10.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 112/19
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) il 18 gennaio 2017 — Catlin Europe SE/O. K. Trans Praha spol. s r. o.
(Causa C-21/17)
(2017/C 112/28)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší soud České republiky
Parti
Ricorrente in cassazione (convenuta): Catlin Europe SE
Attrice: O. K. Trans Praha spol. s r. o.
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2006 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, debba essere interpretato nel senso che la mancata comunicazione al destinatario della facoltà di rifiutare di ricevere gli atti da notificare o comunicare — come previsto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 (3) del Consiglio — conferisce al convenuto (il destinatario) il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.
(1) GU 2006, L 399, pag. 1.
(2) GU 2007, L 324, pag. 79.
(3) GU 2000, L 160, pag. 37.
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