10.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 221/7
Impugnazione proposta l’11 aprile 2017 dall’International Management Group avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 febbraio 2017, causa T—29/15, International Management Group/Commissione europea
(Causa C-183/17 P)
(2017/C 221/09)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: International Management Group (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
per l’effetto,
—
annullare l’allegato modificato della decisione di esecuzione della Commissione, del 7 novembre 2013, relativa al programma di azione annuale 2013 a favore del Myanmar/Birmania con finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea (1), adottato il 16 dicembre 2014; e
—
condannare la Commissione europea alle spese;
—
condannare la Commissione europea alle spese del procedimento di impugnazione e del procedimento di primo grado.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi:
1)
Violazione dell’obbligo di motivazione — Violazione dell’obbligo di motivazione del giudice — Snaturamento degli elementi del fascicolo.
2)
Violazione del regolamento finanziario del 2002 (2) e del regolamento finanziario del 2012 (3) — Violazione del regolamento della Commissione (4) e del regolamento delegato della Commissione (5) — Violazione dell’obbligo di motivazione del giudice — Snaturamento degli elementi del fascicolo.
3)
Violazione del principio della sana gestione finanziaria — Violazione dell’obbligo di motivazione — Violazione dell’obbligo di motivazione del giudice — Violazione del regolamento finanziario del 2012 (articolo 61, paragrafo 1, e articolo 60, paragrafo 2).
4)
Violazione del principio di buona amministrazione — Violazione del diritto di essere ascoltato.
Il ricorrente contesta inoltre la decisione di respingere la richiesta di produzione della relazione dell’OLAF.
(1) C(2013) 7682 final.
(2) Regolamento n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato (GU 2002, L 248, pag. 1).
(3) Regolamento n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento n. 1605/2002 (GU 2012, L 298, pag. 1).
(4) Regolamento n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato (GU 2002, L 357, pag. 1).
(5) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1).
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