzione di canali o di programmi televisivi. Il pacchetto di base è un insieme di canali così composto e fornito, a canone fisso, a tutti i consumatori dei servizi di cui trattasi. Un pacchetto a pagamento è un insieme di canali trasmesso ai consumatori a fronte del pagamento di un supplemento che non è compreso nel prezzo del pacchetto di base.
15 Nelle sue osservazioni, la LRTK ha osservato che il programma in questione «presentava contenuti falsi e incitanti all’ostilità e all’odio fondati sulla nazionalità nei confronti dei paesi baltici, riguardanti la collaborazione di lituani e lettoni nell’ambito dell’Olocausto e la politica interna dei paesi baltici, detta nazionalista e neonazista, e integrante una minaccia per la minoranza russa residente sul rispettivo territorio». Secondo la suddetta autorità, il programma di cui trattasi si rivolgeva «in maniera mirata alla minoranza russofona della Lituania» ed era finalizzato, mediante diverse tecniche di propaganda, a «influenzare, in maniera negativa e suggestiva, l’opinione di detto gruppo sociale sulla politica interna ed estera della Lituania, dalla Lettonia e dall’Estonia, ad accentuare il divario e la polarizzazione della società, a sottolineare la tensione creata all’interno di detta regione dell’Europa orientale dai paesi occidentali e il ruolo di vittima della Russia». Tornerò su questi aspetti nel paragrafo 76 delle presenti conclusioni.
16 Nelle sue osservazioni, la Commissione ha precisato che la LRTK ha interpretato detta nozione alla luce della sentenza del 22 settembre 2011, Mesopotamia Broadcast e Roj TV (C‑244/10 e C‑245/10, EU:C:2011:607, punti da 41 a 44). In detta sentenza, la Corte ha stabilito che, a norma della direttiva 89/552, rientrano nella nozione di «incitamento all’odio» i messaggi che contribuiscono ad attizzare gli scontri violenti tra le persone di etnie o di comunità differenti che vivono in uno stesso Stato e a esacerbare le tensioni tra di esse arrecando quindi pregiudizio alla comprensione fra i popoli. Stabilire, in termini assoluti, la soglia a partire dalla quale la presentazione parziale e sleale di eventi storici o di attualità ricade nell’incitamento all’odio non è cosa facile. Tuttavia, ciò oltrepassa l’oggetto delle presenti conclusioni.
17 V. articolo 2, paragrafo 6, e considerando 39 della direttiva 2010/13, in base ai quali la direttiva di cui trattasi non si applica ai servizi di media audiovisivi che sono destinati a essere ricevuti solo nei paesi terzi e non sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri per mezzo di apparecchiature comuni destinate al pubblico.
18 V. considerando 54 della direttiva 2010/13.
19 V. articolo 1, punto 1, lettera f), della direttiva 2010/13.
20 Il termine «collegamento terra-satellite», o uplink, indica la trasmissione di segnali da una stazione di terra a un satellite, contrapposto al «collegamento satellite-terra» o downlink, che corrisponde alla trasmissione di segnali dal satellite verso terra.
21 È qui necessario ricordare un aspetto di carattere contestuale. La popolazione degli Stati baltici (Estonia, Lettonia e Lituania) comprende un’ampia minoranza russofona riconducibile al massiccio fenomeno di immigrazione che detti Stati hanno conosciuto nel periodo dell’URSS e dell’uso, all’epoca imposto, della lingua russa. Pertanto, all’interno di ciascuno di detti Stati coabitano due comunità linguistiche. Le emittenti televisive nazionali trasmettono i loro programmi nella lingua ufficiale dello Stato interessato, mentre le tecnologie satellitari e via cavo consentono la diffusione alla minoranza russa di canali televisivi russi. V., in particolare, Jõesaar, A., «One Country, Two Polarised Audiences: Estonia and the Deficiency of the Audiovisual Media Services Directive», Media and Communication, 2015, volume 3, n. 4.
22 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33).
23 V. la definizione del «servizio di media audiovisivo», contenuta nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2010/13, e di «fornitore di servizi di media», presente in detto stesso paragrafo 1, lettera d), il considerando 26 della direttiva medesima nonché la definizione della nozione di «servizio di comunicazione elettronica» di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21.
24 Per chiarezza, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/13 affronta la ritrasmissione unicamente quale modalità di erogazione di servizi di media audiovisivi. Tale direttiva non si applica ai servizi di ritrasmissione in quanto tali. Essa disciplina il contenuto diffuso e non le sue modalità di diffusione.
25 Ricordo che la direttiva 2010/13 non armonizza le autorizzazioni o le licenze rilasciate dagli Stati membri che si ritengono competenti a disciplinare un fornitore di servizi di media audiovisivi sulla base dell’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva. Pertanto, la licenza rilasciata alla BMA da parte dell’OFCOM non ha, in sé, alcun valore sotto il profilo del diritto dell’Unione.
26 Ciò accadrebbe, ad esempio, se uno Stato membro ritenesse, alla luce del suo diritto nazionale, che un operatore stabilito sul suo territorio assume la responsabilità editoriale su un contenuto, mentre un secondo Stato membro reputa, sulla base delle proprie regole, che a farlo sia un altro operatore soggetto alla sua giurisdizione.
27 V., per detta definizione, Schulz, W., Heilmann, S., «La responsabilité éditoriale – Notes sur un concept clé de la règlementation des services de médias audiovisuels», IRIS Spécial: La responsabilité éditoriale, Observatoire européen de l’audiovisuel, Strasburgo, 2008, pag. 17.
28 V., su quest’ultimo punto, il documento del Consiglio d’Europa dal titolo Recommendation CM/Rec(2011)7 of the Committee of Ministers to member states on a new notion of media, adottato il 21 settembre 2011, punti da 29 a 36, in particolare punto 34.
29 La direttiva 2013/10 utilizza alternativamente le nozioni di «responsabilità editoriale» e di «decisioni editoriali». Non vi è, a mio giudizio, motivo di distinguere tra dette due nozioni. Per stabilire in cosa consista una «decisione editoriale», devono essere utilizzati i criteri che caratterizzano la responsabilità editoriale.
30 Nella specie, in base alle indicazioni fornite in udienza dalla BMA, il canale NTV Mir Lithuania è trasmesso via satellite verso una stazione situata in Lettonia (downlink), che ritrasmette il segnale a operatori via cavo in Lituania, i quali, a loro volta, ritrasmettono detto canale ai telespettatori lituani. Secondo il governo lituano, il satellite in questione non sarebbe soggetto alla giurisdizione del Regno Unito e nemmeno il collegamento terra-satellite (uplink) connesso al medesimo sarebbe situato sul territorio di detto Stato membro. Si tratterebbe in realtà di un satellite russo e tale collegamento terra-satellite si troverebbe al di fuori dell’Unione.
31 Tuttavia, la BMA ha osservato che è possibile visionare il canale su Internet in altri Stati membri. In ogni caso, ciò non rimette in discussione il fatto che esso è destinato al pubblico lituano.
32 V. considerando 40 della direttiva 2010/13.
33 Su quest’ultimo punto, e senza voler assolutamente mettere in discussione la capacità di supervisione dell’OFCOM (autorità che, al contrario, ha in più occasioni sanzionato la BMA per programmi diffusi sul canale NTV Mir Lithuania), osservo che per la LRTK sembra più facile controllare detto canale rispetto all’OFCOM, dal momento che esso è diffuso essenzialmente in lingua russa. Nella specie, l’OFCOM ha potuto procedere al controllo del programma controverso solo dopo averlo fatto tradurre integralmente in lingua inglese. Inoltre, la LRTK e l’OFCOM non hanno espresso una stessa opinione sul suo contenuto. Mentre per la prima, tenuto conto del contesto geopolitico in cui si trovano gli Stati baltici (v. nota 21 e paragrafo 76 delle presenti conclusioni), detto programma ricadrebbe nell’incitamento all’odio, la seconda, esterna a tale contesto, ha ritenuto che esso violasse le regole in materia di imparzialità dei contenuti. V. Ofcom Broadcast and On Demand Bulletin, n. 319, 19 dicembre 2016, pagg. da 28 a 50.
34 Secondo la Corte, l’elusione delle norme dello Stato membro di ricezione non esclude l’operatore di cui trattasi dal campo di applicazione della libera prestazione di servizi. Per contro, detto Stato membro può invocare tale circostanza quale giustificazione per derogare a detta libertà. V. sentenze del 3 dicembre 1974, van Binsbergen (33/74, EU:C:1974:131, punto 13), e del 5 ottobre 1994, TV10 (C‑23/93, EU:C:1994:362, punti 15, 20 e 21).
35 Detta società avrebbe, in particolare, preso tale decisione in reazione all’adozione da parte della LRTK, il 19 marzo 2014, della decisione di sospendere la ritrasmissione della NTV Mir Lithuania.
36 V., inoltre, considerando 41 e 42 della direttiva 2010/13.
37 Il paragrafo 2, primo comma, richiede, alla sua lettera a), che una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro abbia violato in maniera evidente, grave e seria, in particolare, il divieto di cui all’articolo 6 e, alla sua lettera b), che nel corso dei dodici mesi precedenti l’emittente televisiva abbia già violato almeno due volte il suddetto divieto.
38 Il paragrafo 2, primo comma, lettera c), stabilisce che lo Stato membro di ricezione deve notificare per iscritto all’emittente televisiva e alla Commissione le pretese violazioni e i provvedimenti che intende adottare in caso di nuove violazioni. Conformemente alla lettera d) di detto comma, lo Stato di ricezione può prendere provvedimenti solo se le consultazioni con lo Stato membro che effettua la trasmissione e la Commissione non hanno consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni da detta notifica e persiste la pretesa violazione. Inoltre, a norma del secondo comma di detto paragrafo 2, entro due mesi a decorrere dalla notifica del provvedimento, la Commissione deve adottare una decisione sulla compatibilità del provvedimento col diritto dell’Unione.
39 V., per quanto attiene agli elementi da prendere in considerazione ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a. (C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 47 e giurisprudenza citata).
40 Mi riferisco qui alla causa «Red Hot TV», che ha occupato le cronache nel Regno Unito all’inizio degli anni ’90 e in cui si discuteva di un canale televisivo pornografico diffuso all’interno di detto Stato membro via satellite e utilizzando un collegamento terra-satellite sito in Danimarca. Le autorità britanniche avevano cercato di impedire detta diffusione sanzionando, in particolare, la fornitura dei decoder che ne permettevano la visione. La Red Hot TV aveva allora contestato tale provvedimento affermando che, in base alla sua formulazione letterale, l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/552 autorizzava unicamente lo Stato membro di ricezione a sospendere la ritrasmissione di una trasmissione proveniente da un altro Stato membro. La questione era stata sottoposta alla Corte (causa C‑327/93) ma la Red Hot TV è fallita e la controversia nazionale si è conclusa prima che essa potesse pronunciarsi. V. Dann, P., «The Red Hot Channel: pornography without frontiers», Entertainment Law Review, 1993, 4(6), pagg. da 191 a 193.
41 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la [direttiva 89/552] (GU 1997, L 202, pag. 60). V., per tali spiegazioni, proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la [direttiva 89/552] [COM(95)86 def.] (GU 1995, C 185, pag. 4), pagg. 16, 19 e 33.
42 Il considerando 15 della direttiva 97/36 precisava ugualmente che detto articolo 2 bis riguardava i provvedimenti «volti a limitare la ricezione e/o sospendere la ritrasmissione di emittenti televisive». L’uso del termine «limitazione» della ricezione, contrapposto a «sospensione» della ritrasmissione, mi sembra trovare una spiegazione di ordine pratico. Quando un canale è trasmesso da un satellite e il segnale viene ricevuto direttamente dalle antenne dei telespettatori di uno Stato membro, quest’ultimo non ha, di norma, la possibilità tecnica di sospendere detta trasmissione. Tutto quello che può fare, a rigore, è limitare la ricezione di tale canale, in particolare, vietando, come nella causa «Red Hot TV», la vendita di un eventuale decoder necessario alla sua visione. Nei due casi, l’idea è di far cessare, nella misura possibile, la diffusione di una trasmissione.
43 Allo stesso modo, l’articolo 24, paragrafo 2, della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera – che, lo ricordo, intende essere uno strumento parallelo alla direttiva 89/552 e, per estensione, alla direttiva 2010/13 – stabilisce che, a determinate condizioni, lo Stato di ricezione può «sospendere, a titolo provvisorio, la ritrasmissione» di un programma. Il punto 322 della relazione esplicativa che accompagna detta convenzione indica che tale procedura mira a «evitare la sospensione arbitraria della ritrasmissione da parte [dello Stato] di ricezione» (il corsivo è mio). Inoltre, ricordo che detta convenzione è stata rivista con il protocollo (STE n. 171), entrato in vigore il 1° marzo 2002, proprio al fine di tener conto delle modifiche introdotte nella direttiva 89/552 con la direttiva 97/36. Orbene, tale articolo 24, paragrafo 2, non è stato modificato.
44 V., in particolare, sentenze del 31 marzo 1993, Kraus (C‑19/92, EU:C:1993:125, punto 32); del 13 dicembre 2007, Commissione/Italia (C‑465/05, EU:C:2007:781, punto 17), nonché del 17 novembre 2015, RegioPost (C‑115/14, EU:C:2015:760, punto 69).
45 Nella sentenza del 30 aprile 1974, Sacchi (155/73, EU:C:1974:40, punto 6), la Corte ha stabilito che le trasmissioni televisive costituiscono «servizi» ai sensi dell’articolo 56 TFUE. La direttiva 2010/13 è stata così adottata sulla base degli articoli 53, paragrafo 1, e 62 TFUE.
46 V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni.
47 V. considerando 2, 5, 21 e 45 della direttiva 2010/13.
48 V., sulla direttiva 89/552, sentenze del 10 settembre 1996, Commissione/Belgio (C‑11/95, EU:C:1996:316, punti 42 e 92); del 29 maggio 1997, Denuit (C‑14/96, EU:C:1997:260, punti da 32 a 36), e del 22 settembre 2011, Mesopotamia Broadcast e Roj TV (C‑244/10 e C‑245/10, EU:C:2011:607, punti 35 e 36). L’interpretazione fornita dalla Corte in tali sentenze può, a mio giudizio, essere applicata alla direttiva 2010/13.
49 V. sentenze del 9 luglio 1997, De Agostini e TV-Shop (da C‑34/95 a C‑36/95, EU:C:1997:344, punti da 32 a 38), e del 22 settembre 2011, Mesopotamia Broadcast e Roj TV (C‑244/10 e C‑245/10, EU:C:2011:607, in particolare punto 37).
50 Sentenza del 22 settembre 2011 (C‑244/10 e C‑245/10, EU:C:2011:607, punti da 51 a 53).
51 La fornitura di pacchetti via cavo al pubblico è, per contro, un «servizio di comunicazione elettronica» rientrante, in particolare, nella direttiva 2002/21. V. sentenza del 7 novembre 2013, UPC Nederland (C‑518/11, EU:C:2013:709, punto 44).
52 V. sentenza del 22 settembre 2011, Mesopotamia Broadcast e Roj TV (C‑244/10 e C‑245/10, EU:C:2011:607, punto 52).
53 A mio parere, tale interpretazione trova conferma nel considerando 10 della recente direttiva (UE) 2018/1808, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della [direttiva 2010/13], in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato (GU 2018, L 303, pag. 69), secondo cui lo Stato membro di ricezione non deve, in linea di principio, adottare misure che «ostino alla ritrasmissione, sul proprio territorio, di trasmissioni televisive provenienti da un altro Stato membro» (il corsivo è mio).
54 V., a titolo esemplificativo, in Francia, il punto D della recommandation no 2004-7 du 15 décembre 2004 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant en métropole et dans les départements d’outre-mer des programmes de catégorie V (raccomandazione n. 2004‑7 del 15 dicembre 2004 agli editori e ai distributori di servizi di televisione che distribuiscono programmi di categoria V nel territorio metropolitano e nei dipartimenti d’oltremare, JORF n. 298 del 23 dicembre 2004) che prevede, essenzialmente, che i fornitori di pacchetti comprendenti canali pornografici debbano proporre un’offerta priva di essi a condizioni commerciali che non favoriscano l’offerta globale che li ricomprende. V., altresì, in Romania, l’articolo 27, paragrafo 2, della decisione n. 220, del 24 febbraio 2011, del Consiglio nazionale per la radiotelevisione (testo disponibile in inglese all’indirizzo ), secondo cui i programmi classificati come «+18» proposti da fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione di Stati membri diversi dalla Romania devono necessariamente essere trasmessi nell’ambito di pacchetti opzionali dedicati specificamente agli adulti.
55 In particolare, la normativa controversa nel procedimento principale non impone affatto che il canale sia trasmesso a un prezzo proibitivo. L’articolo 33, paragrafo 11, della legge sull’informazione pubblica vieta unicamente ai fornitori di pacchetti di prevedere sovvenzioni o sostenere i pacchetti a pagamento o di riconoscere loro un qualche vantaggio e di fornirli a un prezzo inferiore ai costi da essi sostenuti per acquistare, ritrasmettere o trasmettere via Internet i canali che li compongono.
56 Ricordate alle note 37 e 38 delle presenti conclusioni.
57 V., in questo senso, relazione esplicativa che accompagna la convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, punto 328.
58 V. considerando 43 della direttiva 2010/13.
59 Sentenza del 22 settembre 2011 (C‑244/10 e C‑245/10, EU:C:2011:607).
60 Certamente, come ho osservato alla nota 51 delle presenti conclusioni, la fornitura di pacchetti di canali via cavo rientra nella direttiva 2002/21. Tuttavia, dall’articolo 1, paragrafo 3, di detta direttiva emerge che essa fa salve le misure adottate a livello nazionale, in conformità del diritto dell’Unione, per perseguire obiettivi di interesse generale. Pertanto, occorre esaminare il provvedimento oggetto del procedimento principale alla luce del diritto primario dell’Unione.
61 Ricordo che, conformemente al principio di proporzionalità, l’applicazione delle normative nazionali di uno Stato membro ai prestatori stabiliti in altri Stati membri dev’essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento. V., in particolare, sentenza del 18 luglio 2007, Commissione/Germania (C‑490/04, EU:C:2007:430, punto 65 e giurisprudenza citata).
62 V. sentenze del 18 giugno 1991, ERT (C‑260/89, EU:C:1991:254, punti da 42 a 45), e del 30 aprile 2014, Pfleger e a. (C‑390/12, EU:C:2014:281, punto 36).
63 La Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata in più occasioni sulla lotta contro l’incitamento all’odio. Essa ricorda, in tale contesto, che la libertà di espressione non è una prerogativa assoluta e che il divieto di tali contenuti può giustificare il divieto di trasmettere un programma (v., in particolare, la recente sentenza Corte EDU, 17 aprile 2018, Roj TV A/S c. Danimarca, CE:ECHR:2018:0417DEC002468314, punti da 37 a 39, 41 e 42). Ciò deve valere ancor più nel caso di una misura che si limita a disciplinare la distribuzione di un canale televisivo.
64 Ricordo che la procedura prevista all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/13, oltre ad essere rigorosa, è anche piuttosto lunga. Ciò spiega perché il ricorso ad essa (e il suo successo) è, nella prassi, raro. V. European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA), Report on territorial jurisdiction in a converged environment, 17 maggio 2016, in particolare pagg. 9 e 12. Inoltre, per quanto attiene alla radiodiffusione televisiva, all’epoca dei fatti oggetto del procedimento principale, la direttiva di cui trattasi non prevedeva alcuna procedura d’urgenza che permettesse di derogare immediatamente alla libertà di ricezione e di ritrasmissione di una trasmissione televisiva, benché un provvedimento siffatto fosse già ivi previsto, in relazione ai servizi di media audiovisivi a richiesta, all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva de qua. Tuttavia, osservo che la recente direttiva 2018/1808 è intervenuta estendendo detta procedura d’urgenza alle trasmissioni televisive.
65 Termini ripresi dalla risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sulla comunicazione strategica dell’UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi [2016/2030(INI)] e dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 24 aprile 2018, «Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo» [COM(2018)236 final]. V. anche decisione della Commissione, del 10 luglio 2015, relativa alla compatibilità delle misure adottate dalla Lituania in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della [direttiva 2010/13] [C(2015) 4609 final]. Tale decisione ha fatto seguito alla sospensione da parte di detto Stato membro della diffusione sul suo territorio del canale russo RTR Planeta, soggetto alla giurisdizione svedese.
66 Fatta salva, tuttavia, la procedura prevista all’articolo 4, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2010/13.
67 V., per analogia, sentenza del 18 dicembre 2007, Laval un Partneri (C‑341/05, EU:C:2007:809, punti 79 e 80).
68 L’argomento era stato sollevato come mezzo di difesa dal Regno del Belgio nel ricorso per inadempimento che ha dato luogo alla sentenza del 10 settembre 1996, Commissione/Belgio (C‑11/95, EU:C:1996:316, punti 91 e 92), resa sulla base della direttiva 89/552. Tuttavia, in tale sentenza, la Corte non ha ritenuto necessario risolvere la questione.
69 V., in tal senso, sentenza del 18 marzo 1980, Debauve e a. (52/79, EU:C:1980:83, punto 15).
70 Ricordo che la direttiva 2010/13 è stata adottata sulla base, in particolare, dell’articolo 62 TFUE. Pertanto, il legislatore ha inteso dare attuazione, nel campo di applicazione di detta direttiva, alle possibilità di deroga in forza dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza. V., nello stesso senso, conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa Commissione/Belgio (C‑11/95, EU:C:1996:178, paragrafi da 100 a 104).
71 V. sentenza del 16 giugno 2015, Rina Services e a. (C‑593/13, EU:C:2015:399, punto 40 e giurisprudenza citata).