10.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 221/2
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italia) il 6 marzo 2017 — Comune di Castelbellino/Regione Marche e a.
(Causa C-117/17)
(2017/C 221/02)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Parti nella causa principale
Ricorrente: Comune di Castelbellino
Resistenti: Regione Marche, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporti Energia — P.F. Rete Elettrica Regionale, Provincia di Ancona
Questioni pregiudiziali
1)
Se il diritto comunitario (ed in specie la direttiva 2011/92/UE (1), nella versione vigente alla data di adozione dei provvedimenti impugnati) osta in via di principio ad una normativa o ad una prassi amministrativa nazionale che consente di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA progetti relativi ad impianti già realizzati nel momento in cui si svolge la verifica o se, al contrario, esso consente di tenere conto al riguardo di circostanze eccezionali che giustifichino una deroga al principio generale per cui la VIA ha natura di valutazione preventiva;
2)
se, più in particolare, tale deroga sia giustificata nel caso in cui una normativa sopravvenuta esoneri da VIA un determinato progetto che avrebbe dovuto essere sottoposto a screening in base ad una decisione del giudice nazionale che ha dichiarato incostituzionale e/o disapplicato una norma previgente che prevedeva l’esenzione.
(1) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).
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