CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MICHAL BOBEK
presentate l’8 novembre 2018 ( 1 )
Causa C‑670/17 P
Repubblica ellenica
contro
Commissione europea
«Impugnazione – FEAOG sezione “orientamento” – Programma operativo 2000GR061PO021 CCI (Grecia – Obiettivo 1 Ricostruzione rurale) – Rettifiche finanziarie – Base giuridica – Disposizioni transitorie – Legittimo affidamento – Certezza del diritto»
I. Introduzione
1.
Il regolamento (CE) n. 1260/1999 ( 2 ) stabiliva, per il periodo dal 2000 al 2006, i meccanismi per la sorveglianza, la predisposizione di rapporti e le rettifiche finanziarie in relazione ai pagamenti concernenti diversi Fondi, ivi compresi il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia («FEAOG»), il Fondo sociale europeo («FSE») e il Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»). Il regolamento n. 1083/2006 ( 3 ), che ha sostituito il regolamento n. 1260/1999, ha continuato a regolare determinati fondi, inclusi il FSE e il FESR. Il FEAOG è stato tuttavia riformato e sottoposto ad un diverso regime giuridico, ovvero il regolamento (CE) n. 1290/2005 ( 4 ). Tali regolamenti sono stati a loro volta sostituiti da nuovi regolamenti in relazione a periodi successivi ( 5 ).
2.
Il 25 marzo 2015 la Commissione ha adottato una decisione esecutiva ( 6 ) con cui ha effettuato una rettifica finanziaria di EUR 72105 592.41 in relazione ai contributi erogati alla Repubblica ellenica nell’ambito del FEAOG per il periodo dal 2000 al 2006 (in prosieguo: «la decisione impugnata»). Contro detta decisione la Repubblica ellenica ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale.
3.
La presente impugnazione si rivolge contro la sentenza pronunciata dal Tribunale nella causa T‑327/15 ( 7 ) (in prosieguo: «la sentenza impugnata») con cui il Tribunale ha respinto la domanda della Repubblica ellenica. Essa solleva questioni relative alla base giuridica della decisione impugnata (primo e secondo motivo di impugnazione), ai termini per la sua adozione (terzo e quarto motivo) e al carattere sproporzionato della rettifica finanziaria imposta da tale decisione (quinto motivo).
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Regolamento n. 1260/1999
4.
L’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999 era così formulato:
«Rettifiche finanziarie:
1. La responsabilità di perseguire le irregolarità, di agire sulla scorta di una constatazione di una qualsiasi modificazione importante che incida sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o sul controllo di un intervento e di effettuare le rettifiche finanziarie necessarie incombe in primo luogo agli Stati membri.
Gli Stati membri effettuano le necessarie rettifiche finanziarie connesse con l’irregolarità isolata o sistemica. Le rettifiche degli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione della Comunità. I fondi comunitari così liberati possono essere riassegnati dallo Stato membro all’intervento di cui trattasi, secondo modalità da definire a norma dell’articolo 53, paragrafo 2.
2. Se, dopo le necessarie verifiche, la Commissione conclude:
(a)
che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù del paragrafo 1, o
(b)
che tutto o parte di un intervento non giustifica né una parte né la totalità della partecipazione dei Fondi, o
(c)
che esistono gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che potrebbero condurre ad irregolarità a carattere sistematico,
sospende i pagamenti intermedi e, motivando la sua domanda, chiede allo Stato membro di presentare le sue osservazioni e apportare, se del caso, eventuali rettifiche entro un termine stabilito.
Se lo Stato membro contesta le osservazioni della Commissione, viene da questa convocato ad un’audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.
3. Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, se non è stato raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha effettuato le rettifiche, la Commissione, tenendo conto delle osservazioni di quest’ultimo può decidere, entro tre mesi:
(a)
di ridurre l’acconto di cui all’articolo 32, paragrafo 2 o
(b)
di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, sopprimendo in tutto o in parte la partecipazione dei Fondi all’intervento in questione.
Nello stabilire l’importo della rettifica la Commissione, tiene conto, conformemente al principio di proporzionalità, della natura dell’irregolarità o della modificazione, nonché dell’ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle insufficienze constatate nei sistemi di gestione o di controllo degli Stati membri.
In mancanza di una decisione di agire a norma delle lettere a) o b) la sospensione dei pagamenti intermedi cessa con effetto immediato.
4. Gli importi oggetto di ripetizione dell’indebito vengono riversati alla Commissione, maggiorati degli interessi di mora.
5. Il presente articolo si applica fatto salvo l’articolo 32».
2. Regolamento n. 1083/2006
5.
L’articolo 105, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 1083/2006 così disponeva:
«Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88, (CEE) n. 4253/88, (CE) n. 1164/94 e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.
2. Nel prendere una decisione sui programmi operativi, la Commissione tiene conto di eventuali interventi cofinanziati dai Fondi strutturali o di eventuali progetti cofinanziati dal Fondo di coesione approvati dal Consiglio o dalla Commissione anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento aventi un’incidenza finanziaria nel periodo coperto da detti programmi operativi».
III. Fatti e procedimento dinanzi alla Commissione
6.
I fatti e il contesto procedurale, esposti ai punti da 1 a 15 della sentenza impugnata, possono essere sintetizzati come segue.
7.
Il 31 marzo 2011 la Repubblica ellenica ha presentato alla Commissione europea una dichiarazione di chiusura, accompagnata da un rapporto finale, in relazione ad un programma operativo del FEAOG riferito al periodo dal 2000 al 2006 (in prosieguo: «il programma operativo 2000-2006»), ai sensi degli articoli 38, paragrafo 1, lettera f) e 37 del regolamento n. 1260/1999. A seguito di una richiesta di informazioni della Commissione del 2 agosto 2011 alla quale la Repubblica ellenica ha risposto il 5 agosto 2011, il 24 maggio 2012 la Commissione ha informato la Repubblica ellenica che il rapporto è stato accettato.
8.
Il 3 gennaio 2013 la Commissione ha chiesto alle autorità greche se accettassero di procedere ad una rettifica finanziaria di EUR 94465089,65 agli importi pagati nell’ambito del programma operativo 2000-2006. La Commissione ha dichiarato che, se non fosse stato raggiunto un accordo entro due mesi, avrebbe potuto essere imposta una rettifica finanziaria fino a EUR 211582686,65.
9.
Le autorità greche hanno contestato tali importi con una lettera del 5 marzo 2013 in cui affermavano di aver già effettuato (esse stesse) rettifiche sufficienti.
10.
Il 17 luglio 2013 la Commissione ha rivisto i propri calcoli precedenti e ha chiesto alle autorità greche se accettassero di procedere ad una rettifica finanziaria di EUR 30472624,09. Di nuovo, se entro due mesi non fosse stato raggiunto un accordo, avrebbe potuto essere imposta una rettifica finanziaria fino a EUR 116487848,75.
11.
Le autorità greche hanno nuovamente contestato tali importi con lettera del 19 settembre 2013, ribadendo di aver già proceduto (esse stesse) a rettifiche sufficienti.
12.
Il 13 settembre 2013 la Commissione ha richiesto alle autorità greche ulteriori informazioni, ricevute il 13 gennaio e il 14 febbraio 2014. Il 5 marzo 2014 le autorità greche sono state invitate a prendere parte ad un’audizione il 27 maggio 2014. Il 20 giugno 2014 queste ultime hanno fornito informazioni aggiuntive, sulle quali si era discusso nel corso di detta audizione. Ulteriori informazioni sono state chieste dalla Commissione l’11 luglio 2014 e fornite dalle autorità greche il 26 settembre 2014.
13.
Il 13 febbraio 2015 la Commissione ha informato le autorità greche di voler procedere ad una rettifica finanziaria di EUR 72105 592.41. Il 25 marzo 2015 la Commissione ha adottato la decisione impugnata.
IV. Sentenza impugnata e procedimento dinanzi alla Corte
14.
La Repubblica ellenica ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento della decisione impugnata (causa T‑327/15). Il Tribunale ha respinto tale ricorso con sentenza del 19 settembre 2017.
15.
Con atto introduttivo del 28 novembre 2017, la Repubblica ellenica ha impugnato tale sentenza. La Commissione ha depositato la sua comparsa di risposta il 15 dicembre 2017. Il 26 febbraio e il 5 marzo 2018 sono state presentate rispettivamente una replica e una controreplica.
16.
A sostegno del proprio ricorso di impugnazione, la Repubblica ellenica deduce cinque motivi.
17.
Con il primo motivo vengono dedotti un errore di interpretazione e di applicazione delle disposizioni transitorie dei regolamenti n. 1083/2006 e n. 1303/2013 in combinato con le disposizioni del regolamento n. 1290/2005 e, in subordine, un errore di diritto quanto all’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1260/1999 dopo il 1o gennaio 2007, nonché un difetto di motivazione.
18.
Il secondo motivo verte su un errore d’interpretazione e di applicazione dell’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999, nonché sulla contradditorietà e sull’insufficienza della motivazione.
19.
Con il terzo motivo vengono dedotte l’erronea interpretazione e applicazione degli articoli 144 e 145 del regolamento n. 1303/2013 e l’omessa applicazione della garanzia di 24 mesi di cui all’articolo 52, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1306/2013.
20.
Il quarto motivo si basa sull’asserita violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento da parte della Commissione.
21.
Il quinto motivo verte su un’insufficiente motivazione in relazione ai motivi di annullamento basati su un’asserita violazione del principio di proporzionalità.
V. Valutazione
22.
Ritengo che il primo e il terzo motivo d’impugnazione debbano essere accolti e la sentenza del Tribunale annullata. Prenderò in esame ciascuno di tali motivi e, per ragioni di completezza, anche il secondo, il quarto e il quinto motivo (Sezione A). Se la Corte dovesse pervenire alla medesima conclusione riguardo al primo o al terzo motivo, certamente la decisione impugnata dovrà essere annullata (Sezione B).
A. Sui motivi del ricorso
1. Primo motivo: mancanza di base giuridica per la soppressione del finanziamento del FEAOG
23.
Con il primo motivo, la Repubblica ellenica sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ritenendo legittimo il riferimento della Commissione all’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999 quale base giuridica della decisione impugnata. La stessa afferma inoltre che la sentenza impugnata è viziata da erronea interpretazione delle disposizioni transitorie dei regolamenti n. 1083/2006 e n. 1303/2013 e difetto di motivazione.
24.
La Repubblica ellenica sostiene che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, il regolamento n. 1260/1999 era stato abrogato. L’articolo 105, paragrafo 1 del regolamento n. 1083/2006, il quale prevedeva che continuasse ad applicarsi il regolamento n. 1260/1999, non si applicava ai fondi di cui trattasi (in particolare, al FEAOG, sezione «orientamento»).
25.
Ritengo che l’argomento della Repubblica ellenica sia fondato. La sentenza impugnata dovrebbe pertanto essere annullata.
26.
La Commissione non contesta che, per effetto dell’articolo 107 del regolamento n. 1083/2006, il regolamento n. 1260/1999 fosse abrogato nel momento in cui è stata adottata la decisione impugnata. Ai sensi del primo paragrafo di tale disposizione, «fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 105, paragrafo 1 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1260/1999 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2007».
27.
L’applicazione dell’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999 quale base giuridica dipendeva dunque dall’articolo 105, paragrafo 1 del regolamento n. 1083/2006, il quale prevedeva la proroga dell’applicazione del regolamento n. 1260/1999. Il regolamento n. 1083/2006 è stato a sua volta abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2014. Di conseguenza, da quel momento in poi l’applicazione dell’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999 quale base giuridica si è fondata sull’articolo 152, paragrafo 1), del regolamento n. 1303/2013, che prorogava l’applicazione del regolamento n. 1083/2006 all’«assistenza approvata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) [n. 1083/2006] o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013».
28.
Facendo riferimento a tali disposizioni, la Commissione argomenta con una «cascata» di disposizioni transitorie. L’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999 è stato abrogato. Tuttavia, per i programmi operativi relativi al periodo dal 2000 al 2006 tale disposizione è stata mantenuta efficace fino al 2013 dal regolamento n. 1083/2006. Nel 2013 quest’ultimo è stato a sua volta abrogato ma mantenuto efficace per i programmi precedenti dal regolamento n. 1303/2013.
29.
In termini pratici, una simile «successione a cascata» delle norme applicabili significherebbe di fatto che il diritto applicabile dovrebbe risultare dall’assemblaggio di vari parti di normative abrogate. La teoria della Commissione di un regresso legislativo (a quanto pare) infinito appare inoltre, come risulterà evidente in base ad ulteriori argomenti esposti nel corso dell’impugnazione in oggetto, per sua natura piuttosto selettiva: alcune disposizioni si succederebbero a cascata, mentre altre no.
30.
Non soltanto nutro seri dubbi circa la realizzabilità pratica di un simile approccio, ma, soprattutto, fondamentali perplessità circa lo Stato di diritto.
31.
Ai fini del primo motivo di annullamento, tuttavia, il caso di specie è molto più semplice: anche se una simile successione a cascata di norme fosse accolta in linea generale, quod non, detto sistema sarebbe chiaramente escluso nel caso di specie rationae materiae. Come evidenziato dalla Repubblica ellenica, l’articolo 105, paragrafo 1 del regolamento n. 1083/2006 prevede espressamente che il regolamento n. 1260/1999 continui a trovare applicazione soltanto per«un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o (…) un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione (…)».
32.
La sezione «orientamento» del FEAOG non rientra nell’ambito dei Fondi strutturali o nel Fondo di coesione. In particolare, i «Fondi strutturali» sono espressamente definiti nell’articolo 1 del regolamento n. 1083/2006, così come il FESR e il FSE.
33.
In deroga all’espressa definizione di «Fondi strutturali» contenuta nel regolamento n. 1083/2006, il Tribunale ha ritenuto che l’articolo 105, paragrafo 1 di quest’ultimo potesse essere esteso in modo da applicarsi ai programmi operativi cofinanziati dalla sezione «orientamento» del FEAOG nel periodo dal 2000 al 2006. Tuttavia, il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione o, nel migliore dei casi ha fornito una motivazione manifestamente insufficiente per giustificare una simile conclusione.
34.
Al punto 24 della sentenza impugnata il Tribunale sembra respingere gli argomenti della Repubblica ellenica su questo punto semplicemente riportando la formulazione dell’articolo 105, paragrafo 1 del regolamento n. 1083/2006, senza fornire in effetti alcuna motivazione.
35.
Ai punti 25 e 26 della sentenza impugnata il Tribunale fa riferimento all’articolo 105, paragrafo 2 del regolamento n. 1083/2006, il cui scopo dichiarato è prevedere un regime transitorio per i Fondi strutturali o il Fondo di coesione. Al riguardo il Tribunale richiama la sentenza del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna (C‑140/15 P, EU:C:2016:708).
36.
A mio avviso, la motivazione concernente l’articolo 105, paragrafo 2, esposta ai punti 25 e 26 della sentenza impugnata, incidentalmente descritta dalla Commissione stessa nella sua comparsa di risposta come sussidiaria e «obiter», non può in alcun modo mettere in discussione la definizione dei Fondi strutturali di cui all’articolo 1 del regolamento n. 1083/2006 e il conseguente ambito di applicazione dell’articolo 105, paragrafo 1, espressamente definito. L’articolo 105, paragrafo 2 fa parimenti riferimento a «Fondi strutturali» e «Fondo di coesione» senza conferire ad essi un significato speciale diverso da quello che risulta dalla definizione contenuta nell’articolo 1 del regolamento n. 1083/2006. Per quanto concerne la sentenza del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna (C‑140/15 P, EU:C:2016:708), detta causa riguardava il Fondo di coesione, che rientrava chiaramente nell’ambito di applicazione delle disposizioni transitorie.
37.
A titolo di osservazione più generale, riscrivere una definizione espressa all’interno di un regolamento sulla base di argomenti contestuali, sistemici o teleologici (nella misura in cui ciò sia possibile senza violare il principio della separazione dei poteri) richiederebbe inevitabilmente una motivazione più solida da parte del Tribunale. Una siffatta motivazione è manifestamente assente nella sentenza impugnata.
38.
Suggerisco pertanto che il primo motivo del ricorso sia accolto e che la sentenza impugnata sia annullata.
2. Secondo motivo: mancanza di base giuridica in relazione alle rettifiche effettuate dopo la chiusura del programma operativo
39.
Secondo la Repubblica ellenica, quand’anche l’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999 avesse potuto, in linea di principio, essere utilizzato come base giuridica per la soppressione del finanziamento della sezione «orientamento» del FEAOG dopo il 2006, tale disposizione non avrebbe più potuto essere applicata nel caso di specie, in quanto il programma operativo era già stato chiuso nel momento in cui è stata adottata la decisione impugnata. Le rettifiche finanziarie di cui all’articolo 39 potevano essere apportate soltanto ai pagamenti intermedi.
40.
Con il secondo motivo di annullamento, la Repubblica ellenica sostiene che, nel respingere tali argomenti, la motivazione del Tribunale era contraddittoria, insufficiente e inficiata da errori di diritto. In particolare, il punto 52 della sentenza impugnata respinge gli argomenti della Repubblica ellenica dichiarando che le rettifiche finanziarie devono essere possibili una volta terminato il periodo di riferimento del programma. Tuttavia, la Repubblica ellenica aveva sostenuto che dette rettifiche sono possibili una volta terminato il periodo di riferimento del programma, ma solo nella misura in cui il programma sia ancora in corso. Per quanto concerne i pagamenti intermedi, la Repubblica ellenica ritiene che i punti 49 e 50 della sentenza impugnata siano contraddittori. Essa deduce una serie di argomenti per spiegare per quale motivo l’interpretazione data dal Tribunale all’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999 non è corretta.
41.
A mio avviso, il secondo motivo di impugnazione è infondato.
42.
Correttamente il Tribunale sottolinea, al punto 50 della sentenza impugnata, che l’articolo 39, paragrafo 3, lettera b) del regolamento n. 1260/1999 conferisce alla Commissione un potere relativamente ampio, non esplicitamente limitato ai pagamenti intermedi, di «procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, sopprimendo in tutto o in parte la partecipazione dei Fondi all’intervento in questione». Contrariamente a quanto affermato dalla Repubblica ellenica, non ravviso alcuna contraddizione tra tale dichiarazione e il punto 49 della sentenza impugnata. Quest’ultimo riconosce semplicemente i riferimenti dell’articolo 39, paragrafi 2 e 3 ai pagamenti intermedi, senza tuttavia dichiarare che detti riferimenti hanno definitivamente circoscritto i poteri della Commissione di «sopprime[re] in tutto o in parte la partecipazione dei Fondi».
43.
Inoltre, benché le argomentazioni sistemiche presentate dalla Repubblica ellenica a favore della propria interpretazione possano davvero sollevare preoccupazioni in merito ad una redazione mediocre e ambigua della normativa in questione, a mio avviso esse non sono decisive per limitare l’ambito applicativo dell’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999 alle rettifiche finanziarie dei pagamenti intermedi. Al contrario, una lettura teleologica dell’articolo 39 quale meccanismo predisposto per effettuare rettifiche finanziarie ed evitare così pagamenti illegittimi tende semmai a favorire la posizione della Commissione. Perché un siffatto meccanismo dovrebbe applicarsi soltanto ai pagamenti intermedi e non a quelli finali? Come sottolinea la Commissione ad un livello sistemico più ampio, inoltre, sarebbe davvero singolare che uno Stato membro potesse unilateralmente sottrarre alla Commissione il potere di effettuare rettifiche finanziarie avanzando una richiesta di pagamento del saldo finale ( 8 ).
44.
Al punto 53 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il ragionamento della Repubblica ellenica renderebbe impossibile applicare rettifiche finanziarie laddove le irregolarità emergano nella fase di chiusura dell’intervento. Per quanto riguarda gli argomenti sollevati dalla Repubblica ellenica in relazione a tale punto, convengo che la formulazione scelta dal Tribunale avrebbe potuto essere più chiara. Accogliere gli argomenti della Repubblica ellenica non renderebbe le rettifiche tecnicamente «impossibili». Tuttavia, i poteri della Commissione ne risulterebbero ridotti in maniera significativa. A mio avviso, la constatazione formulata dal Tribunale al punto 53 era in ogni caso una mera argomentazione a sostegno della propria tesi.
45.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che il secondo motivo di impugnazione della Repubblica ellenica debba essere respinto in quanto infondato.
3. Terzo motivo: adozione della decisione impugnata al di fuori dei termini applicabili
46.
Secondo la sentenza impugnata, i termini relativi al contesto della procedura di determinazione delle rettifiche finanziarie sono norme procedurali immediatamente applicabili. Di conseguenza, nell’applicare la procedura di determinazione delle rettifiche finanziarie di cui al regolamento n. 1260/1999 e in particolare all’articolo 39 di quest’ultimo, le norme sostanziali che risultano da tale disposizione si applicano, mentre i termini procedurali devono essere importati da regolamenti «successori» (ossia, l’articolo 100, paragrafo 5 del regolamento n. 1083/2006 per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013; l’articolo 145, paragrafo 6 del regolamento n. 1303/2013 per il periodo dal 1o gennaio 2014). Nella presente causa, deve pertanto essere applicato il termine rilevante di cui all’articolo 145, paragrafo 6 del regolamento n. 1303/2013 ( 9 ).
47.
Con il terzo motivo di annullamento, la Repubblica ellenica sostiene in sostanza che il Tribunale ha erroneamente interpretato gli articoli 144 e 145 del regolamento n. 1303/2013 e che avrebbe dovuto applicare il termine di 24 mesi di cui all’articolo 52, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1306/2013. Interpretando e applicando correttamente le disposizioni in parola, la Commissione avrebbe agito al di fuori dell’ambito della sua competenza rationae temporis. La Repubblica ellenica invoca al riguardo un errore di diritto e un difetto di motivazione. Essa fa altresì riferimento al mancato rispetto, da parte della Commissione, dei termini applicabili, che costituisce la seconda parte del secondo motivo del ricorso di annullamento originario. Essa non fornisce tuttavia ulteriori argomenti in merito a tale questione in sede di impugnazione.
48.
La Commissione, da parte sua, ritiene inammissibile il terzo motivo, in quanto sollevato per la prima volta in sede di impugnazione. Inoltre, essa afferma che la Corte non è tenuta ad esaminare d’ufficio la questione, dal momento che il termine di cui all’articolo 52, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1306/2013 limita l’ambito di applicazione materiale della rettifica finanziaria e non si riferisce a una questione di competenza rationae temporis. Qualora la Corte dovesse comunque esaminare il terzo motivo, la Commissione ritiene che esso sia infondato. In base alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006 e all’articolo 152 del regolamento n. 1303/2013, le rettifiche finanziarie previste nell’ambito della sezione «orientamento» del FEAOG per il periodo dal 2000 al 2006 continuano ad essere disciplinate dalle norme sui Fondi strutturali (norme sostanziali del regolamento n. 1260/1999 e norme procedurali del regolamento n. 1303/2013), non da quelle sulla politica agricola comune (regolamento n. 1290/2005).
49.
L’eccezione di irricevibilità della Commissione in relazione al terzo motivo è, a mio avviso, manifestamente infondata. Come si evince dal punto 57 della sentenza impugnata, la Repubblica ellenica ha chiaramente dedotto dinanzi al Tribunale l’argomento secondo cui il termine di 24 mesi previsto dall’articolo 52, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1306/2013 non era stato rispettato.
50.
Nel merito, se la Corte conviene che il primo motivo è fondato, le disposizioni transitorie di cui all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006 e all’articolo 152 del regolamento n. 1303/2013 non si applicano affatto e il terzo motivo non deve essere ulteriormente esaminato.
51.
Se, tuttavia, la Corte respingesse il primo motivo di ricorso e, contro l’esplicito tenore letterale dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006, ritenesse tale disposizione applicabile al finanziamento della sezione «orientamento» del FEAOG, dovrebbero a quel punto essere affrontate la questione relativa ai termini applicabili e quella relativa alla competenza rationae temporis, sollevate nel terzo motivo.
52.
Secondo la sentenza impugnata, le norme sostanziali in materia di rettifiche finanziarie nel regolamento n. 1260/1999 continuano ad applicarsi al finanziamento in oggetto. Tuttavia, i relativi termini procedurali sono stati in un primo tempo sostituiti da quelli di cui all’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006 e successivamente da quelli di cui all’articolo 145, paragrafo 6, del regolamento n. 1303/2013.
53.
Esiste una giurisprudenza che sostiene la tesi di sostituire i termini nei programmi in corso continuando ad applicare le norme sostanziali della normativa precedente ( 10 ). Tuttavia, non ritengo che tale tesi si applichi al caso di specie nel modo in cui è stato affermato dalla Commissione.
54.
Sottolineo al riguardo che la linea giurisprudenziale cui la Commissione fa riferimento in tale contesto per sostenere il proprio argomento ha avuto comunque inizio con casi in cui la Corte doveva decidere tra l’assenza totale di termini procedurali e un qualche tipo di termine ragionevole. La Corte, avendo scelto la seconda opzione, ha deciso in modo naturale di importare o estrapolare tali termini ragionevoli dalla normativa successiva in materia. Lo stesso vale nei casi in cui la normativa successiva stabilisce procedure nuove o diverse e le rende applicabili a programmi in corso non ancora terminati, riferiti al periodo precedente. In detti casi, i nuovi termini derivanti dalla normativa saranno logicamente applicabili se in base alla nuova normativa viene avviata una nuova procedura, prevista dalla stessa.
55.
Questa situazione è piuttosto diversa da quella della presente causa, in cui, dopo che un procedimento ha avuto inizio, il termine originariamente applicabile è oggetto di una sostituzione a cascata dei termini mentre il procedimento è in corso. Un simile approccio, in antitesi con la certezza del diritto, implica anche che la Commissione avrebbe un incentivo concreto a trascinare i procedimenti per anni, sulla base dell’assunto (non infondato) che il calendario procedurale successivo potrebbe prevedere un iter anche più lungo.
56.
In realtà, nella presente causa, la Commissione ha dato la propria approvazione al rapporto finale presentato dalla Grecia oltre 18 mesi prima che il regolamento n. 1083/2006 fosse abrogato. Se si fossero applicati i termini di tale regolamento ( 11 ) o del regolamento n. 1260/1999 ( 12 ), i poteri della Commissione si sarebbero già prescritti nel caso di specie ( 13 ).
57.
Inoltre, anche se il tipo di successione a cascata dei termini procedurali proposto nella presente causa fosse considerato accettabile, concordo con la Repubblica ellenica nel ritenere che il Tribunale abbia commesso un errore per quanto concerne il modo in cui tali termini sono stati applicati nel caso di specie. Di conseguenza, il terzo motivo di impugnazione dovrebbe essere accolto.
58.
In primo luogo, desidero ricordare ancora una volta che il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (in prosieguo: «FEARS»), che ha sostituito la sezione «orientamento» del FEAOG, non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1083/2006 conformemente all’articolo 1 dello stesso. È vero che l’articolo 105, paragrafo 1 di tale regolamento prevede che il regolamento n. 1260/1999 continui ad applicarsi ai programmi finanziati dalla sezione «orientamento» del FEAOG e precedenti al 2007 ( 14 ). Tuttavia, a mio avviso ciò non deve essere inteso nel senso che parti dello stesso regolamento n. 1083/2006 (nel caso di specie l’articolo 100) debbano applicarsi ai programmi finanziati dalla sezione «orientamento» del FEAOG. Sottolineo al riguardo che nessuna delle sentenze della Corte citate dalla Commissione e dal Tribunale, in cui viene accolta la sostituzione a cascata dei termini procedurali, concerne finanziamenti della sezione «orientamento» del FEAOG. I casi in parola riguardano il Fondo di coesione ( 15 ) e il FESR ( 16 ), che rientrano chiaramente nel regolamento n. 1083/2006.
59.
In secondo luogo, è vero che, essendo completamente escluso dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1083/2006, il FEASR in qualche misura è stato fatto rientrare nell’ambito del regime giuridico successivo, ossia il regolamento n. 1303/2013. Quest’ultimo contiene norme in materia di rettifiche finanziarie nell’ambito del FEASR. Tuttavia, tali norme si trovano principalmente nella parte II del regolamento n. 1303/2013 e non nella parte IV, in cui si trovano gli articoli 144 e 145.
60.
A norma del paragrafo 3 dell’articolo 1 del regolamento n. 1303/2013, «la parte IV stabilisce norme generali applicabili ai fondi [definiti come i Fondi strutturali e il Fondo di coesione, escluso pertanto il FEASR] e al FEAMP [Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca] sulla gestione e sul controllo, sulla gestione finanziaria, sui conti e sulle rettifiche finanziarie».
61.
Il paragrafo 1 della stessa disposizione dispone, al contrario, che «le norme comuni applicabili ai [fondi strutturali e di investimento europei, in cui è espressamente compreso il FEASR] sono definite nella parte II» e il paragrafo 4 dispone che il regolamento si applica «lascia[ndo] impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento [n. 1306/2013]». L’articolo 85, paragrafo 4, che si trova nella parte II del regolamento n. 1303/2013 ed è intitolato «Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione» prevede che «i criteri e le procedure per l’applicazione delle rettifiche finanziarie sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo».
62.
Non è dunque chiaro quale rilevanza abbia l’articolo 145 del regolamento n. 1303/2013 per i fondi come il FEASR, che per definizione non rientrano nel campo di applicazione della parte IV di tale regolamento.
63.
Per contro, concordo con la Repubblica ellenica in merito al fatto che il regolamento n. 1306/2013 contiene effettivamente norme specifiche per ciascun fondo che stabiliscono «i criteri e le procedure per l’applicazione delle rettifiche finanziarie» ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 4, del regolamento n. 1303/2013. Sottolineo al riguardo che l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 1303/2013 definisce le «norme specifiche di ciascun fondo» come «le disposizioni (…) in un regolamento che disciplina uno o più fondi [strutturali e di investimento europei] elencati nell’articolo 1, quarto comma». Il regolamento n. 1306/2013 è uno dei regolamenti elencati nel quarto comma dell’articolo 1 del regolamento n. 1303/2013. Di conseguenza, le disposizioni del regolamento n. 1306/2013, che disciplina il FEASR, possono essere considerate norme specifiche di un fondo.
64.
In particolare, l’articolo 52, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1306/2013 prevede che «il rifiuto del finanziamento non può riguardare (…) le spese relative alle misure nell’ambito dei programmi (…) per le quali il pagamento (…) è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato allo Stato membro (…)».
65.
In breve, se le disposizioni transitorie del regolamento n. 1303/2013 vanno lette nel senso che le norme procedurali contenute in detto regolamento devono essere importate nelle procedure relative al finanziamento nell’ambito della sezione «orientamento» del FEAOG risalenti al periodo dal 2000 al 2006, ritengo che quanto meno dovrebbero essere scelti i termini procedurali principali. A mio avviso, questi ultimi sarebbero evidentemente quelli applicabili al FEASR, il quale subentra alla sezione «orientamento» del FEAOG, e in particolare l’articolo 85 del regolamento n. 1303/2013, che a sua volta rinvia alle norme specifiche di ciascun fondo.
66.
Dal momento che l’articolo 52, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1306/2013 costituisce una norma specifica di un fondo e il Tribunale ha negato la rilevanza di tale disposizione, suggerisco alla Corte di accogliere il terzo motivo di impugnazione e di annullare la sentenza impugnata per manifesto errore di diritto e/o difetto di motivazione a tal riguardo.
4. Quarto motivo: (violazione dei principi di) certezza del diritto e legittimo affidamento
67.
Con il quarto motivo di impugnazione la Repubblica ellenica sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nell’interpretare e applicare i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in particolare alla luce dell’accettazione del rapporto finale da parte della Commissione e dei ritardi verificatisi nella procedura successiva.
68.
Ho già affrontato la questione relativa alla dimensione temporale della procedura nell’ambito del terzo motivo di impugnazione e ho concluso che il Tribunale ha commesso un errore nell’applicare i termini in esame. Ho inoltre concluso che il primo motivo dovrebbe essere accolto. Se la Corte accettasse tali conclusioni (o anche solo una di esse), non sarebbe necessario esaminare ulteriormente il quarto motivo. Dopo tutto, quest’ultimo, così come formulato, pone una questione generale circa la certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento, presupponendo in effetti che non fossero di fatto applicabili limiti temporali specifici. Tuttavia, se la Corte giungesse ad una diversa conclusione in relazione al primo o al terzo motivo, accogliendo pertanto indirettamente l’idea secondo cui non erano applicabili limiti temporali specifici, a quel punto dovrebbero essere effettivamente esaminate le più ampie questioni relative alla tutela del legittimo affidamento e alla certezza del diritto.
69.
Come rilevato dal Tribunale al punto 107 della sentenza impugnata, la procedura di chiusura e pagamento del saldo finale ( 17 ) presuppone in particolare l’avvenuta presentazione, da parte dello Stato membro, di una dichiarazione di chiusura (comprensiva di una sintesi delle conclusioni dei controlli effettuati) ( 18 ) e di un rapporto finale ( 19 ). Mentre l’accettazione di quest’ultimo da parte della Commissione è soggetta ad un termine di cinque mesi, non sono previste procedure o termini per l’accettazione formale della dichiarazione di chiusura da parte della Commissione. Come indicato al punto 110 della sentenza impugnata, la Commissione sottopone alle necessarie verifiche i contenuti della dichiarazione e, se nutre perplessità, può avviare il procedimento di rettifica finanziaria. Tuttavia, sebbene alcune fasi del procedimento di rettifica finanziaria siano soggette a termini espressi, nessuno dei regolamenti successivi cui si fa riferimento nella presente causa ( 20 ) contiene termini specifici entro cui la Commissione deve avviare tale procedimento.
70.
Alla luce di quanto precede, non ravviso alcun errore nella conclusione del Tribunale in merito all’insussistenza di una violazione del principio del legittimo affidamento. L’accettazione del rapporto non può essere interpretata come un riconoscimento dei contenuti della dichiarazione e come una garanzia, prestata al riguardo dalla Commissione, tale da creare un legittimo affidamento da parte della Repubblica ellenica. Se è vero che il rapporto finale deve contenere informazioni circa la sorveglianza e le rettifiche finanziarie, tale documento è, come sottolineato dalla Commissione, di natura assai diversa dalla dichiarazione di chiusura. Neppure la durata del procedimento di per sé può costituire una garanzia specifica in grado di dare luogo ad un legittimo affidamento ( 21 )
71.
Per quanto riguarda il principio di certezza del diritto, a mio avviso l’assenza di un termine entro il quale la Commissione deve avviare il procedimento per le rettifiche finanziarie è una delle questioni fondamentali nella presente causa. Di norma e in linea di principio, si tratta di una questione da sottoporre al legislatore e non alla Corte.
72.
Tuttavia, è altrettanto vero che, pur in assenza di un termine formale, il principio della certezza del diritto ed il suo derivato, «il principio del termine ragionevole», impedisce alla Commissione, come ad ogni altra istituzione dell’Unione europea, di ritardare il proprio intervento per periodi di tempo irragionevolmente lunghi ( 22 ). Al riguardo la Repubblica ellenica fa altresì riferimento alla particolare importanza che riveste la tempestività delle decisioni quando sono in gioco somme considerevoli. È d’altronde vero che la Corte ha sottolineato l’importanza della certezza del diritto in particolare quando le decisioni hanno implicazioni finanziarie significative ( 23 ). Inoltre, la giurisprudenza della Corte fa riferimento al parallelismo dei calendari procedurali come espressione del dovere di reciproca cooperazione ( 24 ). In altri termini, imporre agli Stati membri scadenze rigorose misurate in settimane e poi concedere alla Commissione un tempo di risposta misurato in anni potrebbe davvero non essere coerente con tale ideale.
73.
Alla luce di tale giurisprudenza, l’argomento dedotto dalla Repubblica ellenica e fondato sul principio della certezza del diritto non si può di certo definire privo di mordente. Tuttavia, nella misura in cui ritengo che il primo e il terzo motivo di impugnazione debbano essere accolti e avendo già trattato, esaminando il terzo motivo di impugnazione, la questione concernente la violazione di limiti temporali specifici, e considerato che la sentenza impugnata debba essere pertanto annullata, non è necessario affrontare qui in maggior dettaglio l’argomento generale in base alle medesime perplessità.
5. Quinto motivo: carattere sproporzionato della rettifica finanziaria
74.
Con il quinto motivo di annullamento, la Repubblica ellenica sostiene che il Tribunale non ha sufficientemente motivato la sua negazione del carattere sproporzionato della rettifica finanziaria. La Repubblica ellenica ritiene che la Commissione abbia imposto una doppia rettifica in quanto non ha tenuto pienamente conto delle rettifiche già imposte a livello nazionale.
75.
Ritengo che tale motivo di impugnazione debba essere respinto in quanto irricevibile.
76.
La sentenza impugnata enuncia in modo chiaro, ai punti 119 e 122, che la Commissione ha di fatto apportato gli adeguamenti necessari per garantire che non vi fossero doppie rettifiche. La questione se vi sia stata o meno una doppia rettifica va risolta con accertamento di fatto e valutazione dei mezzi di prova per i quali il Tribunale è competente in via esclusiva. Di conseguenza, salvo che si snaturino i fatti o gli elementi di prova, una simile questione non può essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia in sede di impugnazione ( 25 ).
77.
Al riguardo sottolineo che la Repubblica ellenica non ha affermato che vi è stato uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale. Il quinto motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto in quanto irricevibile.
B. Sul merito
78.
Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, suggerisco alla Corte di statuire sulla controversia, senza rinviare la causa al Tribunale.
79.
Qualora la Corte accolga il primo o il terzo motivo (o uno di essi), come da me suggerito, non soltanto ciò condurrebbe all’annullamento della sentenza impugnata, ma anche la decisione impugnata dovrebbe essere inevitabilmente annullata. In simili circostanze, non si renderebbe necessaria una nuova valutazione della causa da parte del Tribunale.
80.
Per i motivi esposti ai paragrafi da 53 a 66, ritengo che la Corte debba accogliere il terzo motivo di impugnazione.
81.
Se la Corte dovesse concordare su tale punto, la logica conclusione sarebbe che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del termine di 24 mesi di cui all’articolo 52, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1306/2013 (come dedotto anche dalla Repubblica ellenica nel suo secondo motivo di annullamento presentato dinanzi al Tribunale). Infatti, la decisione impugnata è stata adottata il 25 marzo 2015, oltre 24 mesi dopo che la Commissione ha inizialmente informato la Repubblica ellenica circa la proposta di rettifica finanziaria il 3 gennaio 2013.
82.
Per i motivi esposti ai paragrafi da 26 a 37, ritengo che la Corte debba accogliere il primo motivo di impugnazione per difetto di motivazione.
83.
Ritengo inoltre che la Repubblica ellenica abbia correttamente dedotto nel suo argomento (corrispondente alla prima parte del primo motivo di impugnazione dinanzi al Tribunale) che l’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006 (e, in seguito, l’articolo 152 del regolamento n. 1303/2013) non sia applicabile al finanziamento alla sezione «orientamento» del FEAOG per il periodo dal 2000 al 2006. Di conseguenza, la decisione impugnata non poteva essere fondata sull’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999. Pertanto, la decisione impugnata è priva di una valida base giuridica.
84.
Anche la decisione impugnata deve dunque essere annullata.
85.
Nessuno degli argomenti presentati dalla Commissione è in grado di modificare tale conclusione.
86.
In primo luogo, al contrario di quanto affermato dalla Commissione, ricordo che la chiara formulazione dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006 limita l’applicazione di tale disposizione transitoria alla soppressione dell’intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione. Questi fondi, per espressa definizione legislativa, non comprende la sezione «orientamento» del FEAOG. In base alla giurisprudenza della Corte, soltanto se la formulazione di una disposizione è ambigua occorre cercare supporto nel contesto di tale previsione, nell’economia generale e nella finalità del testo in cui la disposizione è contenuta ( 26 ). Nel caso di specie, il significato è chiaro. La nozione di «Fondi strutturali» è espressamente definita nell’articolo 1 del regolamento n. 1083/2006.
87.
Quand’anche fosse percepita una certa ambiguità nel testo, ciò non significherebbe che quest’ultimo debba essere semplicemente scartato o ignorato a favore di un’interpretazione puramente contestuale o teleologica, trattandosi inoltre di un’interpretazione molto parziale. Si deve trovare un equilibrio. Inoltre, soprattutto quando il grado di ambiguità nel testo è piuttosto limitato, come nel caso di specie, ancor più si deve rispettare il testo stesso. Ciò è particolarmente vero nella presente causa, data la natura del testo in esame. Non si tratta di una previsione in vigore da decenni, formulata in maniera succinta e generica, che abbia un’estrema necessità di essere interpretata. È la terza versione di una disposizione transitoria nell’ambito di un campo altamente tecnico, che viene riformulata ad intervalli di pochi anni. In simili circostanze, deve esistere la forte presunzione che le parole significhino ciò che esse dicono esplicitamente. Non è compito della Corte riformulare la normativa al fine di «rimediare» ad una mediocre qualità della redazione o ipotizzare che il legislatore semplicemente non si sia posto il problema.
88.
Ulteriori argomenti, presentati al di là del testo della disposizione dalla Commissione per sostenere una lettura dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006 e secondo i quali tale norma si estende al finanziamento nell’ambito della sezione «orientamento» del FEAOG, sono a mio avviso estremamente deboli.
89.
In secondo luogo, la Commissione sostiene di fatto che la nozione di «Fondi strutturali» utilizzata nell’articolo 105, paragrafo 1 del regolamento n. 1083/2006 dovrebbe essere interpretata facendo riferimento non alla definizione di Fondi strutturali prevista in tale regolamento, ma piuttosto alla definizione che di tale nozione dà il regolamento n. 1260/1999. Devo riconoscere che questo sembra essere un approccio piuttosto nuovo all’interpretazione della legge e una buona ricetta per fare confusione, secondo cui disposizioni anteriori che la nuova normativa mira a sostituire finirebbero nella pratica per prevalere sulle disposizioni chiare ed esplicite della normativa che le sostituisce. Lex prior derogat legi posteriori.
90.
In terzo luogo, vi è un argomento che deriva da una conseguenza negativa: la Commissione suggerisce che, se l’articolo 105, paragrafo 1 del regolamento n. 1083/2006 non fosse applicabile al finanziamento nell’ambito della sezione «orientamento» del FEAOG, per il periodo dal 2000 al 2006, si verrebbe a creare un vuoto normativo. Effettuare rettifiche finanziarie in relazione al finanziamento della sezione «orientamento» del FEAOG per tale periodo diventerebbe impossibile, in quanto i regolamenti che sostituiscono il regolamento n. 1260/1999 in relazione alla politica agricola comune non contenevano alcuna disposizione transitoria. Ciò sarebbe in contrasto con una buona amministrazione finanziaria, la quale richiede che le rettifiche finanziarie siano possibili in caso di spese sostenute in violazione delle norme applicabili ( 27 ).
91.
Su un piano meramente pratico, non è corretto affermare che la mancanza di disposizioni transitorie renderebbe impossibile effettuare rettifiche finanziarie per il periodo dal 2000 al 2006. Le rettifiche finanziarie relative alla sezione «orientamento» del FEAOG erano chiaramente possibili sulla base dell’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999 fino alla abrogazione di quest’ultimo. Inoltre, a seguito dell’abrogazione di tale disposizione il 31 dicembre 2006, non si può escludere che le rettifiche finanziarie possano esser state effettuate sulla base di altre norme. Tuttavia, tali basi normative alternative non sono state proposte. Una riformulazione molto discutibile delle definizioni normative è stata invece utilizzata quasi un decennio dopo che il periodo di operatività era terminato.
92.
A livello di principio, è forse opportuno fare un passo indietro e dare uno sguardo al quadro più ampio, al di là delle singole disposizioni (in effetti piuttosto complesse e ambigue) analizzate nel dettaglio nella presente causa. Se si esamina la coerenza dell’argomento generale presentato dalla Commissione, non si può fare a meno di ammirare la creatività interpretativa e l’agilità intellettuale con cui la Commissione è apparentemente in grado di unire e combinare, in un seducente gioco di «Lego legislativo», disposizioni provenienti da atti normativi diversi al di fuori del loro ambito di applicazione materiale e sostanziale, al fine di adattare retroattivamente e dunque di giustificare ciò che ha già fatto in un determinato caso.
93.
A tale riguardo, «risalire a ritroso» al diritto applicabile in quel momento è la regola generale ( 28 ). Tuttavia, a quanto pare ciò si applica soltanto alle norme sostanziali e non a quelle procedurali ( 29 ). Anche decidere quali norme sono «sostanziali» e quali sono «procedurali» non è affatto semplice ( 30 ), soprattutto perché è probabile che ciò conduca ad una frammentazione delle singole disposizioni. Tuttavia, anche prendendo ad esempio in considerazione i limiti temporali e ipotizzando che le norme che li prevedono siano in realtà disposizioni procedurali, com’è d’altronde suggerito nella presente causa, sembrano configurarsi alcune ulteriori eccezioni all’eccezione: ad esempio, un termine che di fatto limiterebbe il potere della Commissione, come ad esempio quello di cui all’articolo 52, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1306/2013, non potrebbe applicarsi, in quanto tale termine limita l’ambito di applicazione materiale delle rettifiche finanziarie e non riguarda una questione di competenza ratione temporis ( 31 ).
94.
Di fronte ad una siffatta «costruzione» delle norme applicabili, evidentemente al di fuori di qualsiasi chiara disposizione legislativa in tal senso, non sono soltanto gli amanti dei musical a poter proclamare in questa fase che se tutto è in realtà possibile, allora «Anything Goes» (a cui potenzialmente si aggiunge la questione pratica relativa al perché allora perdere tempo con nome scritte). Ma è proprio in un siffatto settore del diritto, in cui le implicazioni finanziarie sono considerevoli, che la Corte ha ripetutamente insistito sul fatto che, in base ai dettami del principio della certezza del diritto, le norme devono mettere gli interessati in condizione di conoscere con precisione la portata dei loro obblighi ( 32 ). Più in generale, si potrebbe altresì ricordare che la Corte ha respinto la creazione ad hoc di basi legali e competenze al fine di recuperare i fondi a tutti i costi, in assenza (per non parlare della chiara formulazione) di disposizioni pertinenti ( 33 ).
95.
Si deve senz’altro riconoscere che l’amministrazione di diversi fondi dell’Unione europea rientra in un settore giuridico complesso che non si sta evolvendo in direzione di una maggiore semplicità. Nelle tre versioni dei regolamenti indicati nelle presenti conclusioni, il volume normativo è cresciuto a dismisura. Tale crescente complessità, tuttavia, non implica che dovrebbe aumentare la magnanimità giudiziaria nei confronti della Commissione nel caso di una redazione normativa scadente ( 34 ). Ciò è particolarmente vero se si tiene conto del ruolo che ha la Commissione nella formulazione delle disposizioni in questione. Pertanto, senza voler negare il ruolo che Parlamento europeo e Consiglio (e dunque gli Stati membri) hanno nell’iter normativo, non sembra in linea generale iniquo chiedere alla Commissione, in qualità di responsabile primaria della redazione e, successivamente, dell’applicazione di un testo normativo, di farsi carico delle conseguenze (negative) della (mediocre) qualità della propria redazione normativa.
96.
Alla luce di quanto precede, ritengo che la decisione impugnata non possa fondarsi validamente sull’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999 e debba pertanto essere annullata.
VI. Conclusione
97.
Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di:
–
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 settembre 2017, Grecia/Commissione (T‑327/15, non pubblicata, EU:T:2017:631);
–
annullare la decisione esecutiva della Commissione COM(2015) 1936 final, del 25 marzo 2015, relativa all’applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG, sezione «orientamento», al programma operativo CCI 2000GR061PO021 (Grecia – Obiettivo 1 – Ricostruzione rurale);
–
condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Repubblica ellenica nell’ambito della presente causa, in primo grado e nel procedimento di impugnazione.
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Regolamento del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU 1999, L 161, pag. 1).
( 3 ) Regolamento del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento n. 1260/1999 (GU 2006, L 210, pag. 25).
( 4 ) Regolamento del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1).
( 5 ) Il regolamento n. 1083/2006 è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320). Il regolamento n. 1290/2005 è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).
( 6 ) Decisione esecutiva COM(2015) 1936 final della Commissione, del 25 marzo 2015, relativa all’applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG, sezione «orientamento», al programma operativo CCI 2000GR061PO021 (Grecia – Obiettivo 1 – Ricostruzione rurale).
( 7 ) Sentenza del 19 settembre 2017, Grecia/Commissione (T‑327/15, non pubblicata, EU:T:2017:631).
( 8 ) Tale conseguenza è in effetti una lettura dell’argomentazione della Repubblica ellenica. Tuttavia, nella presente causa tale richiesta era unita ad un rapporto finale che è stato esplicitamente accettato dalla Commissione. Il riferimento della Commissione ad un comportamento interamente unilaterale che sarebbe in grado di limitare i suoi poteri è quindi in qualche modo fuorviante. Questi aspetti sono trattati in modo più dettagliato nel quarto motivo di appello (v. infra, punti da 67 a 73).
( 9 ) Ai sensi di tale disposizione, la Commissione «adotta una decisione (…) entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione, o dalla data del ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all’audizione (…)».
( 10 ) V. sentenza del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna (C‑140/15 P, EU:C:2016:708, punto 89 e giurisprudenza ivi citata).
( 11 ) A norma dell’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006, la Commissione «adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione (…)».
( 12 ) In conformità al combinato disposto dell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento n. 1260/1999 e dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1260/1999 per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali (GU 2001, L 64, pag. 13), in cui viene dichiarato che «il periodo di tre mesi entro il quale la Commissione può prendere una decisione in virtù dell’articolo 39, paragrafo 3, [del regolamento n. 1260/1999] decorre dalla data della suddetta riunione».
( 13 ) La decisione impugnata è stata adottata il 25 marzo 2015, ossia 10 mesi dopo l’audizione tenutasi il 27 maggio 2014.
( 14 ) Supponendo, ovviamente, che il primo motivo di impugnazione sia respinto dalla Corte (v. supra punti da 26 a 37).
( 15 ) Sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione (C‑192/13 P, EU:C:2014:2156); del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione (C‑197/13 P, EU:C:2014:2157); del 22 ottobre 2014, Spagna/Commissione (C‑429/13 P, EU:C:2014:2310); e del 4 dicembre 2014, Spagna/Commissione (C‑513/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2412).
( 16 ) Sentenze del 24 giugno 2015, Germania/Commissione (C‑549/12 P e C‑54/13 P, EU:C:2015:412), e del 24 giugno 2015, Spagna/Commissione (C‑263/13 P, EU:C:2015:415).
( 17 ) Articolo 32, paragrafo 4 del regolamento n. 1260/1999.
( 18 ) Articolo 38, paragrafo 1, lettera f) del regolamento n. 1260/1999.
( 19 ) Articolo 37, paragrafo 1 del regolamento n. 1260/1999.
( 20 ) Regolamenti n. 1260/1999, n. 1083/2006 e n. 1303/2013.
( 21 ) Sentenza del 7 aprile 2011, Grecia/Commissione (C‑321/09 P, non pubblicata, EU:C:2011:218, punto 46).
( 22 ) V. sentenze del 13 novembre 2014, Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2372, punto 48), e del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento (C‑566/14 P, EU:C:2016:437, punto 96).
( 23 ) Più di recente v., ad esempio, sentenza del 6 settembre 2018, Repubblica ceca/Commissione (C‑4/17 P, EU:C:2018:678, punto 58); v. anche conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Repubblica ceca/Commissione (C‑4/17 P, EU:C:2018:237, paragrafo 65 e giurisprudenza ivi citata).
( 24 ) Sentenza del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione (C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punti 86 e 87).
( 25 ) V., ad esempio, sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 177), e del 28 febbraio 2018, /EUIPO (C‑418/16 P, EU:C:2018:128, punto 65).
( 26 ) V., ad esempio, sentenza del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:480, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).
( 27 ) La Commissione fa riferimento al punto 45 della sentenza del 23 settembre 2004, Italia/Commissione (C‑297/02, non pubblicata, EU:C:2004:550).
( 28 ) V. supra, paragrafi 28 e 29.
( 29 ) V. supra, paragrafo 46.
( 30 ) A titolo esemplificativo, i termini danno luogo a norme sostanziali o procedurali? La Grande Sezione della Corte ha trattato questo tema in un settore piuttosto controverso (v. in particolare, sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C‑105/14, EU:C:2015:555) ed è, in ultima analisi, giunta alla conclusione che ciò che davvero conta sono i principi generali di prevedibilità, precisione e irretroattività del diritto (penale) applicabile (sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. (C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 51 e segg.).
( 31 ) V. supra, paragrafo 48.
( 32 ) Sentenza del 6 settembre 2018, Repubblica ceca/Commissione (C‑4/17 P, EU:C:2018:678, punto 58).
( 33 ) Di recente, v., ad esempio, sentenze del 6 settembre 2018, Repubblica ceca/Commissione (C‑4/17 P, EU:C:2018:678, punto 52), o del 7 agosto 2018 (Château du Grand Bois (C‑59/17, EU:C:2018:641, punto 30).
( 34 ) Vi sono del resto altri elementi delle disposizioni transitorie del regolamento n. 1083/2006 che possono in qualche modo sorprendere, per non dire lasciare di stucco, una persona che per la prima volta si addentri nella normativa di questo settore del diritto. Ad esempio, l’articolo 108 del regolamento in parola prevede che «le disposizioni di cui [all’articolo 105] (…) sono applicabili (…) unicamente ai programmi del periodo 2007-2013». Tuttavia, lo stesso articolo 105 si riferisce esclusivamente a programmi anteriori al 2007.
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