15.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 151/19
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 23 febbraio 2017 — Rafael Ramón Escobedo Cortés/Banco de Sabadell S.A.
(Causa C-94/17)
(2017/C 151/25)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Rafael Ramón Escobedo Cortés
Convenuto: Banco de Sabadell S.A.
Questioni pregiudiziali
1)
Se gli articoli 3, in combinato disposto con il [punto 1, lettera e), dell’allegato], e 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (1), ostino a un’interpretazione giurisprudenziale secondo la quale una clausola contenuta in un contratto di mutuo che fissa un tasso di interesse moratorio che comporta un incremento di oltre il 2 % rispetto al tasso d’interesse remuneratorio annuo stabilito nel contratto, costituisce un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato imposto al consumatore che ha adempiuto il proprio obbligo di pagamento in ritardo ed è, pertanto, abusiva.
2)
Se gli articoli 3, in combinato disposto con il [punto 1, lettera e), dell’allegato], 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 1 e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, ostino a un’interpretazione giurisprudenziale che, nell’accertare l’abusività di una clausola contenuta in un contratto di mutuo che stabilisce il tasso di interesse moratorio, individua, quale oggetto della verifica di abusività, l’incremento determinato da tale interesse rispetto all’interesse remuneratorio, giacché costituisce l’«indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato imposto al consumatore che non ha adempiuto i propri obblighi», e stabilisce che la conseguenza della dichiarazione di abusività deve consistere nell’integrale abolizione di tale incremento, cosicché solo l’interesse remuneratorio continuerà a maturare fino al rimborso del mutuo.
3)
In caso di risposta positiva alla seconda questione, se la dichiarazione di nullità di una clausola che stabilisce il tasso di interesse moratorio, giacché abusiva, debba produrre altri effetti che siano compatibili con la direttiva 93/13, quale ad esempio l’integrale cessazione della maturazione di interessi, sia remuneratori sia moratori, quando il mutuatario non adempia al proprio obbligo di pagare le rate del mutuo nei termini previsti dal contratto, oppure la maturazione di interessi legali.
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 96, pag. 29).