6.6.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 178/7
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) il 6 marzo 2017 — Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean/OTP BAAK NYRT tramite OTPBANK SA tramite Sucursala Sibiu, OTP BAAK NYRT tramite OTPBANK SA
(Causa C-119/17)
(2017/C 178/08)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Sibiu
Parti
Ricorrenti: Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean
Resistenti: OTP BAAK NYRT tramite OTPBANK SA tramite Sucursala Sibiu, OTP BAAK NYRT tramite OTPBANK SA
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/[1]3/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), unitamente al principio «in dubio pro consumer», derivante dall’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, della medesima direttiva, e alla giurisprudenza dell’Unione, possa essere interpretato nel senso che clausole di un contratto di mutuo bancario:
—
che concedono al mutuatario una somma di denaro espressa in una moneta (valuta estera) e lo obbligano a rimborsarla nella medesima moneta (valuta estera), ma dalle circostanze che accompagnano la stipulazione e l’esecuzione del contratto emerge che la messa a disposizione effettiva del prestito è stata effettuata in tutt’altra moneta e che la moneta di conto è utilizzata soltanto virtualmente e per il calcolo;
—
che trasferiscono l’intero rischio dell’apprezzamento del valore esterno e/o interno della moneta di conto utilizzata virtualmente (la valuta estera) sul mutuatario (consumatore), sebbene egli abbia incassato una diversa moneta di pagamento, realmente consumata;
—
che non espongono in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di cambio della moneta di conto utilizzata virtualmente, affinché il consumatore possa valutare, sulla base di criteri chiari e comprensibili, le conseguenze economiche risultanti dalla firma del contratto;
—
che comportano un obbligo pecuniario in capo al consumatore di pagare, nell’ambito delle rate del mutuo, somme che derivano dalla differenza tra le rate calcolate nella moneta di conto virtualmente offerta al mutuatario e quelle calcolate nella moneta di pagamento realmente consumata;
possono presentare il rischio di essere abusive.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, quali siano i criteri che il giudice nazionale deve applicare per analizzare tale eventuale carattere abusivo, in relazione alla situazione di fatto descritta nella prima questione.
3)
Se le clausole descritte nella prima questione possano essere considerate al di fuori dell’oggetto principale del contratto di mutuo.
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993 L 95, pag. 29).
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