SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
14 marzo 2019 (*)
«Impugnazione – Clausola compromissoria – Contratti di sovvenzione stipulati nell’ambito del sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002‑2006) – Contratti di sovvenzione stipulati nell’ambito del programma quadro per l’innovazione e la competitività (2007‑2013) – Somme asseritamente dovute dalla Commissione europea nell’ambito dell’esecuzione dei contratti – Saldo da pagare dell’importo complessivo del contributo finanziario riconosciuto alla ricorrente – Responsabilità contrattuale»
Nella causa C‑428/17 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 15 luglio 2017,
Meta Group Srl, con sede a Roma (Italia), rappresentata da A. Formica, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da R. Lyal e D. Recchia, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, E. Juhász e C. Vajda (relatore), giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione, la Meta Group Srl chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 maggio 2017, Meta Group/Commissione (T‑744/14, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2017:304), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso volto, segnatamente, a far accertare l’inadempimento, da parte della Commissione europea, delle obbligazioni pecuniarie derivanti da diversi contratti di sovvenzione stipulati con la suddetta società.
Contesto normativo
2 L’articolo 1134 del codice civile belga dispone quanto segue:
«I contratti stipulati a norma di legge hanno forza di legge tra le parti contraenti.
(...)
Essi devono essere eseguiti secondo buona fede».
3 L’articolo 1135 del suddetto codice stabilisce che «[I] contratti obbligano non solo a quanto in essi espressamente previsto, ma anche a tutte le conseguenze obbligatorie, per loro natura, secondo l’equità, l’uso o la legge».
4 Ai sensi dell’articolo 1156 di detto codice:
«Nei contratti occorre individuare quale sia stata la comune intenzione delle parti, anziché limitarsi al senso letterale dei termini».
5 L’articolo 1157 del medesimo codice dispone quanto segue:
«Nel dubbio, le clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno».
6 L’articolo 1161 del codice civile belga così dispone:
«Le clausole dei contratti si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dall’intero atto».
Fatti
7 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 47 della sentenza impugnata. I punti rilevanti ai fini della presente impugnazione sono così formulati:
«1 La ricorrente, Meta Group (...), è una società italiana che opera principalmente nel miglioramento dei processi d’innovazione a livello nazionale e internazionale e nella conduzione di attività di ricerca e sviluppo su tematiche affini.
2 La ricorrente ha concluso diversi contratti di sovvenzione con l’Unione europea aventi ad oggetto la realizzazione di alcuni progetti. Tali contratti sono stati stipulati tra l’Unione, rappresentata dalla Commissione (...), da una parte, ed un coordinatore e i membri di un consorzio, tra i quali figura la ricorrente, dall’altra.
3 Nove di questi contratti sono stati stipulati nell’ambito del sesto programma quadro istituito con la decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006) (GU 2002, L 232, pag. 1), e con il regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l’attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (GU 2002, L 355, pag. 23) (in prosieguo: il “programma FP6”). Si tratta dei contratti di sovvenzione relativi ai progetti “Innovation Coach” (...) (in prosieguo: il “contratto Innovation Coach”), “Maris” (...), “Ris Mazowia” (...), “Connect-2-Ideas” (...), “Easy”, (…), “Ris Malopolska” (...), “InnSoM” (...), “Ris Trnava” (...) e “Ris WS” (...) (in prosieguo, considerati nel loro insieme: i “contratti FP6”)
4 Altri tre contratti sono stati stipulati nell’ambito del programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) stabilito con la decisione 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006 (GU 2006, L 310, pag. 15) (...). Si tratta dei contratti relativi ai progetti “BCreative” (...), “Take It Up” (...) (in prosieguo: il “contratto Take It Up”) e “Ecolink+” (...) (in prosieguo: il “contratto Ecolink+”) (in prosieguo, considerati nel loro insieme: i “contratti CIP”).
Sui contratti FP6
5 I contratti FP6, redatti conformemente al modello di un contratto tipo, includono, oltre al testo principale, diversi allegati, il primo dei quali reca la descrizione del programma corrispondente e il secondo dei quali contiene le condizioni generali applicabili.
6 L’articolo 12 dei contratti FP6 prevede che il diritto ad essi applicabile sia quello belga.
7 L’articolo 13 dei contratti FP6 contiene una clausola compromissoria secondo la quale il Tribunale o la Corte sono competenti, a seconda dei casi, a risolvere le controversie tra l’Unione e i contraenti relative alla validità, all’applicazione o all’interpretazione dei medesimi contratti.
8 L’articolo 14 dei contratti FP6 prevede che le condizioni generali, enunciate nell’allegato II di tali contratti (in prosieguo: le “condizioni generali FP6”), ne costituiscono parte integrante. Tali condizioni comprendono (...) una seconda parte riguardante le disposizioni finanziarie, i controlli, gli audit, i rimborsi e le sanzioni (articoli da II.19 a II.31) (...)
9 Il 18 luglio 2008 la Commissione disponeva, conformemente a quanto previsto all’articolo II.29 delle condizioni generali FP6, l’esecuzione di un audit, affidato ad una società esterna, avente ad oggetto la corretta esecuzione dei contratti FP6. Il revisore eseguiva due distinti audit, (...)
10 Il 23 dicembre 2008 la Commissione trasmetteva alla ricorrente i due progetti di relazione di audit vertenti sui contratti FP6, invitandola a trasmetterle le proprie osservazioni. In particolare, il revisore vi constatava, da un lato, che le tariffe relative alla remunerazione dei soci prestatori d’opera della ricorrente non corrispondevano ai normali prezzi di mercato per prestazioni equivalenti e mostravano incrementi eccezionali e ingiustificati nel corso degli anni, e, dall’altro, con riferimento al solo progetto “Innovation Coach”, che i costi relativi alle prestazioni degli esperti internazionali non potevano includere i costi indiretti.
11 Il 23 gennaio 2009 la ricorrente inviava alla Commissione le proprie osservazioni sui progetti di relazione di audit, contestandone le conclusioni. In esse, la ricorrente faceva valere, in sostanza, che le remunerazioni risultanti dal metodo di calcolo da essa utilizzato erano conformi al prezzo di mercato e che gli esperti internazionali, assunti con un contratto di diritto italiano di “collaborazione coordinata e continuativa” che presentava tutte le caratteristiche dei contratti stipulati con i consulenti interni, dovevano essere considerati appartenenti alla categoria del suo “personale”.
12 Il 20 ottobre 2009 la Commissione trasmetteva alla ricorrente la versione definitiva delle relazioni di audit (…), accompagnando tale comunicazione con una lettera in cui la rendeva edotta della possibilità di fornire ulteriori informazioni. Nella stessa lettera, la Commissione respingeva altresì le spiegazioni fornite dalla ricorrente riguardo alle spese per gli esperti e all’incremento delle tariffe fatturate per il lavoro dei soci prestatori d’opera.
13 Con lettera del 18 dicembre 2009 la ricorrente presentava le proprie osservazioni, contestando le conclusioni finali dell’audit.
14 Con lettera del 1° giugno 2012, la Commissione informava la ricorrente della sua intenzione di recuperare vari importi considerati inammissibili ai sensi dei diversi contratti FP6, in quanto le remunerazioni dei soci prestatori d’opera non rispettavano le condizioni richieste dalla legislazione invocata dalla ricorrente per poter essere aumentate ed indicizzate. Essa contestualmente indicava gli aggiustamenti da operare, per un importo complessivo pari a EUR 345 451,03 (...)
15 Con lettera del 1° agosto 2012, denominata “Istanza di annullamento e di modificazione”, il difensore della ricorrente contestava il recupero degli importi summenzionati e invitava la Commissione a sospendere la procedura di recupero.
(...)
23 Il 29 ottobre 2012 la ricorrente presentava un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, registrato presso la cancelleria del Tribunale con il numero T‑471/12, diretto all’annullamento, rispettivamente, della comunicazione dell’avvio della procedura di recupero del 1° giugno 2012, della nota di addebito inviata dalla Commissione il 2 agosto 2012, dei due atti di compensazione annunciati con le lettere della Commissione del 27 settembre e del 5 ottobre 2012 e della lettera della Commissione del 10 ottobre 2012 contenente il riepilogo contabile.
24 Con lettere del 12, 21 e 22 novembre 2012 la Commissione informava la ricorrente che avrebbe proceduto ad altre compensazioni (...)
25 Il 23 gennaio 2013 la ricorrente presentava due ricorsi ai sensi dell’articolo 263 TFUE, registrati presso la cancelleria del Tribunale con i numeri T‑34/13 e T‑35/13, diretti, in particolare, all’annullamento degli atti di compensazione citati al precedente punto 24.
Sui contratti CIP
26 I contratti CIP, redatti conformemente al modello di un contratto tipo, si compongono di tre parti relative, rispettivamente, alle condizioni particolari, alle condizioni generali e agli allegati. L’articolo I.9, primo comma, dei contratti CIP precisa che gli stessi sono disciplinati dalle proprie prescrizioni, dalle disposizioni pertinenti dell’Unione nonché, a titolo subordinato, dal diritto belga. L’articolo I.9, secondo comma, prevede che i beneficiari possano presentare ricorso contro le decisioni della Commissione riguardanti l’applicazione delle condizioni contrattuali dinanzi al Tribunale o, in caso d’impugnazione, dinanzi alla Corte.
27 Inoltre, le condizioni generali applicabili a ciascun contratto CIP stabilite all’allegato II di tali contratti (...), che costituiscono parte integrante di tali contratti, includono (...) una seconda parte riguardante le disposizioni finanziarie e i controlli, gli audit, i rimborsi e la responsabilità (articoli da II.14 a II.22).
28 Oltre alle clausole generali sopra menzionate, occorre rilevare che due nuovi paragrafi sono stati aggiunti all’articolo I.11, intitolato “Ulteriori condizioni particolari”, dei contratti Ecolink+ e Take It Up.
29 La formulazione dei nuovi paragrafi aggiunti all’articolo I.11 dei contratti Ecolink+ e Take It Up è la seguente:
“1 In aggiunta alle condizioni di cui all’articolo II.16, relativamente ai costi di personale indicati all’articolo II.16.2.1, il beneficiario deve dimostrare che i costi di personale imputati per i soci rappresentano un prezzo equo di mercato e corrispondono alla politica consueta del beneficiario in materia di remunerazioni, compresi i casi di lavori nell’ambito di progetti che non sono cofinanziati dalla Comunità europea.
2. Fatto salvo l’articolo II.21 (Controlli e audit), il beneficiario deve dimostrare che i costi ammissibili relativi ai soci che prestano la propria opera nel progetto rappresentano un prezzo equo di mercato e sono comparabili con gli stipendi versati al personale che ha competenze simili e svolge funzioni analoghe”.
30 In riscontro a una proposta della ricorrente del 25 settembre 2009 relativa al progetto Ecolink+, in una lettera priva di data la Commissione precisava che la concessione della sovvenzione per tale progetto era condizionata al previo accordo, tra l’altro, sul fatto che la ricorrente “[avesse] rendicont[ato] i suoi costi di personale in modo conforme alla soluzione elaborata in risposta ai rilievi conclusivi di una recente relazione di audit”.
31 Il 14 dicembre 2009 la Commissione inviava alla ricorrente un originale firmato del contratto Ecolink+.
32 Il 23 dicembre 2009 la ricorrente trasmetteva alla Commissione una relazione, redatta da un revisore esterno, riguardante il metodo di calcolo dei costi delle prestazioni rese dai soci prestatori d’opera, dai dipendenti e dagli esperti internazionali in relazione al contratto Take It Up per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2009. Nella lettera che accompagnava detto documento, la ricorrente chiedeva alla Commissione di pronunciarsi sull’applicabilità al citato contratto del metodo proposto e delle relative tariffe, allo scopo di consentirle di gestire correttamente il progetto e di definire le procedure di rendicontazione.
33 Con lettera del 31 agosto 2011, la ricorrente chiedeva di introdurre, mediante un addendum, alcune modifiche al contratto Ecolink+. Il 14 ottobre 2011 la Commissione e la ricorrente stipulavano un addendum a tale contratto.
(...)
37 Il 1° giugno 2012, la Commissione informava la ricorrente di aver esaminato la relazione del revisore esterno relativa al metodo di calcolo, tenendo conto, in particolare, dell’articolo I.11 dei contratti Take It Up ed Ecolink+, e contestava le conclusioni della ricorrente riguardo al prezzo equo di mercato e agli stipendi versati al personale con competenze simili e funzioni analoghe. (...)
(...)
40 Dal 17 al 21 settembre 2012 la Commissione procedeva, in applicazione dell’articolo II.21.3 delle condizioni generali [applicabili a ciascun contratto CIP], all’attivazione di un audit per verificare la corretta esecuzione dei contratti CIP.
41 Il 29 ottobre 2012 la Commissione inviava alla ricorrente il progetto di relazione di audit vertente sui contratti CIP.
42 Con lettera del 9 novembre 2012 la ricorrente presentava le proprie osservazioni sul progetto di relazione di audit vertente sui contratti CIP, contestandone le conclusioni.
43 L’11 dicembre 2012 la Commissione informava la ricorrente della chiusura dell’audit e le trasmetteva una copia della relazione definitiva di audit dei contratti CIP. Essa contestualmente indicava le rettifiche da operare, segnatamente [complessivamente EUR 178 551,16 per i contratti Take It Up ed Ecolink+ nonché per il contratto di sovvenzione relativo al progetto “BCreative”].
(...)
46 Il 30 dicembre 2013 la ricorrente presentava un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, registrato presso la cancelleria del Tribunale con il numero T‑696/13, (...)
47 Il 26 maggio 2014 le parti erano convocate dal Tribunale, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 3, lettera e), del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, a una riunione informale dinanzi al presidente della Nona Sezione del Tribunale e giudice relatore, al fine di definire in particolare le modalità di trattamento delle cause T‑471/12, T‑34/13, T‑35/13 e T‑696/13. Nel corso di tale riunione, tenutasi presso il Tribunale il 14 luglio 2014, in risposta a un quesito riguardante l’eventuale riqualificazione dei ricorsi in tali cause, la ricorrente annunciava che avrebbe introdotto un nuovo ricorso unico, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, esprimendo il suo accordo sull’eventuale sospensione del procedimento nelle suddette cause».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
8 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 novembre 2014, la ricorrente ha proposto un ricorso fondato sull’articolo 272 TFUE volto, in primo luogo, a far accertare l’inadempimento da parte della Commissione delle obbligazioni pecuniarie derivanti dai contratti FP6 e CIP, per la complessiva somma di EUR 566 377,63 a titolo di contributi dovuti e non versati, e a far dichiarare il carattere illecito delle compensazioni effettuate in relazione ai crediti vantati dalla ricorrente, nonché, in secondo luogo, a far condannare la Commissione, da un lato, al pagamento nei confronti della ricorrente della somma di EUR 566 377,63, oltre agli interessi di mora e alla rivalutazione monetaria, e, dall’altro, al risarcimento dei danni cagionati alla stessa per la complessiva somma di EUR 815 000 o per la maggior somma che il Tribunale avesse dovuto accertare in esito al giudizio, oltre al maggior danno derivante dall’illiceità delle suddette compensazioni.
9 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il suddetto ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese.
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
10 Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:
– annullare e/o riformare la sentenza impugnata;
– accertare l’inadempimento da parte della Commissione delle sue obbligazioni pecuniarie derivanti dai contratti FP6 e CIP, per la complessiva somma di EUR 566 377,63, a titolo di contributi dovuti e non versati, nonché dichiarare il carattere illecito delle compensazioni effettuate in relazione ai crediti fatti valere dalla ricorrente;
– condannare la Commissione al pagamento della somma di EUR 566 377,63, oltre agli interessi di mora e alla rivalutazione monetaria;
– condannare la Commissione al risarcimento del conseguente danno cagionato alla ricorrente, per la complessiva somma di EUR 815 000 o per la maggior somma che la Corte dovesse accertare in esito al presente procedimento, e
– condannare la Commissione alle spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione.
11 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione e
– condannare la ricorrente alle spese.
Sull’impugnazione
12 A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce sei motivi.
Sul primo motivo, vertente sull’erronea applicazione degli articoli 1134, 1135, 1156, 1157 e 1161 del codice civile belga e dei principi del diritto dell’Unione relativi all’efficacia vincolante, all’esecuzione in buona fede e all’interpretazione dei contratti, nonché sul principio di certezza del diritto
Argomenti delle parti
13 La ricorrente contesta il rigetto del suo terzo motivo dedotto dinanzi al Tribunale e, più in particolare, i punti da 149 a 152 della sentenza impugnata che vertono su un riferimento, contenuto nell’addendum al contratto Ecolink+, alla «metodologia [di calcolo dei costi orari] allegata al contratto».
14 Ai punti da 149 a 151 della summenzionata sentenza, il Tribunale ha constatato, segnatamente, che al suddetto addendum non era stato allegato alcun documento che illustrasse in maniera dettagliata tale metodologia, sicché la ricorrente non era stata in grado di dimostrare che il metodo di calcolo dei costi orari facesse effettivamente parte integrante del contratto Ecolink+ e che tale metodo fosse stato accettato dalla Commissione. Il Tribunale ha menzionato che, all’udienza, la ricorrente si era basata sugli articoli 1156 e 1161 del codice civile belga al fine di sostenere che il riferimento alla suddetta metodologia doveva essere inteso in senso atecnico, ovverosia come necessariamente collegato alla metodologia da essa inviata alla Commissione nel dicembre 2009. La Commissione ha replicato che la ricorrente aveva «discretamente» introdotto tale riferimento alla «metodologia allegata al contratto» nella versione finale dell’addendum, senza attirare l’attenzione della stessa a tal riguardo.
15 Il punto 152 della sentenza impugnata è così formulato:
«Ebbene, benché sia riprovevole che la Commissione non si sia resa conto, all’atto della sottoscrizione dell’addendum al contratto Ecolink+, dell’esistenza di un riferimento esplicito, figurante a pagina 47 di tale addendum e avente ad oggetto la descrizione del lavoro, alla circostanza che i soci prestatori d’opera sarebbero stati utilizzati nella realizzazione del progetto e che sarebbero stati remunerati secondo il metodo di calcolo proposto dalla ricorrente ed asseritamente allegato al contratto, nelle circostanze del caso di specie, quali descritte ai punti 146, 148 e 149 [della sentenza impugnata], un simile riferimento non può essere considerato come derivante dalla comune volontà delle parti ai sensi dell’articolo 1156 del codice civile belga. Tale asserita comune intenzione delle parti non risulta neppure da una lettura globale dell’atto o da un confronto delle clausole le une rispetto alle altre, ai sensi dell’articolo 1161 del codice civile belga. Infatti, il riferimento contenuto a pagina 47 dell’addendum al metodo di calcolo dei costi dei soci prestatori d’opera non può essere in alcun modo considerato come una spiegazione dell’articolo I.11, paragrafi 6 e 7, del contratto Ecolink+, che si riferisce precisamente ai costi di personale imputati per i soci prestatori d’opera. Per poter essere considerat[o] come derivante dalla comune volontà delle parti, un eventuale chiarimento in proposito avrebbe dunque dovuto essere correttamente messo in evidenza, o mediante una domanda di modifica a detta disposizione contrattuale oppure, quanto meno, attraverso un riferimento esplicito a quest’ultima».
16 La ricorrente fa valere che l’affermazione relativa all’assenza di una comune volontà delle parti, al punto 152 della sentenza impugnata, costituisce una violazione degli articoli 1134 e 1135 del codice civile belga vertenti sull’efficacia vincolante dei contratti nonché del principio pacta sunt servanda riconosciuto nel diritto dell’Unione e nel diritto internazionale. Secondo la ricorrente, a fronte del chiaro tenore letterale della disposizione contrattuale in questione, le valutazioni relative alla comune volontà delle parti sono inoperanti. Il Tribunale non può spingersi fino al punto di mettere in discussione l’esistenza stessa di una disposizione contrattuale. In tale contesto, sarebbe errato subordinare l’applicazione della disposizione contrattuale di cui trattasi a un eventuale chiarimento della ricorrente, secondo le modalità delineate dal Tribunale all’ultimo periodo del punto 152 della sentenza impugnata.
17 La ricorrente ritiene che l’assenza di una comune volontà delle parti constatata dal Tribunale comporti la violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, in quanto chiunque potrebbe trarre un indebito vantaggio dal proprio comportamento colposo o doloso in sede di trattative e in sede di sottoscrizione del contratto.
18 Per quanto riguarda il riferimento, nell’addendum al contratto Ecolink+, alla «metodologia allegata al contratto», la ricorrente fa valere che il Tribunale, limitandosi ad accertare l’assenza di un documento intitolato «metodologia» allegato al contratto Ecolink+, avrebbe violato l’articolo 1157 del codice civile belga ai sensi del quale, nel dubbio, le clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto. A tal riguardo, dall’esame complessivo del contesto dei rapporti contrattuali tra le parti emergerebbe, conformemente agli articoli 1156 e 1161 del suddetto codice, che tale riferimento può essere inteso esclusivamente come un rimando alla metodologia inviata alla Commissione alla fine del 2009. Il riferimento alla metodologia nell’addendum al contratto Ecolink+ sarebbe altrimenti privo di senso, atteso che né il Tribunale né la Commissione sarebbero stati in grado di indicare un altro documento che potesse formare l’oggetto di tale riferimento.
19 La Commissione ritiene che tale motivo debba essere respinto.
Giudizio della Corte
20 Con il suo primo motivo, la ricorrente contesta sostanzialmente la conclusione del Tribunale secondo cui il riferimento, contenuto a pagina 47 dell’addendum al contratto Ecolink+, alla modalità di calcolo della remunerazione dei soci prestatori d’opera «secondo le procedure descritte nella metodologia allegata al contratto» non deriva dalla comune volontà delle parti contraenti.
21 Per pervenire a tale conclusione, il Tribunale, ai punti da 146 a 149 della sentenza impugnata, ha esaminato le circostanze della fattispecie, ivi compresa l’assenza di documenti che illustrino detta metodologia in allegato al contratto Ecolink+. Al punto 150 di tale sentenza, il Tribunale ha giudicato che, in tali circostanze, la ricorrente non era in grado di dimostrare che il metodo di calcolo dei costi orari dei soci prestatori d’opera facesse effettivamente parte integrante di tale contratto e che tale metodo fosse stato accettato dalla Commissione.
22 Pertanto, con la sua contestazione, la ricorrente tenta, in realtà, di mettere in discussione la valutazione di ordine materiale effettuata dal Tribunale relativa alla comune volontà delle parti e alle circostanze che hanno determinato l’inserimento, nell’addendum al contratto Ecolink+, della frase citata al punto 20 della presente sentenza.
23 A tal proposito, occorre rammentare che l’esame di una disposizione contrattuale da parte del Tribunale non può essere considerato un’interpretazione del diritto e non può essere quindi verificato nell’ambito di un’impugnazione, senza invadere la competenza del Tribunale relativa all’accertamento dei fatti (sentenze del 29 ottobre 2015, Commissione/ANKO, C‑78/14 P, EU:C:2015:732, punto 23, e del 16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commissione, C‑250/16 P, EU:C:2017:871, punto 49).
24 Secondo costante giurisprudenza, infatti, solo il Tribunale è competente ad accertare i fatti, tranne nel caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti sottopostigli, nonché a valutare gli elementi di prova ammessi. L’accertamento di tali fatti e la valutazione di tali elementi, salvo il caso di un loro snaturamento, non costituiscono quindi una questione di diritto, soggetta come tale al sindacato della Corte (sentenza del 29 ottobre 2015, Commissione/ANKO, C‑78/14 P, EU:C:2015:732, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
25 Nel caso di specie, atteso che la ricorrente non ha fatto valere alcuno snaturamento, da parte del Tribunale, delle circostanze che hanno determinato l’inserimento della disposizione in questione nell’addendum al contratto Ecolink+, il suo argomento diretto a contestare la conclusione del Tribunale secondo cui tale disposizione non deriva dalla comune volontà delle parti contraenti deve ritenersi irricevibile.
26 Inoltre, sebbene la ricorrente, nell’ambito del suo primo motivo, invochi i principi del diritto dell’Unione relativi all’efficacia vincolante, all’esecuzione in buona fede e all’interpretazione dei contratti nonché il principio di certezza del diritto, è necessario tuttavia constatare che essa non spiega, con la dovuta precisione, in che modo tali principi siano stati violati dal Tribunale.
27 A tal proposito, si deve ricordare che, conformemente a costante giurisprudenza, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte emerge che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (sentenza del 28 luglio 2016, Tomana e a./Consiglio e Commissione, C‑330/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:601, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
28 Ne consegue che il primo motivo di ricorso dev’essere respinto in quanto irricevibile.
Sul secondo motivo, vertente sull’erronea applicazione della Guida sugli aspetti finanziari inerenti alle azioni indirette del programma FP6, dell’articolo 179 TFUE, degli articoli 1134, 1135, 1156, 1157 e 1161 del codice civile belga, nonché su una violazione del «principio di non contraddizione»
Argomenti delle parti
29 La ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe erroneamente respinto i suoi motivi di ricorso quarto e quinto, mediante i quali essa contestava alla Commissione di non aver applicato agli esperti internazionali da essa impiegati nell’ambito del contratto Innovation Coach i criteri e i principi di rendicontazione relativi ai consulenti interni, nonché di non aver, di conseguenza, riconosciuto i costi indiretti riferiti ai suddetti costi di personale.
30 A tal riguardo, la ricorrente contesta i punti 174 e 175 della sentenza impugnata, nell’ambito dei quali il Tribunale ha respinto i suoi argomenti vertenti sulla finanziabilità dei costi degli esperti a titolo di costi di personale. La Commissione avrebbe concluso nel senso dell’esclusione dal finanziamento per i costi degli esperti, sulla base del rilievo che questi ultimi non lavoravano nei locali della ricorrente e che, di conseguenza, non era soddisfatto uno dei criteri cumulativi di cui al punto 6.1.1 della Guida sugli aspetti finanziari inerenti alle azioni indirette del sesto programma quadro (in prosieguo: la «guida FP6») per considerare i costi dei consulenti interni come costi di personale.
31 Quanto al punto 174 della sentenza impugnata, la ricorrente contesta al Tribunale di essersi contraddetto ammettendo, da un lato, la natura non vincolante della guida FP6 e affermando, dall’altro, che i criteri di cui al punto 6.1.1 della suddetta guida dovevano essere rigorosamente applicati.
32 Quanto al punto 175 della sentenza impugnata – nell’ambito del quale il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto che la ricorrente, non avendo tenuto conto dei criteri cumulativi indicati nella guida FP6, avesse violato il principio di esecuzione secondo buona fede dei contratti –, la ricorrente sostiene che essa ha applicato tali criteri secondo i principi di ragionevolezza e razionalità nonché in maniera conforme alla ratio sottesa ai medesimi.
33 La ricorrente fa inoltre valere che l’affermazione del Tribunale, secondo cui i consulenti interni devono lavorare nei locali dell’impresa interessata, sarebbe contraria all’articolo 179 TFUE in quanto costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione delle persone nell’ambito dei programmi di sovvenzione, come prevista da tale disposizione.
34 La ricorrente contesta altresì il punto 178 della sentenza impugnata, nell’ambito del quale il Tribunale ha accertato che la ricorrente non aveva dimostrato che gli esperti da essa impiegati avevano utilizzato i suoi servizi generali. Tale circostanza non avrebbe formato oggetto di contestazione né da parte della Commissione né da parte del Tribunale, sicché la ricorrente si riserverebbe il diritto di produrre le prove necessarie a tale scopo in sede di impugnazione.
35 Infine, la ricorrente deduce una violazione delle disposizioni del codice civile belga e dei principi del diritto dell’Unione relativi all’efficacia vincolante del contratto, nella parte in cui il Tribunale ha constatato, al punto 179 della sentenza impugnata, che il fatto che la remunerazione degli esperti internazionali sia stata qualificata come parte dei costi di personale nell’allegato I al contratto Innovation Coach non poteva mettere in discussione la conclusione esposta al punto 178 della sentenza impugnata. Secondo la ricorrente, non è ammissibile concludere per l’inapplicabilità di una previsione inequivocabile di tale contratto, senza peraltro chiarirne le ragioni.
36 La Commissione chiede il rigetto di tale motivo.
Giudizio della Corte
37 La ricorrente contesta il ragionamento del Tribunale contenuto nei punti 174 e 175 della sentenza impugnata secondo cui la guida FP6, sebbene non vincolante, era applicabile al contratto Innovation Coach, circostanza che essa non ignorava, di modo che, alla luce del principio di esecuzione secondo buona fede dei contratti, essa avrebbe dovuto tenerne conto nell’esecuzione del suddetto contratto.
38 Occorre tuttavia rilevare che, quanto alla liceità del ricorso alla guida FP6 per l’accertamento della finanziabilità, o meno, dei costi degli esperti internazionali a titolo di costi di personale, il Tribunale ha giudicato, al punto 173 della sentenza impugnata, che il revisore aveva correttamente rifiutato, sul fondamento del punto 6.1.1 di detta guida, di considerare i costi dichiarati degli esperti internazionali come costi di personale per il motivo che detti esperti non lavoravano nei locali della ricorrente.
39 Alla luce di tale conclusione del Tribunale, che non può essere messa in discussione dalla ricorrente, è necessario constatare che i punti 174 e 175 della sentenza impugnata sono stati formulati ad abundantiam quanto alla valutazione della liceità del ricorso alla suddetta guida al fine di verificare la finanziabilità dei costi dichiarati dalla ricorrente.
40 Secondo costante giurisprudenza, le censure dirette contro motivi di una decisione del Tribunale di carattere ultroneo non possono comportare l’annullamento di tale decisione e sono, quindi, inoperanti (sentenza del 14 dicembre 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).
41 Gli argomenti della ricorrente diretti contro i punti 174 e 175 della sentenza impugnata devono quindi essere respinti in quanto inoperanti.
42 Inoltre, l’asserita violazione dell’articolo 179 TFUE non è stata sollevata dalla ricorrente dinanzi al Tribunale ed è quindi irricevibile in quanto motivo nuovo. Consentire ad una parte di sollevare dinanzi alla Corte per la prima volta un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe, infatti, a consentirle di sottoporre alla Corte una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale (sentenza 16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commissione, C‑250/16 P, EU:C:2017:871, punto 29).
43 Quanto all’argomento della ricorrente diretto avverso il punto 178 della sentenza impugnata, occorre rilevare che tale argomento si basa sul fatto che il Tribunale avrebbe constatato che la ricorrente non aveva dimostrato che gli esperti da essa impiegati avevano utilizzato i suoi servizi generali. Tuttavia, al punto 177 della sentenza impugnata, il Tribunale ha accertato che soltanto nel caso in cui i consulenti lavorino all’interno dei locali del beneficiario le spese generali (costi indiretti) generate dall’utilizzo di detti locali possono essere imputate, circostanza che tuttavia non si è verificata nel caso degli esperti internazionali impiegati come consulenti dalla ricorrente.
44 Poiché tale constatazione è sufficiente a giustificare il rigetto, da parte del Tribunale, dell’argomento in questione, la motivazione di cui al punto 178 della sentenza impugnata è formulata ad abundantiam. Di conseguenza, l’errore di diritto invocato, anche nell’ipotesi in cui fosse accertato, non può, in ogni caso, comportare l’annullamento della sentenza impugnata. Le contestazioni sollevate a tal proposito dalla ricorrente sono quindi inoperanti.
45 Inoltre, l’argomento diretto avverso il punto 179 della sentenza impugnata dev’essere respinto in quanto infondato, dal momento che il Tribunale ha sufficientemente motivato in diritto, al punto 180 di tale sentenza – non contestato dalla ricorrente – l’accertamento effettuato al suddetto punto 179.
46 Di conseguenza, il secondo motivo dev’essere respinto.
Sul terzo e quarto motivo, vertenti su una violazione dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio di cui all’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, su un’erronea applicazione della guida FP6, su uno snaturamento dei fatti nonché su un difetto di motivazione
Argomenti delle parti
47 Il terzo e il quarto motivo, che occorre esaminare congiuntamente, sono diretti avverso l’analisi, effettuata dal Tribunale, dei motivi primo e secondo dedotti dalla ricorrente nel corso del giudizio di primo grado.
48 La ricorrente contesta, anzitutto, il punto 105 della sentenza impugnata, secondo cui il mero fatto, anche nell’ipotesi in cui fosse accertato, che il metodo di calcolo dei costi da essa utilizzato sia conforme ai suoi normali principi contabili, come richiesto dall’articolo II.19, paragrafo 1, lettera b), delle condizioni generali FP6, non è sufficiente a dimostrare la conformità di tale metodo con le disposizioni dei contratti e delle loro condizioni generali, in particolare con gli altri criteri contenuti negli articoli II.19, II.20 e II.21 di queste ultime.
49 Secondo la ricorrente, l’affermazione del Tribunale, contenuta nel suddetto punto 105, secondo cui gli altri principi di finanziabilità dei costi, previsti all’articolo II.19 delle condizioni generali FP6, non sono stati rispettati, si fonda, in modo acritico e indimostrato, sull’indagine svolta dal revisore nei confronti di due società che svolgono attività simili. Orbene, le osservazioni presentate dalla ricorrente in merito ai documenti inerenti a tale indagine, prodotti dalla Commissione nel corso della fase orale del procedimento, non sarebbero state prese in considerazione nella sentenza impugnata, il che costituirebbe una violazione del principio del contraddittorio nonché un difetto di motivazione.
50 La ricorrente sostiene, inoltre, che il Tribunale, al punto 115 della sentenza impugnata, avrebbe snaturato i fatti in quanto ha confermato il calcolo, effettuato dalla Commissione, della tariffa oraria di remunerazione applicata nell’ambito di un contratto concluso con la ricorrente, successivamente all’esecuzione dei contratti FP6, relativo al progetto «Bridging Research and Industry Developing Growth and Entrepreneurship (Bridge)», al fine di mostrare che tale tariffa era inferiore a quelle applicate nel 2009 per remunerare i soci prestatori d’opera nell’esecuzione dei contratti FP6. Secondo la ricorrente, dividendo gli importi di remunerazione mensili per un numero di ore standard di lavoro mensile, la Commissione non ha tenuto conto del tempo produttivo effettivo risultante dalla certificazione del rendiconto del progetto oggetto del contratto concluso con la ricorrente successivamente all’esecuzione dei contratti FP6, nonché dei fogli di presenza prodotti dalla ricorrente.
51 La ricorrente asserisce che, a differenza dei dipendenti, i consulenti interni, come i soci prestatori d’opera, non hanno un monte ore fisso. A tal riguardo, il fatto che non esista un sistema unico di determinazione degli orari sarebbe confermato a pagina 144 della guida FP6, secondo cui «le ore produttive devono essere calcolate secondo le normali procedure del contraente (tenendo conto, in particolare, dei giorni di festa nazionale, delle assenze, ecc.)».
52 In tale contesto, la ricorrente lamenta parimenti un difetto di motivazione della sentenza impugnata in quanto il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione i documenti contenuti nel fascicolo del procedimento, quando invece questi ultimi avrebbero permesso di dimostrare l’infondatezza dell’approccio della Commissione.
53 La Commissione eccepisce l’irricevibilità del terzo e del quarto motivo in quanto, secondo tale istituzione, essi non individuano i punti della sentenza impugnata contestati dalla ricorrente con la precisione richiesta dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte. In subordine, la Commissione ritiene che tali motivi siano infondati.
Giudizio della Corte
54 Quanto all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, occorre constatare che, come risulta dai punti da 48 a 52 della presente sentenza, la ricorrente individua i punti della sentenza impugnata che intende mettere in discussione nell’ambito del terzo e del quarto motivo. Tali motivi sono quindi ricevibili.
55 Nel merito, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che, al punto 105 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso, senza motivazione alcuna, che, salvo l’eventuale conformità del metodo di calcolo dei costi utilizzato dalla ricorrente con i normali principi contabili di quest’ultima, gli altri criteri di cui agli articoli II.19, II.20 e II.21 delle condizioni generali FP6 non erano stati rispettati.
56 Occorre rilevare che tale deduzione deriva da una lettura erronea del punto 105 della sentenza impugnata. Il Tribunale, infatti, non afferma affatto che i principi di finanziabilità dei costi, previsti all’articolo II.19 delle condizioni generali FP6, diversi dal requisito di conformità con i normali principi contabili della ricorrente e dagli altri criteri figuranti agli articoli II.20 e II.21 di tali condizioni, non sono stati rispettati. Esso si limita a rilevare che tali principi e criteri devono essere rispettati, senza per questo trarne, quanto al caso di specie, particolari conseguenze giuridiche.
57 Inoltre, è necessario constatare che il punto 105 della sentenza impugnata rappresenta una motivazione ultronea di rigetto del secondo motivo di ricorso, successiva alla motivazione di cui ai punti 103 e 104 della sentenza impugnata, non contestata dalla ricorrente. Di conseguenza, tenuto conto della giurisprudenza citata al punto 40 della presente sentenza, l’argomento della ricorrente diretto avverso il punto 105 della sentenza impugnata dev’essere respinto in quanto inoperante.
58 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe snaturato i fatti al punto 115 della sentenza impugnata limitandosi a confermare, in modo acritico, la metodologia seguita dalla Commissione che consiste nel calcolo, a fini comparativi, nell’ambito di un altro contratto stipulato tra la ricorrente e detta istituzione, della tariffa oraria dei soci prestatori d’opera, dividendo l’importo mensile degli onorari percepiti per un numero standard di ore di lavoro al mese, e non per il numero di ore effettivamente svolte dai soci prestatori d’opera.
59 Tale argomentazione della ricorrente è, in ogni caso, inoperante.
60 Ai punti 116 e 117 della sentenza impugnata, infatti, il Tribunale ha constatato che la ricorrente, cui spetta dimostrare, in caso di contestazione, l’effettiva sussistenza, la necessità e l’economicità dei costi sostenuti di cui chiede il rimborso, non è stata in grado di spiegare per quali motivi le tariffe orarie applicate ai contratti FP6 fossero superiori a quelle praticate per attività equivalenti, svolte nell’ambito dell’esecuzione di altri contratti di sovvenzione, e per quali ragioni esse avessero subito un aumento notevole nel corso del tempo, in particolare, a partire dal 2006, mentre le tariffe orarie applicate ai dipendenti erano rimaste relativamente stabili durante il medesimo periodo.
61 Tale constatazione si basa sull’esame effettuato dal Tribunale ai punti da 111 a 115 della sentenza impugnata. Tenuto conto delle considerazioni esposte ai punti da 111 a 114 di tale sentenza e non contestate dalla ricorrente, si deve ritenere che il Tribunale sarebbe giunto alla medesima constatazione al punto 117 della sentenza impugnata, anche in assenza dell’esame di cui al punto 115 di tale sentenza.
62 Di conseguenza, occorre respingere il terzo e il quarto motivo.
Sul quinto motivo, vertente sull’erronea applicazione degli articoli 1134, 1135, 1156, 1157 e 1161 del codice civile belga e su una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
Argomenti delle parti
63 La ricorrente contesta l’affermazione del Tribunale, al punto 195 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione non avrebbe suscitato nella ricorrente il legittimo affidamento sul fatto che essa avrebbe accettato e sottoscritto la definizione del metodo di calcolo proposto da quest’ultima.
64 Richiamando il primo motivo di impugnazione, la ricorrente afferma che la Commissione ha tenuto una condotta suscettibile di generare il convincimento dell’inesistenza di elementi ostativi all’accoglimento di tale metodo, segnatamente a causa del notevole lasso di tempo intercorso tra la trasmissione di tale metodo alla Commissione e l’avvio della procedura di recupero, senza che fosse stata formulata alcuna contestazione, e dell’adozione dell’addendum al contratto Ecolink+.
65 La Commissione chiede il rigetto di tale motivo.
Giudizio della Corte
66 Occorre rilevare che la conclusione del Tribunale al punto 195 della sentenza impugnata – che la ricorrente contesta – si fonda sull’esame di diversi elementi effettuato dal Tribunale ai punti da 196 a 202 della suddetta sentenza.
67 Poiché tali elementi sono di ordine materiale, la ricorrente non può, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 24 della presente sentenza, rimetterli in discussione nell’ambito della sua impugnazione, tranne nel caso in cui si sostenga che il Tribunale li abbia snaturati.
68 Orbene, atteso che non è stato addotto snaturamento alcuno nell’ambito del quinto motivo, quest’ultimo dev’essere respinto in quanto irricevibile.
Sul sesto motivo, vertente su un difetto di motivazione quanto alla domanda di risarcimento
Argomenti delle parti
69 Nell’ambito del suo sesto motivo, la ricorrente contesta i punti da 278 a 295 della sentenza impugnata relativi alla domanda di risarcimento del danno subito. La ricorrente rileva che il Tribunale ha respinto tale domanda a causa della mancanza di elementi di prova concernenti la finanziabilità dei costi rendicontati. In tale contesto, la ricorrente chiede che la Corte voglia, in caso di riforma della sentenza impugnata, prendere di nuovo in considerazione la sua domanda di risarcimento.
70 Inoltre, la ricorrente lamenta un difetto di motivazione in quanto, al punto 283 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe constatato che essa non ha dimostrato di aver subito un danno particolare a causa del mancato pagamento della somma di EUR 566 377,63, senza precisare il fondamento di tale constatazione nonostante la produzione, da parte della stessa, di documenti al fine di dimostrare il danno patrimoniale subito.
71 La Commissione chiede che la Corte voglia respingere tale motivo.
Giudizio della Corte
72 Occorre rilevare, da un lato, che la ricorrente stessa riconosce che il rigetto da parte del Tribunale, al punto 281 della sentenza impugnata, della sua domanda di risarcimento del danno patrimoniale si basa sulla mancanza di prova della finanziabilità, nella loro integralità, dei costi rendicontati nell’ambito dei contratti FP6 e CIP, come rilevato dal Tribunale al punto 280 della sentenza impugnata.
73 Dall’altro lato, dopo aver constatato tale rigetto al suddetto punto 281, il Tribunale, ai punti da 282 a 291 della sentenza impugnata, ha giudicato, esaminando vari elementi, che, in ogni caso, neppure la domanda di risarcimento danni era fondata in assenza di qualsiasi prova dell’esistenza di un danno e di un qualsivoglia nesso di causalità tra l’asserito inadempimento delle obbligazioni contrattuali e il danno fatto valere.
74 Inoltre, le constatazioni effettuate dal Tribunale ai punti da 282 a 291 della sentenza impugnata sono formulate ad abundantiam. Di conseguenza, tenuto conto della giurisprudenza citata al punto 40 della presente sentenza, l’argomento della ricorrente diretto avverso il punto 283 della sentenza impugnata dev’essere respinto in quanto inoperante.
75 Ne consegue che il sesto motivo dev’essere respinto.
76 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione dev’essere respinta nella sua integralità in quanto in parte irricevibile e in parte inoperante o infondata.
Sulle spese
77 L’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, prevede che, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
78 La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Meta Group Srl è condannata alle spese.
Jürimäe
Juhász
Vajda
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 marzo 2019.
Il cancelliere
Il presidente
A. Calot Escobar
K. Lenaerts
* Lingua processuale: l’italiano.
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