15.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 151/14
Impugnazione proposta il 19 gennaio 2017 da Birkenstock Sales GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 novembre 2016, causa T-579/14, Birkenstock Sales GmbH/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)
(Causa C-26/17 P)
(2017/C 151/20)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Birkenstock Sales GmbH (rappresentanti: C. Menebröcker e V. Töbelmann, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 novembre 2016 (causa T-579/14), nella parte in cui ha respinto il ricorso della ricorrente;
—
accogliere le conclusioni presentate in primo grado dinanzi al Tribunale dell’Unione europea riguardo ai prodotti per i quali il ricorso è stato respinto;
—
condannare l’EUIPO alle spese relative al procedimento dinanzi alla Corte, al Tribunale e alla commissione di ricorso.
Motivi e principali argomenti
1.
La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale del 9 novembre 2016, causa T-579/14, relativa al marchio internazionale n. 1132742, nella parte in cui è stato respinto il ricorso della ricorrente, e l’accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado riguardo ai prodotti per i quali il ricorso della ricorrente è stato respinto.
2.
La ricorrente deduce anzitutto una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (1), in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente applicato al marchio internazionale controverso i principi relativi ai marchi tridimensionali. La ricorrente afferma inoltre che il Tribunale, nel valutare il marchio secondo i principi relativi ai marchi tridimensionali, non avrebbe precisato le «norme o gli usi del settore» per i prodotti controversi e, infine, che il Tribunale nel valutare l’impressione globale prodotta dal marchio internazionale avrebbe applicato criteri più restrittivi di quelli previsti dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.
3.
Inoltre, la ricorrente lamenta la contraddittorietà della sentenza di primo grado, in quanto il Tribunale, sebbene dichiari che il carattere distintivo di un segno deve essere valutato sulla base delle caratteristiche proprie del segno stesso, nella valutazione prende in considerazione aspetti relativi all’uso, e riguardo alla questione se sia possibile prendere in considerazione un utilizzo al contempo bidimensionale e tridimensionale di un segno, esso fa riferimento a una propria precedente sentenza.
4.
La ricorrente lamenta inoltre uno snaturamento dei fatti, in quanto nella sentenza si dichiara che, poiché la commissione di ricorso si è basata su elementi di fatto che risultano dall’esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione dei prodotti di cui trattasi conoscibili da chiunque, l’EUIPO non fosse tenuto a dimostrare perché, a suo avviso, il marchio internazionale non diverge in maniera significativa dagli usi del settore.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).