3.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 104/33
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 2 gennaio 2017 — Instituto Nacional de la Seguridad Social/Tesorería General de la Seguridad Social, Jesús Crespo Rey
(Causa C-2/17)
(2017/C 104/47)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parti
Ricorrenti: Instituto Nacional de la Seguridad Social
Resistenti: Tesorería General de la Seguridad Social, Jesús Crespo Rey
Questioni pregiudiziali
1)
Se debbano ritenersi escluse dall’espressione «la base contributiva riferita alla Spagna più vicina nel tempo ai periodi di riferimento» di cui all’allegato XI, sezione G, punto 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), quelle basi contributive derivanti dall’applicazione di una norma del diritto spagnolo secondo la quale un lavoratore che sia emigrato e sia poi rientrato, le cui ultime effettive contribuzioni in Spagna siano state superiori alle basi minime, può soltanto sottoscrivere un accordo per il mantenimento delle contribuzioni in misura pari alle basi minime, mentre, qualora si fosse trattato di un lavoratore stanziale, avrebbe avuto la possibilità di sottoscrivere un accordo su basi superiori.
2)
In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se, ai sensi dell’allegato XI, sezione G, punto 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, costituisca un rimedio adeguato per riparare il danno arrecato al lavoratore migrante prendere le ultime contribuzioni effettivamente versate in Spagna, debitamente rivalutate, e considerare il periodo di contribuzione ai sensi dell’accordo di mantenimento delle contribuzioni come un periodo neutro o come una parentesi.
(1) GU 2004, L 166, pag. 1.
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