15.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 151/17
Impugnazione proposta il 9 febbraio 2017 da Fiesta Hotels & Resorts, S.L avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 30 novembre 2016, causa T-217/15, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO — Residencial Palladium (Palladium Palace Ibiza Resort & Spa)
(Causa C-75/17 P)
(2017/C 151/23)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Fiesta Hotels & Resorts, S.L. (rappresentanti: J.-B. Devaureix e J. C. Erdozain López, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) e Residencia Palladium S.L.
Conclusioni della ricorrente
—
annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 30 novembre 2016, causa T-217/15;
—
accogliere integralmente le conclusioni presentate in primo grado;
—
condannare il convenuto e l’interveniente alle spese.
Motivi e principali argomenti
1.
Il primo motivo di impugnazione verte sul fatto che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto, in quanto in essa si ritiene che ai fini dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 (1) del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento»), il requisito relativo alla «portata non puramente locale» sia soddisfatto indipendentemente dalla dimensione geografica in cui il titolare del marchio fatto valere svolge la propria attività. Tale interpretazione sarebbe in contrasto con il significato letterale del termine «localmente», nonché con le finalità sottese all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento. La sentenza impugnata sarebbe inficiata dall’errore di diritto asserito in quanto al momento della determinazione della portata locale o meno del nome commerciale non registrato fatto valere si sarebbe tenuto conto di documenti aventi efficacia al di fuori del territorio spagnolo.
Inoltre, dalla circostanza che i servizi prestati dallo stabilimento per la cui designazione sono stati usati il marchio o il nome commerciale, siano forniti ad un pubblico internazionale non si può desumere che l’uso del marchio travalichi l’ambito locale.
La conclusione cui si giunge nella sentenza, in relazione al requisito del «non puramente locale», viola inoltre la finalità dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento. Infatti, la sentenza ammette che tale requisito applicato al nome commerciale, che si oppone alla domanda di un marchio dell’Unione europea, non dipende dalla portata locale dello stabilimento che lo impiega, bensì dalla «diffusione geografica della sua clientela o dalla rinomanza di cui gode in pubblico a livello nazionale o anche internazionale». Con tale tesi la sentenza travalicherebbe la finalità restrittiva dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento in quanto ammette una prova semplice del venir meno di quanto è strettamente locale mediante il semplice uso del segno non registrato in Internet o, date le circostanze del caso esaminato, attraverso il carattere internazionale degli ospiti dello stabilimento interessato.
2.
Con il secondo motivo di impugnazione si sostiene che la sentenza è inficiata da un errore di diritto per avere considerato che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d) della Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, vigente in Spagna, non sia necessario il carattere notorio del segno non registrato invocato quando invece la giurisprudenza maggioritaria pronunciata su tale questione in Spagna è basata proprio sulla tesi opposta, ossia richiede non soltanto l’uso del segno invocato ma anche che detto uso sia notorio in una parte sostanziale del territorio spagnolo.
3.
Il terzo motivo di impugnazione si basa sul fatto che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto nel considerare che ricorra l’articolo 8, paragrafo 4, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario in base alla sentenza LAGUIOLE (punto 37), sebbene tale sentenza non sia applicabile al caso di specie in quanto nel presente caso viene interpretato il diritto spagnolo e non- come nella causa LAGUIOLE il diritto francese e la ricorrente ha posto in evidenza sentenze del Tribunal Supremo spagnolo che proibiscono chiaramente che un nome commerciale non registrato impedisca l’uso di un marchio posteriore senza che il convenuto abbia invocato la legge spagnola sulla concorrenza sleale che sembra prevedere tale possibilità, il che è stato fondatamente negato dalla ricorrente.
4.
Infine, con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente fa valere che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto nell’interpretazione del concetto di «marchi intermedi», coniato in conformità della legge spagnola sui marchi e, concretamente, che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto in relazione all’articolo 65 del regolamento. La sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto in quanto il summenzionato l’articolo 65 del regolamento non impedisce strictu senso di esaminare la quaestio iuris sollevata alla luce dell’argomentazione giuridica addotta dalle parti. Contrariamente a quanto affermato nell’ambito della sentenza, la ricorrente non tenta di alterare la base fattuale presa in considerazione dalla commissione di ricorso in sede decisionale bensì farebbe semplicemente valere una base giuridica che rivela l’errore di diritto contenuto nella decisione dell’EUIPO oggetto del ricorso.
La ricorrente invoca il principio iura novit curia secondo cui al momento della decisione il giudice deve applicare le norme giuridiche che ritiene opportune nonché modificare la base giuridica su cui si fondano gli argomenti delle parti nei limiti in cui la decisione sia conforme alle questioni di fatto e di diritto delle parti, non venga alterato la causa della domanda né venga in altro modo modificata la problematica posta. In tal senso, il Tribunale avrebbe dovuto valutare l’argomentazione della ricorrente in quanto ogni volta che omette di farlo, viene limitato il diritto della difesa della medesima ed essa viene privata dei suoi diritti derivanti dalla registrazione.
(1) GU 2009, L 78, pag. 1.