8.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 144/21
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 1o febbraio 2017 — VTB Bank (Austria) AG
(Causa C-52/17)
(2017/C 144/27)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: VTB Bank (Austria) AG
Resistente: Österreichische Finanzmarktaufsicht
Questioni pregiudiziali
1)
Se le disposizioni di diritto derivato dell’Unione (quali segnatamente, ad esempio, gli articoli 64 e 65, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), siano applicabili all’addebito di interessi da parte dell’amministrazione, addebito imposto dalla normativa di uno Stato membro, ai sensi della quale un ente creditizio, in caso di superamento dei limiti delle grandi esposizioni ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2), sia tenuto a corrispondere interessi per 30 giorni nella misura del 2 per cento annuo sull’importo eccedente i limiti medesimi.
2)
Se il diritto dell’Unione (in particolare l’articolo 395, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, nel testo successivamente rettificato (GU L 321, pag. 6), osti a una normativa nazionale quale quella contenuta nell’articolo 97, paragrafo 1, punto 4, del Bankwesengesetz (legge sul sistema bancario, nel testo di cui al BGBl. I n. 532/2014), laddove imponga l’addebito di interessi in caso di violazione dell’articolo 395, paragrafo 1, pur in presenza delle condizioni per l’applicazione della deroga di cui all’articolo 395, paragrafo 5.
3)
Se l’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (regolamento quadro sull’MVU) (3) debba essere interpretato nel senso che la sussistenza di una «procedura di vigilanza formalmente avviata» possa essere presunta già per il sol fatto che un’impresa abbia trasmesso una segnalazione all’autorità di vigilanza, ovvero se una «procedura di vigilanza formalmente avviata» possa essere ravvisata nel fatto nell’avvenuta adozione di una decisione dell’autorità di vigilanza in una procedura parallela per analoghe violazioni verificatesi in periodi precedenti.
(1) GU L 176, pag. 338.
(2) GU L 176, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014 , che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU), GU L 141, pag. 1.
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