8.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 144/19
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Bremen (Germania) il 30 gennaio 2017 — Hubertus John/Freie Hansestadt Bremen
(Causa C-46/17)
(2017/C 144/25)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesarbeitsgericht Bremen
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Hubertus John
Resistente: Freie Hansestadt Bremen
Questioni pregiudiziali
1.
Se la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stipulato il 18 marzo 1999, figurante nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE (1) del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che, senza prevedere ulteriori condizioni o limiti di tempo, permette alle parti del contratto di lavoro di differire eventualmente anche più volte — mediante accordo in pendenza del rapporto di lavoro — la concordata estinzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età ordinario, solo perché il lavoratore, con il raggiungimento del suddetto limite, ha diritto alla pensione di vecchiaia.
2.
Qualora la Corte risponda in senso affermativo alla prima questione:
Se l’incompatibilità della disposizione nazionale citata nella prima questione pregiudiziale con la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro operi anche in caso di primo differimento dell’estinzione.
3.
Se gli articoli 1, 2, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE (2) del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e/o i principi generali del diritto dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale che, senza prevedere ulteriori condizioni o limiti di tempo, permette alle parti del contratto di lavoro di differire eventualmente anche più volte — mediante accordo in pendenza del rapporto di lavoro — la concordata estinzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età ordinario, solo perché il lavoratore con il raggiungimento del suddetto limite ha diritto alla pensione di vecchiaia.
(1) GU L 175, pag. 43.
(2) GU L 303, pag. 16.
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