SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
20 settembre 2018 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Libertà fondamentali – Articoli 21, 45, 49 e 63 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Articoli 22 e 24 – Diritto di prelazione di un’agenzia pubblica su terreni situati nel suo ambito territoriale, al fine di realizzare alloggi popolari – Alloggi assegnati in via prioritaria a privati che hanno “un forte legame sociale, economico o socio‑culturale” con la parte del territorio corrispondente a tale ambito territoriale – Situazione in cui tutti gli elementi sono circoscritti all’interno di uno Stato membro – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale»
Nella causa C‑343/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio), con decisione del 19 maggio 2017, pervenuta in cancelleria l’8 giugno 2017, nel procedimento
Fremoluc NV
contro
Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest APB),
Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlaams Financieringsfonds),
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV (VMSW),
Christof De Knop e a.,
con l’intervento di:
Vlaams Gewest,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, C. Vajda, E. Juhász, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 maggio 2018,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la Fremoluc NV, da P. Peeters, R. van Cleemput, P. de Bandt e J. Dewispelaere, advocaten;
–
per l’Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest APB) e la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV (VMSW), da P. Hofströssler e V. Sagaert, advocaten;
–
per il Vlaams Gewest, da E. Cloots, S. Sottiaux e J. Roets, advocaten;
–
per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e J. Pavliš, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da H. Tserepa‑Lacombe, M. Kellerbauer, L. Malferrari e F. Wilman, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 21, 45, 49 e 63 TFUE nonché degli articoli 22 e 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifiche GU 2004, L 229, pag. 35, nonché GU 2005, L 197, pag. 34).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Fremoluc NV e, dall’altro, l’Agentschap voor Grond- en Woonbeeleid voor Vlaams - Brabant (Agenzia per la politica immobiliare e abitativa per il Brabante Fiammingo, Belgio; in prosieguo: la «Vlabinvest APB»), il Vlaams Financieringsfonds voor Grond - en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Fondo di finanziamenti fiammingo per la politica immobiliare e abitativa per il Brabante Fiammingo, Belgio), la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV (Società fiamminga per l’edilizia popolare, Belgio; in prosieguo la «VMSW»), il Vlaams Gewest (Regione delle Fiandre, Belgio) e Christof De Knop e a. (in prosieguo: gli «associati De Knop») relativamente alla validità di un contratto di vendita di beni immobili da parte degli associati De Knop alla Vlabinvest APB, a seguito dell’esercizio, da parte di quest’ultima, di un diritto di prelazione legale su tali beni.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
L’articolo 22 della direttiva 2004/38, intitolato «Campo di applicazione territoriale», così prevede:
«Il diritto di soggiorno e il diritto di soggiorno permanente si estendono a tutto il territorio dello Stato membro ospitante. Limitazioni territoriali del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente possono essere stabilite dagli Stati membri soltanto nei casi in cui siano previste anche per i propri cittadini».
4
L’articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva, rubricato «Parità di trattamento», dispone quanto segue:
«Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell’Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente».
Diritto belga
5
Ai sensi del decreet betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams Brabant (decreto sul trasferimento alla provincia del Brabante fiammingo della competenza in materia di politica immobiliare e abitativa specifica per il Brabante fiammingo), del 31 gennaio 2014 (Moniteur belge del 28 febbraio 2014, pag. 17461), la Vlabinvest APB è competente per gestire una politica immobiliare e abitativa specifica per la provincia Vlaams Brabant (provincia del Brabante fiammingo, Belgio), compresa la realizzazione di progetti di edilizia popolare nei comuni di tale provincia, e dispone, per l’attuazione di tale politica, di un diritto di prelazione su terreni edificabili situati in zone di rinnovamento e di costruzione di alloggi di 26 comuni del suo ambito territoriale, designati dal Vlaamse regering (governo fiammingo, Belgio).
6
Il besluit houdende het provinciaal reglement betreffende de werking en het beheer van [Vlabinvest APB] (decreto recante il regolamento provinciale relativo al funzionamento e alla gestione della [Vlabinvest APB]), del 25 febbraio 2014 (in prosieguo: il «regolamento provinciale del 25 febbraio 2014»), circoscrive l’ambito territoriale della Vlabinvest APB a 39 comuni della provincia del Brabante fiammingo, definisce il progetto a carattere sociale come «un progetto che è stato o è finanziato in tutto o in parte [dalla] Vlabinvest APB per mettere a disposizione alloggi o lotti a condizioni vantaggiose» e fissa i requisiti di reddito per quanto concerne l’accesso agli alloggi in locazione o in vendita.
7
L’articolo 2 del medesimo regolamento dispone quanto segue:
«§1. Il comitato direttivo della Vlabinvest APB propone in locazione, locazione a lungo termine (contratto di enfiteusi) o vendita, gli alloggi e i lotti inclusi in un progetto di edilizia popolare finanziato [dalla] Vlabinvest APB, previa valutazione dei potenziali locatari, enfiteuti o acquirenti da parte del comitato di valutazione (…).
§2. Per quanto riguarda la messa a disposizione di alloggi o di terreni inclusi in un progetto di edilizia popolare di cui al §1 (…), una priorità assoluta è data, in qualsiasi fase del progetto, ai potenziali locatari, enfiteuti o acquirenti che hanno un forte legame sociale, economico o socio‑culturale con l’ambito territoriale interessato».
8
Ai sensi dell’articolo 2/2 del Besluit van de Vlaamse regering betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode (decreto del governo fiammingo relativo alle condizioni per la cessione di beni immobili ad opera della Società fiamminga per l’edilizia popolare e delle società di edilizia popolare in attuazione del codice edilizio fiammingo), del 29 settembre 2006 (Moniteur belge del 13 novembre 2006, pag. 60628), come modificato dal Besluit van de Vlaamse regering (decreto del governo fiammingo), del 4 aprile 2014 (Moniteur belge dell’11 luglio 2014, pag. 53261; in prosieguo: il «decreto del 29 settembre 2006»):
«(…) [L]a priorità per la cessione di abitazioni e di lotti che fanno parte di un progetto abitativo parzialmente finanziato con risorse provenienti [dalla] Vlabinvest APB si applica solo dopo aver applicato la priorità di cui all’articolo 2, § 2, del [regolamento provinciale del 25 febbraio 2014] (…), per i privati bisognosi di alloggio che hanno un forte legame sociale, economico o socio‑culturale con l’ambito territoriale di competenza della Vlabinvest APB.
Tale regime di priorità mira a soddisfare le esigenze abitative della popolazione autoctona meno abbiente, in una regione con problemi specifici sul mercato abitativo. (…)».
9
Lo stesso regime di priorità è stato inserito anche all’articolo 17, commi dal secondo al sesto, del Besluit van de Vlaamse regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (decreto del governo fiammingo che disciplina il sistema di locazione sociale e attua il titolo VII del codice edilizio fiammingo), del 12 ottobre 2007 (Moniteur belge del 7 dicembre 2007, pag. 60428; in prosieguo: il «decreto del 12 ottobre 2007»).
Procedimento principale e questione pregiudiziale
10
Il 9 febbraio 2015 la Fremoluc, con sede in Belgio, ha concluso in qualità di acquirente con gli associati De Knop, venditori, domiciliati in tale Stato membro, un contratto per la vendita di diversi terreni situati nella provincia del Brabante fiammingo, sotto la condizione sospensiva che non venissero esercitati i diritti di prelazione previsti dalla legge. La Vlabinvest APB, incaricata della politica immobiliare e abitativa per tale provincia, ha esercitato tale diritto e ha acquistato i suddetti terreni il 14 luglio 2015, prima di rivenderli, il 31 luglio 2015, alla VMSW che, alla stessa data, le ha retrocesso un diritto di superficie sui terreni medesimi.
11
La Fremoluc ha adito il giudice del rinvio, il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio), chiedendo di annullare i contratti stipulati dalla Vlabinvest APB il 14 e il 31 luglio 2015 e di dichiarare che il contratto del 9 febbraio 2015 produce tutti i suoi effetti. Essa sostiene, in particolare, che il contratto del 14 luglio 2015 si basa su una causa illecita che ne comporta la nullità assoluta, vale a dire l’attuazione da parte della Vlabinvest APB della politica immobiliare di cui è incaricata, che prevede una regola di priorità contraria agli articoli 21, 45, 49 e 63 TFUE nonché agli articoli 22 e 24 della direttiva 2004/38.
12
La Vlabinvest APB, la VMSW e la Regione delle Fiandre ritengono, al contrario, che tali disposizioni non siano applicabili nel caso di specie, in quanto tutti gli elementi della controversia sono circoscritti all’interno di un unico Stato membro, vale a dire in Belgio. Esse aggiungono che tale regola di priorità può essere applicata solo nella fase dell’assegnazione dei lotti e delle unità abitative che saranno sviluppate, nell’ambito di un progetto di edilizia popolare, dalla Vlabinvest APB. L’eventuale restrizione invocata non sarebbe quindi pertinente nella fase della controversia principale, che riguarda l’acquisizione di terreni edificabili al fine di realizzare un siffatto progetto.
13
Il giudice del rinvio ritiene tuttavia che, anche se tutti gli elementi della controversia principale sono confinati all’interno del Belgio, essa non è priva di nesso con una situazione in cui il diritto dell’Unione sarebbe applicabile. In particolare, il sistema che comprende la regola di priorità contestata dalla Fremoluc presenterebbe al tempo stesso numerose analogie e notevoli differenze rispetto al regime in questione nella causa che ha dato origine alla sentenza dell’8 maggio 2013, Libert e a. (C‑197/11 e C‑203/11, EU:C:2013:288). Riferendosi ai punti da 33 a 35 di tale sentenza, il giudice del rinvio precisa che tale regola sembra riguardare i cittadini e le imprese di altri Stati membri e che, in caso di annullamento dei contratti del 14 e del 31 luglio 2015, l’applicazione della suddetta regola verrebbe elusa al momento della successiva messa in vendita o in locazione dei lotti e degli alloggi realizzati. Il giudice del rinvio non esclude tuttavia che la Corte, nel caso di specie, decida che il diritto dell’Unione non è applicabile alla controversia principale.
14
In tali circostanze, il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli articoli 21, 45, 49 e 63 del [TFUE] e gli articoli 22 e 24 della [direttiva 2004/38] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un regime in forza del quale un ente pubblico può promuovere progetti immobiliari al fine di offrire sul mercato delle vendite e delle locazioni lotti e alloggi a condizioni vantaggiose, con precedenza a persone che hanno un forte legame sociale, economico o socio‑culturale con il suo ambito territoriale, e mediante l’imposizione di requisiti di reddito che possono essere soddisfatti dalla grande maggioranza di tali soggetti, come il regime che deriva dal combinato disposto di:
–
il [regolamento provinciale del 25 febbraio 2014];
–
l’articolo 2/2 del [decreto del 29 settembre 2006] e l’articolo 17, commi dal secondo al sesto, del [decreto del 12 ottobre 2007]».
15
Il 9 marzo 2018 la Vlabinvest APB e la VMSW hanno proposto appello contro l’ordinanza di rinvio. Con sentenza del 24 aprile 2018, lo hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), divenuto competente in forza dell’effetto devolutivo dell’appello previsto nel diritto nazionale, ha deciso di mantenere la domanda di pronuncia pregiudiziale.
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
16
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli articoli 21, 45, 49 e 63 TFUE nonché gli articoli 22 e 24 della direttiva 2004/38 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che concede un diritto di prelazione a un’agenzia pubblica, incaricata di una politica immobiliare e abitativa, per l’acquisto di terreni edificabili su cui saranno realizzati alloggi popolari e che prevede che essi saranno assegnati seguendo una regola di priorità basata sull’esistenza di un forte legame dei potenziali beneficiari con l’area corrispondente all’ambito territoriale di tale agenzia.
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La Vlabinvest APB, la VMSW e la Regione delle Fiandre sostengono che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile, per il fatto che la controversia principale non ha alcun nesso con il diritto dell’Unione, affermazione contestata dalla Fremoluc, dal governo ceco e dalla Commissione europea.
18
Occorre anzitutto constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone, alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali, nonché di atti adottati in applicazione di tali disposizioni, in una situazione in cui, come osserva lo stesso giudice del rinvio, tutti gli elementi della controversia principale sono confinati all’interno di un solo Stato membro. Orbene, secondo la costante giurisprudenza della Corte, tali disposizioni del Trattato FUE, nonché gli atti adottati in applicazione delle medesime, non si applicano a una situazione i cui elementi si collochino tutti all’interno di un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2013, Libert e a., C‑197/11 e C‑203/11, EU:C:2013:288, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
19
Come ha ricordato la Corte, mentre la proposizione di un ricorso per inadempimento comporta che la Corte verifichi se la misura nazionale contestata sia, in linea generale, idonea a dissuadere gli operatori di altri Stati membri dall’avvalersi delle libertà fondamentali in parola, la missione della Corte, nell’ambito di un procedimento in via pregiudiziale, è di assistere il giudice del rinvio nella soluzione della controversia concreta dinanzi ad esso pendente, il che presuppone che sia dimostrato che dette libertà sono applicabili alla controversia in parola (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 49, e ordinanza del 31 maggio 2018, Bán, C‑24/18, non pubblicata, EU:C:2018:376, punto 22).
20
Ai punti da 50 a 53 della sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874), la Corte ha ricordato le quattro ipotesi in cui, per la soluzione della controversia principale, potrebbe tuttavia essere necessario interpretare le disposizioni dei Trattati relative alle libertà fondamentali, benché tutti gli elementi di tali controversie si collochino all’interno di un solo Stato membro, ipotesi che la inducono a dichiarare ricevibili tali domande di pronuncia pregiudiziale.
21
La Corte ha inoltre precisato che, in queste quattro ipotesi, essa non può, senza indicazioni da parte del giudice del rinvio diverse dal fatto che la normativa nazionale in discussione è applicabile indistintamente ai cittadini dello Stato membro interessato e ai cittadini di altri Stati membri, considerare che la domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulle disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà fondamentali sia necessaria a tale giudice ai fini della soluzione della controversia dinanzi al medesimo pendente. Gli elementi concreti che consentono di stabilire un collegamento tra l’oggetto o le circostanze di una controversia, i cui elementi sono tutti collocati all’interno dello Stato membro interessato, e tali disposizioni devono infatti risultare dalla decisione di rinvio (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 54; ordinanze del 27 aprile 2017, Emmea e Commercial Hub, C‑595/16, non pubblicata, EU:C:2017:320, punto 18 e del 31 maggio 2018, Bán, C‑24/18, non pubblicata, EU:C:2018:376, punto 17).
22
La Corte ha aggiunto che, nel contesto di una situazione come quella di cui al procedimento principale, i cui elementi sono tutti collocati all’interno di un solo Stato membro, spetta al giudice del rinvio indicare alla Corte, in conformità a quanto richiesto dall’articolo 94 del regolamento di procedura di quest’ultima, sotto quale profilo, malgrado il suo carattere puramente interno, la controversia dinanzi ad esso pendente presenti con le disposizioni del diritto dell’Unione relative alle libertà fondamentali un elemento di collegamento che rende l’interpretazione in via pregiudiziale richiesta necessaria alla soluzione di tale controversia (sentenze del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 55; dell’8 dicembre 2016, Eurosaneamientos e a., C‑532/15 e C‑538/15, EU:C:2016:932, punto 47, nonché ordinanza del 31 maggio 2018, Bán, C‑24/18, non pubblicata, EU:C:2018:376, punto 18).
23
Occorre peraltro sottolineare che detti obblighi sono richiamati nelle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2016, C 439, pag. 1).
24
Nel caso di specie, occorre rilevare, anzitutto, che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcuna indicazione nel senso che la situazione di cui al procedimento principale possa rientrare nelle ipotesi contemplate dalla giurisprudenza risultante dalle sentenze del 5 dicembre 2000, Guimont (C‑448/98, EU:C:2000:663), e del 18 ottobre 1990, Dzodzi (C‑297/88 e C‑197/89, EU:C:1990:360), richiamate ai punti 52 e 53 della sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874). In particolare, il giudice del rinvio non precisa che esso, in forza del diritto belga, sarebbe tenuto a far beneficiare la Fremoluc degli stessi diritti di cui un cittadino di un altro Stato membro nella medesima situazione godrebbe ai sensi del diritto dell’Unione, né che le disposizioni di tale diritto sarebbero state rese applicabili dalla legislazione belga.
25
Inoltre, si deve rilevare che la controversia principale mira ad ottenere l’annullamento di un contratto di vendita avente ad oggetto terreni situati in Belgio, concluso tra i proprietari domiciliati in Belgio e un’agenzia pubblica di tale Stato membro, nonché di conseguenti contratti stipulati tra agenzie pubbliche di questo stesso Stato, e che costituisce una controversia concreta di diritto civile, che deve necessariamente sfociare in una decisione applicabile tra le parti. In tali circostanze, la presente causa non rientra nell’ipotesi di cui alla sentenza dell’8 maggio 2013, Libert e a. (C‑197/11 e C‑203/11, EU:C:2013:288), alla quale fa riferimento il giudice del rinvio.
26
Infatti, nella causa che ha dato origine a tale sentenza, la Corte era stata adita dalla Corte costituzionale belga nell’ambito di un procedimento di annullamento di disposizioni applicabili non solo ai cittadini nazionali, ma anche ai cittadini degli altri Stati membri, il che implica che la decisione adottata da tale giudice a seguito della sentenza della Corte produrrà effetti anche nei confronti di questi ultimi cittadini. Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale non rientra nemmeno nell’ipotesi di cui al punto 51 della sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874).
27
Resta infine da verificare se la domanda di pronuncia pregiudiziale possa rientrare nell’ipotesi corrispondente alla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 1o giugno 2010, Blanco Pérez e Chao Gómez (C‑570/07 e C‑571/07, EU:C:2010:300), richiamata al punto 50 della sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874). A tale riguardo, occorre sottolineare che la ricevibilità di un siffatto ricorso è subordinata ai requisiti risultanti dai punti 54 e 55 di detta sentenza.
28
Da tali requisiti risulta che, per dichiarare l’esistenza di un siffatto collegamento, non è sufficiente la semplice affermazione da parte del giudice del rinvio secondo cui non si può escludere che cittadini stabiliti in altri Stati membri siano stati o siano interessati ad avvalersi delle disposizioni dell’Unione relative alle libertà fondamentali per svolgere attività nel territorio dello Stato membro che ha emanato la normativa nazionale in esame e, pertanto, che tale normativa, applicabile indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini di altri Stati membri, possa produrre effetti che non si limitano a tale Stato membro.
29
Infatti, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve far risultare gli elementi concreti, vale a dire indizi non ipotetici bensì certi, come reclami o ricorsi presentati da operatori stabiliti in altri Stati membri o che coinvolgono cittadini di questi Stati, che consentano di stabilire, in modo positivo, l’esistenza del collegamento richiesto. Più in particolare, il giudice del rinvio non può limitarsi a sottoporre alla Corte elementi che potrebbero consentire di non escludere l’esistenza di un simile collegamento o che, considerati in astratto, potrebbero costituire indizi in tal senso, ma, al contrario, deve fornire elementi obiettivi e concordanti che permettano alla Corte di verificare l’esistenza di tale collegamento (v., per analogia, sentenze del 6 ottobre 2016, Tecnoedi Costruzioni, C‑318/15, EU:C:2016:747, punti 20 e 22, e del 19 aprile 2018, Oftalma Hospital, C‑65/17, EU:C:2018:263, punti 39 e 40).
30
Orbene, la domanda di pronuncia pregiudiziale si limita a menzionare che la regola di priorità di cui al procedimento principale sembra riguardare i cittadini e le imprese di altri Stati membri, senza far risultare siffatti elementi concreti. In particolare, essa non presenta alcun elemento che permetterebbe di confermare un interesse di cittadini di altri Stati membri, come quello dei concorrenti della Fremoluc, ad avvalersi delle libertà fondamentali di cui al procedimento principale.
31
Ne consegue che nessuna delle quattro ipotesi di cui al punto 20 della presente sentenza, ove possa risultare necessario per risolvere la controversia principale procedere all’interpretazione delle disposizioni dei Trattati relative alle libertà fondamentali, può trovare applicazione nell’ambito della presente causa. Per quanto riguarda gli articoli 22 e 24 della direttiva 2004/38, occorre ricordare che quest’ultima disciplina unicamente le condizioni di ingresso e di soggiorno di un cittadino dell’Unione negli Stati membri diversi da quello di cui egli ha la cittadinanza (sentenza del 5 giugno 2018, Coman e a., C‑673/16, EU:C:2018:385, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta in alcun modo che la controversia principale coinvolge cittadini di altri Stati membri diversi dal Regno del Belgio.
32
In tali circostanze, la suddetta domanda non dimostra l’esistenza di un collegamento tra l’oggetto o le circostanze della controversia principale, i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro, e gli articoli 21, 45, 49 e 63 TFUE, nonché gli articoli 22 e 24 della direttiva 2004/38, di cui si chiede l’interpretazione.
33
Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, si deve constatare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile.
Sulle spese
34
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio), con decisione del 19 maggio 2017, è irricevibile.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
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