18.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 121/15
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 30 gennaio 2017 — Frédéric Jahin/Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé
(Causa C-45/17)
(2017/C 121/21)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Frédéric Jahin
Resistenti: Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé
Questioni pregiudiziali
Se gli articoli 63, 64 e 65 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che:
1)
il fatto che una persona iscritta a un regime previdenziale di uno Stato terzo rispetto all’Unione europea, diverso dagli Stati membri dello Spazio economico europeo o dalla Svizzera, sia assoggettata, come le persone iscritte alla previdenza sociale in Francia, ai prelievi sui redditi da capitale previsti dalla legislazione francese rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento [(CE) n. 883/2004] (1) del 29 aprile 2004, mentre una persona iscritta a un regime previdenziale di uno Stato membro diverso dalla Francia non può, tenuto conto delle disposizioni di detto regolamento, esservi assoggettata, costituisce una restrizione ai movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in linea di principio vietata dall’articolo 63 [TFUE];
2)
in caso di risposta affermativa alla prima questione, una siffatta restrizione ai movimenti di capitali, derivante dal combinato disposto di una normativa francese, che assoggetta ai prelievi controversi tutti i titolari di determinati redditi da capitale senza di per sé operare alcuna distinzione a seconda del luogo della loro iscrizione a un regime previdenziale, e di un atto di diritto derivato dell’Unione europea, può essere considerata compatibile con le disposizioni di detto articolo del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, segnatamente:
—
alla luce dell’articolo 64, paragrafo 1, [TFUE], per i movimenti di capitali che rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultimo, in ragione del fatto che la restrizione deriverebbe dall’applicazione del principio di unicità della legislazione previsto all’articolo 11 del regolamento [(CE) n. 883/2004] del 29 aprile 2004, introdotto nel diritto dell’Unione dall’articolo 13 del regolamento [(CEE) n. 1408/71] del 14 giugno 1971, ossia a una data anteriore al 31 dicembre 1993, anche se i prelievi sui redditi da capitale in discussione sono stati istituiti o resi applicabili dopo il 31 dicembre 1993;
—
alla luce dell’articolo 65, paragrafo 1, [TFUE], in ragione del fatto che la legislazione tributaria francese, applicata in maniera conforme al regolamento [(CE) n. 883/2004] del 29 aprile 2004, opererebbe una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella medesima situazione sotto il profilo del criterio vertente sull’iscrizione a un regime previdenziale;
—
in considerazione dell’esistenza di motivi imperativi d’interesse generale idonei a giustificare una restrizione alla libera circolazione dei capitali, fondati sul fatto che le disposizioni che potrebbero essere considerate costitutive di una restrizione ai movimenti di capitali provenienti dai paesi terzi o ad essi diretti rispondono all’obiettivo, perseguito dal regolamento [(CE) n. 883/2004] del 29 aprile 2004, della libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione europea.
(1) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).
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