CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NILS WAHL
presentate il 24 gennaio 2019 ( 1 )
Causa C-660/17 P
RF
Contro
Commissione europea
«Impugnazione – Inosservanza dei termini per il deposito di un ricorso dinanzi al Tribunale – Controricorso – Ritardo inusuale nella spedizione postale – Articolo 45 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore – Criteri di valutazione»
1.
Per garantire la parità delle armi dinanzi agli organi giurisdizionali, i termini processuali sono, in linea di principio, perentori. Come dinanzi alla maggior parte dei giudici nazionali, tuttavia, l’inosservanza di tali termini non sempre comporta la decadenza in un procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione. In particolare, ai sensi dell’articolo 45, secondo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, «[n]essuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l’interessato provi l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore».
2.
Nell’ordinanza impugnata ( 2 ), il ricorso di annullamento di RF è stato dichiarato manifestamente irricevibile in quanto era stato presentato oltre il termine. Il Tribunale ha ritenuto che RF non fosse stata in grado di dimostrare la sussistenza di un caso fortuito o di forza maggiore per giustificare il mancato rispetto del termine previsto per depositare l’originale firmato del ricorso nella cancelleria del Tribunale. Il Tribunale ha considerato, in particolare, che un ritardo significativo causato da problemi tecnici interni del prestatore del servizio postale in questione non costituiva un caso fortuito o di forza maggiore.
3.
Il presente ricorso proposto da RF consente alla Corte di fornire indicazioni su come debba essere interpretato l’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Pertanto, esso offre alla Corte una gradita opportunità per chiarire la sua giurisprudenza relativa al significato di caso fortuito, nozione che a livello concettuale è strettamente connessa a quella di forza maggiore.
I. Quadro giuridico
A. Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
4.
L’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, inserito nel titolo III del medesimo, dispone quanto segue:
«Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza.
Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l’interessato provi l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore».
5.
L’articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea così recita:
«La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III.
La procedura dinanzi al Tribunale è precisata e completata, per quanto necessario, dal suo regolamento di procedura. (…)».
B. Regolamento di procedura del Tribunale
6.
Il titolo terzo del regolamento di procedura del Tribunale ( 3 ) riguarda i ricorsi diretti. Il capo 1, sezione 4, di tale titolo stabilisce le norme in materia di termini.
7.
L’articolo 58 recita:
«1. I termini processuali previsti dai trattati, dallo statuto e dal presente regolamento si computano nel modo seguente:
(…)
b)
un termine espresso in settimane, in mesi o in anni scade con lo spirare del giorno che, nell’ultima settimana, nell’ultimo mese o nell’ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto l’atto a partire da cui il termine dev’essere calcolato; se, in un termine espresso in mesi o in anni, il giorno determinato per la sua scadenza manca nell’ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell’ultimo giorno di detto mese;
(…)».
8.
L’articolo 60 della medesima sezione riguarda la proroga di tali termini in ragione della distanza. Esso stabilisce che «[i] termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni».
9.
Il capo 2 del titolo terzo riguarda gli atti processuali. Ai sensi dell’articolo 72:
«1. Un atto processuale è depositato in cancelleria in versione cartacea, eventualmente dopo la trasmissione di una copia dell’originale di tale atto mediante telefax conformemente all’articolo 73, paragrafo 3, oppure secondo le modalità previste nella decisione del Tribunale adottata in forza dell’articolo 74.
2. Tutti gli atti processuali sono datati. Ai fini dei termini processuali si tiene conto soltanto della data e dell’ora del Granducato di Lussemburgo in cui avviene il deposito in cancelleria.
(…)».
10.
L’articolo 73 di detto regolamento dispone quanto segue:
«(…)
2. L’atto, corredato di tutti gli allegati in esso menzionati, è depositato con tre copie per il Tribunale e tante copie in più quante sono le parti in causa. Le copie sono autenticate dalla parte che le deposita.
3. In deroga all’articolo 72, paragrafo 2, seconda frase, la data e l’ora in cui una copia integrale dell’originale firmato di un atto processuale (…) perviene in cancelleria mediante telefax sono prese in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto (…) sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi. A questo termine di dieci giorni non si applica l’articolo 60».
C. Altre disposizioni pertinenti
11.
Per quanto riguarda il deposito degli atti processuali, le norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (in prosieguo: le «norme pratiche del Tribunale») ( 4 ) stabiliscono tra l’altro:
«79. La data di deposito di un atto processuale per telefax è presa in considerazione, ai fini dell’osservanza di un termine, soltanto se il documento originale, munito della firma autografa del rappresentante, che è stato oggetto della trasmissione per telefax, è depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi all’invio, come previsto dall’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento di procedura.
80. Il documento originale munito della firma autografa del rappresentante dev’essere spedito senza indugio, subito dopo l’invio per telefax, senza apportarvi correzioni o modifiche, anche minime.
81. In caso di divergenza tra il documento originale munito della firma autografa del rappresentante e la copia precedentemente pervenuta in cancelleria per telefax, è presa in considerazione solo la data di deposito di tale documento originale firmato».
12.
Per quanto concerne il deposito e la trasmissione degli atti processuali, le istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte (in prosieguo: le «istruzioni pratiche della Corte») ( 5 ) prevedono tra l’altro:
«42.
(…) un atto processuale può essere parimenti inviato alla Corte per posta. (…) [I]n applicazione dell’articolo 57, paragrafo 7, del regolamento di procedura, ai fini dell’osservanza dei termini processuali si tiene conto soltanto della data e dell’ora di deposito dell’originale in cancelleria. Per evitare una qualsivoglia decadenza, si consiglia caldamente, di conseguenza, di effettuare la spedizione in questione mediante lettera raccomandata o corriere espresso, parecchi giorni prima della scadenza del termine stabilito per il deposito dell’atto.
43.
(…) Il deposito di [una copia dell’originale firmato di] un atto processuale mediante [telefax o posta elettronica] vale (…) soltanto a condizione che l’originale firmato dell’atto (…) pervenga esso stesso in cancelleria entro e non oltre dieci giorni dopo l’invio [della copia]. Di conseguenza, quest’originale firmato dev’essere spedito senza indugio, subito dopo l’invio della copia, senza apportarvi correzioni o modifiche, anche solo minime. In caso di divergenza tra l’originale firmato e la copia precedentemente trasmessa, è presa in considerazione solo la data di deposito dell’originale firmato».
II. Fatti e ordinanza impugnata
13.
Il ricorso di RF, volto ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione C(2016) 5925 final, del 15 settembre 2016, di rigetto della denuncia nel caso COMP AT.40251 – Trasporto ferroviario, spedizione di merci (in prosieguo: la «decisione controversa»), è stato trasmesso al Tribunale mediante fax il 18 novembre 2016. L’originale firmato è pervenuto in cancelleria il 5 dicembre 2016, 17 giorni dopo la trasmissione della copia del ricorso tramite fax.
14.
Per quanto riguarda il termine processuale applicabile, il Tribunale ha effettuato i seguenti accertamenti: 1) la decisione controversa era stata notificata a RF il 19 settembre 2016; 2) a norma dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, il ricorso di annullamento doveva essere presentato entro il termine di due mesi dalla notifica; 3) in forza dell’applicazione congiunta dell’articolo 58, paragrafo 1, e dell’articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale, il termine per la presentazione del ricorso era scaduto il 29 novembre 2016 a mezzanotte; 4) a norma dell’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la copia trasmessa per telefax entro la scadenza di tale termine non poteva essere presa in considerazione per la determinazione della data di deposito del ricorso, dato che l’originale firmato non era pervenuto nella cancelleria del Tribunale entro il termine di 10 giorni dalla trasmissione della copia, come indicato in tale disposizione; 5) di conseguenza, il ricorso era stato presentato oltre il termine ( 6 ).
15.
Dall’ordinanza impugnata si evince anche che l’originale firmato era stato inviato per posta lo stesso giorno in cui il ricorso era stato trasmesso al Tribunale per fax. Tuttavia, secondo RF, il tempo impiegato (17 giorni) da Poczta Polska, il principale operatore postale in Polonia, per consegnare il plico contenente l’originale firmato aveva superato la durata normale di spedizione. Poiché la consegna tardiva era dovuta a un problema tecnico interno a Poczta Polska, RF ha sostenuto di aver agito con tutta la diligenza che ci si poteva ragionevolmente attendere da parte sua. Essa ha osservato, in particolare, che l’originale era stato depositato oltre il termine a causa di un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, di conseguenza, il ricorso non doveva essere colpito da decadenza ( 7 ).
16.
In una prima fase, per quanto riguarda la questione se le circostanze invocate da RF fossero sufficienti per dimostrare l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore, il Tribunale ha ricordato, anzitutto, che i termini per avviare un procedimento sono di carattere perentorio; in secondo luogo, che un caso fortuito o di forza maggiore può essere invocato solo in circostanze eccezionali; e, in terzo luogo, che, secondo la giurisprudenza della Corte, il richiedente deve seguire attentamente lo svolgimento del procedimento avviato e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini impartiti ( 8 ).
17.
Il Tribunale ha poi dichiarato che un ricorrente non può invocare un caso fortuito o di forza maggiore in una situazione in cui una persona diligente e accorta sarebbe stata in grado di evitare la scadenza di un termine per avviare un procedimento. Il Tribunale ha anche considerato che solo un evento che non può essere evitato e che, pertanto, costituisce il motivo determinante per la decadenza può essere considerato come un caso fortuito o di forza maggiore ( 9 ).
18.
Inoltre, secondo il Tribunale, non si può dedurre dall’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento di procedura che una consegna postale che superi i 10 giorni di cui alla citata disposizione costituisca automaticamente un caso fortuito o di forza maggiore ( 10 ). A questo proposito, esso ha fatto riferimento all’ordinanza Faktor B. i W. Gęsina ( 11 ) della Corte, una causa che presenta evidenti analogie fattuali con la causa in esame. In detta causa, la Corte ha confermato mediante ordinanza la valutazione del Tribunale secondo la quale il ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore ( 12 ).
19.
In una seconda fase, il Tribunale ha valutato se RF avesse dimostrato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.
20.
Più in particolare, il Tribunale ha esaminato se il ritardo nella spedizione postale fosse stato il motivo determinante della tardività del ricorso di RF e se si fosse trattato di un evento che RF non avrebbe potuto evitare. Alla luce, da un lato, delle spiegazioni fornite da RF e, dall’altro, del suo obbligo di prestare particolare attenzione al corso della spedizione, il Tribunale ha dichiarato che RF non aveva dimostrato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore. Esso ha rilevato, in particolare, che RF non aveva fornito alcuna spiegazione sulle azioni intraprese dopo l’affidamento del plico contenente l’originale al fornitore del servizio postale ai fini della spedizione ( 13 ).
21.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso di annullamento manifestamente irricevibile.
III. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
22.
Con la sua impugnazione, RF chiede che la Corte voglia:
–
annullare l’ordinanza impugnata e rinviare la causa al Tribunale affinché la riesamini e pronunci una decisione nel merito atta a essere impugnata;
–
in subordine, qualora la Corte dovesse ritenere che sussistano le condizioni per statuire definitivamente sulla controversia, annullare l’ordinanza impugnata e accogliere integralmente le conclusioni presentate in primo grado;
–
condannare la Commissione europea alle spese.
23.
La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e condannare RF alle spese.
24.
A norma dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima ha deciso di procedere senza tenere un’udienza di discussione.
IV. Analisi
25.
A sostegno della sua impugnazione, RF solleva quattro motivi. Il primo motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 53 del medesimo. Il secondo motivo verte su una presunta violazione dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale ( 14 ), in quanto il ricorso di RF era stato dichiarato manifestamente irricevibile. Con il terzo motivo RF adduce che il Tribunale sarebbe incorso in errore ritenendo che la stessa non abbia dimostrato la sussistenza di un caso fortuito ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Infine, con il quarto motivo RF asserisce che l’ordinanza impugnata sarebbe viziata da una violazione dell’articolo 1, 6, paragrafo 1, e dell’articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»).
26.
La Commissione sostiene che i motivi d’impugnazione dedotti da RF debbano essere respinti in quanto in parte infondati (primo e secondo motivo d’impugnazione) e in parte irricevibili (terzo e quarto motivo d’impugnazione).
A. Valutazione
1. Primo e secondo motivo d’impugnazione
27.
Con il primo e il secondo motivo d’impugnazione, tra loro intrinsecamente connessi, RF sostiene in sostanza che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel respingere il suo ricorso sulla base dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale in quanto manifestamente irricevibile (secondo motivo). Tale errore deriverebbe da un’interpretazione erronea dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (primo motivo). Più in particolare, essa sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore nell’assimilare la nozione di «forza maggiore» a quella di «caso fortuito». RF afferma, in proposito, che l’ordinanza impugnata confonde la chiara distinzione tra «caso fortuito» e «forza maggiore» stabilita dagli estensori dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Inoltre, RF sostiene che l’interpretazione dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea data dal Tribunale è discriminatoria, in quanto pone coloro che risiedono a maggiore distanza dalla Corte in una situazione di svantaggio.
28.
La Commissione non è d’accordo. Essa afferma che il Tribunale abbia seguito la giurisprudenza costante che non opera una distinzione tra «caso fortuito» e «forza maggiore». Essa rileva, inoltre, che l’interpretazione restrittiva dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo la quale un problema verificatosi nel corso della spedizione postale non può costituire di per sé un caso fortuito o di forza maggiore, è neutra e non penalizza coloro che si trovano a maggiore distanza geografica alla Corte.
a) La valutazione di «caso fortuito o di forza maggiore» ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea: due nozioni, un solo criterio
29.
Riconosco la validità degli argomenti di entrambe le parti.
30.
Come ha giustamente rilevato la Commissione, la giurisprudenza della Corte relativa alla possibilità di non essere soggetti a decadenza ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea non opera una chiara distinzione tra le nozioni di caso fortuito e di forza maggiore. In giurisprudenza dette nozioni sono spesso accorpate ed esaminate in base a identici criteri senza fornire ulteriori spiegazioni per quanto riguarda eventuali differenze.
31.
Le radici della giurisprudenza della Corte in materia di deroghe ai termini processuali possono essere rintracciate nella giurisprudenza sulla forza maggiore nell’ambito della normativa agricola ( 15 ). Di particolare rilevanza è la linea giurisprudenziale iniziata a partire dalla sentenza Busseni ( 16 ), che definisce la nozione di forza maggiore come «avvenimenti esterni che rendono impossibile il verificarsi dell’evento di cui trattasi. Anche se non presuppone un’impossibilità assoluta, essa richiede tuttavia che si tratti di difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà dell’interessato, e che risultino inevitabili malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso» ( 17 ).
32.
Una definizione simile è stata adottata nel contesto dei termini processuali, definizione che copre sia il caso fortuito che la forza maggiore. Dalla sentenza della Corte nella causa Bayer/Commissione ( 18 ) si può dedurre che le nozioni di caso fortuito e di forza maggiore contengono due elementi ciascuna ( 19 ). Tali nozioni contengono un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’interessato, e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, la Corte ha spiegato che, al fine di poter invocare un caso fortuito o di forza maggiore, l’interessato deve seguire attentamente lo svolgimento del procedimento avviato e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini impartiti ( 20 ).
33.
Sebbene la Corte, a quanto mi consta, non abbia mai operato una chiara distinzione tra queste due nozioni, sembra ragionevole supporre che la loro portata non sia esattamente la stessa.
34.
Come si devono interpretare queste nozioni nel contesto dei procedimenti dinanzi ai giudici dell’Unione?
35.
A questo proposito, sarei del parere che la forza maggiore (vis maior) si riferisca a una serie più limitata di eventi estremi («acts of God»). Tali eventi includerebbero senz’altro calamità naturali quali forti inondazioni, terremoti, uragani, ma potrebbe comprendere anche altri eventi (causati dall’uomo) particolarmente imprevedibili ( 21 ). Di conseguenza, a mio avviso, il caso di forza maggiore si riferisce a una forza esterna che impedisce a una parte l’adempimento di un obbligo e non le lascia nessun’altra possibilità di azione (ciò avverrebbe, ad esempio, qualora non sia stato possibile consegnare un pacco poiché il velivolo che lo trasportava è precipitato in mare).
36.
D’altra parte, a mio avviso, la nozione di caso fortuito è in qualche modo più flessibile. Essa può comprendere una più ampia serie di circostanze non riconducibili alla forza maggiore. Tali potrebbero considerarsi varie circostanze anormali, quali interruzioni tecniche, sospensioni della fornitura di energia elettrica, o carenze nei sistemi di comunicazione.
37.
In una certa misura, la definizione di ciascuna di tali nozioni rispetto all’altra è una questione di opinione personale, ed esse potrebbero persino sovrapporsi parzialmente. Tuttavia, indipendentemente dal modo in cui si tracci la linea di demarcazione tra le due nozioni, è chiaro che esse sono strettamente connesse e designano una serie di circostanze eccezionali in presenza delle quali è possibile concedere deroghe all’applicazione dei termini processuali — termini che altrimenti devono essere interpretati restrittivamente. Infatti, l’applicazione restrittiva dei termini è, in linea di principio, necessaria per garantire la certezza del diritto ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia ( 22 ).
38.
Allo stesso tempo, tuttavia, occorre sottolineare che il legislatore ha scelto di elaborare un’eccezione a tale principio processuale fondamentale, una regola che consente di derogare a tali termini. Ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, sia il caso fortuito sia la forza maggiore costituiscono motivi per derogare a tali termini.
39.
A mio parere, la scelta di includere entrambe le nozioni nell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea vale come solida indicazione del fatto che il legislatore non ha voluto interpretare l’elenco delle circostanze di cui all’articolo 45 in maniera troppo restrittiva. Tale scelta è anche un buon indicatore del fatto che il legislatore non ha inteso redigere un elenco esaustivo di circostanze da invocare per derogare ai termini processuali, ma piuttosto una regola flessibile che possa essere adattata alle circostanze del caso di specie.
40.
Il criterio utilizzato dalla Corte per dimostrare l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore, a mio avviso, riflette tali scelte. Sebbene sia vero che la Corte ha ripetutamente affermato che le deroghe ai termini sono ammesse solo in circostanze del tutto eccezionali ( 23 ), tale criterio consente alla Corte di valutare in modo flessibile in ogni singolo caso, in base alle sue peculiarità, se il termine impartito è stato superato in conseguenza di un evento che l’interessato non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere, e quindi evitare, senza sacrifici eccessivi.
41.
Secondo la mia interpretazione della giurisprudenza della Corte, l’esistenza di «caso fortuito o di forza maggiore» dovrebbe pertanto essere valutata nel suo insieme, come un complesso concettuale, sulla base del medesimo criterio che pone l’accento sulla ragionevolezza dell’azione richiesta al soggetto interessato per evitare il superamento del termine impartito: verificando caso per caso se, da un lato, il mancato rispetto delle norme processuali abbia avuto luogo in circostanze anormali ed estranee all’interessato e, dall’altro, se questi abbia adottato misure per evitare le conseguenze dell’evento anormale senza incorrere in sacrifici eccessivi.
42.
Come si verifica necessariamente nei casi in cui è necessaria una valutazione circostanziata, l’individuazione del possibile evento anormale, da un lato, e le misure adeguate per evitare le ripercussioni negative di tale evento, dall’altro, dipenderanno dalle peculiarità del singolo caso.
43.
Fondamentalmente, l’applicazione di tale parametro alquanto flessibile consente di assicurare la parità delle armi tra le parti nei casi in cui un’applicazione rigorosa dei termini processuali porrebbe le parti in causa in una situazione di disparità.
b) L’errore di diritto nell’ordinanza impugnata
44.
Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha applicato un criterio più restrittivo di quello dettato dalla giurisprudenza della Corte. Nell’escludere l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore nel caso di specie, il Tribunale ha verificato se il mancato rispetto del termine impartito fosse stato causato da un evento che non avrebbe potuto essere evitato ( 24 ).
45.
Infatti, sebbene nell’ordinanza impugnata il Tribunale abbia in effetti ribadito il criterio derivante dalla sentenza Bayer/Commissione, esso ha poi rilevato che l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea può verificarsi solo nel caso in cui l’evento in questione sia inevitabile e se, di conseguenza, rappresenta il motivo decisivo del mancato rispetto dei termini impartiti (in prosieguo: il «requisito dell’inevitabilità») ( 25 ). Esso ha inoltre dichiarato che la lentezza della spedizione postale non può costituire di per sé un caso fortuito o di forza maggiore, a meno che non vi siano altre circostanze specifiche, quali ad esempio uno sciopero, un blocco amministrativo o una catastrofe naturale ( 26 ).
46.
Come si è detto, la giurisprudenza della Corte richiede, da un lato, che il mancato rispetto del termine impartito sia dovuto a un evento anormale ed estraneo alla parte interessata (l’elemento oggettivo). D’altro canto, le parti devono adottare adeguate misure per premunirsi contro le conseguenze di eventi anormali, senza che tuttavia siano tenute ad incorrere in sacrifici eccessivi per evitare il superamento del termine impartito. A tale riguardo, le parti devono seguire attentamente lo «svolgimento del procedimento avviato» e, in particolare, dimostrare di aver agito con diligenza per rispettare i termini impartiti (l’elemento soggettivo) ( 27 ).
47.
Per contro, non è richiesto, in aggiunta, che l’evento anormale non avrebbe potuto essere evitato. L’applicazione di un siffatto requisito supplementare restringerebbe considerevolmente il campo d’applicazione dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, limitandolo solamente a situazioni di quasi totale, se non assoluta, impossibilità.
48.
Come sottolinea la Commissione, è vero che la Corte sembra aver avallato, almeno in un’occasione, l’approccio adottato dal Tribunale nell’ordinanza impugnata. Ciò si è verificato nell’ordinanza della Corte nella causa Faktor B. i W. Gęsina ( 28 ). In tale ordinanza la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale circa l’assenza di un caso fortuito o di forza maggiore sulla base dell’applicazione del requisito di inevitabilità ( 29 ). Come nel caso di specie, la questione era se un notevole ritardo nella spedizione postale (dalla Polonia al Lussemburgo) potesse essere fatto valere da un ricorrente per dimostrare l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea ( 30 ).
49.
Quel provvedimento (al pari dell’ordinanza impugnata) sembra discostarsi dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza Bayer/Commissione. Ciò nella misura in cui la Corte ha confermato l’applicazione del requisito dell’inevitabilità da parte del Tribunale.
50.
Non va dimenticato che le parti possono, in conformità all’articolo 72 del regolamento di procedura del Tribunale applicabile al presente procedimento, depositare nella cancelleria del Tribunale atti processuali in versione cartacea. In vigenza di tale regolamento le parti disponevano ancora di tale opzione nonostante l’esistenza di e‑Curia, un sistema che consente loro di depositare atti di procedura per via elettronica ( 31 ).
51.
Anche le norme pratiche del Tribunale e le istruzioni pratiche della Corte meritano di essere menzionate nel presente contesto. Tali norme prevedono in particolare la possibilità per la parte di inviare gli atti processuali per posta ( 32 ). A tale proposito, si afferma che, per garantire che una copia trasmessa per fax sia presa in considerazione ai fini dell’osservanza di un termine, la parte deve inviare l’originale firmato senza indugio, subito dopo l’invio per telefax ( 33 ).
52.
Tuttavia, il requisito dell’inevitabilità applicato dal Tribunale implica che un ritardo inusuale nella spedizione postale esuli automaticamente dal campo di applicazione dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
53.
Non tutte le parti possono recapitare di persona gli atti processuali ai giudici dell’Unione senza sacrifici eccessivi. Inoltre, poiché il regolamento di procedura del Tribunale applicabile alla presente causa consente espressamente alle parti di trasmettere gli atti processuali in versione cartacea, un’esclusione categorica dei ritardi nella spedizione postale sarebbe, a mio avviso, incompatibile sia con la giurisprudenza della Corte che con il regolamento di procedura del Tribunale.
54.
Per tali motivi, ritengo che l’ordinanza impugnata sia viziata da un errore di diritto.
55.
Ciò posto, occorre comunque esaminare come, in concreto, l’esistenza di un caso fortuito e di forza maggiore dovrebbe essere valutata sulla base dei criteri indicati nella giurisprudenza.
c) La natura della valutazione e gli elementi da prendere in considerazione nel valutare se la parte abbia agito con sufficiente diligenza
56.
Non è facile rispondere a tale questione sulla base della giurisprudenza della Corte. Ciò è dovuto al fatto che la valutazione delle circostanze invocate dalle parti per dimostrare l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore sulla base del criterio delineato nella sentenza Bayer/Commissione è, in ultima analisi, di tipo circostanziale.
57.
Si deve ricordare, tuttavia, che la sussistenza di circostanze che giustificano una deroga ai termini processuali va valutata sulla base di elementi forniti dalla parte che invoca l’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea: ai sensi di tale disposizione, detta parte ha l’onere di provare la sussistenza di un caso fortuito o di forza maggiore. Di conseguenza, è al soggetto interessato che spetta dimostrare che a) si è verificato un evento anormale a lui estraneo (l’elemento oggettivo) e b) esso ha adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il superamento del termine impartito (l’elemento soggettivo).
58.
Come sopra indicato, secondo la mia interpretazione della giurisprudenza, un ritardo inusuale nella spedizione postale non dovrebbe essere escluso sempre e comunque dall’ambito di applicazione dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Attualmente sembra ragionevole supporre che la posta debba, almeno in linea di principio, raggiungere la propria destinazione in tutta Europa nel giro di 10 giorni. Infatti, un tempo di consegna superiore ai 10 giorni aggiuntivi previsti all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento di procedura può, a mio avviso, essere qualificato come un evento anormale (estraneo alla parte interessata) ( 34 ).
59.
È per questo che, al fine di soddisfare l’elemento oggettivo a), dovrebbe essere sufficiente per una parte dimostrare che l’inosservanza del termine impartito è stata causata da un ritardo inusuale nella spedizione postale. A tale scopo, non dovrebbe essere necessario dimostrare che il ritardo è stato causato da un evento eccezionale, quale uno sciopero, una calamità naturale o un blocco amministrativo ( 35 ).
60.
Tuttavia l’esperienza insegna che i tempi di consegna possono variare e che talvolta nelle spedizioni postali si verificano ritardi (anche notevoli). È per questo motivo che, nel determinare se l’elemento oggettivo sia soddisfatto, si deve considerare se il ritardo sia insolito nelle circostanze del caso di specie, in particolare tenendo conto fattori quali la distanza, il periodo dell’anno e così via.
61.
Una volta stabilito che il ritardo è stato inusuale nelle particolari circostanze del caso di specie, occorre ancora esaminare se la parte abbia adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di superare il termine impartito.
62.
Per determinare se l’elemento soggettivo b) sia soddisfatto, occorre prendere in considerazione una serie di fattori.
63.
In primo luogo, è importante stabilire quando l’originale firmato del ricorso è stato affidato al servizio postale. A mio avviso, il rispetto del punto 80 delle norme pratiche del Tribunale – vale a dire, che l’originale sia stato spedito senza indugio, lo stesso giorno in cui la copia è stata trasmessa via fax, o al più tardi il giorno successivo – costituisce un’indicazione di un comportamento diligente ( 36 ).
64.
In secondo luogo, una parte non dovrebbe essere obbligata a utilizzare il servizio postale internazionale più costoso tra quelli proposti quando il servizio meno caro offerto da un operatore sembra idoneo, in linea di principio, a garantire la consegna dell’originale firmato alla cancelleria del Tribunale nel termine impartito ( 37 ). Tuttavia, dato che un ritardo può sempre verificarsi, una parte che decida di inviare un documento per posta, anziché tramite e‑Curia, deve, a mio avviso, prendere le precauzioni che è ragionevolmente possibile attendersi da una persona diligente. Pertanto, a seconda delle circostanze (ad esempio se il prestatore di servizi è notoriamente inaffidabile o se il termine scade nell’imminenza di un giorno festivo), la diligenza può suggerire l’invio dell’originale firmato per corriere espresso, posta celere o, quanto meno, per posta raccomandata.
65.
Gli obblighi della parte terminano qui?
66.
Ritengo di no. Vero è che, una volta che il plico è affidato a un prestatore di servizi postali per la spedizione, il mittente ne perde il controllo effettivo. Un punto che tuttavia dovrebbe essere evidenziato è che l’invio degli atti processuali per posta comporta rischi connessi ai ritardi, rischi che la parte potrebbe evitare utilizzando e‑Curia ( 38 ).
67.
Pertanto, a mio parere, una parte che abbia scelto l’opzione prevista dall’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale ha l’obbligo di seguire la spedizione, almeno per tentare di evitare che quei rischi si concretizzino. In particolare, la parte deve seguire attentamente lo «svolgimento del procedimento avviato» e dar prova di diligenza nel rispettare i termini previsti ( 39 ).
68.
Ma cosa comporta, in concreto, tale obbligo in questo particolare contesto?
69.
Se è disponibile il codice di tracciamento della spedizione, ciò implica che la parte deve seguire da vicino e periodicamente il corso della spedizione fino a che il plico sia debitamente consegnato presso la cancelleria del Tribunale. Se il tracciamento non è disponibile, allora la parte deve prendere contatto con la cancelleria (ben prima della scadenza del termine fissato) al fine di verificare che l’originale firmato sia pervenuto in tempo ( 40 ). Qualora risulti che la spedizione è in ritardo, la parte può sempre tentare di rispettare il termine impartito cercando attivamente di localizzare il plico contattando il prestatore del servizio postale interessato e, in ultima istanza, inviando (o, se possibile, portando) in cancelleria un esemplare del ricorso munito di una nuova firma originale, destinato a sostituire il primo originale smarrito ( 41 ).
70.
Adottando tali misure, la parte interessata può dimostrare di aver agito con diligenza, ma senza incorrere in sacrifici eccessivi. A tale proposito è pertanto irrilevante se vi sia o meno una possibilità realistica di rispettare il termine impartito.
71.
In conclusione, qualora una parte abbia scelto di avvalersi dell’opzione prevista all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, per non incorrere nella decadenza ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, detta parte deve dimostrare di aver agito con diligenza, adottando tutte le misure ragionevoli per evitare di superare il termine impartito. In tal senso, la parte deve dimostrare di avere spedito l’originale firmato immediatamente dopo la trasmissione della copia via fax, di avere affidato l’originale a un servizio postale che appariva adeguato a garantire la consegna dell’originale firmato del ricorso alla cancelleria del Tribunale nel termine impartito, di avere debitamente seguito il corso della spedizione e, laddove tale controllo abbia evidenziato un ritardo, di avere tentato di rispettare il termine impartito.
d) Conclusione provvisoria
72.
Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, in una prima fase, che una parte può sfuggire alla decadenza solo se l’inosservanza del termine impartito sia stata causata da un evento che non avrebbe potuto essere evitato. Così facendo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.
73.
Tuttavia detto errore non dovrebbe, in questo caso, determinare l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Risulta da una giurisprudenza costante che se la motivazione di una decisione del Tribunale è viziata da un errore di diritto, ma il dispositivo della decisione stessa appare fondato per altri motivi di diritto, un errore di questo tipo non è idoneo a determinare l’annullamento di tale decisione e si deve procedere a una sostituzione della motivazione ( 42 ).
74.
Poiché il Tribunale ha esaminato, in una seconda fase, le misure adottate da RF per evitare di superare il termine impartito, l’errore di diritto individuato non inficia il dispositivo dell’ordinanza impugnata.
75.
Dalla decisione impugnata risulta che RF ha spedito l’originale firmato immediatamente dopo la trasmissione della copia dell’originale al Tribunale per fax (lo stesso giorno) e che lo ha fatto con lettera raccomandata, rivolgendosi a un servizio postale che sembrava adeguato a garantire la consegna tempestiva. Tuttavia, RF non ha fornito nessun’altra prova per dimostrare di avere tentato di seguire il corso della spedizione e, una volta accertato il ritardo, di avere adottato misure per evitare di superare il termine impartito ( 43 ). In altri termini, il Tribunale ha comunque concluso correttamente che RF non aveva dato prova di diligenza al fine di rispettare i termini impartiti.
76.
Concludo pertanto che, operando una sostituzione della motivazione, è necessario respingere l’argomento secondo cui, a causa di un’interpretazione errata dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il Tribunale ha erroneamente concluso che RF non aveva dimostrato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.
77.
Il primo e il secondo motivo d’impugnazione dovrebbero essere quindi respinti in quanto infondati.
2. Sul terzo motivo
78.
RF sostiene che il Tribunale ha erroneamente concluso che la ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza di un caso fortuito ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Secondo RF, la sussistenza di un caso fortuito era dimostrata: non solo RF aveva presentato un numero di prove superiore al necessario relativamente a dette circostanze, ma aveva anche prodotto tutte le prove a sua disposizione in generale.
79.
La Commissione sostiene che gli argomenti dedotti dalla ricorrente riguardano accertamenti di fatto e che dovrebbero essere respinti in quanto irricevibili.
80.
Condivido il parere della Commissione. Tale motivo riproduce essenzialmente gli argomenti già avanzati nell’ambito del primo motivo d’impugnazione, sebbene da un punto di vista puramente fattuale.
81.
È pacifico che, in forza dell’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 256 TFUE, il Tribunale ha competenza esclusiva per accertare i fatti e per valutarli. Le impugnazioni proposte dinanzi alla Corte sono pertanto limitate alle questioni di diritto. La Corte può dunque esercitare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto ( 44 ). Tuttavia, la nuova valutazione dei fatti o degli elementi di prova non costituisce una questione di diritto soggetta al sindacato della Corte. Ciò vale salvo che i fatti o gli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale siano stati snaturati, nel qual caso l’asserito snaturamento dovrebbe risultare dagli atti di causa ( 45 ).
82.
Con il terzo motivo di impugnazione, RF mira chiaramente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova presentati dinanzi al Tribunale, senza tuttavia prospettare alcuno snaturamento degli stessi. Su tale base, il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto irricevibile.
3. Sul quarto motivo
83.
RF sostiene che con l’ordinanza impugnata il Tribunale avrebbe violato l’articolo 1, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 14 della CEDU. A suo avviso, la maniera in cui il Tribunale ha interpretato l’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea impedirebbe l’accesso ai giudici dell’Unione per le parti residenti o stabilite a notevole distanza dalla sede degli stessi. L’interpretazione restrittiva di tale disposizione impiegata del Tribunale costituirebbe altresì una discriminazione tra le parti del procedimento a seconda del loro luogo di residenza.
84.
La Commissione sostiene primariamente l’irricevibilità di detto motivo d’impugnazione. Ciò in quanto RF fa riferimento a diritti sanciti dalla CEDU e non dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e in quanto gli argomenti di RF non sarebbero chiari. In ogni caso, la Commissione ritiene che detto motivo d’impugnazione sia infondato.
85.
La ricorrente ha precisato nella sua comparsa di risposta che con detto motivo si lamenta la violazione del preambolo nonché degli articoli 20, 21 e 47 della Carta.
86.
Ciò non è tuttavia sufficiente. Un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti giuridici specificamente addotti a sostegno di detta domanda ( 46 ).
87.
Ritengo che tale motivo sia volto principalmente a sostenere che l’interpretazione data dal Tribunale all’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea comporta una discriminazione nei confronti di una parte come RF, non residente in prossimità dei giudici dell’Unione. Infatti, secondo l’ordinanza impugnata, la parte che intenda avvalersi della facoltà di cui all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, vale a dire l’utilizzo congiunto di fax e posta per trasmettere gli atti processuali al Tribunale, non può invocare un ritardo inusuale nella spedizione postale per giustificare il mancato rispetto del termine impartito. Se vuole essere certa di evitare la decadenza, RF non può pertanto avvalersi dell’opzione prevista dall’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento di procedura. Al contrario, deve inviare il ricorso per posta ben prima della scadenza del termine impartito di due mesi (oltre all’estensione di 10 giorni in ragione della distanza di cui all’articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale).
88.
Ho una certa empatia per l’argomento di RF. Tuttavia non posso ignorare il fatto che tale motivo non è sufficientemente sviluppato nel ricorso ed è formulato in termini generali senza un’esposizione coerente degli argomenti di diritto su cui si fondano le affermazioni fatte. Gli argomenti sono semplicemente privi di rigore.
89.
Atteso che non spetta alla Corte sviluppare o integrare gli argomenti della ricorrente, in modo che sia possibile decidere nel merito, propongo alla Corte di dichiarare tale motivo irricevibile. In particolare, RF non ha identificato un elemento di comparazione giuridicamente pertinente per quanto riguarda la presunta discriminazione contenuta nell’ordinanza impugnata, né ha spiegato in che modo tale impugnazione possa essere interpretata nel senso che comporta una violazione del diritto di accesso alla giustizia ai sensi dell’articolo 47 della Carta.
90.
Di conseguenza, il quarto motivo d’impugnazione dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile.
B. Conseguenze dell’analisi
91.
Ho concluso che il Tribunale ha applicato criteri erronei nello statuire che l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea non fosse stata dimostrata. Tuttavia, per le ragioni esposte in precedenza, sono del parere che tale errore di diritto non costituisca motivo di annullamento dell’ordinanza impugnata.
92.
L’impugnazione dovrebbe quindi essere respinta nella sua interezza.
V. Sulle spese
93.
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
94.
Qualora la Corte condivida la mia analisi dell’impugnazione, allora, conformemente agli articoli 137, 138 e 184 del regolamento di procedura, RF dovrebbe essere condannata alle spese del procedimento di primo grado e del procedimento d’impugnazione.
VI. Conclusioni
95.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
–
respingere l’impugnazione;
–
condannare RF alle spese.
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Ordinanza del 13 settembre 2017, RF/Commissione, T‑880/16, non pubblicata, EU:C:2017:647.
( 3 ) GU 2015 L 105, pag. 1.
( 4 ) GU 2015 L 152, pag. 1.
( 5 ) GU 2014 L 31, pag. 1.
( 6 ) Punti da 6 a 11 dell’ordinanza impugnata.
( 7 ) Punti 12 e 14 dell’ordinanza impugnata.
( 8 ) Punti da 15 a 17 dell’ordinanza impugnata.
( 9 ) Punti 18 e 19 dell’ordinanza impugnata.
( 10 ) Punto 20 dell’ordinanza impugnata.
( 11 ) Ordinanza della Corte del 30 settembre 2014, Faktor B. i W. Gęsina/Commissione, C‑138/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2256.
( 12 ) Idem, punti da 20 a 25.
( 13 ) Punti da 22 a 27 dell’ordinanza impugnata.
( 14 ) Tale disposizione così recita: «Quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento».
( 15 ) V., ad esempio, sentenze dell’11 luglio 1968, Schwarzwaldmilch, 4/68, EU:C:1968:41, punto 385; del 17 dicembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, EU:C:1970:114, punto 24, e del 30 gennaio 1974, Kampffmeyer, 158/73, EU:C:1974:8, punto 8.
( 16 ) Sentenza del 9 febbraio 1984, Acciaierie e Ferriere Busseni/Commissione, 284/82, EU:C:1984:47.
( 17 ) Sentenze del 9 febbraio 1984, Acciaierie e Ferriere Busseni/Commissione, 284/82, EU:C:1984:47, punto 11; del 30 maggio 1984, Ferriera Vittoria/Commissione, 224/83, EU:C:1984:208, punto 13, e del 12 luglio 1984, Ferriera Valsabbia/Commissione, 209/83, EU:C:1984:274, punto 21.
( 18 ) Sentenza del 15 dicembre 1994, Bayer/Commissione, C‑195/91 P, EU:C:1994:412.
( 19 ) Ciò era stato sostenuto già dall’avvocato generale Capotorti in relazione alla nozione di forza maggiore. V. conclusioni dell’avvocato generale Capotorti nella causa Milch–, Fett– und Eierkontor, 42/79, non pubblicata, EU:C:1979:259, pag. 3723 e nelle cause riunite, Ferriera Valsabbia e a./Commissione, 154/78, 205/78, 206/78, da 226/78 a 228/78, 263/78, 264/78, 31/79, 39/79, 83/79 e 85/79, non pubblicata, EU:C:1979:275, pag. 1067.
( 20 ) In particolare, sentenze del 15 dicembre 1994, Bayer/Commissione, C‑195/91 P, EU:C:1994:412, punto 32, e del 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C‑426/10 P, EU:C:2011:612, punto 48. V. anche sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio, da C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258, punto 72, e ordinanza dell’8 novembre 2007, Belgio/Commissione, C‑242/07 P, EU:C:2007:672, punto 17.
( 21 ) Sembra che la Corte qualifichi una guerra come forza maggiore piuttosto che come caso fortuito. V., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a/Consiglio, da C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258, punto 72.
( 22 ) Sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio, da C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258, punto 71 e giurisprudenza ivi citata. V. anche ordinanza del 7 maggio 1998, Irlanda/Commissione, C‑239/97, EU:C:1998:213, punto 7 e giurisprudenza ivi citata.
( 23 ) Sentenze del 14 dicembre 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, punto 56 e giurisprudenza ivi citata, e del 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C‑426/10 P, EU:C:2011:612, punto 43 e giurisprudenza ivi citata.
( 24 ) Punti da 25 a 27 dell’ordinanza impugnata.
( 25 ) Punto 19 dell’ordinanza impugnata.
( 26 ) Punto 21 dell’ordinanza impugnata.
( 27 ) Sentenza del 15 dicembre 1994, Bayer/Commissione, C‑195/91 P, EU:C:1994:412, punto 32.
( 28 ) Ordinanza della Corte del 30 settembre 2014, Faktor B. i W. Gęsina/Commissione, C‑138/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2256.
( 29 ) Idem, punti 19 e 20.
( 30 ) Idem, punti 10 e 11.
( 31 ) V. articolo 74 del regolamento di procedura del Tribunale e decisione del Tribunale del 14 settembre 2011, relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l’applicazione e‑Curia (GU 2011 C 289, pag. 9). A decorrere dal 1o dicembre 2018 l’utilizzo di e‑Curia è obbligatorio nei procedimenti dinanzi al Tribunale.
( 32 ) V., in particolare, punti da79 a 81 delle norme pratiche del Tribunale e punti 42 e 43 delle istruzioni pratiche della Corte.
( 33 ) Per i documenti trasmessi unicamente per posta, la Corte raccomanda l’uso della posta raccomandata o del corriere espresso. Tale raccomandazione non è rivolta alle parti che intendono utilizzare il fax o la posta elettronica, in conformità dell’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.
( 34 ) Si evince dall’allegato della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998 L 15, pag. 14), che il 97% della posta transfrontaliera dovrebbe essere consegnato entro cinque giorni lavorativi dalla data di deposito.
( 35 ) V. punto 27 dell’ordinanza impugnata.
( 36 ) V. analogamente ordinanze del 7 maggio 1998, Irlanda/Commissione, C‑239/97, EU:C:1998:213, punto 9, e del 18 gennaio 2005, Zuazaga Meabe/UAMI, C‑325/03 P, EU:C:2005:28, punto 26.
( 37 ) V., in tal senso, sentenze del 14 gennaio 2015, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, T‑127/09 RENV, EU:T:2015:4, punto 47, e del 21 giugno 2017, City Train/EUIPO (CityTrain), T‑699/15, non pubblicata, EU:T:2017:409, punto 15.
( 38 ) Usando e‑Curia, se i documenti sono stati debitamente trasmessi ai giudici dell’Unione, il mittente ottiene una conferma immediata della ricezione.
( 39 ) In particolare, sentenze del 15 dicembre 1994, Bayer/Commissione, C‑195/91 P, EU:C:1994:412, punto 32, e del 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C‑426/10 P, EU:C:2011:612, punto 48. V. altresì ordinanza dell’8 novembre 2007, Belgio/Commissione, C‑242/07, EU:C:2007:672, punto 17.
( 40 ) Per un punto di vista diverso, v. sentenza del 14 gennaio 2015, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, T‑127/09 RENV, EU:T:2015:4, punto 50.
( 41 ) V., analogamente, sentenza del 14 gennaio 2015, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, T‑127/09 RENV, EU:T:2015:4, punto 52.
( 42 ) V., tra le tante, sentenza del 26 gennaio 2017, Zucchetti Rubinetteria/Commissione, C‑618/13 P, EU:C:2017:48, punto 49 e giurisprudenza ivi citata.
( 43 ) Punto 26 dell’ordinanza impugnata.
( 44 ) V., tra le altre, sentenza del 25 luglio 2018, Commissione/Spagna e a., C‑128/16 P, EU:C:2018:591, punto 31 e giurisprudenza ivi citata.
( 45 ) V., ad esempio, sentenza del 6 settembre 2018, Klein/Commissione, C‑346/17 P, EU:C:2018:679, punti da 124 a 126 e giurisprudenza ivi citata.
( 46 ) V., fra le altre, sentenza del 20 settembre 2018, Agria Polska e a./Commissione, C‑373/17 P, EU:C:2018:756, punto 33 e giurisprudenza ivi citata.
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