SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
5 luglio 2018 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Denominazione delle fibre tessili e corrispondenti requisiti di etichettatura e contrassegno – Regolamento (UE) n. 1007/2011 – Articoli 7 e 9 – Prodotti tessili puri – Prodotti tessili composti da più fibre – Modalità di etichettatura o contrassegno»
Nella causa C‑339/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia, Germania), con decisione del 18 maggio 2017, pervenuta in cancelleria il 7 giugno 2017, nel procedimento
Verein für lauteren Wettbewerb eV
contro
Princesport GmbH,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Berger (relatore) e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per il Verein für lauteren Wettbewerb eV, da I. Siegfried, Rechtsanwältin;
–
per la Princesport GmbH, da M. Liesen, Rechtsanwalt;
–
per il governo tedesco, da T. Henze e S. Eisenberg, in qualità di agenti;
–
per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e A. Kasalická, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da K. Petersen e D. Kukovec, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive 96/73/CE e 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 272, pag. 1).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Verein für lauteren Wettbewerb eV, un’associazione che ha per scopo la lotta contro la concorrenza sleale, e la Princesport GmbH in merito ai requisiti di etichettatura o contrassegno nella promozione e nella distribuzione, da parte della Princesport, di prodotti tessili su Internet.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3
Il considerando 10 del regolamento n. 1007/2011 precisa quanto segue:
«L’etichettatura o il contrassegno della composizione fibrosa dovrebbero essere obbligatori al fine di garantire la disponibilità di informazioni corrette e uniformi per tutti i consumatori dell’Unione. Il presente regolamento non dovrebbe tuttavia ostare a che gli operatori economici indichino in aggiunta la presenza di piccole quantità di fibre che richiedono particolare attenzione per mantenere la qualità originale del prodotto tessile. Nei casi in cui sia tecnicamente difficile precisare la composizione fibrosa di un prodotto tessile al momento della fabbricazione, dovrebbe essere possibile indicare, sull’etichetta e sul contrassegno, solo le fibre conosciute in quel momento, sempre che costituiscano una certa percentuale del prodotto finito».
4
L’articolo 1 di tale regolamento è così formulato:
«Il presente regolamento stabilisce norme relative all’uso delle denominazioni delle fibre tessili, all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili (…) al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e di fornire informazioni accurate ai consumatori».
5
L’articolo 4 di detto regolamento, intitolato «Requisiti generali relativi alla messa a disposizione sul mercato di prodotti tessili», così prevede:
«I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali in conformità del presente regolamento».
6
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011:
«Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili sono utilizzate solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell’allegato I».
7
L’articolo 7 di tale regolamento, intitolato «Prodotti tessili puri», è così formulato:
«1. Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere etichettato o contrassegnato con i termini “100%”, “puro” o “tutto”.
È vietato utilizzare tali termini o termini equivalenti per altri prodotti tessili.
2. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 3, anche un prodotto tessile contenente non oltre il 2% in peso di fibre estranee può essere assimilato a un prodotto composto esclusivamente dalla stessa fibra, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un’aggiunta sistematica.
Anche un prodotto tessile ottenuto con il ciclo cardato può essere assimilato a un prodotto composto esclusivamente dalla stessa fibra se contiene non oltre il 5% in peso di fibre estranee purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un’aggiunta sistematica».
8
L’articolo 9, paragrafi 1 e 5, del medesimo regolamento, intitolato «Prodotti tessili composti da più fibre» dispone quanto segue:
«1. Un prodotto tessile reca l’indicazione sull’etichetta o il contrassegno della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente.
(…)
5. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le fibre non ancora elencate all’allegato I possono essere designate con i termini “altre fibre”, immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale complessiva in peso».
9
A termini dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011:
«I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato.
L’etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un’etichetta, questa è saldamente fissata».
10
L’articolo 16 di tale regolamento così prevede:
«1. All’atto della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato, le descrizioni della composizione fibrosa di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicate nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni in modo che risultino facilmente leggibili, visibili e chiare e con caratteri uniformi per quanto riguarda le dimensioni e lo stile. Tali informazioni sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell’acquisto, anche se effettuato per via elettronica.
2. I marchi di fabbrica o le ragioni sociali possono essere indicati immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9.
(…)
Le altre informazioni sono sempre indicate separatamente.
3. L’etichettatura o il contrassegno sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a disposizione del consumatore, a meno che lo Stato membro interessato disponga altrimenti.
(…)».
Il diritto tedesco
11
Dalla decisione di rinvio risulta che il Verein für lauteren Wettbewerb adduce la violazione di talune disposizioni del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge contro la concorrenza sleale; in prosieguo: l’«UWG»), tanto nella versione in vigore fino al 10 dicembre 2015 (in prosieguo: la «versione previgente»), quanto in quella in vigore successivamente a tale data (in prosieguo: la «nuova versione»).
12
L’articolo 4, punto 11, dell’UWG (versione previgente) disponeva quanto segue:
«Commette un atto di concorrenza sleale, in particolare, chiunque:
(…)
11. violi una disposizione di legge destinata, tra l’altro, a regolamentare il comportamento sul mercato nell’interesse degli operatori del mercato».
13
Il citato articolo 4, punto 11, dell’UWG è stato sostituito dall’articolo 3a dell’UWG (nuova versione). Quest’ultima disposizione così recita:
«Commette un atto di concorrenza sleale chiunque violi una disposizione di legge destinata, tra l’altro, a regolamentare il comportamento sul mercato nell’interesse dei suoi operatori, quando la violazione sia di natura tale da ledere in modo sensibile gli interessi dei consumatori, degli altri operatori del mercato o dei concorrenti».
14
A termini dell’articolo 8 dell’UWG:
«(1) Chiunque compia un’operazione commerciale illecita ai sensi degli articoli 3 o 7 può essere soggetto ad un’azione diretta ad ottenere un’ingiunzione di cessazione dell’illecito e rimozione degli effetti dello stesso e, nel caso di pericolo di reiterazione, può essere soggetto ad azione inibitoria per il futuro. L’inibitoria può essere richiesta già in presenza di una minaccia di violazione degli articoli 3 e 7.
(…)
(3) Le ingiunzioni di cui al paragrafo 1 possono essere chieste:
(…)
2.
dalle associazioni, dotate di personalità giuridica, che promuovono interessi professionali, commerciali o autonomi, a condizione che vi aderisca un numero rilevante di imprenditori che commercializzano, sul medesimo mercato, beni o servizi dello stesso tipo o di tipo analogo quando, in particolare, in considerazione delle risorse umane, materiali e finanziarie di cui dispongono, siano in grado di perseguire effettivamente i loro compiti statutari di tutela dei suddetti interessi professionali, commerciali o autonomi, e a condizione che le violazioni ledano gli interessi dei loro membri;
3.
gli enti legittimati previa prova di iscrizione nel relativo elenco ai sensi dell’articolo 4 dell’Unterlassungsklagegesetz (legge tedesca sull’azione inibitoria) o nell’elenco della Commissione europea di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU 2009, L 110, pag. 30);
(…)».
15
Nella decisione di rinvio, il Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia, Germania) precisa che, ai sensi della giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), le disposizioni del regolamento n. 1007/2011, che disciplina l’etichettatura dei prodotti tessili, mirano a tutelare i consumatori e costituiscono quindi disposizioni che regolamentano il comportamento sul mercato, ai sensi dell’articolo 3a dell’UWG (nuova versione) e dell’articolo 4, punto 11, dell’UWG (versione previgente).
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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Ritenendo che la Princesport non rispetti i requisiti di etichettatura o contrassegno nella promozione e nella distribuzione in Internet dei suoi prodotti tessili composti interamente da una stessa fibra e che essa, pertanto, violi talune disposizioni dell’UWG nonché l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011, il Verein für lauteren Wettbewerb ha agito in giudizio contro la suddetta società.
17
In data 5 luglio 2016 è stata emessa una sentenza contumaciale nei confronti della Princesport. Quest’ultima ha interposto appello avverso detta sentenza dinanzi al giudice del rinvio. In tale contesto, la Princesport sostiene, in sostanza, che l’articolo 7 del regolamento n. 1007/2011 non impone di designare i prodotti tessili puri con le diciture «puro» o «tutto», ma si limita a precisare che solo tali prodotti possono essere designati con simili indicazioni.
18
Il Verein für lauteren Wettbewerb ritiene, al contrario, che i prodotti tessili puri debbano imperativamente essere designati come tali. A tale scopo, sarebbe possibile soltanto scegliere una delle tre alternative di presentazione elencate all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011, vale a dire le diciture «100%», «puro» o «tutto». Inoltre, l’obbligo previsto dall’articolo 9 del regolamento n. 1007/201, secondo cui occorre indicare le percentuali in peso delle fibre tessili di cui è composto il prodotto, varrebbe anche per i prodotti composti da una stessa fibra. Oltretutto, la dicitura «puro» non potrebbe essere impiegata accanto alla dicitura «100%», ma unicamente al suo posto.
19
In tale contesto, il Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011 debba essere interpretato nel senso che occorre necessariamente chiarire che si tratta di un prodotto tessile puro composto interamente da una stessa fibra.
2)
Se l’impiego di uno dei tre termini di cui all’articolo 7 del regolamento n. 1007/2011 – vale a dire “100%”, “puro” o “tutto” – sia cogente o se, per tali prodotti, si tratti soltanto di un’opzione e non di un obbligo.
3)
Se l’obbligo previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 1007/2011 di indicare sull’etichetta o sul contrassegno dei prodotti tessili la denominazione e la percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto il prodotto valga anche per i prodotti tessili puri che ricadono nell’articolo 7 del regolamento in questione».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
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Occorre rilevare che una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui i prodotti tessili interessati sono venduti mediante un catalogo online, rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1007/2011.
21
Infatti, l’articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce esplicitamente che, all’atto della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato, le descrizioni della composizione fibrosa di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 dello stesso regolamento siano indicate, tra l’altro, nei cataloghi in modo che risultino facilmente leggibili, visibili e chiare. Inoltre, detta disposizione precisa che tali informazioni dovrebbero essere chiaramente visibili per il consumatore prima dell’acquisto, anche se effettuato per via elettronica.
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Ne consegue che i requisiti di etichettatura e contrassegno precisati, in particolare, dagli articoli 7 e 9 del regolamento n. 1007/2011 si applicano nella promozione e nella vendita dei prodotti tessili in Internet.
Sulla prima questione
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Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011 debba essere interpretato nel senso che esso impone di indicare sull’etichetta o sul contrassegno di un prodotto tessile, come quelli commercializzati nel procedimento principale, che si tratta di un prodotto tessile puro composto interamente da una stessa fibra.
24
Tale questione riguarda la sussistenza di un obbligo generale di etichettatura o contrassegno dei prodotti tessili puri al fine di indicare la loro composizione fibrosa.
25
In proposito, si deve necessariamente constatare che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011, ai sensi del quale «soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere etichettato o contrassegnato con i termini “100%”, “puro” o “tutto”», non contempla, nella sua formulazione, un siffatto obbligo generale e, pertanto, non offre una risposta alla prima questione. Infatti, tale disposizione, da un lato, specifica ciò che determina un prodotto tessile puro, vale a dire il fatto che esso sia composto interamente da una stessa fibra e, dall’altro, indica le modalità di contrassegno o di etichettatura di un simile prodotto.
26
Occorre però verificare se il regolamento n. 1007/2011 assoggetti i prodotti tessili puri a un obbligo generale di etichettatura o contrassegno al fine di indicare la loro composizione fibrosa.
27
Infatti, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato la sua prima questione all’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011, tale circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essergli utili per dirimere la controversia sottopostagli, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia o meno fatto riferimento nella formulazione della suddetta questione. (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2016, Lesar, C‑159/15, EU:C:2016:451, punto 22, e del 18 gennaio 2017, Wortmann, C‑365/15, EU:C:2017:19, punto 33).
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Occorre precisare, in primo luogo, che un obbligo generale di etichettatura o contrassegno per i prodotti tessili, compresi i prodotti tessili puri, al fine di indicare la loro composizione fibrosa, risulta inequivocabilmente dall’articolo 4 e dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011, in combinato disposto con il considerando 10 di quest’ultimo.
29
Infatti, anzitutto, l’articolo 4 di tale regolamento dispone che solo i prodotti tessili etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali in conformità del medesimo regolamento possano essere messi a disposizione sul mercato.
30
L’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1007/2011, poi, prevede in modo esplicito che «i prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato».
31
Infine, il considerando 10 di tale regolamento precisa che l’etichettatura o il contrassegno della composizione fibrosa «dovrebbero essere obbligatori».
32
In secondo luogo, l’obbligo di indicare sull’etichetta o sul contrassegno la fibra che compone il prodotto tessile interessato garantisce che informazioni corrette e accurate siano messe a disposizione dei consumatori. Orbene, a norma dell’articolo 1 del regolamento n. 1007/2011, in combinato disposto con il considerando 10 di quest’ultimo, fornire simili informazioni a tutti i consumatori nell’Unione europea costituisce uno degli obiettivi del regolamento stesso.
33
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 4 e l’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1007/2011, in combinato disposto con il considerando 10 di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che essi impongono un obbligo generale di etichettatura o contrassegno al fine di indicare la composizione fibrosa di tutti i prodotti tessili, compresi i prodotti tessili definiti dall’articolo 7 del medesimo regolamento.
Sulla seconda questione
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Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011 debba essere interpretato nel senso che esso impone di utilizzare, sull’etichetta o sul contrassegno di un prodotto tessile puro, una delle tre diciture che sono in esso menzionate, vale a dire «100%», «puro» o «tutto».
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A tale riguardo, occorre ricordare che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011 dispone che «soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere etichettato o contrassegnato con i termini “100%”, “puro” o “tutto”». Di conseguenza, soltanto i prodotti tessili puri, composti interamente da una stessa fibra, «possono» recare un contrassegno o un’etichettatura contenente una delle tre diciture di cui a tale disposizione.
36
L’utilizzo del termine «può» in tale disposizione rivela inequivocabilmente che l’uso delle diciture «100%», «puro» o «tutto» configura non già un obbligo, ma una semplice facoltà. Tale disposizione consente quindi di indicare, sull’etichetta o sul contrassegno del prodotto tessile puro in questione, la denominazione della fibra tessile che lo compone senza riportare una delle tre diciture.
37
Per di più, da una lettura a contrario dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1007/2011, risulta che diciture «equivalenti» a quelle di cui al paragrafo 1, primo comma, dell’articolo citato possono essere utilizzate per prodotti tessili puri. Pertanto, i termini «100%», «puro» o «tutto» costituiscono semplici esempi di diciture che possono comparire sull’etichetta o sul contrassegno per chiarire che il prodotto di cui trattasi è costituito da una stessa fibra.
38
Una siffatta interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011 corrisponde inoltre all’obiettivo perseguito da tale regolamento, come illustrato al punto 32 della presente sentenza. Infatti, un’etichetta o un contrassegno che contenga la denominazione di una sola fibra tessile consente ai consumatori di disporre di un’informazione corretta e accurata della composizione fibrosa del prodotto tessile di cui trattasi.
39
Dalla decisione di rinvio risulta che, nell’ambito della seconda questione, il giudice del rinvio chiede altresì se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011 debba essere interpretato nel senso che esso osta alla possibilità di utilizzare le tre diciture riportate in detta disposizione in maniera combinata.
40
A questo proposito occorre rilevare, da un lato, che il testo stesso dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011 non osta a un utilizzo combinato delle diciture in discorso. Dall’altro, una simile interpretazione di detta disposizione è altresì conforme all’obiettivo perseguito da tale regolamento, come indicato al punto 32 della presente sentenza.
41
In ogni caso, è giocoforza rilevare che la possibilità di riportare in maniera combinata le tre diciture menzionate in tale disposizione, sull’etichetta o sul contrassegno del prodotto tessile puro di cui trattasi, resta circoscritta dal momento che tali diciture, utilizzate per precisare che il prodotto tessile di cui trattasi è composto interamente da una stessa fibra, sono sinonimi che rendono probabilmente superfluo qualunque doppio utilizzo.
42
D’altro canto, dal fascicolo sottoposto alla Corte non emerge che una prassi, come quella di cui al procedimento principale, possa costituire una pratica commerciale sleale o ingannevole vietata dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).
43
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011 deve essere interpretato nel senso che esso non impone di utilizzare, sull’etichetta o sul contrassegno di un prodotto tessile puro, una delle tre diciture che sono in esso menzionate, vale a dire «100%», «puro» o «tutto». Allorché tali diciture vengono utilizzate, esse possono essere combinate tra loro.
Sulla terza questione
44
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011 debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di indicare, sull’etichetta o sul contrassegno, la denominazione e la percentuale in peso di tutte le fibre che costituiscono il prodotto tessile di cui trattasi si applichi anche a un prodotto tessile puro.
45
A tal riguardo, si deve necessariamente constatare che l’articolo 9 del regolamento n. 1007/2011 si applica ai «[p]rodotti tessili composti da più fibre», mentre l’articolo 7 di detto regolamento ha per oggetto i «[p]rodotti tessili puri». Pertanto, ciascuno di tali articoli delimita il proprio ambito di applicazione a una specifica categoria di prodotti tessili. Ne consegue che i prodotti tessili puri non possono ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 9 del regolamento in parola, sicché i requisiti di cui al paragrafo 1 di detto articolo non sono applicabili a simili prodotti.
46
In aggiunta, atteso che un prodotto tessile puro è composto, per sua stessa definizione, interamente da una stessa fibra, l’obbligo di indicare la percentuale in peso «di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente» non può trovare applicazione a un prodotto del genere.
47
Del resto, si deve sottolineare che, benché l’obbligo di indicare la percentuale in peso di tutte le fibre che compongono il prodotto tessile, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011, si applichi ai prodotti tessili puri, l’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, che, come emerge dal punto 43 della presente sentenza, deve essere interpretato nel senso che l’uso delle indicazioni «100%», «puro» o «tutto» configura una mera opzione, non avrebbe più ragion d’essere.
48
Occorre inoltre rilevare che la delimitazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011 non pregiudica l’obiettivo di protezione dei consumatori perseguito da tale regolamento a norma dell’articolo 1 del medesimo regolamento, letto in combinato disposto con il considerando 10 di quest’ultimo.
49
Dal punto 33 della presente sentenza risulta infatti che l’indicazione, sull’etichetta o sul contrassegno, della fibra che compone il prodotto tessile puro di cui trattasi resta, in ogni caso, obbligatoria.
50
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di indicare, sull’etichetta o sul contrassegno, la denominazione e la percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto il prodotto tessile di cui trattasi non si applica a un prodotto tessile puro.
Sulle spese
51
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 4 e l’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive 96/73/CE e 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con il considerando 10 di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che essi impongono un obbligo generale di etichettatura o contrassegno al fine di indicare la composizione fibrosa di tutti i prodotti tessili, compresi i prodotti tessili definiti dall’articolo 7 del medesimo regolamento.
2)
L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011 deve essere interpretato nel senso che esso non impone di utilizzare, sull’etichetta o sul contrassegno di un prodotto tessile puro, una delle tre diciture che sono in esso menzionate, vale a dire «100%», «puro» o «tutto». Allorché tali diciture vengono utilizzate, esse possono essere combinate tra loro.
3)
L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di indicare, sull’etichetta o sul contrassegno, la denominazione e la percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto il prodotto tessile di cui trattasi non si applica a un prodotto tessile puro.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.