3.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 104/35
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos apeliacinis teismas (Lituania) il 19 gennaio 2017 — Bankrutavusi AB «flyLAL-Lithuanian Airlines»/Starptautiskā lidosta «Rīga» VAS, «Air Baltic Corporation AS»
(Causa C-27/17)
(2017/C 104/50)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos apeliacinis teismas
Parti
Ricorrente: Bankrutavusi AB «flyLAL-Lithuanian Airlines»
Convenute: Starptautiskā lidosta «Rīga» VAS, «Air Baltic Corporation AS»
Questioni pregiudiziali
1)
Se, nelle circostanze del caso di specie, la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento Bruxelles I (1), vada interpretata nel senso che si riferisce al luogo in cui le convenute hanno concluso l’accordo illecito in violazione dell’articolo 82, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea [articolo 102, lettera c), TFUE], oppure al luogo in cui le convenute hanno compiuto gli atti attraverso i quali hanno sfruttato il vantaggio economico derivante da tale accordo, praticando una politica dei prezzi predatoria (sovvenzioni incrociate) quando erano in concorrenza con la ricorrente nei medesimi mercati pertinenti.
2)
Se, nel presente caso, il danno (perdita di reddito) subito dalla ricorrente a causa dei suddetti atti illeciti commessi dalle convenute debba essere considerato un danno ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento Bruxelles I.
3)
Se, nelle circostanze del caso di specie, si debba ritenere che le operazioni compiute dalla succursale dell’Air Baltic Corporation nella Repubblica di Lituania costituiscano esercizi di una succursale ai sensi dell’articolo 5, punto 5, del regolamento Bruxelles I.
(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
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