SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
20 settembre 2018 ( *1 )
«Impugnazione – Concorrenza – Rigetto di una denuncia da parte della Commissione europea – Mancanza di interesse dell’Unione europea»
Nella causa C‑373/17 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 giugno 2017,
Agria Polska sp. z o.o., con sede in Sosnowiec (Polonia),
Agria Chemicals Poland sp. z o.o., con sede in Sosnowiec,
Star Agro Analyse und Handels GmbH, con sede in Allerheiligen bei Wildon (Austria),
Agria Beteiligungsgesellschaft mbH, con sede in Allerheiligen bei Wildon,
rappresentate da P. Graczyk, adwokat, e W. Rocławski, radca prawny,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da J. Szczodrowski e A. Dawes, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da C. Vajda, presidente di sezione, K. Jürimäe (relatore) e C. Lycourgos, giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la loro impugnazione, l’Agria Polska sp. z o.o., l’Agria Chemicals Poland sp. z o.o., la Star Agro Analyse und Handels GmbH (in prosieguo: la «Star Agro») e l’Agria Beteiligungsgesellschaft mbH chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 maggio 2017, Agria Polska e a./Commissione (T‑480/15, EU:T:2017:339; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale tale giudice ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2015) 4284 final della Commissione, del 19 giugno 2015 [caso AT.39864 – BASF (precedentemente AGRIA e a./BASF e a.)], recante rigetto della loro denuncia in merito alle violazioni dell’articolo 101 TFUE e/o dell’articolo 102 TFUE asseritamente commesse, essenzialmente, da tredici imprese produttrici e distributrici di prodotti fitosanitari, con l’aiuto o l’intermediazione di quattro organizzazioni professionali e di uno studio legale (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2
L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), prevede quanto segue:
«1. Se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo [101] o all’articolo [102 TFUE], può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata. A tal fine può imporre loro l’adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali, proporzionati all’infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente l’infrazione stessa. I rimedi strutturali possono essere imposti solo quando non esiste un rimedio comportamentale parimenti efficace o quando un rimedio comportamentale parimenti efficace risulterebbe più oneroso, per l’impresa interessata, del rimedio strutturale. Qualora la Commissione abbia un legittimo interesse in tal senso, essa può inoltre procedere alla constatazione di un’infrazione già cessata.
2. Possono presentare una denuncia ai sensi del paragrafo 1 le persone fisiche o giuridiche che abbiano legittimo interesse e gli Stati membri».
3
L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18), rubricato «Rigetto delle denunce», così prevede ai suoi paragrafi 1 e 2:
«1. Quando la Commissione ritiene che, sulla base delle informazioni in suo possesso, non sussistano motivi sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa il denunciante dei relativi motivi e stabilisce il termine entro il quale questi può presentare osservazioni scritte. La Commissione non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.
2. Se il denunciante presenta osservazioni scritte entro il termine fissato dalla Commissione e tali osservazioni non inducono ad una diversa valutazione del caso, la Commissione respinge la denuncia con decisione».
Fatti all’origine della controversia e decisione controversa
4
I fatti all’origine della controversia e gli elementi essenziali della decisione controversa, quali risultano dai punti da 1 a 19 della sentenza impugnata, possono riassumersi come segue ai fini della presente causa.
5
Il 1o luglio 2010 l’Agria Polska ha presentato dinanzi all’Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori, Polonia) (in prosieguo: l’«UOKiK») una denuncia (in prosieguo: la «denuncia nazionale») vertente sulla violazione dell’Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (legge sulla concorrenza e la tutela dei consumatori), del 16 febbraio 2007 (Dz. U. n. 50, posizione 331), da parte di tredici imprese produttrici o distributrici di prodotti fitosanitari, con l’aiuto o l’intermediazione di quattro organizzazioni professionali, stabilite rispettivamente in Belgio, in Germania e in Polonia, e di uno studio legale.
6
Con lettera del 10 agosto 2010 il presidente dell’UOKiK ha informato l’Agria Polska che le pratiche cui si riferiva la denuncia nazionale non potevano più essere sottoposte a un’indagine ad opera di tale ufficio poiché riguardavano gli anni 2005 e 2006. Infatti, in forza dell’articolo 93 della legge sulla concorrenza e la tutela dei consumatori, l’avvio di un procedimento in materia di pratiche restrittive della concorrenza non era più possibile oltre il termine di un anno a decorrere dalla fine dell’anno in cui era cessata l’infrazione denunciata.
7
Il 30 agosto 2010 l’Agria Polska ha reiterato dinanzi all’UOKiK la sua domanda di avvio di un procedimento di indagine, facendo valere che la denuncia nazionale riguardava anche una violazione delle norme del diritto della concorrenza dell’Unione europea.
8
Con lettera del 22 novembre 2010 il presidente dell’UOKiK ha mantenuto la sua posizione precisando che il termine di prescrizione di un anno previsto dal diritto polacco era applicabile anche nel caso in cui l’indagine richiesta avesse avuto ad oggetto una violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione.
9
Il 30 novembre 2010 l’Agria Polska, l’Agria Chemicals Poland, la Star Agro, l’Agria Beteiligungsgesellschaft e l’Agro Nova Polska sp. z o.o. hanno presentato una denuncia dinanzi alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 1/2003 (in prosieguo: la «denuncia»). Tale denuncia si riferiva alle stesse entità della denuncia nazionale. L’Agro Trade Handelsgesellschaft mbH e la Cera Chem Sàrl, società rispettivamente di diritto tedesco e lussemburghese, si sono unite alla denuncia (in prosieguo, insieme all’Agria Polska, all’Agria Chemicals Poland, alla Star Agro, all’Agria Beteiligungsgesellschaft e all’Agro Nova Polska: le «denuncianti»).
10
La denuncia verteva su una violazione dell’articolo 101 TFUE. Essa indicava inoltre la violazione dell’articolo 102 TFUE da parte della RWA Raiffeisen Ware Austria AG, una delle entità cui si riferiva la denuncia nazionale.
11
Le denuncianti contestavano, alle entità indicate nella denuncia, pratiche che avrebbero essenzialmente assunto la forma di un accordo e/o di pratiche concordate. Tali pratiche sarebbero consistite in denunce abusive presentate in modo coordinato dinanzi alle autorità amministrative e penali austriache e polacche, con le quali si metteva in dubbio la legalità delle attività commerciali delle denuncianti con riferimento ai requisiti previsti nelle normative applicabili ai prodotti fitosanitari e alle condizioni di esercizio del commercio parallelo di siffatti prodotti, anche sul piano fiscale.
12
Sulla base delle dichiarazioni errate, incomplete o addirittura mendaci rese dalle suddette entità per eliminare le denuncianti dal mercato, queste ultime sarebbero state sottoposte, ingiustamente, a numerosi controlli amministrativi da parte delle suddette autorità.
13
Tali procedimenti avrebbero dato luogo all’irrogazione di multe alle denuncianti e a misure di divieto di commercializzazione di prodotti fitosanitari, con conseguente perdita rilevante, e difficilmente reversibile, di quote di mercato.
14
Le sanzioni amministrative e penali inflitte nei confronti delle denuncianti sarebbero, in taluni casi, state annullate o ridotte dai tribunali nazionali competenti, il che dimostrerebbe il carattere abusivo e mendace delle dichiarazioni delle entità indicate nella denuncia, qualificate dalle denuncianti iniziali come «procedimenti vessatori» ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 17 luglio 1998, ITT Promedia/Commissione (T‑111/96, EU:T:1998:183).
15
Il 27 marzo 2012 la Commissione ha trasmesso una versione non riservata e consolidata della denuncia alle entità indicate nella stessa, e queste ultime hanno depositato le loro osservazioni tra il mese di aprile e il mese di giugno del 2012.
16
Nelle loro rispettive osservazioni, queste entità hanno contestato l’esposizione dei fatti contenuta nella denuncia e hanno fatto valere, essenzialmente, che le diverse azioni intraprese da talune di esse presso le autorità amministrative nazionali e gli organi giudiziari nazionali erano legittime, in particolare a causa della violazione dei loro diritti di proprietà intellettuale e industriale e al fine di prevenire danni alla loro reputazione. Esse hanno anche illustrato che le loro azioni non erano state coordinate e che la circostanza che tali azioni fossero state intraprese in date ravvicinate si spiegava principalmente con il fatto che esse avevano subìto, con le stesse tempistiche, le attività illegali degli importatori paralleli. Sia i contatti presi in tale contesto tra talune delle imprese produttrici e/o distributrici di prodotti fitosanitari o tra queste ultime e le organizzazioni professionali o ancora con le amministrazioni nazionali, sia la loro partecipazione alle ispezioni sarebbero stati pienamente giustificati. Pertanto, tali contatti legittimi non possono dimostrare l’esistenza di un’intesa ai sensi dell’articolo 101 TFUE.
17
Con lettera dell’8 dicembre 2014 la Commissione ha informato le denuncianti della sua intenzione di respingere la denuncia per il motivo principale che non vi era interesse sufficiente in capo all’Unione a proseguirne l’esame a titolo degli articoli 101 o 102 TFUE.
18
A sostegno della sua valutazione preliminare, la Commissione illustrava, in primo luogo, che la probabilità di dimostrare l’esistenza di una violazione agli articoli 101 e/o 102 TFUE era limitata, a causa dell’insufficienza degli elementi di prova forniti a sostegno della denuncia nonché della difficoltà di dimostrare, nel caso di specie, l’esistenza di una posizione dominante della RWA Raiffeisen Ware Austria o di una posizione dominante collettiva e, successivamente, di dimostrare l’abuso di una siffatta posizione. A tale proposito, ad avviso della Commissione, la giurisprudenza derivante dalle sentenze del 17 luglio 1998, ITT Promedia/Commissione (T‑111/96, EU:T:1998:183), e del 1o luglio 2010, AstraZeneca/Commissione (T‑321/05, EU:T:2010:266), non era applicabile a situazioni nelle quali talune imprese avessero informato le autorità nazionali di condotte o azioni asseritamente illegali messe in atto da altre imprese o avessero esercitato pressioni per l’avvio di procedimenti amministrativi o penali nei confronti di queste ultime. In secondo luogo, la Commissione riteneva che le risorse necessarie ai fini dell’indagine sollecitata sarebbero probabilmente state sproporzionate rispetto alla limitata probabilità di dimostrare l’esistenza di un’infrazione. In terzo luogo, la Commissione reputava che, in tale fase, le autorità e i giudici nazionali si trovassero in una posizione più idonea ad affrontare i problemi sollevati nella denuncia.
19
Nelle osservazioni depositate l’8 gennaio 2015, il consiglio dell’Agro Trade Handelsgesellschaft e della Cera Chem ha, in sostanza, informato la Commissione che tali società avevano ritirato la propria denuncia. Esso ha anche illustrato che l’Agria Polska, l’Agria Chemicals Poland, la Star Agro e l’Agria Beteiligungsgesellschaft contestavano l’annunciata archiviazione senza seguito della denuncia, in particolare precisando che un siffatto approccio riduceva in modo rilevante la loro possibilità di ottenere un risarcimento dinanzi ai giudici nazionali per le violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE.
20
Con la decisione controversa, la Commissione ha respinto la denuncia ribadendo, essenzialmente, gli elementi della valutazione preliminare esposti nella sua lettera dell’8 dicembre 2014 e insistendo, al contempo, sul fatto che essa disponeva di risorse limitate e che, nel caso di specie, l’indagine approfondita da condurre, vertente potenzialmente sulle attività svolte durante un periodo di sette anni da diciotto entità situate in quattro Stati membri, sarebbe stata troppo complessa e dispendiosa in termini di tempo, mentre la probabilità di dimostrare un’infrazione sembrava limitata nel caso di specie, ragioni, queste, che inducevano a non avviare un’indagine.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
21
Con atto pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 19 agosto 2015, l’Agria Polska, l’Agria Chemicals Poland, la Star Agro e l’Agria Beteiligungsgesellschaft hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.
22
A sostegno del ricorso, esse hanno invocato due motivi che vertevano, il primo, sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e, il secondo, sulla violazione degli articoli 101 e 102 TFUE.
23
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto ciascuno di tali motivi e, pertanto, ha respinto il ricorso nella sua interezza.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti in sede di impugnazione
24
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 giugno 2017, l’Agria Polska, l’Agria Chemicals Poland, la Star Agro e l’Agria Beteiligungsgesellschaft hanno proposto la presente impugnazione.
25
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 dicembre 2017, la Star Agro ha informato la Corte di voler rinunciare alla propria impugnazione.
26
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 21 dicembre 2017, la Commissione ha informato la Corte di non avere osservazioni da formulare in merito a tale rinuncia agli atti.
27
Con la loro impugnazione, l’Agria Polska, l’Agria Chemicals Poland e l’Agria Beteiligungsgesellschaft mbH (in prosieguo: le «ricorrenti») chiedono che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata;
–
decidere in via definitiva sulla causa e annullare la decisione controversa, e
–
condannare la Commissione alle spese.
28
La Commissione chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione e
–
condannare le ricorrenti alle spese.
Sull’impugnazione
Sulla ricevibilità
29
La Commissione conclude, in sostanza, per l’irricevibilità di tutti i motivi dedotti dalle ricorrenti. Evidenziando di aver avuto notevoli difficoltà a comprendere le affermazioni di queste ultime, essa si rimette, tuttavia, all’apprezzamento della Corte per quanto attiene alla ricevibilità dell’impugnazione nel suo complesso.
30
Le ricorrenti sostengono che la loro impugnazione, nella sua interezza, e ciascuno dei motivi dedotti sono ricevibili.
31
Conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto e dev’essere fondata su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi del ricorrente o alla violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale.
32
Pertanto, solo il Tribunale è competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti che gli sono stati sottoposti, e a valutare gli elementi di prova ammessi. La constatazione di tali fatti e la valutazione di tali elementi non costituiscono quindi, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (ordinanza del 25 marzo 2009, Scippacercola e Terezakis/Commissione, C‑159/08 P, non pubblicata, EU:C:2009:188, punto 33 e giurisprudenza citata).
33
Inoltre, ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, i motivi e gli argomenti di diritto dedotti individuano con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione. In tal senso, secondo giurisprudenza costante, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenze del 23 aprile 2009, AEPI/Commissione, C‑425/07 P, EU:C:2009:253, punto 25; del 19 settembre 2013, EFIM/Commissione, C‑56/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:575, punto 21, e del 6 giugno 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:396, punto 38).
34
Nel caso di specie, va rilevato che certamente l’impugnazione non è stata redatta con sufficiente chiarezza e che essa contiene affermazioni formulate in termini generici e prive di una motivazione concreta, nonché contestazioni di valutazioni di fatto.
35
Nonostante tali vizi, tuttavia, l’impugnazione identifica, per quanto riguarda diversi argomenti, gli elementi contestati della sentenza impugnata e sviluppa un’argomentazione di diritto a loro sostegno.
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Per la parte in cui la Commissione fa valere che le ricorrenti si limitano a ripetere argomenti dedotti dinanzi al Tribunale, si deve rilevare, salvo quanto osservato al punto precedente, che esse hanno censurato, in sostanza, l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale. Ciò considerato, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nell’ambito della presente impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare in tal modo la sua impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe privato di una parte di significato (v., in tal senso, ordinanza del 25 marzo 2009, Scippacercola e Terezakis/Commissione, C‑159/08 P, non pubblicata, EU:C:2009:188, punto 36 e giurisprudenza citata, e sentenza del 23 aprile 2009, AEPI/Commissione, C‑425/07 P, EU:C:2009:253, punto 24).
37
Pertanto, non si può ritenere che l’impugnazione sia irricevibile nel suo complesso. La ricevibilità dei motivi e degli argomenti delle ricorrenti sarà pertanto valutata nel contesto dell’esame di ciascuno di essi.
Nel merito
38
A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono tre motivi. Il primo motivo verte sulla violazione, da parte del Tribunale, degli articoli 101 e/o 102 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003 e con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004. Il secondo motivo verte sulla violazione, da parte del Tribunale, dell’effetto utile degli articoli 101 e/o 102 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, TUE e con l’articolo 105 TFUE. Il terzo motivo verte sulla violazione, da parte del Tribunale, del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e del principio di buona amministrazione.
Sul primo motivo
– Argomenti delle parti
39
Con il loro primo motivo, le ricorrenti contestano la conclusione del Tribunale secondo cui la Commissione non era incorsa in un errore manifesto di valutazione delle circostanze che influiscono sulla decisione di avviare un’indagine.
40
In primo luogo, esse censurano i punti 46 e 47 della sentenza impugnata.
41
Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto basandosi, al punto 46 di tale sentenza, sulle spiegazioni fornite da alcune imprese indicate nella denuncia per giustificare la concomitanza delle loro condotte nei confronti delle ricorrenti. Infatti, sarebbe evidente che tali imprese, per proteggere il loro interesse al rigetto della denuncia, hanno fornito spiegazioni tali da contestare la presunta violazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Il Tribunale avrebbe dovuto esaminare tali spiegazioni alla luce degli elementi di prova forniti dalle ricorrenti.
42
Le considerazioni di cui al punto 47 della sentenza impugnata, sull’oggetto potenzialmente anticoncorrenziale delle misure adottate dalle imprese indicate nella denuncia, non corrisponderebbero in alcun modo agli elementi di fatto esposti dalle ricorrenti. Non può neppure sostenersi, come affermato al punto 44 di tale sentenza, che misure siffatte rientrino nel diritto di queste imprese di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei loro concorrenti. A tale riguardo, il Tribunale avrebbe omesso di attribuire adeguata importanza al fatto che la maggior parte delle censure sollevate da tali imprese era ingiustificata e che le decisioni adottate sulla base dei controlli effettuati su loro richiesta erano stati annullati. Inoltre, le ricorrenti avrebbero dimostrato, nel loro ricorso in primo grado, l’oggetto chiaramente anticoncorrenziale delle pratiche oggetto della denuncia.
43
In secondo luogo, le ricorrenti contestano l’interpretazione e l’applicazione, da parte del Tribunale, ai punti da 67 a 73 della sentenza impugnata, della giurisprudenza derivante dalle sentenze del 17 luglio 1998, ITT Promedia/Commissione (T‑111/96, EU:T:1998:183), e del 1o luglio 2010, AstraZeneca/Commissione (T‑321/05, EU:T:2010:266). Tale giurisprudenza, che si riferisce all’articolo 102 TFUE, sarebbe pertinente anche nel contesto dell’articolo 101 TFUE.
44
Da una parte, le ricorrenti sostengono che le condizioni stabilite nella sentenza del 17 luglio 1998, ITT Promedia/Commissione (T‑111/96, EU:T:1998:183), sono soddisfatte nel caso di specie. Infatti, dato che le denunce in questione contengono informazioni inesatte o fuorvianti, non potrebbero considerarsi come una misura adottata in buona fede. Il Tribunale non avrebbe tenuto sufficientemente conto delle circostanze del caso di specie, poiché tali denunce sono state trasmesse, in particolare, ad autorità incompetenti.
45
Dall’altra parte, le ricorrenti sostengono che la valutazione giuridica dei comportamenti contestati alle imprese di cui trattasi nella denuncia non potrebbe essere subordinata al margine di discrezionalità di cui godono le autorità nazionali, a causa della natura e della persistenza dei comportamenti di tali imprese. Esse censurano, in tale contesto, i punti 49, 50, 70 e 71 della sentenza impugnata, addebitano al Tribunale di non aver sufficientemente tenuto conto del contesto fattuale della causa e sostengono che le autorità polacche in questione nonché la polizia e i giudici austriaci erano tenuti, rispettivamente, a condurre un’indagine e ad avviare procedimenti a seguito delle denunce.
46
In terzo luogo, le ricorrenti insistono sulla dimensione transfrontaliera delle infrazioni contestate, la quale è tale da giustificare l’avvio di un’indagine da parte della Commissione, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 63 e 64 della sentenza impugnata. Tali infrazioni riguarderebbero, infatti, il territorio di almeno quattro Stati membri, e non di due soli Stati membri, come avrebbe erroneamente affermato il Tribunale.
47
Inoltre, contrariamente da quanto emerge dal punto 62 della sentenza impugnata, il fatto di adire un’autorità nazionale garante della concorrenza per una denuncia non potrebbe, secondo la giurisprudenza del Tribunale, essere considerato un argomento a favore della competenza esclusiva di tale autorità. Non può essere dedotto dalla struttura del regolamento n. 1/2003 che l’eventuale competenza di tale autorità nazionale possa essere di ostacolo all’avvio di una procedura da parte della Commissione, e ciò a maggior ragione quando la procedura nazionale non sia stata avviata per motivi procedurali. Orbene, nel caso di specie, la gravità delle violazioni contestate, la loro portata e la loro lunga durata, come messe in risalto dalle ricorrenti nella loro denuncia presentata alla Commissione, dovrebbero avere un’incidenza nella valutazione dell’interesse dell’Unione, come si evincerebbe dalla sentenza del 23 aprile 2009, AEPI/Commissione (C‑425/07 P, EU:C:2009:253, punto 53).
48
In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che i punti 56 e 57 della sentenza impugnata sono viziati da un errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che né l’ampiezza dell’indagine richiesta né la portata dei comportamenti che riguardano diversi Stati membri giustificassero l’avvio di un’indagine da parte della Commissione. Secondo le ricorrenti, l’importanza delle risorse necessarie per una tale indagine dimostra, al contrario, che la Commissione è l’autorità più idonea a perseguire gli autori delle infrazioni di cui trattasi. Ciò varrebbe a maggior ragione a causa dell’insufficienza del private enforcement.
49
In allegato alla loro memoria di replica, le ricorrenti hanno prodotto due documenti contenenti un elenco delle entità indicate nella denuncia e che descrive le attività svolte da queste ultime in diversi Stati membri.
50
La Commissione chiede il rigetto del primo motivo poiché, in sostanza, irricevibile e, in parte, inoperante. Essa ritiene inoltre che i documenti prodotti in allegato alla replica siano irricevibili.
– Giudizio della Corte
51
Con il loro primo motivo, le ricorrenti contestano, in sostanza, le valutazioni del Tribunale concernenti la fondatezza dell’apprezzamento della Commissione circa l’interesse dell’Unione a proseguire l’esame del caso.
52
In via preliminare, occorre rilevare che gli argomenti con cui le ricorrenti contestano le valutazioni in fatto del Tribunale sono irricevibili ai sensi della giurisprudenza citata al punto 32 della presente sentenza, non avendo queste ultime dedotto uno snaturamento degli elementi di fatto e di prova esaminati dal Tribunale. È questo il caso degli argomenti che mirano a contestare la valutazione, contenuta al punto 47 della sentenza impugnata, dell’oggetto delle misure adottate da parte delle entità indicate nella denuncia. Sono irricevibili anche gli argomenti riguardanti la portata del potere discrezionale delle autorità e dei giudici nazionali, alla loro asserita incompetenza e al fatto che dai controlli iniziali non fosse inizialmente emersa alcuna irregolarità. Infine, gli argomenti che contestano la valutazione, ai punti 59 e 64 della sentenza impugnata, della portata geografica della presunta infrazione sono irricevibili. Ciò considerato, non è quindi necessario pronunciarsi sulla ricevibilità dei documenti prodotti dalle ricorrenti in allegato alle memorie di replica al fine d’illustrare la portata, in particolare territoriale, degli asseriti comportamenti addebitati alle entità di cui trattasi nella denuncia.
53
In via principale, in primo luogo, per quanto riguarda la probabilità di dimostrare una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE, si deve tener presente che, come osservato anche dalle ricorrenti, il Tribunale ha rilevato, al punto 45 della sentenza impugnata, che potevano essere rintracciati, nei soli elementi contenuti nella denuncia, indizi di un potenziale coordinamento tra le entità di cui trattasi nella denuncia stessa. Tuttavia, ai punti 46 e 47 di tale sentenza, il Tribunale, da una parte, ha constatato che la Commissione non era incorsa in errore manifesto di valutazione ritenendo che le spiegazioni fornite da alcune di queste entità fossero idonee a giustificare la concomitanza delle denunce presso le autorità nazionali e, dall’altra, ha osservato che poteva essere legittimo, per tali entità, informare le autorità nazionali competenti di eventuali violazioni di disposizioni in vigore da parte dei loro concorrenti.
54
Ne consegue che il Tribunale ha debitamente tenuto conto non soltanto delle spiegazioni fornite dalle entità indicate nella denuncia, ma anche degli elementi addotti dalle ricorrenti.
55
In tale contesto, l’argomento delle ricorrenti diretto a contestare il punto 44 della sentenza impugnata si basa su una lettura errata di quest’ultimo. Infatti, il Tribunale si è limitato a citarvi la giurisprudenza della Corte senza applicarla alle circostanze del caso di specie. In ogni caso, per la parte in cui le ricorrenti censurano il Tribunale per non aver tenuto conto dell’annullamento, da parte dei giudici nazionali, delle decisioni adottate in seguito alle denunce effettuate da parte delle entità di cui trattasi nella denuncia, è sufficiente rilevare che, al punto 51 della sentenza impugnata, il Tribunale ha tenuto conto di tale circostanza.
56
In secondo luogo, per quanto riguarda i presunti errori riguardanti l’applicazione, ai punti da 67 a 73 della sentenza impugnata, della giurisprudenza derivante dalle sentenze del 17 luglio 1998, ITT Promedia/Commissione (T‑111/96, EU:T:1998:183), e del 1o luglio 2010, AstraZeneca/Commissione (T‑321/05, EU:T:2010:266), occorre rilevare che, ai punti da 69 a 71 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che queste due sentenze mettevano in discussione comportamenti diversi da quelli ascritti, nel caso di specie, alle entità di cui trattasi nella denuncia. Secondo il Tribunale, nelle cause che avevano dato luogo a tali sentenze, le autorità amministrative e giudiziarie adite dalle imprese in posizione dominante non disponevano di alcun potere discrezionale quanto all’opportunità di dare seguito o meno alle domande di tali imprese. Al contrario, come risulta dai punti 49 e 50 della sentenza impugnata, cui rinvia il punto 71 della presente sentenza, nelle circostanze del caso qui esaminato, le autorità disponevano di un tale margine.
57
Pertanto, il Tribunale non si è pronunciato sul rispetto delle condizioni per l’applicazione della giurisprudenza derivante dalle sentenze di cui al punto precedente, le quali riguardano, secondo le ricorrenti, il fatto che, da una parte, l’azione, come le denunce di cui trattasi nel caso di specie, è stata intentata non in buona fede, ma allo scopo di intimidire la controparte, e che, dall’altra, l’azione è concepita nell’ambito di un piano avente lo scopo di eliminare la concorrenza. Di conseguenza, l’argomento delle ricorrenti secondo cui tali condizioni erano soddisfatte nel caso di specie è inoperante.
58
Inoltre, anche supponendo che le ricorrenti mirino a imputare al Tribunale di aver commesso un errore di diritto per aver subordinato l’applicabilità di detta giurisprudenza alla mancanza di un potere discrezionale delle autorità e dei giudici aditi, la loro argomentazione non è sufficientemente dimostrata alla luce della giurisprudenza citata al punto 33 della presente sentenza ed è, pertanto, irricevibile.
59
In terzo luogo, con riferimento agli argomenti inerenti alla competenza della Commissione in considerazione della portata della presunta infrazione e del fatto che sia stata adita un’autorità nazionale competente, da una parte, occorre constatare che l’argomento delle ricorrenti diretto a contestare il punto 62 della sentenza impugnata si basa su una lettura errata di tale punto. Infatti, non risulta né da tale punto né da detta sentenza, esaminata nel suo complesso, che il Tribunale abbia affermato che la presentazione di una denuncia presso un’autorità nazionale garante della concorrenza e la competenza di tale autorità possano escludere l’avvio di un’indagine da parte della Commissione.
60
Dall’altra parte, è pur vero che, come affermato dalle ricorrenti dinanzi alla Corte, quest’ultima ha già statuito che, quando la Commissione considera l’interesse dell’Unione ad avviare un’indagine, essa ha l’obbligo di valutare in ciascun caso di specie la gravità delle asserite violazioni della concorrenza e la persistenza dei loro effetti, e che tale obbligo implica segnatamente che essa tenga conto della durata e dell’importanza delle infrazioni denunciate nonché della loro incidenza sulla situazione della concorrenza nell’Unione (sentenza del 23 aprile 2009, AEPI/Commissione, C‑425/07 P, EU:C:2009:253, punto 53 e giurisprudenza citata).
61
Tuttavia, poiché la valutazione dell’interesse dell’Unione rappresentato da una denuncia varia in rapporto alle circostanze di ciascun caso di specie, non si deve né limitare il numero dei criteri di valutazione cui la Commissione può riferirsi né, viceversa, imporle il ricorso esclusivo a determinati criteri (sentenze del 4 marzo 1999, Ufex e a./Commissione, C‑119/97 P, EU:C:1999:116, punto 79, e del 17 maggio 2001, IECC/Commissione, C‑449/98 P, EU:C:2001:275, punto 46). Tenendo conto del fatto che, in un settore come quello del diritto della concorrenza, il contesto fattuale e legale può variare considerevolmente da un caso all’altro, è possibile applicare criteri non presi in considerazione sino ad allora (sentenza del 4 marzo 1999, Ufex e a./Commissione, C‑119/97 P, EU:C:1999:116, punto 80) o dare la priorità a un solo criterio per valutare tale interesse dell’Unione (sentenza del 17 maggio 2001, IECC/Commissione, C‑449/98 P, EU:C:2001:275, punto 47).
62
Orbene, le regole espresse al punto precedente non possono essere rimesse in discussione dalla giurisprudenza citata dalle ricorrenti e menzionata al punto 60 della presente sentenza, la quale deve essere interpretata alla luce del contesto particolare in cui è stata pronunciata (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013, EFIM/Commissione, C‑56/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:575, punto 86).
63
Orbene, anche se le ricorrenti sostengono di aver presentato la denuncia presso la Commissione non senza ragione e che le violazioni addebitate coprivano un periodo di sette anni e avevano una dimensione transfrontaliera, esse hanno omesso di spiegare in che modo, considerati i rispettivi contesti delle cause che hanno condotto a tale giurisprudenza e del caso in esame, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel respingere la loro tesi inerente all’interesse dell’Unione alla luce di tale giurisprudenza. Ne consegue che gli argomenti che esse traggono da questa stessa giurisprudenza devono essere respinti in quanto infondati.
64
In quarto luogo, gli argomenti delle ricorrenti vertenti sul fatto che, ai punti 56 e 57 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che l’ambito dell’indagine e la portata dei comportamenti in questione non giustificano l’avvio di un procedimento devono essere respinti in quanto infondati, poiché sono in contrasto con la giurisprudenza citata al punto 61 della presente sentenza.
65
Infatti, tali argomenti si risolvono, in sostanza, nell’affermazione secondo la quale, giacché l’indagine richiesta dovrebbe riguardare il territorio di diversi Stati membri e richiederebbe notevoli risorse, la Commissione sarebbe tenuta ad avviare un’indagine senza tener conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della scarsa probabilità di accertare una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione. Gli argomenti esposti mirerebbero quindi a far assurgere la portata territoriale e il costo dell’indagine a criteri decisivi per stabilire l’interesse dell’Unione ad avviare un’indagine in violazione di detta giurisprudenza.
66
Di conseguenza, il primo motivo dev’essere respinto in quanto in parte irricevibile, in parte inconferente e in parte infondato.
Sul secondo motivo
– Argomenti delle parti
67
Con il loro secondo motivo, le ricorrenti contestano l’affermazione, contenuta al punto 83 della sentenza impugnata, secondo la quale la Commissione non avrebbe violato l’effetto utile degli articoli 101 e 102 TFUE.
68
In primo luogo, esse affermano che il Tribunale ha omesso di dare la dovuta importanza al ruolo svolto dalla Commissione, nel senso che è suo dovere, in forza dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 105 TFUE, garantire l’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE e assicurarne l’effetto utile. Esse ritengono che, sebbene la Commissione disponga di un potere discrezionale nel trattamento delle denunce, questo potere non sia illimitato. In particolare, tale istituzione non può privare gli articoli 101 e 102 TFUE del loro effetto utile, rifiutandosi di avviare un’indagine anche se le ricorrenti le hanno presentato i fatti e le prove che stabiliscono quantomeno la probabilità di una violazione del diritto dell’Unione riguardante il territorio di diversi Stati membri e l’hanno informata del rifiuto dell’UOKiK di avviare un procedimento a causa della scadenza del termine di prescrizione, rifiuto contro il quale non disporrebbero di alcun mezzo di impugnazione.
69
In tale contesto, l’affermazione, contenuta al punto 78 della sentenza impugnata, secondo la quale la Commissione non era tenuta a verificare se l’autorità nazionale garante della concorrenza che ha ricevuto una denuncia analoga disponesse dei mezzi istituzionali, finanziari e tecnici per svolgere il compito affidatole dal regolamento n. 1/2003, sarebbe contraria alla sentenza del 15 dicembre 2010, CEAHR/Commissione (T‑427/08, EU:T:2010:517, punto 173).
70
Nel caso di specie, secondo le ricorrenti, il Tribunale non avrebbe potuto confermare il rigetto della denuncia poiché la violazione in questione riguardava il territorio di diversi Stati membri e poiché esse non disponevano di una tutela effettiva dinanzi all’autorità nazionale garante della concorrenza. Ciò varrebbe a maggior ragione ove si consideri che, come la Commissione avrebbe riconosciuto all’udienza dinanzi al Tribunale, l’impossibilità di proporre un ricorso contro il rifiuto dell’UOKiK di avviare un procedimento poteva violare gli articoli 101 e 102 TFUE, circostanza che il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione.
71
In secondo luogo, le ricorrenti contestano al Tribunale errori, ai punti 79 e seguenti della sentenza impugnata, relativi alla loro concreta impossibilità di ottenere una tutela efficace dinanzi all’autorità nazionale garante della concorrenza e ai giudici nazionali.
72
Da una parte, esse sostengono che l’affermazione di cui al punto 79 di detta sentenza, secondo la quale le ricorrenti non hanno dimostrato che l’UOKiK non intendeva perseguire e sanzionare in modo efficace le violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE, è incomprensibile alla luce degli elementi di prova da loro prodotti dinanzi al Tribunale. È innegabile che l’UOKiK non ha esaminato nel merito la denuncia, in ragione dell’avvenuta prescrizione.
73
Dall’altra parte, ai punti 80 e seguenti di detta sentenza, il Tribunale si sarebbe fondato sulla possibilità teorica d’intentare un’azione per il risarcimento del danno causato da pratiche contrarie agli articoli 101 e 102 TFUE dinanzi ai giudici nazionali. Di conseguenza, avrebbe omesso di analizzare in maniera adeguata le reali possibilità per le ricorrenti d’intentare una tale azione. Orbene, nella pratica, questa azione sarebbe stata impossibile per motivi procedurali e istituzionali, dato che i meccanismi che hanno recepito la direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1), nel diritto nazionale sarebbero solamente in fase di creazione. Sia la Commissione sia il Tribunale sarebbero da tempo consce dell’inefficacia del private enforcement.
74
Le ricorrenti sostengono che, in tali circostanze, il Tribunale non avrebbe potuto confermare il rifiuto della Commissione di avviare un’indagine, nonostante l’esistenza manifesta di condizioni che comprovavano la necessità di applicare il diritto della concorrenza dell’Unione.
75
La Commissione ritiene che il secondo motivo sia al contempo irricevibile e in parte inoperante e in parte, infondato.
– Giudizio della Corte
76
Al punto 83 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato in sostanza che – anche in un contesto nel quale l’autorità nazionale garante della concorrenza, nella specie l’UOKiK, aveva respinto la denuncia nazionale per un motivo connesso a una norma interna sulla prescrizione e anche se un’eventuale indagine della Commissione avrebbe potuto eventualmente ridurre, nell’ambito di ricorsi proposti dinanzi ai giudici nazionali, l’onere della prova a carico delle ricorrenti – il rifiuto della Commissione di avviare un’indagine non ha comportato la privazione di ogni effetto utile degli articoli 101 e 102 TFUE.
77
Con il loro secondo motivo, le ricorrenti asseriscono, in sostanza, che tale conclusione del Tribunale è contraria all’effetto utile di detti articoli. Risulta a tal riguardo dalle loro memorie che, in sostanza, le ricorrenti ritengono che il compito della Commissione di assicurare il rispetto dei suddetti articoli avrebbe dovuto indurla ad avviare un’indagine per tre motivi.
78
In primo luogo, le ricorrenti sostengono di aver fornito elementi atti a dimostrare il rischio di una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE riguardante il territorio di più Stati membri.
79
Questa tesi si fonda tuttavia su una premessa di fatto invalidata dal Tribunale e deve, pertanto, essere respinta. Infatti, il Tribunale ha, da una parte, stabilito, ai punti 53 e 54 della sentenza impugnata, che la Commissione non era incorsa in errore manifesto di valutazione nel ritenere che la probabilità di dimostrare un’infrazione fosse bassa, alla luce degli elementi a essa sottoposti. Dall’altra, esso ha dichiarato, ai punti 63 e 64 di tale sentenza, che detta infrazione riguardava principalmente il territorio di due Stati membri.
80
In ogni caso, anche se, come sostenuto dalle ricorrenti, si supponesse che le violazioni addebitate riguardavano il territorio di diversi Stati membri, occorre evidenziare che il loro argomento è in contrasto con la giurisprudenza consolidata, richiamata al punto 61 della presente sentenza. Infatti, tale argomento equivale a ritenere che la Commissione sia obbligata, pena la violazione dell’effetto utile degli articoli 101 e 102 TFUE, ad avviare un’indagine per il solo motivo che le presunte violazioni riguardano vari Stati membri.
81
In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che non potevano ottenere una protezione effettiva a livello nazionale, poiché l’UOKiK ha negato l’avvio di un procedimento a causa della scadenza dei termini di prescrizione con una decisione non impugnabile, e che la Commissione avrebbe dovuto preliminarmente verificare che le autorità nazionali potessero tutelare i loro diritti in modo adeguato.
82
A tal riguardo, risulta dai punti 77 e 79 della sentenza impugnata che, come confermato dalle ricorrenti nelle loro memorie dinanzi alla Corte, il rifiuto dell’UOKiK di esaminare la denuncia nazionale si basa sulla scadenza del termine di prescrizione – circostanza per la quale non è stato provato il contrasto con il diritto dell’Unione da parte delle ricorrenti dinanzi al Tribunale – e che esse non avevano presentato all’UOKiK, nella denuncia nazionale, elementi di fatto riferiti a un periodo successivo al 2008. Ne consegue che le ricorrenti non hanno dimostrato in che modo sarebbe stato per loro impossibile ottenere il rispetto degli articoli 101 e 102 TFUE dinanzi alle autorità nazionali. Al contrario, l’impossibilità, da loro affermata, di ottenere il rispetto degli articoli 101 e 102 TFUE dinanzi all’UOKiK è dovuta alla loro mancanza di diligenza.
83
Inoltre, secondo giurisprudenza costante della Corte, che il Tribunale ha correttamente richiamato ai punti da 80 a 82 e 84 della sentenza impugnata, le ricorrenti hanno la possibilità di proporre ricorsi dinanzi ai giudici nazionali per il risarcimento del danno asseritamente subito a seguito del comportamento oggetto della denuncia al fine di ottenere il rispetto degli articoli 101 e 102 TFUE e di far valere i diritti che esse traggono da tali disposizioni dinanzi ai giudici nazionali, in particolare nel caso in cui la Commissione decida di non accogliere la loro denuncia.
84
In tali circostanze, e anche ammettendo che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto e abbia violato la sua stessa giurisprudenza dichiarando, al punto 78 della sentenza impugnata, che il requisito di efficacia non può implicare l’obbligo per la Commissione di verificare, qualora rilevi l’assenza di interesse dell’Unione ad avviare l’indagine, se l’autorità nazionale garante della concorrenza disponga di mezzi istituzionali, finanziari e tecnici per svolgere il compito affidatole dal regolamento n. 1/2003, tale errore è, in ogni caso, inoperante. Non è quindi necessario esaminare nel merito l’argomento concernente il summenzionato punto 78.
85
È inoltre inoperante l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, al punto 79 della sentenza impugnata, che l’UOKiK non intendesse perseguire e sanzionare in modo efficace le violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE, poiché tale argomentazione si limitava a contestare un motivo ad abundantiam di tale sentenza.
86
In terzo luogo, le ricorrenti ritengono che la possibilità di proporre un’azione di risarcimento dinanzi ai giudici nazionali non sia efficace e che il Tribunale avrebbe dovuto analizzare l’effettiva possibilità, per loro, di adire tali giudici.
87
Orbene, come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, spetta agli Stati membri stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 34), e non spetta invece alla Commissione ovviare – attraverso l’avvio di un’indagine che richieda risorse significative, allorché la probabilità di dimostrare una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE sia bassa – alle possibili lacune della tutela giurisdizionale a livello nazionale.
88
Pertanto, occorre respingere come infondati gli argomenti che le ricorrenti traggono dall’asserita carenza di tutela giurisdizionale dinanzi ai giudici nazionali.
89
Si deve pertanto respingere il secondo motivo in quanto in parte inoperante e in parte infondato.
Sul terzo motivo
– Argomenti delle parti
90
Con il loro terzo motivo, le ricorrenti sostengono che, respingendo il loro ricorso e confermando la decisione controversa, adottata senza un esame completo nel merito, il Tribunale avrebbe violato il principio della tutela giurisdizionale effettiva, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e il principio di buona amministrazione.
91
In tale contesto, innanzitutto, esse ribadiscono la loro posizione, illustrata nell’ambito del secondo motivo di ricorso, relativa alla mancanza di una tutela giurisdizionale effettiva a livello nazionale. Da una parte, la decisione dell’UOKiK, recante rifiuto di avviare il procedimento in ragione della prescrizione, non sarebbe impugnabile ai sensi della giurisprudenza del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia). All’udienza dinanzi al Tribunale, la Commissione avrebbe ammesso che non è escluso che tale giurisprudenza possa violare gli articoli 101 e 102 TFUE. Dall’altra parte, le procedure di private enforcement non sarebbero efficaci. Ne discenderebbe che il punto 99 della sentenza impugnata è viziato da una violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva.
92
Le ricorrenti ritengono, poi, che il Tribunale abbia ingiustamente omesso di esaminare il merito del loro motivo di annullamento vertente sulla negazione del diritto a un ricorso effettivo. In tal senso, al punto 93 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe dichiarato che esse disponevano di un ricorso contro il rigetto della denuncia. Orbene, il loro motivo dinanzi al Tribunale sarebbe stato fondato sul fatto che l’assenza di una decisione sul merito adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 1/2003 le aveva private della possibilità di sottoporre una tale decisione della Commissione al controllo giurisdizionale relativo all’esistenza o all’assenza, nel caso di specie, di una violazione degli articoli 101 e/o 102 TFUE. Il Tribunale si sarebbe limitato all’esame della fondatezza della decisione controversa alla luce del rispetto dei requisiti di chiarezza e di precisione, come risulta dal punto 38 della sentenza impugnata. Orbene, un esame siffatto non garantirebbe il loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dall’articolo 47 della Carta.
93
Infine, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale non ha tenuto conto dell’obbligo per la Commissione di trattare il caso entro un termine ragionevole, in conformità all’articolo 41 della Carta.
94
La Commissione ritiene che il terzo motivo sia irricevibile e infondato.
– Giudizio della Corte
95
In primo luogo, gli argomenti delle ricorrenti vertenti sull’asserita mancanza di tutela dinanzi ai giudici nazionali devono essere respinti per i motivi esposti al punto 87 della presente sentenza.
96
In secondo luogo, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il Tribunale ha debitamente risposto, ai punti da 93 a 95 della sentenza impugnata, alle loro argomentazioni secondo cui la mancanza di una decisione della Commissione che statuisse nel merito sull’esistenza o sull’assenza di una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE era tale da ledere il loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
97
Del resto, è senza incorrere in errori di diritto che il Tribunale ha respinto tale argomentazione. Infatti, come giustamente osservato dal Tribunale al punto 94 della sentenza impugnata, l’articolo 7 del regolamento n. 1/2003 non conferisce al denunciante il diritto di imporre l’adozione di una decisione definitiva circa la sussistenza o l’assenza dell’asserita infrazione (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 1999, Ufex e a./Commissione, C‑119/97 P, EU:C:1999:116, punto 87, e ordinanza del 31 marzo 2011, EMC Development/Commissione, C‑367/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:203, punto 73).
98
Pertanto, il Tribunale non ha commesso errori di diritto per non essersi pronunciato nel merito sull’esistenza della violazione dedotta nella denuncia.
99
In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti vertente sula durata del procedimento dinanzi alla Commissione, si deve rilevare che poiché, nell’ambito di un’impugnazione, il controllo della Corte è limitato alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi di ricorso e degli argomenti discussi dinanzi ai giudici di primo grado, una parte non può sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un argomento da essa non dedotto dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, sentenze dell’8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C‑43/15 P, EU:C:2016:837, punto 43, e del 13 dicembre 2017, Telefónica/Commissione, C‑487/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:961, punto 84).
100
Orbene, nel caso di specie, risulta dal punto 22 della sentenza impugnata, e non è contestato dalle ricorrenti dinanzi alla Corte, che è solo all’udienza di discussione in Tribunale che esse hanno lamentato la durata del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, contestualmente spiegando, in risposta a un quesito del Tribunale, che non intendevano sollevare un motivo nuovo vertente sulla violazione del principio del termine ragionevole.
101
Una contestazione delle ricorrenti davanti alla Corte relativa alla durata del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione non è pertanto ricevibile.
102
Inoltre, le ricorrenti hanno erroneamente sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare d’ufficio la durata del procedimento (v., per analogia, ordinanza del 13 dicembre 2000, SGA/Commissione, C‑39/00 P, EU:C:2000:685, punto 45).
103
Occorre, pertanto, respingere il terzo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
104
Atteso che nessuno dei motivi addotti dalle ricorrenti a sostegno della loro impugnazione è stato accolto, tale impugnazione è da respingere integralmente.
Sulle spese
105
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, prevede che la parte soccombente sia condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.
106
Poiché la Commissione ne ha fatto domanda e le ricorrenti sono rimaste soccombenti, queste ultime devono essere condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione.
107
Inoltre, in applicazione del combinato disposto dell’articolo 141, paragrafo 1, e dell’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 141, paragrafo 4, e dell’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in mancanza di conclusioni sulle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese.
108
Nella specie, occorre disporre che la Star Agro sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
L’Agria Polska sp. z o.o., l’Agria Chemicals Poland sp. z o.o. e l’Agria Beteiligungsgesellschaft mbH sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Star Agro Analyse und Handels GmbH si fa carico delle proprie spese.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il polacco.
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