27.2.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 63/21
Impugnazione proposta il 5 gennaio 2017 dalla ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 aprile 2016, causa T-155/14, ANKO/Commissione europea
(Causa C-7/17 P)
(2017/C 063/29)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (rappresentante: Stavroula Paliou, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016, causa T-155/14, e rinviare la causa al Tribunale ai fini del giudizio di merito;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente asserisce che la sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016, causa T-155/14 contiene conclusioni giuridiche che violano norme del diritto dell’Unione e le impugna con il presente ricorso.
Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata:
i.
in primo luogo, con riferimento alle disposizioni applicabili del diritto sostanziale, in quanto contiene errori di diritto e irregolarità procedurali riguardanti la motivazione della medesima.
ii.
in secondo luogo, in quanto contiene errori di diritto con riferimento a norme che disciplinano, con riferimento al ricorso di primo grado, l’oggetto e l’onere della prova e, con riferimento alla domanda riconvenzionale, la ripartizione dell’onere della prova.
In tale contesto, i motivi di impugnazione sono i seguenti:
I.
Con riferimento all’errore di diritto e alle irregolarità procedurali:
1)
Primo motivo d’impugnazione: assenza totale di motivazione.
2)
Secondo motivo d’impugnazione: errore di diritto e contraddittorietà della motivazione.
II.
Con riferimento all’errore di diritto e alle norme che disciplinano l’oggetto e l’onere della prova:
3)
Terzo motivo d’impugnazione: errore di diritto con riferimento all’oggetto e all’onere della prova in primo grado.
4)
Quarto motivo d’impugnazione: errore di diritto con riferimento alla ripartizione dell’onere della prova nella domanda riconvenzionale della Commissione.
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