10.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 112/20
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 18 gennaio 2017 — Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst/Repubblica d'Austria
(Causa C-24/17)
(2017/C 112/29)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst
Resistente: Repubblica d'Austria
Questioni pregiudiziali
1.1.
Se il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE (1), in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), debba essere interpretato nel senso che osti ad una disposizione nazionale [Or. 2] che sostituisca (con riferimento al computo dei periodi pregressi di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età) un regime retributivo discriminatorio in ragione dell’età con un nuovo regime retributivo, laddove peraltro il reinquadramento dei dipendenti già in servizio nel nuovo regime retributivo avvenga in modo tale che il nuovo regime retributivo si applichi, con efficacia retroattiva, a decorrere alla data di entrata in vigore della legge originaria, e il primo inquadramento nel nuovo regime retributivo avvenga in base alla retribuzione effettivamente versata secondo il vecchio regime retributivo per un determinato mese di reinquadramento (febbraio 2015), con conseguente mantenimento degli effetti economici derivanti dalla preesistente discriminazione in ragione dell’età.
1.2.
In caso di risposta affermativa alla questione 1.1:
Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 17 della direttiva 2000/78/CE, debba essere interpretato nel senso che i dipendenti già in servizio che risultino discriminati nel vecchio regime retributivo in ragione dell’età rispetto al computo dei periodi pregressi di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età debbano percepire un’indennità finanziaria quando tale discriminazione in ragione dell’età persista, nei suoi effetti economici, anche dopo il reinquadramento nel nuovo regime retributivo.
1.3.
In caso di risposta negativa alla questione 1.1:
Se il diritto dell’Unione, in particolare, l’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva ivi sancito osti a una normativa nazionale in base alla quale il vecchio regime retributivo discriminatorio non trovi più applicazione nei procedimenti pendenti e nei procedimenti futuri e il reinquadramento della retribuzione dei dipendenti già in servizio nel nuovo regime retributivo si basi soltanto sulla retribuzione determinanda o versata per il mese di reinquadramento.
2.
Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, e gli articoli 20 e segg. della Carta debbano essere interpretati nel senso che ostino a una normativa in base alla quale i periodi pregressi di servizio possano essere computati.
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per intero se svolti, in particolare, nell’ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente territoriale o di un’associazione tra comuni di uno Stato membro dello Spazio economico europeo, della Repubblica di Turchia o della Confederazione svizzera, alle dipendenze di un’istituzione dell’Unione europea o di un’organizzazione internazionale, cui l’Austria appartiene;
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sino a un massimo di dieci anni se svolti nell’ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze di altro datore di lavoro a condizione che si tratti dell’esercizio di un’attività professionale o di un tirocinio amministrativo pertinente.
(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; GU L 303, pag. 16.
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