17.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 231/7
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 13 aprile 2017 — Cobra SpA/Ministero dello Sviluppo Economico
(Causa C-192/17)
(2017/C 231/09)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Appellante: Cobra SpA
Appellato: Ministero dello Sviluppo Economico
Questioni pregiudiziali
1)
Se la Direttiva 1999/5/CE (1) debba essere interpretata nel senso che il fabbricante, il quale faccia ricorso alla procedura prevista all’allegato III secondo paragrafo e qualora vi siano norme armonizzate che definiscano la serie di prove radio essenziali da effettuarsi, debba rivolgersi ad un organismo notificato e accompagnare quindi la marcatura CE (attestante la conformità ai requisiti essenziali di cui alla stessa direttiva) con il numero di identificazione dell’organismo notificato stesso;
2)
nel caso in cui la risposta al quesito 1) che precede fosse affermativa, e nel caso in cui il fabbricante — dopo aver fatto ricorso alla procedura di cui all’allegato III secondo paragrafo, in presenza di norme armonizzate che definiscono la serie di prove radio essenziali da effettuarsi, e abbia comunque interpellato di sua volontà un organismo notificato, chiedendogli di ribadire l’elenco delle suddette prove — debba accompagnare la marcatura CE attestante la conformità ai requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE con il numero di identificazione dell’organismo notificato;
3)
nel caso in cui la risposta al quesito 2) che precede fosse affermativa, e nel caso in cui il fabbricante — dopo aver fatto ricorso alla procedura di cui all’allegato III secondo paragrafo, in presenza di norme armonizzate che definiscono la serie di prove radio essenziali da effettuarsi, ed aver comunque successivamente interpellato di sua volontà un organismo notificato, chiedendogli di ribadire l’elenco delle suddette prove, abbia di sua volontà accompagnato il prodotto con il numero di identificazione dell’organismo interpellato — debba riportare il numero di identificazione dell’organismo anche sul prodotto e sul relativo imballaggio.
(1) Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91, pag. 10).
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