22.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 161/10
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 27 febbraio 2017 — Messer France SAS, succeduta alla Praxair/Premier ministre, Commission de régulation de l'énergie, Ministre de l'économie et des finances, Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer
(Causa C-103/17)
(2017/C 161/13)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Attrice: Messer France SAS, succeduta alla Praxair
Convenuti: Premier ministre, Commission de régulation de l'énergie, Ministre de l'économie et des finances, Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer
Questioni pregiudiziali
1)
Qualora uno Stato membro, successivamente all’entrata in vigore della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 (1), non abbia adottato, in un primo momento, alcuna disposizione volta a creare un’accisa sul consumo dell’energia elettrica ma abbia mantenuto, accanto alle imposte locali, un’imposizione indiretta prevista in precedenza e gravante sul suddetto consumo:
—
se la compatibilità dell’imposizione di cui trattasi con le direttive 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (2) e del 27 ottobre 2003 debba essere valutata tenendo conto delle condizioni fissate dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva del 25 febbraio 1992 per l’esistenza di un’«altra imposizione indiretta», vale a dire il fatto che siano perseguite una o più finalità specifiche e che siano rispettate talune regole di imposizione applicabili ai fini della accise o dell’imposta sul valore aggiunto;
—
oppure se il mantenimento di un’«altra imposizione indiretta» sia possibile soltanto in presenza dell’accisa armonizzata e, infine, se in tal caso il contributo in questione possa essere considerato come costitutivo di un’accisa siffatta, la cui compatibilità con le due suddette direttive dovrebbe allora essere valutata alla luce dell’insieme delle norme di armonizzazione da esse previste.
2)
Se un contributo fondato sul consumo di energia elettrica il cui gettito è diretto sia al finanziamento delle spese collegate alla produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili e cogenerazione che all’introduzione di tariffe geograficamente uniformi e di riduzioni del prezzo dell’energia elettrica per le famiglie in situazioni di precarietà debba essere considerato come volto a perseguire finalità specifiche ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva del 25 febbraio 1992, riprese dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva del 16 dicembre 2008 (3).
3)
Nel caso in cui solo talune delle finalità perseguite potessero essere qualificate come specifiche ai sensi di dette disposizioni, se i contribuenti possano esigere comunque il rimborso integrale del contributo controverso o soltanto un rimborso parziale in funzione della parte, nel totale delle spese che esso finanzia, che non corrisponde a una finalità specifica.
4)
Nel caso in cui, in base alla risposta data alle questioni che precedono, il regime del contributo al servizio pubblico dell’energia elettrica sia, del tutto o in parte, incompatibile con le regole di imposizione dell’elettricità previste dal diritto dell’Unione, se l’articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, della direttiva del 27 ottobre 2003 debba essere interpretato nel senso che, fino al 1o gennaio 2009, il rispetto dei livelli minimi di imposizione previsti dalla direttiva in parola rappresenta, tra le regole di imposizione previste dal diritto dell’Unione, il solo obbligo gravante sulla Francia.
(1) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51).
(2) Direttiva 92/12/CEE, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1).
(3) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9, pag. 12).
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