19.6.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 195/14
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 3 aprile 2017 — Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino/Amministrazione dello Stato
(Causa C-169/17)
(2017/C 195/19)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino
Resistente: Amministrazione dello Stato
Questioni pregiudiziali
1)
Se gli articoli 34 e 35 TFUE debbano interpretarsi nel senso che ostano a una disposizione nazionale come l’articolo 8, paragrafo 1, del Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico (Regio decreto n. 4 del 10 gennaio 2014, recante approvazione della normativa di qualità per la carne, il prosciutto, la spalla e l’insaccato di lombo iberico), che condiziona l’utilizzo del termine «iberico (ibérico)» per i prodotti trasformati o commercializzati in Spagna alla circostanza che gli allevatori di suini di razza iberica in sistemi di sfruttamento intensivo (de cebo) (con alimentazione con mangimi) aumentino la superficie minima di suolo libero totale per animale di oltre 110 chili di peso vivo a 2 m2, benché risulti — eventualmente — che lo scopo di detta misura consiste nel migliorare la qualità dei prodotti cui fa riferimento la norma.
2)
Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (1), in relazione all’articolo 12 della medesima, debba interpretarsi nel senso che entrambi gli articoli ostano a una disposizione nazionale quale l’articolo 8, paragrafo 1, del Real Decreto [4/2014], che condiziona l’utilizzo del termine «iberico» per i prodotti trasformati o commercializzati in Spagna alla circostanza che gli allevatori di suini di razza iberica in sistemi di sfruttamento intensivo (de cebo) (con alimentazione con mangimi) aumentino la superficie minima di suolo libero totale per animale di oltre 110 chili di peso vivo a 2 m2, sebbene la finalità della norma nazionale sia migliorare la qualità dei prodotti, e non specificamente migliorare la tutela dei suini.
In caso di risposta negativa alla precedente questione, se l’articolo 12 della direttiva [2008/120/CE], in relazione agli articoli 34 e 35 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debba interpretarsi nel senso che osta a che una disposizione come l’articolo 8, paragrafo 1, del Real Decreto 4/201[4] imponga ai produttori di altri Stati membri, perseguendo la finalità di migliorare la qualità dei prodotti trasformati o commercializzati in Spagna — e non quella di tutelare i suini — di soddisfare le medesime condizioni di allevamento degli animali richieste ai produttori spagnoli affinché i prodotti ottenuti dai loro suini possano fregiarsi delle denominazioni di vendita disciplinate da detto Real Decreto.
3)
Se gli articoli 34 e 35 TFUE debbano interpretarsi nel senso che ostano a una disposizione nazionale, quale l’articolo 8, paragrafo 2, del Real Decreto [4/2014], che impone un’età minima di macellazione di 10 mesi per i suini da cui derivano i prodotti trasformati della categoria «de cebo» (alimentazione con mangimi), allo scopo di migliorare la categoria di tali prodotti.
(1) GU 2009, L 47, pag. 5.
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