10.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 221/5
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Corte Suprema, Ungheria (Ungheria) il 3 aprile 2017 — SH/TG
(Causa C-168/17)
(2017/C 221/07)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Kúria (Corte Suprema, Ungheria
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: SH
Resistente: TG
Interveniente a sostegno della ricorrente: UF
Questioni pregiudiziali
1)
Se siano ricomprese nella sfera di applicazione del regolamento n. 204/2011 (1) o, eventualmente, del regolamento 2016/44 (2) le seguenti obbligazioni pecuniarie aventi ad oggetto i costi della garanzia derivanti da taluni contratti di controgaranzia conclusi, nel contesto di una serie di contratti, per l’emissione di una garanzia bancaria a favore del Libyan Housing and Infrastructure Board (in prosieguo, «HIB»):
1.1.
ove, ai sensi di un contratto di controgaranzia, una banca stabilita nell’Unione europea sia obbligata a pagare i costi ad una banca libica che figura nell’elenco dei divieti di cui all’allegato III del regolamento n. 204/2011;
1.2.
ove, ai sensi di un contratto di controgaranzia, una banca stabilita nell’Unione europea sia obbligata a pagare i costi ad una banca libica che non figura nell’elenco dei divieti di cui all’allegato III del regolamento n. 204/2011, ma la garanzia bancaria sia emessa a favore della HIB, la quale è invece inclusa in tale elenco;
1.3.
ove, nel periodo successivo alla modifica del regolamento n. 204/2011 con il regolamento n. 45/2014, il regolamento n. 204/2011 vieti i pagamenti diretti e indiretti a qualsiasi entità libica;
1.4.
ove l’obbligazione pecuniaria avente ad oggetto i costi della garanzia derivi da un contratto di controgaranzia concluso, nel contesto del rapporto tra due banche stabilite nell’Unione europea, nell’ambito di una serie di contratti, per l’emissione di una garanzia bancaria a favore di HIB;
1.5.
ove la liquidazione dei costi della garanzia si verifichi successivamente alla scadenza del periodo di garanzia, in un procedimento giurisdizionale, successivamente all’entrata in vigore del regolamento n. 2016/44.
2)
Nell’ipotesi in cui l’obbligo di pagamento dei costi della garanzia di cui ai punti 1.1 e 1.2 sia considerato ricompreso nella sfera di applicazione del regolamento, se possa ritenersi che costituiscano fondi utilizzati direttamente o indirettamente a favore delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati all’allegato III del regolamento n. 204/2011 i costi della garanzia pagati a una banca libica — la quale, parimenti, è stata ricompresa per un certo periodo nell’elenco dei divieti di cui all’allegato III— per l’emissione di una garanzia di rimborso del pagamento anticipato e di una garanzia di corretta esecuzione a favore di HIB.
3)
Se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 204/2011, durante il periodo successivo alla modifica del regolamento stesso con il regolamento n. 45/2014 (punto 1.3), debba interpretarsi nel senso che occorra ritenere che costituiscano direttamente o indirettamente diritti coperti da garanzia i costi e le spese fatti valere da una banca libica e pagati, in forza di un contratto di controgaranzia, da una banca stabilita nell’Unione europea
4)
Se debba considerarsi quale persona o entità ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 204/2011, nel testo modificato dal regolamento n. 45/2014 — persona o entità che agisca per il tramite o per conto o a favore di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) o b) del menzionato articolo 12, paragrafo 1—, una banca stabilita nell’Unione europea che, in forza di un contratto di controgaranzia concluso, nell’ambito di una serie di contratti, per l’emissione di una garanzia bancaria a favore di HIB, sia obbligata a pagare i costi della garanzia a un’entità libica (punto 1.4). Se possa ritenersi che i costi della garanzia fatti valere da detta banca nei confronti di un’altra banca stabilita nell’Unione europea costituiscano, direttamente o indirettamente, diritti coperti da garanzia.
5)
Se la norma di esclusione di cui all’articolo 9 del regolamento n. 204/2011 si riferisca ad ogni forma di pagamento.
6)
Laddove la liquidazione dei costi della garanzia si verifichi successivamente all’entrata in vigore del regolamento n. 2016/44 del Consiglio, che ha abrogato il regolamento n. 204/2011, ma che contiene, in sostanza, disposizioni identiche (punto 1.5), se, ai fini della composizione della controversia tra le parti, sia applicabile il regolamento n. 2016/44 e l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento debba interpretarsi nel senso che occorra ritenere che costituiscano direttamente o indirettamente diritti coperti da garanzia i costi e le spese fatti valere da una banca libica e pagati, in forza di un contratto di controgaranzia, da una banca stabilita nell’Unione europea. Se debba considerarsi persona o entità ai sensi dell’articolo 17, paragrafo1, lettera c), di detto regolamento — persona o entità che agisca per il tramite o per conto o a favore di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) o b) del menzionato articolo 17, paragrafo 1 — una banca stabilita nell’Unione europea che, in forza di un contratto di controgaranzia concluso, nell’ambito di una serie di contratti, per l’emissione di una garanzia bancaria a favore di HIB, sia obbligata a pagare i costi della garanzia a un’entità libica. Se possa ritenersi che i costi della garanzia fatti valere da detta banca nei confronti di un’altra banca stabilita nell’Unione europea costituiscano, direttamente o indirettamente, diritti coperti da garanzia.
(1) Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU L 12, pag. 20).
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