SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
12 luglio 2018 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione tariffaria – Nomenclatura combinata – Sottovoci 73071110, 73071910 e 73071990 – Accessori per tubi fusi di ghisa a grafite sferoidale»
Nelle cause riunite C‑397/17 e C‑398/17,
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio), con decisioni del 16 giugno 2017, pervenute in cancelleria il 3 luglio 2017, nei procedimenti
Profit Europe NV
contro
Belgische Staat,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da E. Levits, presidente di sezione, A. Borg Barthet (relatore) e M. Berger, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la Profit Europe NV, da P. Diaz Gavier, advocaat;
–
per il governo belga, da P. Cottin e J.‑C. Halleux, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da A. Caeiros e P. Vanden Heede, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione delle sottovoci tariffarie 730711 e 73071910 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013 (GU 2013, L 290, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).
2
Tali domande sono state proposte nell’ambito di due controversie tra la Profit Europe NV e il Belgische Staat (Stato belga) aventi ad oggetto la classificazione tariffaria di accessori in ghisa per sistemi di rilevazione ed estinzione di incendi.
Contesto normativo
3
La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC, la quale si basa sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci che è stato elaborato dall’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).
4
La NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre di detto sistema armonizzato e solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni proprie a tale nomenclatura.
5
La prima parte della NC comprende un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, al titolo I, dedicato alle regole generali, la sezione A, rubricata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», enuncia quanto segue:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:
1.
I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
(…)
6.
La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».
6
La seconda parte della NC è suddivisa in 21 sezioni. La sezione XV, rubricata «Metalli comuni e loro lavori», include i capitoli da 72 a 83 della NC. Il capitolo 73, rubricato «Lavori di ghisa, ferro o acciaio», riguarda le voci da 7301 a 7326 della NC.
7
La voce 7307 è strutturata come segue:
«7307
Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio:
– fusi:
7307 11
– – di ghisa non malleabile:
7307 11 10
– – – per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione
7307 11 90
– – – altri
7307 19
– – altri
7307 19 10
– – – di ghisa malleabile
7307 19 90
– – – altri
– altri, di acciai inossidabili:
(…)
– altri:»
8
Le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (GU 2011, C 137, pag. 1; in prosieguo: le «note esplicative»), riguardo alle sottovoci 73071110 e 73071190 della NC, così dispongono:
«Il termine “ghisa non malleabile” comprende anche la ghisa a grafite lamellare.
Queste sottovoci riguardano accessori in ghisa quali: gomiti, curve, manicotti, lange, collari, elementi a T. Il raccordo o la giunzione di questi accessori con i tubi in ghisa o acciaio viene eseguito di norma mediante avvitatura o contatto e montaggio meccanico».
9
Ai sensi delle note esplicative della NC riguardanti la sottovoce 73071910 della NC:
«La ghisa malleabile è un prodotto intermedio tra la ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) e l’acciaio fuso. È un materiale di facile fusione e diviene tenace e malleabile dopo un trattamento termico adeguato. Durante il trattamento termico, il carbonio scompare parzialmente o ne risultano modificati la composizione o lo stato, per depositarsi infine sotto forma di noduli che non rompono la coesione metallica in misura così elevata quanto le pagliette di grafite nella ghisa grigia.
Quando il tenore di carbonio è pari a 2% o meno, in peso, questo prodotto è considerato alla stregua di acciaio di fusione (vedi la nota 1 del presente capitolo) e i prodotti che ne derivano rientrano nella sottovoce 73071990.
Il termine “ghisa malleabile” comprende anche la ghisa a grafite sferoidale.
Vedi anche la nota esplicativa delle sottovoci 73071110 e 73071190, secondo capoverso».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
10
Nel marzo 2014, la Profit Europe ha presentato dinanzi all’amministrazione generale delle dogane e delle accise (Belgio) (in prosieguo: l’«amministrazione delle dogane») una serie di richieste di informazioni tariffarie vincolanti aventi ad oggetto la classificazione tariffaria di diversi accessori in ghisa a grafite sferoidale per impianti antincendio.
11
Il 14 marzo 2014, l’amministrazione delle dogane ha rilasciato informazioni tariffarie vincolanti che classificavano detti prodotti nella sottovoce 73071110 della NC quali accessori per tubi fusi di ghisa non malleabile.
12
Nell’agosto 2014, la Profit Europe ha presentato all’amministrazione delle dogane nuove richieste di informazioni tariffarie vincolanti aventi ad oggetto la classificazione tariffaria di varianti dei suddetti prodotti.
13
Mediante una decisione del 30 marzo 2015, l’amministrazione delle dogane ha rilasciato 20 informazioni tariffarie vincolanti che classificavano tali prodotti nella sottovoce 73071910 della NC quali accessori per tubi fusi di ghisa malleabile.
14
Mediante una decisione del 9 aprile 2015, detta amministrazione ha revocato le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate il 14 marzo 2014 e ha classificato i prodotti oggetto di queste ultime nella sottovoce 73071910 della NC.
15
Rispettivamente, il 26 e il 30 giugno 2015 la Profit Europe ha esperito due ricorsi amministrativi avverso le decisioni del 30 marzo e del 9 aprile 2015. Queste ultime sono state confermate mediante due decisioni dell’amministrazione delle dogane del 27 aprile 2016.
16
Il 10 maggio 2016, la Profit Europe ha presentato, dinanzi al Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio), un ricorso avverso ciascuna di tali decisioni nonché avverso le informazioni tariffarie vincolanti interessate.
17
Nell’ambito dei due procedimenti principali, dinanzi al giudice del rinvio, la Profit Europe afferma che gli accessori in questione sono di ghisa non malleabile e rientrano pertanto nella sottovoce 73071110 della NC.
18
Essa fa valere, a tal riguardo, che la ghisa a grafite sferoidale non presenta la caratteristica oggettiva della ghisa malleabile secondo cui la malleabilità deve essere il risultato di un trattamento termico.
19
Il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese) rileva che le note esplicative riguardanti la voce 73071910 della NC indicano chiaramente che la nozione di ghisa malleabile include anche la ghisa a grafite sferoidale.
20
Tuttavia, le analisi scientifiche prodotte sembrerebbero dimostrare che la ghisa a grafite sferoidale non sia una ghisa malleabile.
21
In tale contesto, ritenendo che le controversie dinanzi ad esso pendenti sollevino questioni interpretative del diritto dell’Unione, il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese) ha deciso di sospendere i giudizi e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali di seguito esposte, che sono testualmente identiche nelle cause C‑397/17 e C‑398/17:
«1)
Se la sottovoce 73071910 debba essere interpretata nel senso che essa comprende accessori di ghisa a grafite sferoidale con le caratteristiche degli accessori oggetto del procedimento principale, allorché dalle loro caratteristiche oggettive risulti che detta ghisa è fondamentalmente diversa dalla ghisa malleabile perché la malleabilità della ghisa a grafite sferoidale non deriva da un trattamento termico adeguato e perché la ghisa a grafite sferoidale contiene una forma di grafite diversa dalla ghisa malleabile, ossia - appunto - grafite sferoidale invece di grafite a fiocchi.
2)
Se la sottovoce 73071100 debba essere interpretata nel senso che essa comprende accessori di ghisa a grafite sferoidale con le caratteristiche degli accessori oggetto del procedimento principale, allorché dalle caratteristiche oggettive della ghisa a grafite sferoidale risulti che essa corrisponde sostanzialmente alle caratteristiche oggettive della ghisa non malleabile.
3)
Se la nota esplicativa NC della sottovoce 73071910, la quale precisa che la ghisa malleabile comprende la ghisa a grafite sferoidale, debba essere disattesa nella parte in cui appunto indica che la ghisa malleabile comprende la ghisa a grafite sferoidale, allorché sia accertato che la ghisa a grafite sferoidale non è ghisa malleabile».
22
Con decisione del presidente della Corte del 20 luglio 2017, le cause C‑397/17 e C‑398/17 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
23
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se la NC vada interpretata nel senso che gli accessori per tubi fusi di ghisa a grafite sferoidale devono essere classificati nella sottovoce 73071110, quali accessori di ghisa non malleabile, oppure nella sottovoce 73071910 della NC, quali accessori di ghisa malleabile.
24
Secondo costante giurisprudenza della Corte, per garantire la certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci deve essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo delle voci della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di quest’ultima (sentenza del 26 maggio 2016, Invamed Group e a., C‑198/15, EU:C:2016:362, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).
25
Ai sensi delle regole generali per l’interpretazione della NC, la classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata ex lege dal testo di tali sottovoci e dalle note di sottovoci, sezioni o capitoli, mentre i titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli devono essere considerati come aventi valore meramente indicativo.
26
Inoltre, le note esplicative elaborate dalla Commissione europea forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle singole voci tariffarie, senza tuttavia essere giuridicamente vincolanti (sentenza del 26 maggio 2016, Invamed Group e a., C‑198/15, EU:C:2016:362, punto 19).
27
Nel caso di specie, la voce 7307 della NC riguarda gli accessori per tubi di ghisa, ferro o acciaio. Essa include tre categorie.
28
La prima, caratterizzata dal termine «fusi», comprende, come risulta dal termine medesimo, gli accessori fusi, di ghisa, ferro o acciaio.
29
Essa stabilisce una distinzione tra gli accessori «di ghisa non malleabile», di cui alla sottovoce 730711 della NC, e gli «altri», rientranti nella sottovoce 730719 della NC. Trattandosi di una categoria residuale, quest’ultima sottovoce riguarda dunque gli accessori fusi di ferro o acciaio nonché quelli in ghisa diversa da quella del tipo indicato nella sottovoce 730711 della NC.
30
La sottovoce 730719 della NC è a sua volta suddivisa in due sottovoci: la prima è la sottovoce 73071910, intitolata «di ghisa malleabile», mentre la seconda è la sottovoce 73071990, intitolata «altri».
31
Al fine di rispondere al giudice del rinvio, occorre stabilire cosa comprendano la nozione di «ghisa non malleabile» ai sensi della sottovoce 730711 della NC e quella di «ghisa malleabile» ai sensi della sottovoce 73071910.
32
Come risulta dalle note esplicative relative alla sottovoce 73071910 della NC, «[l]a ghisa malleabile è un prodotto intermedio tra la ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) e l’acciaio fuso[,] è un materiale di facile fusione e diviene tenace e malleabile dopo un trattamento termico adeguato [durante il quale] il carbonio scompare parzialmente o ne risultano modificati la composizione o lo stato [e si deposita] infine sotto forma di noduli (…)».
33
Si deve precisare, a tal proposito, che la ghisa malleabile costituisce una categoria specifica nella designazione standardizzata delle ghise. In particolare, il Comitato europeo di normazione, quale organizzazione europea di normazione elencata all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2012, L 316, pag. 12), ha adottato, nel documento EN 1560:2011, la norma europea EN 1560.
34
Detta norma distingue sei grandi famiglie di ghisa, in funzione della struttura della grafite di cui sono costituite, fra le quali si annovera, in particolare, la ghisa a grafite a fiocchi, detta anche «ghisa malleabile» e identificata dal codice EN-GJM.
35
Per contro, la nozione di «ghisa non malleabile» di cui alla sottovoce 730711 della NC non è definita né nella NC né nelle note esplicative. Essa non costituisce neppure una categoria specifica nella designazione standardizzata delle ghise.
36
Tuttavia, contrariamente a quanto sostanzialmente fatto valere dalla Profit Europe, la sottovoce 730711 della NC non può essere interpretata nel senso che vi sono compresi tutti i tipi di ghisa che non rientrano nella nozione di «ghisa malleabile» a norma del punto 32 della presente sentenza.
37
Infatti, la regola generale 6 per l’interpretazione della NC dispone che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore, e non è questo il caso delle sottovoci 730711 e 73071910 della NC.
38
Per di più, la sottovoce 730719 della NC include, oltre alla sottovoce 73071910, la sottovoce 73071990, la quale, come risulta dalla sua stessa formulazione, è una sottovoce residuale. Non si può dunque escludere che il legislatore dell’Unione abbia avuto l’intenzione di far rientrare in quest’ultima sottovoce non soltanto gli accessori per tubi fusi di ferro o acciaio, ma anche quelli costituiti da tipologie di ghisa diverse da quelle indicate alle sottovoci 730711 e 73071910 della NC.
39
In tale situazione, va ricordato che, per giurisprudenza costante, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione deve essere operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenza del 22 novembre 2012, Digitalnet e a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 e C‑383/11, EU:C:2012:745, punto 38).
40
L’aggettivo «malleabile», nel suo significato corrente, qualifica un materiale che ha la proprietà di appiattirsi e di estendersi in lamine o fogli sotto il martello o per l’azione del laminatore. In altri termini, che emergono dal considerando 54 del regolamento (CE) n. 500/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1212/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese (GU 2009, L 151, pag. 6), nella scienza dei materiali s’intende per malleabilità «la capacità di un materiale di deformarsi sotto compressione, spesso caratterizzata dalla capacità del materiale di formare uno strato sottile con il martellamento e la laminazione».
41
In considerazione di quanto precede, la sottovoce 730711 della NC deve essere interpretata nel senso che vi rientrano gli accessori per tubi in ghisa non deformabile sotto compressione.
42
Pertanto, la sottovoce 730719 della NC deve essere interpretata nel senso che essa include gli accessori fusi di ferro o acciaio nonché quelli di ghisa deformabile sotto compressione.
43
Per quanto riguarda gli accessori oggetto dei procedimenti principali si deve rilevare, da un lato, che, come risulta dal considerando 55 del regolamento n. 500/2009, la ghisa a grafite sferoidale «non è solo deformabile sotto trazione ma anche, in certa misura, sotto compressione».
44
Ne consegue che, in quanto tale, la ghisa a grafite sferoidale non può essere considerata come rientrante nella sottovoce 730711 della NC.
45
Dall’altro lato, come rilevato dal giudice del rinvio, la ghisa a grafite sferoidale e la ghisa malleabile differiscono per composizione e per modalità di produzione.
46
Pertanto, non corrispondendo neppure alla nozione di «ghisa malleabile» quale definita nelle note esplicative relative alla sottovoce 73071910 della NC e costituendo, nella designazione standardizzata delle ghise, una categoria distinta dalla ghisa malleabile, identificata dal codice EN‑GJS, la ghisa a grafite sferoidale non può neppure rientrare nella sottovoce 73071910 della NC.
47
A tal riguardo si deve necessariamente constatare, per un verso, che le suddette note esplicative, là dove precisano che «il termine “ghisa malleabile” comprende anche la ghisa a grafite sferoidale», hanno l’effetto di estendere la nozione di «ghisa malleabile» a un’altra categoria di ghisa, la quale, se anche presenta caratteristiche simili a quelle della ghisa malleabile, costituisce ciò nonostante una categoria distinta nella classificazione delle ghise.
48
Orbene, per costante giurisprudenza, il tenore delle note esplicative deve essere conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata (sentenza del 26 maggio 2016, Invamed Group e a., C‑198/15, EU:C:2016:362, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).
49
Di conseguenza, occorre disattendere le note esplicative relative alla sottovoce 73071910 della NC nella parte in cui hanno l’effetto di modificare la portata di tale sottovoce estendendola agli accessori in ghisa a grafite sferoidale.
50
Per altro verso, occorre ricordare che i pareri del Comitato del codice doganale, anche se costituiscono uno strumento importante per garantire un’uniforme applicazione di detto codice da parte delle autorità doganali degli Stati membri e possono, in quanto tali, essere considerati strumenti validi per l’interpretazione del medesimo, non sono giuridicamente vincolanti e, pertanto, non possono modificare la portata delle disposizioni della NC (v., in tal senso, sentenze del 15 febbraio 1977, Dittmeyer, 69/76 e 70/76, EU:C:1977:25, punto 4, nonché del 16 giugno 2011, Unomedical, C‑152/10, EU:C:2011:402, punto 41).
51
Ne deriva che il parere del Comitato del codice doganale, espresso nel verbale della 140a riunione della sezione «nomenclatura tariffaria» di detto Comitato, tenutasi a Bruxelles dal 30 settembre al 3 ottobre 2014, e secondo il quale la sottovoce 73071910 della NC deve essere interpretata nel senso che il termine «malleabile» va inteso in modo ampio, vale a dire come volto a distinguere la ghisa deformabile sotto compressione da quella che, sottoposta a detta forza, si sbriciolerebbe, deve essere anch’esso disatteso in quanto ha per effetto di estendere la portata della sottovoce 73071910 della NC.
52
In considerazione di tutto quanto precede, alle questioni sollevate occorre rispondere che la NC deve essere interpretata nel senso che gli accessori per tubi fusi di ghisa a grafite sferoidale devono essere classificati nella sottovoce 73071990 di quest’ultima.
Sulle spese
53
Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, deve essere interpretata nel senso che gli accessori per tubi fusi di ghisa a grafite sferoidale devono essere classificati nella sottovoce 73071990 di quest’ultima.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
Full & Egal Universal Law Academy