29.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 168/20
Impugnazione proposta il 24 febbraio 2017 dalla Infineon Technologies AG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016, causa T-758/14, Infineon Technologies AG/Commissione europea
(Causa C-99/17 P)
(2017/C 168/27)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Infineon Technologies AG (rappresentanti: M. Klusmann, Rechtsanwalt, T. Lübbig, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni:
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016, causa T-758/14;
—
annullare la decisione C(2014) 6250 final della Commissione, del 3 settembre 2014 (caso AT.39574 — Smart Card Chips) nella parte in cui riguarda la Infineon Technologies AG;
—
in subordine, ridurre ad un ammontare proporzionato l’ammenda di un importo di EUR 82 874,00 inflitta alla ricorrente ai sensi del punto 457, lettera a) della decisione della Commissione del 3 settembre 2014;
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in subordine, rinviare la causa al Tribunale per un riesame;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:
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Il Tribunale ha violato il suo obbligo di esercitare un controllo sufficiente della decisione impugnata, imposto dall’articolo 263 TFUE, segnatamente a causa del fatto che, nella fattispecie in esame, ha adottato un approccio erroneo avendo esercitato un controllo giurisdizionale incompleto e selettivo. Nonostante il fatto che la ricorrente abbia contestato tutti i contatti controversi nella decisione impugnata, il Tribunale ha controllato solo meno della metà di detti contatti, senza motivare adeguatamente la selezione dei contatti particolari da controllare o da non controllare e senza alcun fondamento giuridico a tal fine;
—
la Commissione e il Tribunale, rispettivamente, sono incorsi in un errore di diritto in relazione all’applicazione dell’articolo 101 TFUE, segnatamente avendo accertato una restrizione «complessiva» della concorrenza per oggetto ad opera della ricorrente, principalmente mediante uno scambio sulle tendenze generali del mercato e previsioni sugli sviluppi dei prezzi. Inoltre, la Commissione e il Tribunale hanno violato le condizioni che consentono di dimostrare un’infrazione unica e continuata, quali applicate dalla Corte nella sua giurisprudenza;
—
la Commissione e il Tribunale, rispettivamente, sono incorsi in un errore di diritto in relazione al calcolo dell’ammenda inflitta alla ricorrente. Segnatamente, il Tribunale ha omesso di considerare gli effetti derivanti dal suo controllo incompleto e selettivo (per cui sono stati controllati soltanto alcuni dei contatti controversi) e, di conseguenza, ha violato il suo obbligo di esercitare un controllo esteso al merito in relazione all’ammenda inflitta. Il Tribunale inoltre è incorso in un errore di diritto — senza fornire una motivazione sufficiente — avendo preso in considerazione i ricavi non–SIM della ricorrente, rendendo così l’ammenda eccessiva e dunque sproporzionata.
Ulteriori argomenti vertono su diversi snaturamenti degli elementi di prova ad opera del Tribunale, su un’erronea ripartizione dell’onere della prova in relazione a prove potenzialmente inaffidabili e su errori di diritto in relazione alle prove utilizzate dalla Commissione contro la ricorrente che non sono state divulgate nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione.
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In subordine, la sentenza è inficiata da una violazione del principio di proporzionalità, segnatamente in quanto il Tribunale non ha concesso alla ricorrente una sufficiente riduzione dell’ammenda come conseguenza della sua limitata partecipazione all’infrazione contestata, non ha preso sufficientemente in considerazione elementi attenuanti e l’importo complessivo dell’ammenda inflitta alla ricorrente è sproporzionato…
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