29.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 168/29
Impugnazione proposta l’11 aprile 2017 dall’International Management Group (IMG) avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 febbraio 2017 nella causa T-381/15, IMG/Commissione
(Causa C-184/17 P)
(2017/C 168/38)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: International Management Group (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2017, causa T-381/15;
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Accogliere, quindi, le conclusioni formulate in primo grado dalla ricorrente, come riviste e, di conseguenza:
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annullare la decisione della Commissione dell’8 maggio 2015 di rifiutare all’IMG la qualità di organizzazione internazionale ai sensi del regolamento finanziario,
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condannare la convenuta al risarcimento del danno materiale e morale stimato, rispettivamente, in EUR 28 milioni e in EUR 1,
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condannare la convenuta alle spese.
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Condannare la convenuta alla totalità delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti:
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il primo, sulla violazione del regolamento di procedura del Tribunale, delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale e dei diritti di difesa; sulla violazione dell’obbligo di motivazione della convenuta; sulla violazione dell’obbligo di motivazione del giudice di primo grado e sullo snaturamento del fascicolo;
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il secondo, sulla violazione del regolamento finanziario del 2012 e del regolamento finanziario delegato, sulla violazione dell’errore manifesto di valutazione, sulla violazione dell’obbligo di motivazione del primo giudice e sullo snaturamento del fascicolo;
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il terzo, sulla violazione dei diritti di difesa; sulla violazione dell’obbligo di motivazione del primo giudice e sullo snaturamento del fascicolo;
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il quarto, sulla violazione del principio di proporzionalità; sulla violazione dell’obbligo di motivazione del primo giudice e sullo snaturamento del fascicolo;
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il quinto, sulla violazione del principio di certezza del diritto; sulla violazione da parte del primo giudice del suo obbligo di motivazione e sulla violazione dell’articolo 61 del regolamento finanziario del 2012;
Inoltre, la ricorrente contesta la decisione del Tribunale di respingere la sua domanda di risarcimento per assenza di colpa.
Infine, la ricorrente critica la decisione del Tribunale di dichiarare irricevibile e di non inserire nel fascicolo un parere del servizio giuridico della Commissione.
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