3.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 213/21
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 10 aprile 2017 — Nachalnik na Mitnitsa Varna/Saksa OOD
(Causa C-185/17)
(2017/C 213/27)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Varna
Parti
Ricorrente in cassazione: Nachalnik na Mitnitsa Varna
Resistente in cassazione: Saksa OOD
Questioni pregiudiziali
1)
Se la regola contenuta nella nota di cui alla tabella 3 della norma EN 590, divenuta la norma EN 590:2014, secondo cui «[è] possibile non applicare la definizione di gasolio ai sensi della tariffa doganale dell’Unione europea alle categorie destinate ad essere utilizzate nel clima artico o in rigide condizioni climatiche invernali» [traduzione libera], significhi che è possibile che, per tale tipologia di carburante, non valgano le regole generali contenute nella nota complementare 2 al capitolo 27, lettere d) ed e), della tariffa doganale ai fini della classificazione tariffaria della merce.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione e nell’ipotesi che la merce per la quale sorge l’obbligazione doganale corrisponda alla definizione di «carburante diesel destinato ad essere utilizzato nel clima artico o in rigide condizioni climatiche invernali» ai sensi della norma EN 590, se essa debba essere classificata nella voce tariffaria 2710 19 43 della nomenclatura combinata per il «gasolio» o se si applichino le regole generali contenute nella nota complementare 2 al capitolo 27, lettere d) ed e), della tariffa doganale comune.
3)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, quali siano i criteri in base ai quali si deve valutare quando occorra applicare la definizione di gasolio secondo la tariffa doganale dell’Unione europea e quando si debba ricorrere ai criteri e ai metodi di esame di cui alla norma EN 590 ai fini della classificazione tariffaria della merce.
4)
Se i metodi e gli indicatori di esame contenuti nella nota complementare 2 al capitolo 27, lettere d) ed e), della tariffa doganale comune siano sufficienti per caratterizzare pienamente e precisamente la merce come «gasolio» o se debbano essere presi in considerazione tutti gli indicatori chimici per essi caratteristici.
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