Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NILS WAHL
presentate il 17 gennaio 2019 (1)
Causa C‑706/17
Achema AB
Orlen Lietuva AB
AB «Lifosa»
contro
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)
con l’intervento di:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija,
UAB, «BALTPOOL»
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema della Lituania)]
«Aiuto di Stato – Nozione di “risorse statali” – Selettività – Incidenza sugli scambi – Distorsione della concorrenza – Servizi di interesse economico generale nel settore dell’energia elettrica – Condizioni Altmark»
1. Con le sue questioni pregiudiziali, la Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema della Lituania) chiede, in sostanza, se taluni aspetti del regime normativo lituano in materia di prestazione dei servizi di interesse pubblico (in prosieguo: i «SIP») nel settore dell’energia elettrica e relativo finanziamento (in prosieguo: «il regime SIP») debbano essere considerati come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2. La presente causa offre alla Corte l’occasione di precisare la propria giurisprudenza, con particolare riguardo alla nozione di «risorse statali» e alle condizioni indicate nella giurisprudenza risultante dalla sentenza della Corte del 24 luglio 2003, Altmark Trans and Regierungspräsidium Magdeburg (in prosieguo: «sentenza Altmark») (2).
I. Contesto normativo
A. Diritto lituano
3. Secondo il giudice del rinvio, le disposizioni rilevanti del diritto nazionale sono contenute nei seguenti atti normativi, nella versione vigente all’epoca dei fatti: la Elektros energijos įstatymas, n. VIII 1881 (Legge lituana sull’energia elettrica n. VIII 1881) del 20 luglio 2000; la Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo n. XI 1375 (Legge lituana sull’energia proveniente da fonti energetiche rinnovabili n. XI 1375) del 12 maggio 2011; la Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymas n. XI 2052 (Legge lituana sull’integrazione della rete elettrica con le reti elettriche europee) del 12 giugno 2012; la Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas n. XII 169 (Legge lituana di attuazione della Legge che modifica ed integra gli articoli 2, 11, 13, 14, 16, 20 e 21 della Legge sull’energia proveniente da fonti energetiche rinnovabili n. XII 169) del 17 gennaio 2013; e le misure normative di attuazione di tali leggi, inclusa la Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo n. 916 dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Risoluzione n. 916 del Governo che approva la procedura per la prestazione di servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica) del 18 luglio 2012; e la Vyriausybės Nutarimas n. 1157 «Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašas» (delibera n. 1157 del Governo che disciplina la procedura per l’amministrazione dei fondi per i servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica) del 19 settembre 2012 (in prosieguo: «la normativa nazionale in oggetto»).
4. Le disposizioni di detti atti normativi, nella misura in cui sono pertinenti ai fini del presente procedimento, saranno sintetizzate ai paragrafi da 12 a 15.
II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
5. I ricorrenti nel procedimento principale – Achema AB, Orlen Lietuva AB e AB «Lifosa» («Achema e a.») – sono società costituite e attive nella Repubblica di Lituania che, fra l’altro, gestiscono impianti di generazione combinata di calore ed elettricità. L’energia elettrica generata nei suddetti impianti viene consumata per il proprio fabbisogno di elettricità o fornita ad altre imprese. Tali società acquistano altresì energia elettrica da fornitori indipendenti che operano in Lituania.
6. Ai sensi della normativa nazionale in vigore, Achema e a. hanno dovuto pagare, come ogni altro consumatore di elettricità, un determinato importo per i servizi SIP che sono stati forniti loro nel 2014.
7. Achema e a. hanno proposto ricorso dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) per chiedere l’annullamento dei punti da 1.2 a 1.4, 1.7, 2 e 3 della decisione della Commissione nazionale per il controllo dell’energia e dei prezzi della Lituania (in prosieguo: «NCECP») dell’11 ottobre 2013 (modificata dalla decisione n. O3-704 del 22 novembre 2013) (in prosieguo: «la decisione impugnata»). Nella decisione impugnata, la NCECP aveva determinato l’importo complessivo dei fondi relativi al 2014 per le imprese elettriche che fornivano SIP (in prosieguo: «prestatori di SIP») (punto 1) e il prezzo dei SIP per i consumatori (finali) lituani di energia elettrica, incluse le ricorrenti (punti 2 e 3).
8. Con sentenza del 9 febbraio 2016, il giudice in parola ha rigettato l’azione di Achema e a. in quanto infondata.
9. Avverso tale decisione Achema e a. hanno presentato ricorso in appello dinanzi alla Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema della Lituania). Tale giudice, nutrendo dubbi circa la corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Se il regime normativo in materia di [regime SIP] – stabilito [dalla normativa nazionale in oggetto] – in vigore nel 2014, o parte di tale regime normativo, debba essere considerato un aiuto di Stato (un regime di aiuto di Stato) ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE], e in particolare:
– se, in circostanze come quelle del caso di specie, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che i fondi SIP debbano, o non debbano, essere considerati come risorse statali;
– se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che la fattispecie in cui si impone ai gestori di rete (imprese) l’obbligo di acquistare energia elettrica da produttori di energia elettrica ad un prezzo fisso (tariffa) e/o di bilanciare l’energia elettrica, e in cui le perdite subite dai gestori di rete in ragione di tale obbligo sono compensate con fondi attribuibili alle risorse statali, non debba essere considerata come configurante un aiuto concesso ai produttori di energia elettrica mediante risorse statali;
– se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del caso di specie, debbano, o non debbano essere considerate come selettive e/o idonee a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri le seguenti misure di sostegno: il sostegno concesso a un’impresa che realizzi un progetto di importanza strategica, quale il «NordBalt»; il sostegno concesso alle imprese alle quali viene affidato il compito di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento dell’energia elettrica per un dato periodo; il sostegno per la compensazione delle perdite che riflettono le condizioni di mercato effettivamente sostenute da soggetti, come i produttori di impianti solari fotovoltaici in questione, a causa del rifiuto dello Stato di adempiere gli impegni assunti (a causa di modifiche della regolamentazione nazionale); il sostegno concesso alle imprese (gestori di rete) con l’obiettivo di compensare le perdite effettivamente subite nell’adempimento dell’obbligo di acquistare energia elettrica ad un prezzo fisso da produttori di energia elettrica che forniscono SIP e di bilanciamento dell’energia elettrica;
– se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del caso di specie, il regime SIP in questione (o parte di esso) debba, o non debba, essere considerato conforme ai criteri stabiliti ai punti da 88 a 93 della sentenza della Corte di giustizia [nella causa Altmark];
– se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del caso di specie, debba, o non debba, ritenersi che il regime SIP (o parte di esso) falsi o minacci di falsare la concorrenza.
10. Hanno presentato osservazioni scritte nel presente procedimento Achema, Baltpool, il governo lituano e la Commissione. Le stesse parti hanno inoltre presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 6 novembre 2018.
III. Analisi
11. Prima di esaminare le specifiche questioni poste dal presente procedimento, mi sembra utile illustrare brevemente gli aspetti fondamentali del regime SIP lituano nel settore dell’energia elettrica, come spiegato dal giudice del rinvio, e formulare quindi alcune considerazioni preliminari.
A. Il regime SIP lituano
12. Secondo il giudice del rinvio, i SIP sono essenzialmente servizi forniti o attività svolte, nell’interesse generale, in conformità alla normativa nazionale in oggetto. Durante il periodo rilevante ai fini del presente procedimento, i SIP includevano fra l’altro: la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e il relativo bilanciamento; la produzione di energia elettrica presso impianti di cogenerazione di energia termica ed elettrica, che forniscono energia termica a reti di teleriscaldamento ed il risparmio di energia primaria sia tale che la produzione con sistema di cogenerazione di energia termica ed elettrica possa essere considerata efficiente; la produzione di energia elettrica presso impianti specifici dove la produzione di energia elettrica è necessaria per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento dell’energia elettrica; la realizzazione di progetti strategici nel settore dell’energia elettrica volti a migliorare la sicurezza energetica attraverso l’installazione di interconnettori con reti elettriche di altri Stati e/o collegando le reti elettriche della Repubblica di Lituania con le reti elettriche di altri Stati membri [quale il progetto di un «sistema di interconnessione di reti elettriche tra la Lituania e la Svezia» (altresì noto come «NordBalt»)]; infine, lo sviluppo del progetto di impianti solari fotovoltaici.
13. Ogni anno le pubbliche autorità competenti lituane, secondo la procedura legislativamente prevista, identificano i prestatori di SIP, definiscono l’ambito dei SIP, e stabiliscono le condizioni che regolamentano la compensazione per i SIP forniti e il loro importo. Tutti i consumatori di energia elettrica pagano il prezzo dei SIP, il cui importo è determinato dalla NCECP, sulla base della quantità di energia elettrica effettivamente consumata per il proprio fabbisogno. Tale pagamento per i SIP è incluso nel prezzo dell’energia elettrica acquistata o corrisposto separatamente ai gestori di rete.
14. I gestori di rete elettrica lituani trasferiscono il denaro raccolto dai consumatori di energia elettrica (in prosieguo: «i fondi SIP») all’ente amministratore dei fondi SIP, Baltpool UAB, persona giuridica privata controllata dallo Stato. Baltpool paga a sua volta i prestatori di SIP per i loro servizi, secondo la procedura legislativamente prevista. Baltpool non è finanziata con fondi pubblici; i relativi costi operativi sono coperti dagli stessi fondi SIP.
15. I fondi SIP non possono essere utilizzati a fini diversi dal pagamento della fornitura dei SIP e non fanno parte del bilancio dello Stato. Le somme dovute da consumatori che non pagano i SIP vengono recuperate secondo le procedure generali previste dal diritto civile. I consumatori in parola non sono soggetti a responsabilità di diritto pubblico.
B. Osservazioni preliminari
16. In tale contesto, occorre anzitutto evidenziare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale la portata delle norme dell’Unione al fine di consentire a quest’ultimo di applicare correttamente tali norme ai fatti di cui detto giudice è investito, piuttosto che nel procedere essa stessa a siffatta applicazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo (3). A tale proposito, la Corte ha costantemente dichiarato che i giudici nazionali sono autorizzati a interpretare ed applicare la nozione di «aiuto di Stato» e, nei procedimenti pendenti dinanzi a loro, spetta ad essi verificare che i requisiti previsti dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE siano soddisfatti (4).
17. Tale «ripartizione dei compiti» tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali è di fondamentale importanza. A maggior ragione in una causa come quella di cui trattasi: la disciplina nazionale applicabile nel procedimento principale è alquanto complessa e comprende diverse misure che potrebbero, almeno potenzialmente, essere rilevanti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Inoltre, in relazione a talune questioni, il giudice nazionale interroga la Corte su aspetti prevalentemente fattuali e piuttosto tecnici, chiedendo in sostanza alla Corte di avallare la propria analisi. Eppure, come correttamente rilevato da Baltpool all’udienza, la Corte non dispone dei dati e degli altri elementi materiali necessari per confermare o confutare le conclusioni preliminari del giudice nazionale. Per quanto riguarda tali aspetti, spetterà dunque a quest’ultimo la decisione finale, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte circa il significato e l’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
18. Può inoltre essere utile sottolineare che, secondo una costante giurisprudenza, la qualificazione come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede che tutte le condizioni indicate in detta disposizione siano soddisfatte. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (5).
19. Ciò detto, passo ora ad analizzare le questioni giuridiche sollevate nelle questioni pregiudiziali. Le esaminerò nell’ordine seguito nella domanda di pronuncia pregiudiziale.
C. Sulla prima questione
20. La prima questione pregiudiziale riguarda la prima delle condizioni elencate al paragrafo 18. Con tale questione, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che i fondi come i fondi SIP debbano essere considerati come risorse statali.
21. A mio avviso, tale questione richiede una risposta affermativa.
22. In via preliminare, si deve ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza, perché determinati vantaggi possano essere qualificati come aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, essi devono, da un lato, essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, essere imputabili allo Stato (6).
23. Nel caso di specie, è pacifico che le misure che si presume costituiscano un aiuto trovano la propria origine in misure legislative e regolamentari adottate dalle autorità lituane. Tali misure possono, dunque, essere imputate allo Stato.
24. Il vero problema è, invece, se tali misure coinvolgano risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
25. È chiaro che la nozione di «risorse statali» comprende tutti gli strumenti pecuniari che lo Stato può usare per sostenere le imprese: ciò include non soltanto fondi che appartengano direttamente o indirettamente al patrimonio dello Stato o entrate cui lo Stato rinuncia, ma altresì somme che, anche se non sono permanentemente in possesso dell’Erario, restano costantemente sotto controllo pubblico (7). In altri termini, queste ultime sono costituite da fondi che, pur provenendo da privati, sono raccolti dallo Stato, per conto dello Stato o in virtù di un intervento dello Stato, e sono a disposizione delle competenti autorità nazionali che hanno il potere di decidere in merito al loro utilizzo finale.
26. Questo sembra essere il caso dei fondi SIP nel contesto del regime SIP lituano.
27. Dal momento in cui vengono raccolti dai consumatori di energia elettrica al momento in cui vengono distribuiti tra i prestatori di SIP, i fondi SIP sono soggetti al controllo pubblico. In particolare, sono le autorità pubbliche ad identificare i servizi che devono essere considerati SIP in un determinato anno, e a selezionare le imprese che saranno qualificate come prestatrici di SIP. È parimenti un organismo pubblico – la NCECP – a determinare l’importo che deve essere posto a carico dei consumatori di energia elettrica per i servizi SIP. Una volta raccolti dai gestori della rete elettrica, i fondi SIP vengono trasferiti a Baltpool, un ente che, benché costituito in forma di società di diritto privato, è controllato dallo Stato. Baltpool amministra i fondi ricevuti, distribuendoli tra i prestatori di SIP secondo criteri determinati dalla legge, pur conservando una parte di tali fondi a copertura dei propri costi amministrativi. Di conseguenza, l’intero ciclo di vita dei fondi SIP è rigorosamente regolamentato.
28. La situazione di cui al presente procedimento deve pertanto essere distinta da quella esaminata dalla Corte in altre cause, come PreussenElektra (8)edENEA (9), che pure riguardavano regimi nazionali di sostegno alle energie rinnovabili. In tali casi, la Corte ha rilevato che un semplice obbligo, imposto dallo Stato ad imprese private, di acquistare energia elettrica ad un costo che potrebbe essere più elevato rispetto al normale prezzo di mercato non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Ciò che era fondamentale, nelle cause in parola, era il fatto che – a differenza di quanto avviene nel regime SIP di cui trattasi – non vi fosse alcun meccanismo di finanziamento gestito dallo Stato. Non vi era raccolta e distribuzione di denaro pagato da consumatori di energia elettrica su cui lo Stato potesse esercitare una qualche forma di controllo.
29. Il regime SIP lituano non è neppure comparabile con le misure esaminate dalla Corte nella causa Pearle e a. (10) e nella causa Doux Élevage (11).
30. In tali casi, nonostante il fatto che i contributi finanziari imposti a talune imprese fossero fissati per legge e raccolti e gestiti da enti a cui lo Stato aveva conferito determinati poteri, la Corte ha comunque ritenuto che le misure in parola non rientrassero nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, in entrambi i casi, l’ente che gestiva i fondi rappresentava un mero strumento per la raccolta e la destinazione delle risorse destinate ad attività svolte nell’interesse commerciale delle stesse imprese che erano tenute a versare i contributi (12). I contributi obbligatori erano stati pertanto stabiliti su iniziativa delle imprese private che avevano deciso anche il loro utilizzo finale. Né nella causa Pearle e a. né nella causa Doux Élevage il denaro raccolto doveva essere utilizzato conformemente alle indicazioni fornite da autorità pubbliche o al fine di perseguire un obiettivo di interesse pubblico determinato da tali autorità (13).
31. Per contro, secondo la normativa nazionale in esame, Baltpool non può in alcun modo essere considerata «uno strumento» che operi sotto la direzione e al fine di perseguire l’interesse commerciale dei soggetti che sono tenuti a versare i contributi. Infatti, Baltpool utilizza i fondi raccolti per attuare un’agenda stabilita dallo Stato. Da un punto di vista economico, i beneficiari delle attività sovvenzionate non sono le stesse parti che finanziano le misure di sostegno. Vi è, di conseguenza, un trasferimento di risorse dai consumatori a talune imprese, sotto la direzione delle autorità dello Stato.
32. Il fatto che Baltpool non goda di alcuna discrezionalità nello scegliere come i fondi raccolti debbano essere utilizzati non fa venir meno il fatto che sono le autorità pubbliche ad adottare ogni decisione al riguardo (14). Come spiegato al paragrafo 27, i fondi raccolti devono seguire in modo rigoroso il processo previsto nella normativa nazionale in oggetto. Sul piano materiale, ciò dimostra effettivamente che i fondi SIP sono soggetti al controllo pubblico.
33. Del pari, il fatto che, se i consumatori non pagano gli importi dovuti, Baltpool debba adire le vie giudiziarie secondo le procedure ordinarie, ha, nel contesto in parola, scarsa rilevanza. Ritengo che ciò sia indissolubilmente connesso al fatto che le autorità lituane hanno deciso di affidare la raccolta dei fondi SIP ai gestori di rete e la gestione di detti fondi ad una società costituita in base al diritto privato. Tale aspetto, di cui la Corte ha tenuto conto nel determinare la natura di associazioni di diritto privato delle organizzazioni interprofessionali nella causa Doux Élevage (15), non ha alcuna rilevanza nel caso di specie. Non vi è dubbio, infatti, che, pur essendo stata costituita in forma di società di diritto privato, Baltpool è controllata dallo Stato e, per quanto concerne l’utilizzo dei fondi SIP, è tenuta ad agire come previsto nella normativa nazionale in materia (16).
34. In sostanza, ritengo che il regime SIP lituano abbia una notevole somiglianza con il regime francese in materia di energia elettrica esaminato dalla Corte nella causa Association Vent de Colère! e a. (17). In tale causa, la Corte ha dichiarato che un meccanismo di compensazione dei costi supplementari imposti alle imprese in conseguenza di un obbligo di acquisto dell’energia elettrica di origine eolica ad un prezzo superiore al prezzo di mercato che è stato finanziato dal consumatore finale, doveva essere considerato un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A mio avviso, la ragione principale di tale conclusione consisteva nel fatto che le somme riscosse presso i consumatori – negli importi stabiliti dal ministro dell’energia – venivano affidate alla Caisse des dépôts et consignations (Cassa depositi e prestiti, Francia), un ente pubblico che ha operato come intermediario nella gestione dei fondi (18). In realtà, alla domanda, posta nel corso dell’udienza, se ci fossero significative differenze di fatto tra la situazione esaminata dalla Corte nella causa Association Vent de Colère! e a. e la situazione di cui trattasi nel procedimento principale, né il governo lituano né Baltpool sono riusciti a dare una risposta efficace.
35. La sentenza della Corte nella causa Essent Netwerk Noord e a. (19) fornisce ulteriore sostegno alla tesi secondo cui i fondi SIP costituiscono risorse statali ai sensi della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato. In tale causa – avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale di un giudice dei Paesi Bassi – la Corte ha dichiarato che una normativa nazionale la quale pone a carico dei consumatori un supplemento del prezzo di trasporto dell’energia raccolto dai gestori di rete e ceduto ad una società designata, a sua volta responsabile della gestione e della ripartizione dei fondi, coinvolge risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
36. È vero che, se considerate in termini puramente economici, le misure esaminate dalla Corte in cause come PreussenElektra ed ENEA (20) e quelle esaminate in cause come Essent Netwerk Noord e a. e Association Vent de Colère! e a. (21) possono sembrare in gran parte simili. Tuttavia, come ha spiegato l’avvocato generale Mengozzi nelle sue conclusioni nella causa Essent Netwerk Noord e a., tali misure vanno classificate in modo molto diverso dal punto di vista giuridico (22). Sebbene l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE riguardi soltanto gli effetti di una misura statale, è ovvio che il modo in cui una misura è strutturata ed opera può avere conseguenze sul contesto normativo applicabile ad essa. Una misura statale può, ad esempio, non essere qualificata come aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma a seconda delle circostanze, la sua compatibilità con i trattati può dover essere esaminata anche alla luce di altre disposizioni del diritto dell’Unione, quali le regole in materia di mercato interno (23).
37. Alla luce di quanto sopra, alla prima questione pregiudiziale dovrebbe, a mio avviso, rispondersi che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che i fondi SIP, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, devono essere considerati risorse statali.
D. Sulla seconda questione
38. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede quali soggetti debbano essere considerati beneficiari dell’aiuto concesso tramite i fondi SIP nel caso in cui le pertinenti misure ai sensi del regime SIP impongano ai gestori di rete elettrica l’obbligo di acquistare energia elettrica dai prestatori di SIP ad un prezzo fisso e di bilanciare l’energia elettrica da essi prodotta. In particolare, il giudice del rinvio si chiede se siano i gestori di rete o i produttori di energia elettrica ad ottenere un vantaggio economico dai fondi SIP.
39. A mio avviso, i beneficiari (indiretti) di una siffatta misura sono i produttori di energia elettrica e non i gestori di rete.
40. In effetti, nel quadro della misura oggetto della seconda questione pregiudiziale, i fondi SIP hanno il solo scopo – per quanto mi consta – di compensare i costi supplementari che i gestori di rete possono sopportare in ragione dell’obbligo, loro imposto, di acquistare determinate quantità di energia elettrica a prezzi fissi, che possono essere superiori ai normali prezzi di mercato. Nel fascicolo non vi è alcun elemento che indichi un possibile vantaggio netto che ai gestori di rete potrebbe derivare dai fondi SIP. Inoltre, alla luce delle spiegazioni fornite all’udienza dal governo lituano e da Baltpool, sembra che i gestori di rete non possano far ricadere (alcuni o tutti) i costi supplementari sui loro clienti, il che avrebbe comportato il rischio che i gestori ricevessero una compensazione eccessiva (24).
41. Per contro, compensando i costi supplementari dei gestori di rete causati dal sopra indicato obbligo di acquisto, i fondi SIP consentono ad alcuni produttori di energia elettrica di vendere determinati quantitativi di energia elettrica ad un prezzo più elevato del normale prezzo di mercato, o in ogni caso di venderne maggiori quantità. Detti produttori di energia riescono pertanto a generare introiti maggiori rispetto a quelli che avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato. Di conseguenza, sebbene i fondi SIP possano di fatto essere pagati ad altri gestori di rete, i beneficiari indiretti di tali fondi sono i produttori di energia elettrica (25).
42. Per tali motivi, suggerisco alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale – in cui una misura statale obbliga i gestori della rete elettrica ad acquistare energia elettrica ad un prezzo fisso dai produttori di energia elettrica e a bilanciare l’energia elettrica da essi prodotta, prevedendo che i costi supplementari sopportati da tali gestori siano compensati con contributi corrisposti dai consumatori finali – i produttori di energia elettrica devono essere considerati beneficiari di aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
E. Sulla terza e sulla quinta questione
43. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il sostegno concesso con fondi SIP a talune attività svolte in Lituania nel settore dell’energia elettrica soddisfi i criteri di selettività e di incidenza sugli scambi tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Con la sua quinta questione, che ritengo utile esaminare dopo la terza questione in quanto ad esse si può rispondere congiuntamente, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del caso di specie, debba ritenersi che il regime SIP falsi o minacci di falsare la concorrenza.
44. Le misure che la Corte è chiamata a verificare sotto tale profilo sono le seguenti: (i) il sostegno concesso a un’impresa che realizzi un progetto di importanza strategica, quale il «NordBalt»; (ii) il sostegno concesso alle imprese alle quali viene affidato il compito di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento dell’energia elettrica per un dato periodo; (iii) il sostegno per la compensazione delle perdite effettivamente sostenute da imprese quali quelle produttrici di impianti solari fotovoltaici; e (iv) il sostegno concesso ai gestori di rete con l’obiettivo di compensare le perdite effettivamente subite nell’adempimento dell’obbligo di acquistare energia elettrica ad un prezzo fisso da produttori di energia elettrica che forniscono SIP e di bilanciare l’energia elettrica («le misure in oggetto»).
45. Come spiegato ai paragrafi 16 e 17, la decisione finale in merito a tali aspetti spetta al giudice del rinvio. Tuttavia, allo scopo di fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi necessari per interpretare le disposizioni applicabili del diritto dell’Unione, procederò come segue. In primo luogo, illustrerò la giurisprudenza più pertinente e, su tale base, tenterò di fornire chiarimenti più specifici, utili al giudice del rinvio, in merito alle condizioni con cui le misure in oggetto possono conformarsi ai criteri di selettività, di incidenza sugli scambi e di distorsione della concorrenza.
46. Anzitutto, vorrei sottolineare che, per valutare se il criterio di selettività è soddisfatto, occorre determinare se, nell’ambito di un dato regime giuridico (altresì noto come «normativa di riferimento»), un provvedimento statale sia tale da favorire talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal provvedimento interessato (26). Per contro, misure generali applicabili senza distinzione a tutti gli operatori economici di uno Stato membro e tali da conferire un vantaggio alla portata di chiunque soddisfi i requisiti previsti per beneficiarne non sono selettive e, di conseguenza, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (27).
47. Per quanto riguarda l’incidenza sugli scambi, si deve ricordare che, ai fini della qualificazione di una misura nazionale come aiuto di Stato, non è necessario dimostrare che l’aiuto abbia un’incidenza reale sugli scambi tra gli Stati membri, ma soltanto verificare se tale aiuto sia idoneo a incidere su detti scambi. L’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri non può tuttavia essere semplicemente ipotizzata o presunta. Occorre, pertanto, individuare se e in che modo la misura in esame sia idonea ad incidere, per i suoi effetti prevedibili, sugli scambi tra gli Stati membri. In particolare, quando un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall’aiuto. A questo proposito non è necessario che le impresa beneficiarie dell’aiuto partecipino direttamente agli scambi intracomunitari. Quando uno Stato membro concede un aiuto a talune imprese, l’attività sul mercato nazionale può risultarne mantenuta o incrementata, con conseguente diminuzione delle opportunità per le imprese con sede in altri Stati membri di penetrare nel mercato di tale Stato membro(28).
48. Infine, quanto al requisito della distorsione della concorrenza, occorre sottolineare che, secondo una costante giurisprudenza, gli aiuti diretti a sgravare un’impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza (29).
49. In tale contesto esaminerò i problemi sollevati nella terza questione pregiudiziale...
1. Selettività
50. In primo luogo, il sostegno concesso alle imprese alle quali viene affidato il compito di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento dell’energia elettrica per un dato periodo, il sostegno per la compensazione delle perdite effettivamente sostenute da imprese come quelle produttrici di impianti solari fotovoltaici e il sostegno concesso ai gestori di rete con l’obiettivo di compensare le perdite effettivamente subite nell’adempimento dell’obbligo di acquistare energia elettrica ad un prezzo fisso da produttori di energia elettrica che forniscono SIP e di bilanciare l’energia elettrica sembrano, prima facie, costituire misure che avvantaggiano unicamente le imprese che sono attive in un settore specifico o forniscono una specifica tipologia di servizi.
51. Mi sembra che tali misure siano intese a sollevare le imprese beneficiarie da determinati costi che altrimenti esse avrebbero dovuto sostenere direttamente. Lo stesso giudice del rinvio, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, descrive come «non contestato» il fatto che una serie di misure che rientrano nel regime SIP garantisce alle imprese beneficiarie alcuni utili senza alcun rischio.
52. È vero che, nella sentenza Asteris, la Corte ha dichiarato che il risarcimento che le autorità nazionali siano condannate a pagare alle imprese per il danno loro arrecato non costituisce aiuto ai sensi dell’(attuale) articolo 107, paragrafo 1, TFUE. (30). Tuttavia, in tal caso la Corte si riferiva a somme versate o da versare, nel contesto della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro. La ragione è chiara: una somma unicamente destinata a risarcire una persona per il danno subito a causa di un illecito civile o amministrativo commesso da un’autorità statale non procura, a rigor di termini, alcun vantaggio economico a tale persona ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
53. Tale giurisprudenza, tuttavia, non può essere applicata alla presente causa. Non vi si afferma, per quanto mi consta, che le perdite compensate dalle misure statali di cui trattasi siano la conseguenza di una condotta illecita delle autorità pubbliche. Tali perdite sono semplicemente costi sostenuti dalle imprese in parola in relazione alle loro attività economiche.
54. In tale contesto, vorrei aggiungere che è irrilevante la circostanza che le decisioni riguardanti gli investimenti o gli appalti da parte dei beneficiari siano state determinate o favorite dalla promessa di un sostegno pubblico da parte delle autorità. Il fatto che, se non ci fossero state le misure di cui trattasi, alcuni operatori economici avrebbero compiuto scelte diverse in relazione alla loro attività non fa venir meno la natura di aiuto di tali misure. La maggior parte dei regimi di aiuto hanno proprio tale obiettivo: promuovere alcune attività economiche specifiche che le autorità considerano di pubblico interesse. Tuttavia, le cause e le finalità dell’intervento pubblico sono prive di rilevanza ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: tale disposizione definisce le misure come aiuti soltanto in relazione alla loro incidenza sul mercato unico (31).
55. Infine, per quanto concerne la valutazione della selettività delle forme di sostegno concesse alle imprese che realizzano progetti di importanza strategica, come il «NordBalt», l’analisi diventa più complessa.
56. In via preliminare, si deve ricordare che il sostegno finanziario per la costruzione di infrastrutture destinate ad un uso generale (in contrasto con una specifica finalità) e che dunque non avvantaggia un particolare utente, non è in genere considerato selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (32). A mio avviso è questo, molto probabilmente, il caso delle infrastrutture che collegano le reti elettriche di Lituania e Svezia.
57. Ciò non significa, tuttavia, che il sostegno finanziario concesso all’impresa che costruisce detta infrastruttura non costituisca un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Chiaramente, se le autorità lituane acquistassero semplicemente un servizio (costruzione di una determinata infrastruttura) da una specifica impresa, tra le molte presenti sul mercato e in grado di fornire tale servizio, l’esistenza di detto aiuto dipenderebbe principalmente dal prezzo e dalle condizioni concordati per l’appalto, tenendo conto della procedura seguita per selezionare il prestatore. Il consolidato principio dell’operatore privato in un’economia di mercato (in prosieguo: «MEOP») fornirebbe un orientamento nel condurre tale analisi (33).
58. Tuttavia, dalle informazioni contenute nel fascicolo, mi risulta che il progetto «NordBalt» sia stato designato quale progetto di importanza strategica e che le necessarie opere di costruzione siano state riservate per legge ad una specifica impresa (LITGRID AB). Un siffatto progetto – per portata, costi ed importanza – rientra, dopo tutto, di norma nella responsabilità dello Stato. Non è raro che le autorità pubbliche affidino lo sviluppo di importanti infrastrutture a società di diritto privato delle quali però dette autorità sono azioniste (34). A mio avviso, il problema principale può essere piuttosto una questione di appalti da parte dello Stato. Tuttavia, come per altri aspetti di fatto delle misure di cui trattasi nel procedimento principale, la Corte non dispone delle informazioni necessarie per adottare una decisione finale a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2. Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri
59. Nella causa Fondul Proprietatea (35), la Corte era chiamata a valutare la possibile natura di aiuto di una misura adottata per sostenere un’impresa attiva nel settore dell’energia elettrica. A tal proposito, la Corte ha sottolineato che il fatto che un settore economico, come quello dell’energia, sia stato oggetto di liberalizzazione a livello dell’Unione è tale da evidenziare l’idoneità di una misura statale, che si afferma costituisca un aiuto, ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La Corte ha ricordato che, in virtù di tale liberalizzazione, l’elettricità è oggetto di scambi commerciali transfrontalieri. Di conseguenza, la Corte ha rilevato che, fatta salva la verifica da parte del giudice nazionale, una misura adottata dalle autorità rumene a sostegno di un’impresa attiva nel settore dell’energia elettrica soddisfi la condizione dell’«incidenza sugli scambi».
60. Non vedo alcuna ragione oggettiva per discostarsi, nel caso di specie, dalle conclusioni della Corte nella causa Fondul Proprietatea.
61. Il fatto che le imprese beneficiarie possano non essere attive al di fuori dei confini nazionali non è rilevante. Infatti, rafforzando gli operatori locali, le misure di cui trattasi possono ostacolare l’accesso al mercato lituano dell’energia da parte di imprese estere. Diversa può tuttavia considerarsi la situazione in cui il sostegno è concesso ad un’impresa cui è stato affidato il compito di attuare un progetto di importanza strategica quale il «NordBalt», come spiegato al paragrafo 58.
3. Distorsione della concorrenza
62. Per quanto riguarda, infine, la condizione relativa alla distorsione della concorrenza, può essere sufficiente fare riferimento ancora una volta alla recente sentenza Fondul Proprietatea (36).
63. In detta causa, in linea con una consolidata giurisprudenza, la Corte ha constatato che la misura di sostegno in oggetto era, in linea di principio, in grado di falsare la concorrenza nel mercato dell’energia elettrica. La Corte ha osservato che il fatto che un settore economico, come quello dell’energia, sia stato oggetto di liberalizzazione a livello dell’Unione è tale da evidenziare un’incidenza reale o potenziale degli aiuti in parola sulla concorrenza, nonché gli effetti di tali aiuti sugli scambi tra gli Stati membri.
64. Ritengo che siffatte considerazioni siano altrettanto valide nell’ambito del presente procedimento. Non mi convince, infatti, l’argomento addotto dal governo lituano secondo cui, nel 2014, il mercato dell’energia elettrica in Lituania era ancora relativamente isolato. Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, lo stesso giudice del rinvio sottolinea che, nel periodo in parola, la rete elettrica in Lituania era collegata alla rete di altri Stati membri (ad esempio l’Estonia) e che vi era una concorrenza vivace nel mercato. In ogni caso, misure di sostegno pubblico che favoriscano gli operatori storici possono produrre duraturi effetti di distorsione in un mercato che si sta progressivamente aprendo alla concorrenza estera.
65. Le imprese attive nella produzione di energia elettrica o nello sviluppo di progetti di impianti solari fotovoltaici con sede in Lituania sono evidentemente in concorrenza con imprese analoghe aventi sede in altri Stati membri. Tuttavia, la situazione può essere diversa per quanto riguarda le imprese cui sono affidati progetti di importanza strategica come il «NordBalt», per le ragioni illustrate ai paragrafi 58 e 61.
66. In conclusione, propongo alla Corte di rispondere alla terza e alla quinta questione pregiudiziale come segue:
67. In primo luogo, le misure che avvantaggiano unicamente le imprese che sono attive in un settore specifico o forniscono una specifica tipologia di servizi, sollevando dette imprese da taluni costi che altrimenti esse avrebbero dovuto sostenere, sono selettive ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In secondo luogo, misure di sostegno ad imprese attive in un settore economico, come quello dell’energia, che è stato oggetto di liberalizzazione a livello dell’Unione sono, in linea di principio, idonee ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In terzo luogo, spetta al giudice del rinvio stabilire in definitiva se tali condizioni siano soddisfatte con riferimento alle misure di cui trattasi.
F. Sulla quarta questione
68. Infine, con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del caso di specie, il regime SIP debba essere considerato conforme ai criteri stabiliti ai punti da 88 a 93 della sentenza Altmark.
69. In detta sentenza, la Corte ha chiarito quando le imprese incaricate dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico (in prosieguo: «OSP») non traggono in realtà un vantaggio finanziario dalla compensazione ricevuta come contropartita per l’adempimento di detti obblighi e non si trovano quindi in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle loro concorrenti. A tal fine, la Corte ha individuato quattro presupposti cumulativi (in prosieguo: «le condizioni Altmark») che, ove ricorrano, garantiscono che la compensazione del servizio pubblico non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (37).
70. Tuttavia, i commentatori hanno spesso osservato che, data la loro rigorosità, le condizioni Altmark sono difficili da soddisfare (38). È dunque importante rilevare, in tale contesto, che anche una misura che non soddisfi tali condizioni può tuttavia essere giustificata ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. E, come la Corte ha indicato in modo chiaro nella sentenza Viasat, le condizioni Altmark non sono rilevanti nel valutare la compatibilità con il mercato interno di una misura di aiuto concessa ad un fornitore di SIEG (39).
71. Ciò detto, la questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale riguarda, in linea di principio, tutte e quattro le condizioni Altmark. Tuttavia, gli argomenti esposti nella domanda di pronuncia pregiudiziale si concentrano principalmente sulla prima di tali condizioni. Per quanto concerne le altre tre, il giudice del rinvio ha semplicemente spiegato, in modo alquanto sintetico, per quale motivo a suo avviso dette condizioni sono soddisfatte in relazione a ciascuna delle misure di cui trattasi. Come illustrato ai paragrafi 16 e 17, tuttavia, spetta al giudice del rinvio statuire su tali questioni, non soltanto alla luce della ripartizione dei compiti tra la Corte e i giudici nazionali stabilita nei trattati, ma anche perché non vi sono elementi sufficienti, negli atti di causa, che consentano alla Corte di approvare o respingere la valutazione del giudice nazionale.
72. In tale contesto e al fine di assistere per quanto possibile il giudice del rinvio, vorrei formulare le seguenti osservazioni.
1. Prima condizione Altmark
73. La prima delle condizioni Altmark richiede una valutazione per stabilire se l’impresa beneficiaria della compensazione sia effettivamente incaricata dell’adempimento di OSP e se tali obblighi siano definiti in modo chiaro. La condizione in oggetto presenta pertanto aspetti diversi, sebbene strettamente connessi, che corrispondono in sostanza alle seguenti domande: (i) se le autorità pubbliche abbiano designato una fornitura di servizi come «servizi di interesse economico generale» ai sensi degli articoli 14 e 106, paragrafo 2,TFUE, (ii) se il compito di adempiere OSP nel contesto della fornitura di tali servizi sia stato affidato ad una (o più) imprese specifiche, e (iii) se gli obblighi di servizio pubblico siano definiti in modo chiaro.
74. A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale nella definizione di ciò che considerano SIEG e, di conseguenza, la definizione di tali servizi da parte di uno Stato membro può essere messa in discussione solo in caso di errore manifesto (40). Ciò è altresì confermato dall’articolo 1 del protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, ai sensi del quale i valori comuni dell’Unione con riguardo ai servizi di interesse economico generale comprendono, in particolare «il ruolo essenziale e l’ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti» (41).
75. Tuttavia, un ampio potere discrezionale non equivale ad un potere discrezionale illimitato. Al fine di evitare che le norme comuni siano facilmente eluse o private di gran parte della loro efficacia, i Trattati pongono alcuni limiti al margine di manovra degli Stati membri. Per quanto concerne le norme dell’Unione in materia di concorrenza, a norma dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE i servizi di interesse economico generale sono sottoposti a tali norme, «nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata» e a condizione che «lo sviluppo degli scambi non [sia] compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione».
76. Alla luce di siffatte disposizioni e tenuto conto dei principi generali del diritto, quali il principio di leale cooperazione e di proporzionalità, anch’io ritengo che il potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri per definire ciò che considerano un SIEG non può «essere esercitato in maniera arbitraria al solo fine di sottrarre un settore particolare [dell’economia] all’applicazione delle regole di concorrenza» (42). A prescindere dall’obiettivo perseguito dalle autorità nazionali, è per me chiaro che non può essere designato come SIEG qualsiasi tipo di servizio: i SIEG devono «[avere] un carattere specifico» rispetto a quello di altri servizi normalmente offerti sul mercato (43).
77. Tale carattere attiene, anzitutto, alla natura del servizio fornito. In particolare, le autorità devono avere ragionevoli motivi per ritenere che, in mancanza dell’intervento pubblico, il servizio in parola probabilmente non sarebbe fornito o sarebbe fornito non al livello ritenuto più adeguato (44). L’intervento pubblico deve pertanto rispondere ad un bisogno reale, nella società, di servizi specifici, che non è (o non sarà, in un futuro prevedibile) adeguatamente soddisfatto da imprese che operano in normali condizioni di mercato (45). A tale proposito, vorrei sottolineare che la direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (46) prevede, in particolare all’articolo 3, paragrafo 2, che gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti diverse attività ivi elencate.
78. Detto carattere specifico dei SIEG riguarda, in secondo luogo, il modo in cui è fornito il servizio. In particolare, il servizio deve essere prestato, in una certa misura, in modo universale e obbligatorio (47). Per universalità intendo che il servizio deve essere prestato, almeno potenzialmente, a tutte le persone che ne facciano richiesta. Con obbligatorietà mi riferisco al fatto che deve configurarsi un obbligo di prestare il servizio, non essendo sufficiente a tal fine che vi sia una semplice autorizzazione a prestare un dato servizio. Inoltre, il fatto che un servizio sia prestato con una certa continuità, a condizioni uniformi e trasparenti e a tariffe accessibili, può essere altrettanto rilevante per determinare se il servizio di cui trattasi è realmente prestato nell’interesse generale (48).
79. Concludendo sul punto, affinché un servizio sia legittimamente designato come SIEG devono essere soddisfatte due condizioni principali: da un lato, vi devono essere ragioni oggettive per le quali le autorità nazionali ritengono che l’intervento pubblico sia necessario per garantire la fornitura di tale servizio e, dall’altro lato, il servizio deve essere prestato in modo universale e obbligatorio. Il rispetto di tali condizioni può essere ovviamente messo in discussione, a seconda delle circostanze, dai giudici nazionali (49) o dai giudici dell’Unione (50), ma soltanto – dato l’ampio potere discrezionale delle autorità nazionali – in caso di errore manifesto di valutazione (51).
80. In secondo luogo, occorre ricordare che il solo fatto che un servizio sia designato come di interesse generale nel diritto nazionale non implica che qualunque operatore che lo effettui sia incaricato dell’adempimento di OSP chiaramente definiti ai sensi della giurisprudenza Altmark (52). L’adempimento di OSP deve essere affidato ad una o più imprese specifiche in forza di un atto (o una combinazione di atti) emesso dalla pubblica autorità. Detto atto può assumere diverse forme: in genere esso ha natura di atto pubblico (ad esempio, un atto legislativo, regolamentare o amministrativo) (53), sebbene un chiaro atto di incarico di servizio pubblico possa, in determinate circostanze, essere conferito anche mediante un contratto (54). Tuttavia, qualunque sia la natura dell’atto, l’atto di incarico deve essere chiaro e non ambiguo: esso deve definire in maniera sufficientemente precisa la natura, la durata e la portata degli obblighi di servizio pubblico in oggetto (55).
81. Anche tali aspetti possono ovviamente essere soggetti a controllo giurisdizionale dinanzi ai giudici nazionali competenti o dinanzi ai giudici dell’Unione in caso di controversia. Tuttavia, nella misura in cui gli aspetti in parola siano di natura tecnica o fattuale, l’esercizio del controllo giurisdizionale non è limitato ad un livello marginale di controllo (56).
82. Per quanto riguarda l’applicazione dei summenzionati principi al caso di specie, vorrei formulare le due osservazioni che seguono.
83. In primo luogo, vi possono essere attività economiche che lo Stato può trovare ragionevole incoraggiare (ad esempio, la produzione di energia verde o lo sviluppo di tecnologie verdi) fornendo assistenza finanziaria diretta o mediante altre misure di sostegno, che non implicano però la prestazione di servizi ai sensi della giurisprudenza Altmark. Il tipico scenario della sentenza Altmark è quello in cui una o più imprese (i prestatori di SIEG) sono tenute per legge ad adempiere determinati OSP nel contesto di una fornitura di servizi potenzialmente diretta ad una molteplicità di destinatari. Di norma, i destinatari devono pagare un corrispettivo per i servizi ricevuti, che può tuttavia essere inferiore alla normale (o ipotetica) tariffa di mercato, grazie alla compensazione concessa dallo Stato ai prestatori di SIEG. I principi della sentenza Altmark non si adattano facilmente ad uno scenario in cui, a rigor di termini, non vi sono operazioni economiche che comportino la prestazione di servizi. Ad esempio, mi sembra dubbio che tutte le attività designate come SIP in base al regime SIP (ad esempio, la mera costruzione di un’infrastruttura pubblica o lo sviluppo di progetti di impianti solari fotovoltaici) possano essere considerati come una prestazione di servizi ai fini della giurisprudenza Altmark.
84. In secondo luogo, possono esservi attività economiche che, anche se comportano un’effettiva prestazione di servizi, sono svolte dalle imprese per iniziativa propria, senza uno specifico incarico da parte dello Stato. Come ha ricordato l’avvocato generale Szpunar nella causa Renerga, che riguardava la compatibilità con il diritto dell’Unione di taluni aspetti della normativa nazionale di cui trattasi nel caso di specie, il solo fatto che un’attività sia espressamente e legittimamente designata come «servizio di interesse economico generale» non è sufficiente ai fini della giurisprudenza Altmark (57). Deve esservi altresì un atto pubblico con cui ad una o più imprese viene affidato il compito di fornire, con un certo grado di universalità e di obbligatorietà (58) i servizi in oggetto. Per quanto concerne il caso di cui trattasi nel procedimento principale, non è chiaro se, in base al regime SIP, tutte le imprese designate come prestatori di SIP siano effettivamente soggette ad OSP ai sensi del diritto dell’Unione (59).
85. Se è così, la questione se i rapporti tra lo Stato e le imprese interessate nascondano una qualche forma di sostegno rilevante ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE può essere risolta soltanto al di fuori del paradigma Altmark. Quest’ultimo riguarda, può essere utile sottolinearlo ancora una volta, soltanto imprese che adempiono OSP. Di conseguenza, le misure pubbliche che non rientrano nell’ambito di applicazione della giurisprudenza Altmark devono essere esaminate alla luce del principio MEOP, come menzionato al paragrafo 57.
2. Seconda e terza condizione Altmark
86. La seconda condizione Altmark riguarda i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione: essi devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, onde evitare che essa attribuisca un vantaggio economico che può favorire l’impresa destinataria rispetto alle imprese concorrenti.
87. Quanto alla terza condizione Altmark, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli OSP, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole.
88. Le due condizioni in parola, che sono tra di loro complementari, perseguono la medesima finalità: garantire che le imprese cui è stato affidato l’adempimento di OSP non ricevano una compensazione eccessiva.
89. Secondo il giudice del rinvio, entrambe le condizioni sono soddisfatte, in relazione alle misure di cui trattasi. A suo avviso, la normativa nazionale in oggetto prevede norme specifiche circa le condizioni in presenza delle quali è dovuta la compensazione, l’importo di quest’ultima oppure le procedure seguite per calcolarne l’importo, ed un meccanismo diretto a controllare l’uso dei fondi trasferiti. Per quanto riguarda le somme dovute a titolo di compensazione, la normativa include norme volte a garantire che vengano presi in considerazione soltanto gli investimenti necessari, i costi per la prestazione dei servizi e un «utile moderato».
90. Tuttavia, come spiegato al paragrafo 71, non spetta alla Corte confermare o respingere tale valutazione. Rientra nella competenza del giudice del rinvio verificare l’esistenza di una normativa sufficientemente chiara e completa la quale garantisca che ai prestatori di servizi non venga corrisposta una compensazione eccessiva, e rimediare in modo tempestivo ed efficace a eventuali errori al riguardo.
3. Quarta condizione Altmark
91. In base alla quarta condizione Altmark, qualora l’impresa che deve adempiere gli OSP non venga scelta tramite una procedura di appalto pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari a consentirle di soddisfare i necessari requisiti relativi al servizio pubblico, avrebbe sostenuto nell’adempimento di detti obblighi, tenuto conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi.
92. Tra le quattro condizioni Altmark, l’ultima è forse la più difficile da accertare.
93. Secondo il giudice del rinvio, anche la condizione in parola risulta soddisfatta per quanto riguarda le misure di cui trattasi. In primo luogo, tale giudice rileva che i prestatori di SIP in relazione alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili sono selezionati mediante una procedura di gara d’appalto sulla base del prezzo d’offerta più basso, ma non superiore a quello stabilito dalla NCECP, la quale determina altresì una tariffa fissa per tutti gli altri produttori di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili. Per quanto riguarda il sostegno agli impianti di cogenerazione di energia termica ed elettrica, il giudice nazionale afferma che esso viene fornito a tutte quelle centrali elettriche che forniscono l’energia termica prodotta alle reti di teleriscaldamento, laddove le centrali elettriche soddisfino i pertinenti requisiti, compresa l’efficienza, e ne abbiano fatto richiesta, e ritiene che gli impianti di cogenerazione di energia termica ed elettrica non impegnati nella cogenerazione in oggetto o le centrali elettriche che non sono in grado di garantire una efficiente cogenerazione non possono essere valutati alla stessa stregua. Evidenzia altresì che la misura di cui al regime SIP in oggetto viene applicata rispetto a quegli impianti di cogenerazione di energia termica ed elettrica la cui funzione principale sia, nello specifico, quella di fornire energia termica alla popolazione, ed il sostegno è garantito solo per l’energia elettrica prodotta durante il periodo di riscaldamento.
94. Per quanto riguarda la realizzazione del progetto «NordBalt», il giudice del rinvio sottolinea che quest’ultimo viene finanziato sulla base dei costi reali ed effettivi, sostenuti sostanzialmente nel pagamento di beni e servizi acquistati tramite gara d’appalto pubblica. I costi non superiori a quelli effettivamente sostenuti e corrispondenti ai prezzi medi di mercato sono altresì soggetti alla compensazione in favore dei produttori di impianti ad energia solare e dei gestori di rete sopra menzionati.
95. Come nel caso della seconda e terza condizione Altmark, mi sembra che neppure riguardo al punto in parola vi siano, negli atti di causa, elementi tali da sollevare dubbi circa la valutazione preliminare compiuta dal giudice del rinvio. La Corte non ha, d’altro canto, informazioni sufficienti per condividere tale valutazione.
96. È dunque compito del giudice del rinvio garantire che i prestatori di SIP siano scelti sulla base di uno dei due scenari alternativi che consentirebbero di conformarsi alla quarta condizione Altmark. I prestatori di SIP possono essere selezionati mediante una procedura di appalto pubblico — vale a dire, nel rispetto di una concorrenza sufficientemente aperta ed effettiva (60) — che consente di selezionare il candidato in grado di fornire i servizi in oggetto al costo minore per la collettività. I prestatori di SIP possono altresì essere selezionati, in assenza di una vera e propria gara d’appalto, a seguito di un’analisi dettagliata e trasparente dei costi che un’impresa gestita in modo efficiente e attiva in tale settore deve sostenere per adempiere i propri obblighi.
97. In conclusione, a mio avviso occorre rispondere alla quarta questione nel senso che spetta al giudice del rinvio stabilire se le misure di cui trattasi nel procedimento principale soddisfano i criteri indicati ai punti da 88 a 93 della sentenza della Corte di giustizia nella causa Altmark. A tal fine, detto giudice deve verificare, in particolare:
– l’esistenza di un atto pubblico mediante cui ai prestatori di SIP viene affidato il compito di fornire tali servizi con un certo grado di universalità e di obbligatorietà, e che specifica, in maniera sufficientemente precisa, la natura, la durata e la portata degli OSP;
– l’esistenza di una normativa sufficientemente chiara e completa la quale garantisca che ai prestatori di servizi non venga corrisposta una compensazione eccessiva e rimedi in modo tempestivo ed efficace a eventuali errori al riguardo;
– che i prestatori di SIP vengano selezionati sulla base di una concorrenza sufficientemente aperta ed effettiva, oppure a seguito di un’analisi dettagliata e trasparente dei costi che un’impresa gestita in modo efficiente e attiva in tale settore deve sostenere per adempiere i propri obblighi.
IV. Conclusione
98. In conclusione, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema della Lituania) nel senso che, in conformità ad una corretta interpretazione, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato come segue:
– i fondi come quelli utilizzati per finanziare il regime lituano in materia di prestazione di servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica devono essere considerati come risorse statali;
– laddove una misura statale imponga ai gestori della rete elettrica di acquistare energia elettrica da produttori di energia elettrica ad un prezzo fisso e di bilanciare l’energia elettrica da essi prodotta, prevedendo che i costi supplementari sostenuti da tali gestori siano compensati con contributi corrisposti dai consumatori finali, i produttori di energia devono essere considerati come beneficiari di aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
– le misure che avvantaggiano unicamente le imprese che sono attive in un settore specifico o forniscono una specifica tipologia di servizi, sollevando dette imprese da taluni costi che altrimenti esse avrebbero dovuto sostenere sono, in linea di principio, selettive; le misure di sostegno ad imprese attive nel settore dell’energia elettrica sono, in linea di principio, idonee ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza nell’ambito del mercato interno; spetta al giudice del rinvio stabilire se le misure di cui trattasi nel procedimento principale soddisfino dette condizioni;
– spetta al giudice del rinvio stabilire se le misure di cui trattasi nel procedimento principale soddisfino i criteri indicati ai punti da 88 a 93 della sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, nella causa Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415). A tal fine, tale giudice deve verificare, in particolare:
– l’esistenza di un atto pubblico mediante cui ai prestatori di SIP viene affidato il compito di fornire tali servizi con un certo grado di universalità e di obbligatorietà, e che specifica, in maniera sufficientemente precisa, la natura, la durata e la portata degli obblighi di servizio pubblico;
– l’esistenza di una normativa chiara e completa la quale garantisca che ai prestatori di servizi non venga corrisposta una compensazione eccessiva e rimedi in modo tempestivo ed efficace a eventuali errori al riguardo;
– che i prestatori di SIP vengano selezionati sulla base di una concorrenza sufficientemente aperta ed effettiva, oppure a seguito di un’analisi dettagliata e trasparente dei costi che un’impresa gestita in modo efficiente e attiva in tale settore deve sostenere per adempiere i propri obblighi di servizio pubblico.
1 Lingua originale: l’inglese.
2 Causa C‑280/00, EU:C:2003:415.
3 V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Vent De Colère e a., C‑262/12, EU:C:2013:469, paragrafo 24 e giurisprudenza ivi citata.
4 V. in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C‑368/04, EU:C:2006:644 punto 39, e dell’11 novembre 2015, Klausner Holz Niedersachsen, C‑505/14, EU:C:2015:742, punto 22.
5 V. sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P, EU:C:2016:971, punto 40 e giurisprudenza ivi citata.
6 V. sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, punto 74 e giurisprudenza ivi citata.
7 V. sentenza del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 21 e giurisprudenza ivi citata.
8 Sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160.
9 Sentenza del 13 settembre 2017, ENEA, C‑329/15, EU:C:2017:671.
10 Sentenza del 15 luglio 2004, Pearle e a., C‑345/02, EU:C:2004:448.
11 Sentenza del 30 maggio 2013, Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE, C‑677/11, EU:C:2013:348.
12 V. conclusioni dell’avvocato generale Wathelet nella causa Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE, C‑677/11, EU:C:2013:58, paragrafo 66.
13 V., rispettivamente, sentenze del 15 luglio 2004, Pearle e a., C‑345/02, EU:C:2004:448, punto 37; e del 30 maggio 2013, Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE, C‑677/11, EU:C:2013:348, punto 31.
14 V., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413, punti 69 e 70. V. altresì conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:33, paragrafo 109.
15 Sentenza del 30 maggio 2013, Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE, C‑677/11, EU:C:2013:348, punto 32.
16 Cfr. conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Vent De Colère e a., C‑262/12, EU:C:2013:469, paragrafo 44.
17 Sentenza del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851.
18 Ibidem, punti 22, 23, e da 28 a 33.
19 Sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413.
20 Rispettivamente, sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160; e del 13 settembre 2017, ENEA, C‑329/15, EU:C:2017:671.
21 Rispettivamente, sentenze del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413; e del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851.
22 Cfr. conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:33, paragrafi 108 e 109.
23 V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Wathelet nella causa Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE, C‑677/11, EU:C:2013:58, paragrafi da 97 a 105.
24 V. in tal senso, sentenza del 13 settembre 2017, ENEA, C‑329/15, EU:C:2017:671, punti 28 e segg.
25 Cfr. conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa ENEA, C‑329/15, EU:C:2017:233, paragrafi 75, 83 e 84.
26 V., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, C‑143/99, EU:C:2001:598, punto 41. V. altresì sentenze del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C‑88/03, EU:C:2006:511, punto 54, e del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Governo di Gibraltar e Regno Unito, C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punto 75.
27 V., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, P, C‑6/12, EU:C:2013:525, punto 18; del 9 ottobre 2014, Ministerio de Defensa e Navantia, C‑522/13, EU:C:2014:2262, punto 23; e del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a., C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punti 56 e 59.
28 V., in tal senso, sentenze del 18 maggio 2017, Fondul Proprietatea, C‑150/16, EU:C:2017:388, punti da 29 a 32 e giurisprudenza ivi citata, e del 14 gennaio 2015, Eventech, C‑518/13, EU:C:2015:9, punti da 66 a 68 e giurisprudenza ivi citata.
29 V. sentenza del 25 luglio 2018, Commissione/Spagna e a., C‑128/16 P, EU:C:2018:591, punto 84 e giurisprudenza ivi citata.
30 Sentenza del 27 settembre 1988, Asteris e a., da 106/87 a 120/87, EU:C:1988:457, punto 24.
31 V, in tal senso, sentenza del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, 173/73, EU:C:1974:71, punto 13.
32 V., ad esempio, L. Hancher, T. Ottervanger, P.J. Slot, EU State aids, 4° ed., Sweet & Maxwell, 2012, pag. 91.
33 V., ad esempio, sentenze del 2 settembre 2010, Commissione/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, punto 68 e giurisprudenza ivi citata; e del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 78 e giurisprudenza ivi citata. V. altresì le conclusioni dell’avvocato generale Tizzano nelle cause riunite P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, C‑442/03 P e C‑471/03 P, EU:C:2006:91, paragrafi da 86 a 88.
34 Cfr. C. Quigley, European State Aid Law and Policy, 3° ed., 2015, Hart, pag. 75.
35 Sentenza del 18 maggio 2017, Fondul Proprietatea, C‑150/16, EU:C:2017:388, punti da 34 a 38.
36 Sentenza del 18 maggio 2017, Fondul Proprietatea, C‑150/16, EU:C:2017:388, punti da 33 a 35.
37 Punti da 89 a 93 della sentenza. Tali presupposti sono: in primo luogo, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento. In quarto luogo, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi.
38 V., con ulteriori riferimenti, le mie conclusioni nella causa Viasat Broadcasting UK/Commissione, C‑660/15 P, EU:C:2016:854, paragrafo 29.
39 Sentenza dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione, C‑660/15 P, EU:C:2017:178, punto 35.
40 V., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Comunidad Autónoma del País Vasco e a./Commissione, da C‑66/16 P a C‑69/16 P, EU:C:2017:999, punti 69 e 70 e giurisprudenza ivi citata.
41 Il corsivo è mio.
42 Parere dell’avvocato generale Wathelet nella causa Comunidad Autónoma del País Vasco e a./Commissione, da C‑66/16 P a C‑69/16 P, C‑70/16 P e C‑81/16 P, EU:C:2017:654, paragrafo 48.
43 V. in tal senso, sentenze del 10 dicembre 1991, Merci convenzionali Porto di Genova, C‑179/90, EU:C:1991:464, punto 27; del 17 luglio 1997, GT-Link, C‑242/95, EU:C:1997:376, punto 53; e del 18 giugno 1998, Corsica Ferries France, C‑266/96, EU:C:1998:306, punto 45.
44 V. in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Farrell, C‑413/15, EU:C:2017:492, paragrafo 90, e sentenza del 16 settembre 2013, Colt Télécommunications France/Commissione, T‑79/10, EU:T:2013:463, punto 154.
45 V., in tal senso, sentenze del 7 novembre 2018, Commissione/Ungheria, C‑171/17, EU:C:2018:881, punti 56 e 57, e del 1° marzo 2017, SNCM/Commissione, T‑454/13, EU:T:2017:134, punti 133, 134, 172 e 173.
46 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2011, L 211, pag. 55).
47 V. conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Hiebler, C‑293/14, EU:C:2015:472, paragrafo 61, e sentenza del 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione, T‑289/03, EU:T:2008:29, punto 172.
48 V. conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa Federutility e a., C‑265/08, EU:C:2009:640, paragrafi 54 e 55.
49 Assistiti, ove necessario, dalla Corte di giustizia, adita a norma dell’articolo 267 TFUE.
50 In caso di ricorso per l’annullamento di una decisione della Commissione che prende una posizione sul punto.
51 Sentenza del 20 dicembre 2017, Comunidad Autónoma del País Vasco e a./Commissione, da C‑66/16 P a C‑69/16 P, EU:C:2017:999, punto 70 e giurisprudenza ivi citata.
52 Ibidem, punto 100, a conferma dell’analisi del Tribunale.
53 V., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 1997, Commissione/Francia, C‑159/94, EU:C:1997:501, punto 66.
54 Cfr. Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU 2012, C 8, pag. 4), punto 52.
55 Sentenza del 20 dicembre 2017, Comunidad Autónoma del País Vasco e a./Commissione, da C‑66/16 P a C‑69/16 P, EU:C:2017:999, punto 73.
56 V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Wathelet nella causa Comunidad Autónoma del País Vasco e a./Commissione, da C‑66/16 P a C‑69/16 P, C‑70/16 P e C‑81/16 P, EU:C:2017:654, paragrafo 112.
57 V. conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Renerga, C‑238/17, EU:C:2018:571, paragrafi da 28 a 34.
58 Per quanto riguarda l’importanza del carattere obbligatorio di un SIEG, v., in generale, A. de Hautecloque, F.M. Salerno, S. Suciu, «Services of General Economic Interest», in L. Hancher, A. de Hautecloque, F.M. Salerno, (ed.), State Aid and the Energy Sector, Hart, 2018, pag. da 275 a 277.
59 V. in tal senso, sentenza del 14 novembre 2018, Renerga, C‑238/17, EU:C:2018:905, punti da 19 a 29.
60 V., in tal senso, sentenza del 1° marzo 2017, SNCM/Commissione, T‑454/13, EU:T:2017:134, punto 241.
Full & Egal Universal Law Academy